Deposito temporaneo: modifiche DL 5/2012

Deposito temporaneo – IMPRESE AGRICOLE
Art. 183 comma 1 lett. bb) Dlgs. 152/2006 e art. 28 DL n. 5/2012
A cura di avv. Cinzia Silvestri
 
Il DL n. 5/2012 (semplificazioni) è all’esame della Camera ed in attesa di conversione.
L’art. 28 D.L. 5/2012 (vigente al 10.2.2012)  modifica l’articolo 183 comma 1 lett. bb) del  D.Lgs. 152/06 .
Gli imprenditori agricoli “creano” deposito temporaneo non solo nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti (limite presupposto della disciplina) bensì anche presso il sito che “sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci”.
Il deposito può avvenire non solo nel luogo dove è prodotto il rifiuto ma anche in sito (suggerisce il Governo) diverso.
L’articolo richiama la “disponibilità giuridica” del sito e ciò evoca il sito “di proprietà” o “in affitto” e altro; sito,  certamente, destinato all’uso proprio della “cooperativa agricola”.
La cooperativa agricola a dire il vero sembra il soggetto giuridico a cui è destinata la norma, imponendo anche l’appartenenza alla stessa come soci.
 
La modifica ha certo l’intento di agevolare l’imprenditore agricolo che può considerare deposito temporaneo anche i rifiuti raccolti in sito di propria appartenenza.
Per riassumere:
Il  deposito di rifiuti è definito temporaneo se consiste in:
–       raggruppamento di rifiuti
–       effettuato prima della raccolta
–       nel luogo di produzione dei rifiuti
–       nel sito nella disponibilità della cooperativa agricola
 
con rispetto delle condizioni indicate nell’art. 183:
 
–       i rifiuti sono suddivisi per categorie omogenee;
–       a scelta del produttore: deposito non superiore ai 3 mesi ovvero i 30 mc, di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi. In ogni caso non superiore a 1 anno.
–       sono rispettate le norme in materia di imballaggio, etichettatura delle sostanze pericolose, nonché le norme specifiche dettate per peculiari caratteristiche di rifiuto
 
La modifica all’art. 183 comma 1 lett. bb) Dlgs. 152/2006 offre l’occasione per percorrere la storia delle modifiche normative intervenute in merito al deposito temporaneo.
Schema che si pubblica su questo sito con separato titolo.

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Sistri aggiornamenti : novità

Sistri aggiornamenti : novità 

Nuove guide utenti e casi specifici affrontati

 A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
Sul sito www.sistri.it sono disponibili le edizioni aggiornate delle guide utenti nonché approfondimenti su specifici casi d’uso.
In particolare i documenti consultabili sul sito sono suddivisi in:

  • GUIDA RAPIDA PRODUTTORI
  • GUIDA RAPIDA TRASPORTATORI
  • GUIDA RAPIDA RECUPERATORI-SMALTITORI
  • GUIDA RAPIDA INTERMEDIARI
  • CASO D’USO: MICRORACCOLTA
  • CASO D’USO: GESTIONE ARRIVI
  • CASO D’USO: TRASPORTO INTERMODALE
  • CASO D’USO: TRASPORTO TRANSFRONTALIERO

Le principali semplificazioni introdotte riguardano:

  • la possibilità, per il Trasportatore, di firmare la presa in carico e le registrazioni cronologiche entro10 giorni dal trasporto;
  • registrazioni cronologiche generate sempre in automatico dal SISTRI nel registro cronologico del Trasportatore;
  • la possibilità, per il Trasportatore, di prendere in carico e/o consegnare il rifiuto senza la necessità di inserire il dispositivo USB veicolo nel computer del produttore e/o dell’impianto (utilizzando l’Area Conducente ad Accesso Pubblico ad inizio e fine giornata);
  • la possibilità di indicare nella scheda SISTRI il volume di un rifiuto in alternativa al peso;
  • la possibilità, per il Produttore, di scegliere se mantenere il peso verificato a destino dall’impianto o modificarlo in fase di associazione della scheda SISTRI al registro cronologico;
  • la possibilità, per il Produttore, di effettuare la registrazione cronologica di scarico entro 10 giorni dalla data di presa in carico del Trasportatore;
  • la possibilità, per il Destinatario, di effettuare e firmare la registrazione cronologica di carico entro 2 giorni dall’accettazione del rifiuto;
  • l’introduzione della causale “carico cumulativo rifiuti urbani” su registri cronologici dell’Impianto;
  • la possibilità, per l’Intermediario, di compilare la scheda SISTRI per conto del Produttore.

Per quanto riguarda il caso specifico della microraccolta le principali novità riguardano:
semplificazioni nell’utilizzo del dispositivo USB veicolo;

  • semplificazioni per il Produttore;
  • gestione dei casi particolari “tentata presa” e “carichi sopraggiunti durante il giro”;
  • eliminazione dichiarazione tragitto;
  • implementazione “Comunicazione trasporto rifiuti” senza l’obbligo di indicare i seguenti
  • dati:
  • quantità o volume “presunto”;
  • numero colli e tipo imballaggio;
  • nominativo conducente;
  • targa mezzo di trasporto.

