End of Wast – Fine del Rifiuto, Nota del Ministero Ambiente

End of Wast – Fine del rifiuto – Autorizzazioni locali per il riciclo
 Nota del Ministero dell’Ambiente del 1.7.2016
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Dario Giardi


Con nota direttoriale del 1 luglio 2016 (allegato I), il Ministero dell’Ambiente ha escluso la possibilità di definire criteri End of Waste (EoW) con riferimento al singolo caso mediante autorizzazione ex articolo 208 Dlgs 152/2006. Un chiarimento utile per superare la distorsione che si è registrata sul territorio nazionale in questi ultimi mesi, e che ha visto le autorità preposte al rilascio dell’autorizzazione ordinaria al riciclo, in assenza di norme tecniche europee o decreti ministeriali, interpretare la normativa in modo difforme sia nel rilascio dell’autorizzazione e sia nelle modalità della sua concessione.
Nella nota viene ribadito come il “Codice dell’Ambiente” contempli tre modalità di definizione dei criteri EoW tra loro gerarchicamente ordinate. Le regioni hanno la facoltà di definire i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto, secondo quanto previsto dall’articolo 184-ter del Dlgs 152/2006, in sede di rilascio delle autorizzazioni ordinarie, purché per quel rifiuto tali criteri non siano stati già definiti da regolamenti europei o da decreto ministeriale.
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Discariche: nuovi criteri ammissibilità

Nuovi criteri ammissibilità in Discarica
Decreto Ministero Ambiente 2015
segnalazione a cura di Cinzia Silvestri e Dario Giardi


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’11 settembre 2015 il Decreto del Ministero Ambiente che ha modificato il Decreto del 27.9.2010 sui criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.
E’ stato sostituito completamente l’allegato 3 del decreto.
 
Tale decreto è stato predisposto per risolvere un caso di pre-contenzioso comunitario (EU Pilot 1912/11/ENVI) nel quale la Commissione europea aveva rilevato che il decreto 27 settembre 2010 non era pienamente conforme a quanto disposto dalla Decisione del Consiglio 2003/33/CE.
Le modifiche, richieste dalla Commissione europea, contenute nel decreto, riguardano:

  • il codice dei rifiuti 101208 (piastrelle ceramiche cotte) che non potrà più essere smaltito in discarica senza la preventiva caratterizzazione;
  • l’introduzione della valutazione della capacità di neutralizzazione degli acidi dei rifiuti pericolosi stabili non reattivi per lo smaltimento nelle discariche di rifiuti non pericolosi;
  • l’introduzione dei criteri per garantire l’adeguata stabilità fisica e capacità di carico dei rifiuti pericolosi prima di consentire la loro ammissione in discariche per rifiuti non pericolosi.

Oltre alle modifiche volte a sanare i rilievi della Commissione europea, il decreto contiene anche misure volte a:

  • eliminare la deroga al parametro TOC (determinazione del Carbonio Organico Totale) per i criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi;
  • migliorare l’applicazione del limite di concentrazione per il parametro DOC (determinazione del Carbonio Organico Disciolto) per l’accettabilità dei rifiuti in discariche per non pericolosi;
  • chiarire l’applicabilità del parametro TDS (determinazione dei solidi disciolti totali) in alternativa ai parametri solfati e cloruri.

*Si rimanda alla lettura del Decreto MinAmbiente 24.6.2015.
 
 
 

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A.I.A.: Circolare Ministero Ambiente 17.6.2015

AIA: Nuovi chiarimenti del Ministero Ambiente
Circolare del Ministero Ambiente del 17.6.2015
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


 
Il Ministero Ambiente raccoglie nella circolare del 17 giugno 2015 le perplessità ed i quesiti manifestati da più parti sull”applicazione del Dlgs. 46/2014 che ha riformato l’AIA.
La Circolare si aggiunge a quella del 27.10.2014 (leggi articolo su questo sito)
Molti gli argomenti “chiariti” dalla Circolare: scorie e ceneri, depuratori acque reflue…
Leggi Circolare Ministero Ambiente 

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VIA: Linee Guida del Ministero Ambiente

VIA: Linee Guida del Ministero Ambiente sulla verifica di assoggettabilità ex art. 20 Dlgs. 152/2006
Pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 11.4.2015
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Pubblicate sul sito del Ministero Ambiente e in Gazzetta Ufficiale del 11.4.2015, le Linee Guida del 30.3.2015 sulla procedura di assoggettabilità a VIA ex art. 20 Dlgs. 152/2006.
Vai alla lettura delle Linee Guida VIA  

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Ministro dell'Ambiente Galletti: buoni propositi

Ministro dell”Ambiente Galletti: buoni propositi
Linee programmatiche del Ministero Ambiente 2.4.2014
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


 
Mentre attendiamo le Linee Guida in materia di Bonifiche, vale la pena di ricordare le  linee programmatiche, gli intenti e le promesse del Ministro dell’Ambiente Galletti datate 2. aprile 2014, un anno fa..
Vai alla lettura delle linee programmatiche del Ministero
 

