TARSU E TIA: REGIME TRANSITORIO

a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


Come noto il D.Lgs 22/97, nell’introdurre la tariffa d’igiene ambientale (Tia) aveva disposto la soppressione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti urbani (Tarsu) a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio che veniva disciplinato dal successivo Regolamento di attuazione n. 158 del 27 aprile 1999.

I termini fissati nel Regolamento sono stati nel tempo oggetto di proroghe da parte del legislatore, dovute anche alla circostanza che i Comuni, per istituire la Tia, avrebbero dovuto provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio relativi alla gestione della stessa e non sempre erano in grado di operare in tal senso.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs 152/06 (c.d. “nuovo codice dell’ambiente”) veniva prevista, all’art. 238, una revisione complessiva del sistema tariffario di gestione dei rifiuti, rinviando ad un apposito regolamento la rideterminazione dei coefficienti di produzione dei rifiuti di cui al citato D.P.R. 158/99.
Il decreto 152 inoltre, nell’abrogare il D.Lgs 22/97 stabiliva, al fine di garantire continuità nel passaggio dalla preesistente normativa alla nuova, che continuassero ad essere applicati i vigenti provvedimenti attuativi sino alla entrata in vigore dei nuovi regolamenti. Il  decreto attuativo cui appunto rinvia l’art. 238, allo stato non è ancora stato emanato e pertanto, in sua attesa, si rendeva indispensabile una proroga espressa del regime transitorio.
Tale proroga può essere rinvenuta nella legge n. 296 del 27 dicembre 2006 che, all’art. 1, comma 184, stabiliva, nelle more della completa attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 152/06, l’invarianza del regime di prelievo (Tarsu o Tia) relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune, sino ad arrivare alla copertura dell’intero anno 2009. Di conseguenza si evince che, a partire dal 1° gennaio 2010, essendo venuto meno il regime transitorio assicurato dalle proroghe succedutesi nel corso degli anni, l’istituto della Tarsu debba ritenersi formalmente decaduto.
Va inoltre considerata contestualmente la disposizione introdotta dalla legge n. 13 del 27 febbraio 2009, e oggetto di successive proroghe semestrali sino ad arrivare al 30 giugno 2010, che dava facoltà ai Comuni di passare al regime di Tia qualora il Ministero dell’Ambiente, entro le date prefissate, non avesse adottato il Regolamento attuativo di cui all’art. 238. Ciò poteva costituire, di fatto, una prosecuzione del regime di invarianza del prelievo in quanto, sino al 30 giugno, scorso i Comuni avrebbero dovuto attendere il Regolamento per attuare il passaggio alla tariffa.
Non essendo intervenuto più alcun differimento, teoricamente a partire dal 1° luglio 2010 i Comuni possono optare per il regime di prelievo diverso dalla Tarsu, applicando comunque le modalità di determinazione della tariffa fissate dall’ unico Regolamento ad oggi in vigore ossia il D.P.R. 158/99. Di fatto tale transizione risulterebbe puramente virtuale in quanto al 30 giugno sono scaduti anche i termini per modificare i regolamenti tributari locali e, pertanto, l’eventuale passaggio da Tarsu a Tia decorrerebbe a partire dal 2011. D’altronde una introduzione della Tia  dal 1° luglio  2010 non troverebbe solo impedimenti giuridici, ma anche ostacoli operativi, essendo estremamente arduo gestire una stessa annualità con due entrate diverse. In ogni caso si ritiene che per i Comuni che non hanno ancora attuato il passaggio da Tarsu a Tia,  dal 1° gennaio 2011 sussisterebbe l’obbligo e non più la facoltà di introdurre il nuovo istituto, essendo venuto meno per l’anno 2010 il regime transitorio che legittimava la contestuale esistenza delle due forme di prelievo.
Tra l’altro non risulta chiaro a quale normativa i Comuni dovranno fare riferimento e quali i criteri da seguire per la determinazione della tariffa. Andrebbe infatti esclusa la possibilità di applicare l’art. 49 del d.lgs. 22/97 in quanto abrogato dal D.Lgs 152/06. Altrettanto dubbia la possibilità di applicazione dell’ art. 238[1] del “codice ambientale” che istituisce la nuova tariffa, in “stand-by” perché manca il Regolamento statale di attuazione. In aggiunta a questo scenario estremamente complesso, vanno ricordate le recenti pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione che hanno sancito la natura tributaria del prelievo, in quanto non direttamente proporzionale ai rifiuti prodotti dai contribuenti, facendo  così decadere l’Iva dalla Tia e aprendo la strada a possibili richieste di rimborso.   Anche il recente intervento del Governo sulla manovra correttiva, che in una specifica disposizione ha stabilito che la Tia è una tariffa con lo spostamento delle eventuali controversie in sede giudiziaria ordinaria, non ha portato la dovuta chiarezza, in quanto viene fatto riferimento all’art. 238 del d.lgs. 152/06 – che, come visto in precedenza, risulta ancora inapplicato per la mancanza del regolamento attuativo – e non alla Tia del D.Lgs 22/97 attualmente applicata in quei Comuni che l’avevano adottata in via sperimentale.


[1](Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)  Art. 2381. Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. La tariffa di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.2. La tariffa per la gestione dei rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri, determinati con il regolamento di cui al comma 6, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali.3. La tariffa è determinata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, dalle Autorità d’ambito ed è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata sulla base dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6. Nella determinazione della tariffa è prevista la copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade. Qualora detti costi vengano coperti con la tariffa ciò deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari del servizio.4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.5. Le Autorità d’ambito approvano e presentano all’Autorità di cui all’articolo 207il piano finanziario e la relativa relazione redatta dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, dovrà essere gradualmente assicurata l’integrale copertura dei costi.6. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l’assenza di oneri per le autorità interessate.7. Nella determinazione della tariffa possono essere previste agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle adibite ad uso stagionale o non continuativo, debitamente documentato ed accertato, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali. In questo caso, nel piano finanziario devono essere indicate le risorse necessarie per garantire l’integrale copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni, secondo i criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6.8. Il regolamento di cui al comma 6 tiene conto anche degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.9. L’eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni o dai gestori che risultino utili ai fini dell’organizzazione del servizio.10. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.11. Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.12. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, mediante convenzione con l’Agenzia delle entrate (2).(1) Per la deroga alle disposizioni del presente articolo, relativa alla regione Campania, vedi articolo 7 del D.L. 11 maggio 2007, n. 61.(2) Vedi l’articolo 14, comma 33, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

 

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