 

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SISTRI – Manuale Utente al 30.11.2010 e la procedura per gli adempimenti degli obblighi attraverso le organizzazioni di categoria

a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


Il Ministero dell’Ambiente ha messo a disposizione degli utenti, sul sito www.sistri.it, una nuova versione del manuale operativo (allegato I). Tale aggiornamento tiene conto sia delle novità apportate alla piattaforma applicativa SISTRI sia delle preziose segnalazioni pervenute dagli utenti iscritti.

Tra le principali variazioni segnaliamo l’inserimento di nuove sezioni relative alla prima apertura del registro cronologico, al flusso produttore > gestore senza trasporto, al trasporto intermodale ed all’autospurgo.

Di seguito, una sintesi delle principali novità introdotte dalle nuove sezioni.
Prima apertura del registro cronologico

Qualora il produttore di rifiuti intenda movimentare un rifiuto in giacenza gia registrato sul registro di carico e scarico, ma non ancora caricato sull’area registro cronologico, dovrà:

  • inserire manualmente nel registro cronologico i dati relativi al rifiuto da movimentare;
  • compilare la scheda area movimentazione secondo le procedure previste dal Sistri per la movimentazione di un rifiuto.

Flusso produttore – gestore senza trasporto (recupero/smaltimento da parte del produttore del rifiuto)In numerosi casi, la gestione di un rifiuto avviene senza che ci sia l’intervento di un trasportatore, in quanto ad esempio:

  • il rifiuto viene gestito dallo stesso produttore senza trasporto intermedio;
  • produttore e gestore risiedono all’interno dello stesso perimetro;
  • oppure il rifiuto prodotto viene avviato al gestore tramite sistemi meccanici quali, ad esempio, condotte o nastri trasportatori.

In questi casi la procedura da adottare e la seguente:al momento della produzione del rifiuto il produttore dovrà caricare il rifiuto prodotto sul registro cronologico come produttore, secondo le normali procedure previste dal Sistri.Al momento dell’avvio all’impianto di recupero/smaltimento il produttore dovrà scaricare manualmente il rifiuto.

Trasporto intemodale

Il produttore inserisce tutti i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto intermodale nella scheda SISTRI Area Movimentazione, compilando la sezione relativa all’indicazione della tratta intermodale. In tale sezione il produttore deve indicare i soggetti presenti nella movimentazione nell’ordine in cui partecipanoalla filiera di trasporto. (ad esempio: trasportatore su gomma, operatore logistico, impresa ferroviaria, operatore logistico, trasporto su gomma) Si ricorda che per il trasporto ferroviario e marittimo i vettori coinvolti non sono dotati di black box e i dati relativi al percorso saranno comunicati con le modalità di seguito esposte.

Autospurgo

Nel caso degli autospurgo, si applica l’articolo 6, comma 2, del DM 17 dicembre 2009. Secondo tale norma, i produttori (cioè in questo caso i fruitori del servizio di autospurgo) comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI – Area Movimentazione, al delegato dell’impresa di autospurgo che compila anche la sezione del produttore, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della scheda, firmata dal produttore, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Il gestore dell’impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tale ipotesi e’ tenuto a stampare e trasmettere al produttore iniziale dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI completa, al fine di attestare l’assolvimento della sua responsabilità. Inoltre, vengono previste integrazioni e modifiche riguardo le seguenti sezioni: la scheda SISTRI area registro cronologico, il flusso produttore non iscritto > trasportatore, la verifica analitica e accettazione del rifiuto all’impianto di gestione, i  rifiuti prodotti da cantieri e quelli prodotti in corso di attività di manutenzione. È stata, inoltre, predisposta la Sezione Associazioni di Categoria all’interno della quale è possibile consultare la Procedura per gli adempimenti degli obblighi relativi al SISTRI attraverso le organizzazioni di categoria e le informazioni relative alla modulistica da utilizzare. Così come previsto dall’articolo 7 del Dm 17 dicembre 2009, una volta iscritti al SISTRI, i soggetti possono adempiere agli obblighi tramite delega alle seguenti strutture:

  • associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale e loro articolazioni territoriali,
  • società di servizi di diretta emanazione delle medesime.