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TARI e Circolare del Ministero Ambiente

TARI: Tassa sui Rifiuti e Circolare Ministero dell’Ambiente
Regime tariffario per assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero
 A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri  e Dario Giardi


 
 In relazione ad alcune criticità interpretative emerse a seguito dell’entrata in vigore della legge 147/2013 – Legge Stabilità 2014, è stata pubblicata sul sito del MATTM (www.minambiente.it) la circolare n. 1/2014, a firma del Ministro Orlando, che fornisce l’interpretazione del Ministero sul mancato coordinamento tra le disposizione riportate al comma 649, seconda parte e al comma 661 dell’art. 1 della legge in parola.
A riguardo, si riportano di seguito le due disposizioni oggetto dell’intervento ministeriale:

  • “649. […] Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero.”
  • “661. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.”

Il contrasto del disposto normativo nasce dal mancato coordinamento del testo nel corso dei lavori parlamentari finalizzati alla definizione dello stesso: il Parlamento infatti con l’introduzione del comma 649 ha inteso lasciare ai Comuni la facoltà di disporre, con un regolamento, l’individuazione dei criteri per la riduzione della parte variabile della tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero, senza considerare quanto già presente nel disegno di legge e cioè la totale esclusione di detti rifiuti dalla TARI riportata al comma 661.
Sulla base di un “principio di ragionevolezza”, il Ministro Orlando, in attesa di un chiarimento normativo, ha inteso “dare la precedenza” al disposto riportato al comma 649, seconda parte rispetto al comma 661, così da lasciare alle amministrazioni locali, come si legge nella circolare, la possibilità di “conciliare … l’intuitiva esigenza di massima sostenibilità finanziaria … con politiche di incentivo e stimolo per le buone pratiche in tema di recupero dei rifiuti” .
Si riporta in allegato la circolare n. 1/2014 del MATTM per ulteriori dettagli.
 
 
 
 

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Consorzi Imballaggi e Statuto: sospeso DM 26.4.2013

Consorzi Imballaggi e Statuto: TAR Lazio Ord. n. 89/2014 sospende  il DM 26.4.2013
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente 


Con DM 26.4.2013 il Ministero Ambiente provvedeva ad imporre ai Consorzi (gestione imballaggi) ex art. 223 Dlgs. 152/2006 la “formulazione” di nuovo Statuto.
Alcuni consorziati impugnavano il DM avanti al TAR Lazio evidenziando, tra le tante censure, che le disposizioni ivi contenute erano lesive della autonomia privata ; nonchè contrarie al dettato legislativo ex art. 223 Dlgs. 152/2006.
Il TAR Lazio riconosce le ragioni dei consorziati, seppur ancora in via cautelare, e sospende il DM 26.4.2013.
TAR Lazio
DM 26.4.2013
 

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Acque: modifica al Dlgs. 152/2006

Regolamento Ministero Ambiente n. 156/2013
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente


 
Pubblicato in Gazz. uff. del 14. 1.2014  il regolamento del Ministero che integra l’allegato 3 della parte III del Dlgs. 152/2006.

Recita l'art. 1 del DM:
L'allegato 3 della parte terza del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152  recante  «Norme  in  materia  ambientale»,  cosi'  come
modificato dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare  16  giugno  2008,  n.  131  al  punto  B.4  e'
integrato   con   il   punto   B.4.1,   rubricato   "Metodologia   di
identificazione e designazione dei corpi idrici fortemente modificati
e  artificiali  per  le  acque  fluviali   e   lacustri",   riportato
nell'allegato  1  al  presente  decreto  che  ne  costituisce   parte
integrante.

Decreto n. 156/2014

adminAcque: modifica al Dlgs. 152/2006
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Circolare Ministero Ambiente: trattamento rifiuti

Ministero Ambiente: Circolare di chiarimento
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente


 
Le circolari creano sempre un certo timore. Lo sforzo di chiarire e’ meritevole ma l’interpretazione distorta e’ in agguato.
La Circolare tenta di chiarire alcuni punti che sono al vaglio della Unione Europea.
La circolare e’ indirizzata alle amministrazioni e indica la linea che dovranno seguire nel valutare i singoli casi.
Non ci resta che leggere:  Circolare ministero ambiente

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Oli usati: circolare Ministero Ambiente

 Circolare del Ministero Ambiente: oli usati

segnalazione a cura Studio legale Ambiente

Il Ministero pubblica circolare su oli usati indicando le modalità relative agli obblighi di gestione di cui all’art. 183 comma 1 lett. c) :

“qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all’uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonchè gli oli usati per turbine e comandi idraulici”.

La circolare si riferisce alle spedizioni transfrontaliere ma afferma che la gestione degli oli usati deve essere finalizzata alla rigenerazione, anche con riferimento al recupero energetico. 

