MUD 2011

MUD 2011
Online l’applicazione e la guida per la compilazione
 A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
 
Il 17 aprile u.s., è stata pubblicata sul sito http://www.sistri.it/, l’applicazione per la compilazione della Dichiarazione MUD 2011 (cd. Scheda Sistri art. 28 D.M.  52/2011)
 
Come previsto dal D.M. n. 52/2011 la dichiarazione deve essere presentata, con riferimento al periodo 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2011, ai sensi dell’articolo 12 del D.M. 17/12/2009 così come modificato dal D.M. 22/12/2010, da:

  • produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.lgs. n. 152/2006 con più di 10 dipendenti;
  • imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che già erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70.

Si ricorda che i soggetti che effettuano a titolo professionale
1)  attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e
2)  commercianti e
3)  gli intermediari di rifiuti senza detenzione
non sono tenuti alla presentazione della Dichiarazione SISTRI per le attività di trasporto ed intermediazione. I medesimi soggetti saranno tenuti a presentare la Dichiarazione SISTRI se effettuano operazioni di recupero o smaltimento o sono produttori di rifiuti per i quali vige l’obbligo di presentazione.
 
La Dichiarazione deve essere effettuata, entro il 30 aprile 2012:
accedendo unicamente con il dispositivo USB assegnato ai Delegati di Sede, nello spazio riservato;

  • compilando le Schede Rifiuti per ciascuna Unità Locale iscritta al SISTRI;
  • inserendo le informazioni come meglio descritte nella Guida per l’utilizzo dell’applicazione per la compilazione della Dichiarazione MUD 2011 (allegato I).

 
Al fine di evitare errori frequenti si ricorda che nel modulo DR (destinatario dei rifiuti) deve essere indicato l’impianto di destinazione e non il trasportatore.
Si sottolinea al riguardo che essendo il trasportatore esentato dalla dichiarazione l’informazione relativa al destinatario non può essere desunta da altra fonte.
L’applicazione per la compilazione dei moduli è disponibile nell’area riservata sistri accessibile mediante l’utilizzo del dispositivo usb del delegato dell’unità locale interessata.
 
Allegato 1_GUIDA_APPLICAZIONE_DICHIARAZIONE_MUD_2011:  

adminMUD 2011
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C.E.R.: Circolare Albo Gestori

CER: Circolare n. 95/2012 / Albo Nazionale Gestori Ambientali
Utilizzazione codici dell’elenco europeo dei rifiuti

A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
Con circolare del 24 gennaio 2012 il Comitato Nazionale dell’Albo, in seguito alle richieste di chiarimenti pervenute, ha fornito indicazioni in merito all’utilizzo dei codici Cer da utilizzare per l’iscrizione da parte delle imprese in alcune categorie.
In particolare:
Iscrizione alla categoria 4
(raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati)
Andranno utilizzati i codici riportati nel capitolo 20 del Catalogo europeo dei rifiuti per quanto riguarda i rifiuti non identificati ma comunque di provenienza urbana;
dovrà essere utilizzato il codice CER 180103* (rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni) per identificare le siringhe usate giacenti su strade o aree pubbliche o aree o strade private soggette ad uso pubblico.
Iscrizione nella categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) o
Iscrizione nella categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi)
Ai fini dell’iscrizione in categoria 4 possono essere individuati determinati rifiuti con i codici riportati nel capitolo 20 del CER, ma che per la loro origine possono essere classificati come rifiuti speciali, ossia:
20 01 01 –carta e cartone
20 01 08 – rifiuti biodegradabili di mense e cucine
20 01 25 – oli e grassi commestibili
20 03 04 – fanghi da fosse settiche
20 03 06 – rifiuti da pulizia delle fognature
Tali codici possono essere utilizzati anche per l’iscrizione in categoria 5 qualora tale categoria ricomprenda anche i rifiuti speciali non pericolosi così come regolamentato dal comma 7 dell’art. 212 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.
Viene infine disposta l’abrogazione delle circolari rispettivamente del 22 dicembre 1999 e del 15 dicembre del 2000.
Allegato: Circolare 24 gennaio 2012 prot. 0095

adminC.E.R.: Circolare Albo Gestori
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Trasporto occasionale di rifiuti propri non pericolosi senza iscrizione Albo gestori

… è reato.
(Cassazione penale n. 9465 del 3.3.2009)
A cura dell’avv. Cinzia Silvestri
L’art. 212 comma 8 Dlgs. n. 152/2006 (come modificato dal Dlgs. n. 4/2008) stabilisce che le disposizione di cui al comma 5 (iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali), 6 (rinnovo iscrizione) e 7 (garanzie)  non si applicano :
1) ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti;
2) ne’ ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di 30 Kg. o 30 litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi
a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti…
Il legislatore introduce, dunque, un regime agevolato che prevede l’iscrizione in apposita sezione dell’Albo.
L’iscrizione agevolata – che non richiede ad esempio la prestazione di garanzie, il controllo sulla capacità finanziaria e la nomina del responsabile tecnico – è riferibile a quelle imprese che producono rifiuti propri (nelle ipotesi sopra descritte) e nell’ambito della propria organizzazione d’impresa .
La produzione del rifiuto proprio deve essere parte integrante ed accessoria dell’organizzazione d’ impresa.
Tale condizione, necessaria per poter ottenere la iscrizione agevolata, apre dibattito sulla questione del trasporto occasionale o che riguardi rifiuti propri ma non preventivabili in seno al ciclo produttivo.
Ed invero l’art. 212 sembra indicare l’obbligo ordinario o agevolato della iscrizione all’Albo a coloro che comunque svolgono un attività regolare e continuativa, tant’è che l’assenza di tale presupposto permette di ipotizzare che la produzione di rifiuto proprio “occasionale” esenta la società da ogni iscrizione all’Albo.
La sentenza  , invece, afferma che qualora una società produca rifiuti propri non pericolosi ma con carattere di occasionalità e in modo non preventivabile all’origine è sempre tenuta alla iscrizione all’Albo in via agevolata o in via ordinaria .
In ogni caso qualora il rifiuto proprio esuli dall’ambito descritto dal comma 5 dell’art. 212 Dlgs. n. 152/2006 ss.m. ovvero non sia riconducibile alla attività svolta dall’impresa e, dunque, sia “occasionale”, la società non può mai operare il trasporto con mezzi propri ma deve rivolgersi a società regolarmente autorizzate ed iscritte all’Albo.
Ed invero l’eventuale trasporto operato integra il reato di cui all’art. 256 comma 1 Dlgs. 152/2006 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata).
 

adminTrasporto occasionale di rifiuti propri non pericolosi senza iscrizione Albo gestori
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