ANAS deve rimuovere i rifiuti abbandonati sulla strada?

ANAS: obbligo di rimuovere i rifiuti
Ordinanze TAR Napoli
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Nei rapporti tra pubbliche amministrazioni e l’ordine di rimuovere i rifiuti ex art. 192 Dlgs. 152/2006 si registrano alcune sentenze che attribuiscono responsabilità all’Ente gestore – ad esempio delle Strade (ANAS) –  altre sentenze  che invece ne escludono la responsabilità ribadendo la necessità della prova della colpa o dolo anche in capo alla amministrazione.
Ribadiscono la responsabilità  dell’ANAS ….. continua lettura articolo ANAS rimozione rifiuti

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Iscrizioni Produttori entro 30.6.2011

Circolare Albo Nazionale Gestori Ambientali
Iscrizioni ai sensi dell’ articolo 212, comma 8, del D. Lgs. 152/06[1]

A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi

 

 
Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha diramato la circolare 15 marzo 2011 n.432 che fornisce indicazioni circa l’iscrizione dei
1)   produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché
2)   le iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno.
 
In particolare, secondo quanto previsto dall’ articolo 212, comma 8, del D. Lgs. 152/06, come modificato dal D. Lgs. 205/10, tali iscrizioni devono essere rinnovate ogni 10 anni. Viene specificato, inoltre, che le iscrizioni effettuate entro il 14 aprile 2008 devono essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 205/10.
 
Al fine di disciplinare la procedura relativa all’aggiornamento delle suddette iscrizioni, è stato predisposto un apposito modello di domanda contenuto nell’allegato “A” alla circolare.
 
Considerato l’elevato numero di iscrizioni oggetto di aggiornamento e i termini previsti per l’espletamento delle relative procedure (entro il 25 dicembre 2011), le domande dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2011.
 
Infine, il Comitato nazionale, in ordine ai termini di decorrenza dei dieci anni di durata delle iscrizioni all’Albo, effettuate alla data di entrata in vigore del D.Lgs 205/10, ha specificato quanto segue:

  • per le iscrizioni effettuate entro il 14 aprile 2008, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, il suddetto termine deve intendersi riferito alla data della delibera di aggiornamento dell’iscrizione;
  • per le iscrizioni effettuate successivamente alle modifiche apportate dal D.Lgs 4/08, il termine deve intendersi riferito alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.205/2010.

 
Per completezza d’informazione si ritiene utile allegare il testo integrale della circolare.
 

Allegato n. 432 del 15 marzo 2011

[1] 8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un’apposita sezione dell’Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell’Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l’interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 241 del 1990:
a) la sede dell’impresa, l’attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti;
b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;
c) gli estremi identificativi e l’idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo;
d) l’avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Ministro dell’ambiente 28 aprile 1998, n. 406.
L’iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l’impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all’iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

 

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