La delega, redatta in carta semplice secondo il modulo (allegato II) appositamente predisposto, deve essere firmata dal legale rappresentante del soggetto delegante.La firma può essere autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Importante novità introdotta al riguardo è quella che prevede la possibilità, in alternativa ai metodi sopra enunciati, di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi di quanto disposto dal DPR 445/2000, con la quale il legale rappresentante attesti di aver attribuito all’associazione imprenditoriale od alla società di servizi di diretta emanazione della stessa l’incarico di adempiere, per proprio conto, agli adempimenti di cui al DM 17 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni.
La responsabilità delle informazioni inserite nel SISTRI resta a carico del soggetto delegante il quale è tenuto a conservare il registro cronologico e le schede di movimentazione per almeno 3 anni presso la propria sede o presso l’associazione imprenditoriale delegata o sua società di servizi. Il materiale archiviato va tenuto a disposizione, su supporto informatico o in copia cartacea, dell’autorità di controllo che ne faccia richiesta.
Per espletare gli adempimenti del SISTRI per conto dei soggetti deleganti, le Associazioni imprenditoriali si iscrivono al SISTRI attraverso la compilazione del modulo di iscrizione, in modalità web, o iscrivono, sempre le Associazioni Imprenditoriali, le società di servizi di loro diretta emanazione, nella medesima modalità. In questa seconda ipotesi nella sezione specifica 1.4 del modulo di iscrizione dovrà essere indicata, come persona da contattare, un soggetto dell’Associazione di riferimento.
Per le Associazioni Imprenditoriali o società di servizi di diretta emanazione che già avessero presentato domanda di iscrizione, ai sensi di quanto disposto dal D.M. 17 dicembre 2009, il SISTRI provvede a richiedere le informazioni aggiuntive previste dalla presente procedura.
Il SISTRI, non appena ricevuta dai soggetti la richiesta di iscrizione, trasmette automaticamente al soggetto richiedente il numero di pratica.Una volta acquisito il numero di pratica, i soggetti provvedono al versamento del contributo annuo dovuto per ciascuna unità locale con le modalità indicate nel D.M. 17 dicembre 2009. L’associazione subito dopo provvederà ad inviare al SISTRI l’elenco delle imprese deleganti, con il rispettivo numero di pratica mediante la compilazione dell’apposito modulo  (allegato III).
Il SISTRI, sulla base della documentazione presentata, una volta verificata la correttezza del pagamento effettuato provvede alla configurazione dei dispositivi elettronici USB secondo i dati segnalati.Il SISTRI, entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione di cui sopra, comunicherà all’Associazione Imprenditoriale l’avvenuta configurazione delle applicazioni informatiche necessarie all’operatività.
Per ciascuna delle Associazioni imprenditoriali e delle società di servizi iscritte al sistema viene consegnato dal SISTRI direttamente all’Associazione, fino ad un massimo di tre dispositivi USB multiutente.
 

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Formulario: bisogna indicare anche l’orario

(Cassazione civile n. 21260 del 5.10.2009)
La sentenza si distingue per la rilevanza pratica ed operativa delle sue statuizioni; statuizioni riferite ancora al D.Lgs. n. 22/97 (art. 15 e 52 comma 3) ma ad oggi ancora attuali sotto la vigenza del D.Lgs. 152/2006 ss.m..
Ed invero l’art. 193 comma 1 del  D.Lgs. n. 152/2006 (ex art. 15 D.Lgs. n. 22/97) ha ribadito che “i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati…”.
Rispetto alla dizione di cui all’art. 15 pregresso la parola “almeno” indica che l’elenco di cui alle lettere a) b) c) d) e) costituisce requisito di base e meramente indicativo del contenuto del FIR.L’art. 193 comma 6 lett. a) richiama espressamente proprio il DM 1.4.1998 n. 145 applicabile “sino alla emanazione del decreto del Ministero…”.
Ebbene la sentenza precisa alcuni punti:
1) Formulario: bisogna indicare anche l’orario
La Corte afferma che il DM n. 145/98 ha natura integrativa del precetto contenuto nell’art. 15 DLgs. n. 22/97 (articolo che conteneva l’espressione “in particolare”) .Motiva la Corte che l’art. 1[1] della legge n. 689/81 pone per le sanzioni amministrative una riserva di legge che impedisce che le sanzioni possano essere comminate da disposizioni contenute da fonti normative subordinate. Tuttavia qualora il precetto imposto dalla legge sia sufficientemente individuato (come nel caso dell’art. 15 e odierno art. 193) può essere utilmente integrato da fonte regolamentare delegata proprio in ragione della tecnicità della richiesta. Ne consegue che poiché il DM 145/98 (ancor oggi applicabile) prescrive al punto 10 la indicazione dell’orario, l’ eventuale omissione integra la violazione dell’art. 52 comma 3 D.lgs. 22/97 (oggi art. 258 comma 4 Dlgs. 152/2006 ss.m.).
2) Formulario: risponde anche il produttore
La Corte precisa inoltre che nel caso di formulario completo o inesatto risponde della sanzione di cui all’art. 52 comma 3 (oggi art. 258 comma 4 Dlgs. 152/2006 ss.m.) anche il produttore (detentore). La norma sanziona infatti la condotta di “chiunque effettua il trasporto senza formulario” ovvero “ indica nel formulario stesso dati completi o inesatti”. Tale dizione coinvolge nella filiera delle responsabilità il produttore tenuto alla compilazione stessa del FIR ed il trasportatore.La Corte non affronta il problema della corresponsabilità dei soggetti tenuti alla firma del FIR. Ed invero si consideri che il FIR viene compilato proprio dal produttore (detentore) e che il trasportatore è tenuto a dovere di controllo della regolarità dello stesso a pena di corresponsabilità.


[1] art. 1 L. n. 689/81: “ Nessuno può essere assoggettato a sanzione amministrativa se non in forza di una legge …”

 

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