Precisa inoltre che la rigenerazione costituisce una operazione di riciclaggio ex art. 183 comma 1 lett. u) che l’art. 216 bis comma 1 preferisce alle forme di recupero e allo smaltimento stesso.

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adminOli usati: circolare Ministero Ambiente
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Servizio idrico: pubblicato il regolamento

Regolamento: il Servizio idrico dopo l’abrogazione delle ATO
DPCM 20.12.2012, pubblicato Gazz. Uff. 3.10.2012>
A cura di Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente
Pubblicato il DPCM che regolamenta la individuazione delle funzioni della Autorità’ E.E. e Gas e del Ministero ambiente in ordine al Servizio Idrico integrato; e ciò in attuazione della Legge 214/2011.
Si
rinvia alla lettura del testo con riserva di commento.

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Contributo Sistri: novembre 2012?

Contributo Sistri 2012: novembre 2012 –   Comunicato del Ministero dell’Ambiente
 a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
Il Ministero dell’Ambiente, con comunicato del 20 aprile u.s. pubblicato sul proprio sito istituzionale www.minambiente.it, ha confermato la volontà di procedere ad una revisione del sistema Sistri in modo da semplificare e rendere più efficienti le procedure.
Nell’ambito di questo lavoro è stato deciso un differimento al 30 novembre 2012 del termine per il pagamento dei contributi per l’anno in corso, che scadeva il 30 aprile p.v.
A seguito della lettera inviata in data 13 marzo u.s., (già pubblicata su questo sito ) il Ministro Clini ha proposto alle associazioni imprenditoriali interessate di valutare insieme le modalità per rendere finalmente operativo il sistema, senza aggiungere oneri amministrativi alle già complesse procedure cui le imprese sono sottoposte per rispettare gli adempimenti ambientali ed in particolare quelli in materia di rifiuti.
 
 

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Sistri: ancora proroga?

DDL n. 2412 Senato e circolare Min. Amb. 3.3.2011
 
a cura di avv. Cinzia Silvestri


 
 
Non è un caso che in prossimità della operatività piena del sistema Sistri al 1 giugno 2011 qualcuno ricordi il progetto di legge DDL 2412 presentato al Senato il 27.10.2010, assegnato alle Camere il 11.11.2010 e da allora … dimenticato.
 
Il disegno di legge chiede l’operatività del Sistri “non può essere antecedente al 1 gennaio 2012…”.
 
Vero è che il Governo ed il Ministero dell’ambiente si esprimono diversamente .
 
Utile la lettura dell’ultimo comunicato Sistri del Ministro Prestigiacono datato 8.3.2011.
Utile la lettura della Circolare del Ministero ambiente del 3.3.2011 che riepiloga gli adempimenti a carico dei soggetti interessati (entrambi i documenti sono pubblicati in www.sistri.it) .
Tutto sembrerebbe pronto per la concreta operatività al 1 giugno 2011.
 
Vero è che ormai siamo abituati a subire/ottenere proroga non attraverso strumento legislativo (DDL 2412) ma a mezzo di strumenti governativi emanati all’ultimo momento e forse oltre …. l’ultimo momento.
 
Merita comunque lettura la Circolare del Ministero dell’ambiente che si riporta di seguito, rimandando comunque al sitowww.sistri.it, con l’unica precisazione che si tratta pur sempre di “circolare” ovvero stumento non legislativo finalizzato ad indicare linee di comportamento o semplificazioni o riassunti con mero intento di fornire chiarezza e destinato per lo più ad enti .
 
 

 
 

Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 03 marzo 2011

Rifiuti: modifiche agli obblighi di comunicazione annuale
Circolare recante indicazioni operative relative all’assolvimento degli obblighi di comunicazione annuale di cui alla legge 70/94, al Dpcm 27/04/2010 e all’art.12 del Dm 17/12/2009, come modificato con Dm 22/12/2010
A seguito dell’introduzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI, è venuta meno, per i soggetti tenuti ad aderire al SISTRI, la necessità di comunicazione, ai sensi della legge 70/94, dei dati relativi ai rifiuti prodotti, gestiti e movimentati già inseriti nel sistema informatico. In particolare, con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, che, modificando il decreto legislativo n. 152/2006, ha introdotto, tra l’altro, l’articolo 264-bis, sono state abrogate, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, le norme concernenti le parti del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui al DPCM 27 aprile 2010 riguardanti i produttori di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano il trasporto di rifiuti speciali, nonché i soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti e gli intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione, ora tenuti ad iscriversi al SISTRI.
Tuttavia, nelle more della piena entrata a regime (a decorrere dal 1 giugno 2011) del SISTRI quale unico strumento per la registrazione e la tracciabilità dei rifiuti, il DM 17 dicembre 2009, istitutivo del SISTRI, ha previsto, a carico dei soli produttori iniziali di rifiuti e delle imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti a presentare il MUD, l’obbligo di comunicare al SISTRI determinate informazioni.
I trasportatori di rifiuti e coloro che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione non sono tenuti, pertanto, a porre in essere alcun adempimento di comunicazione a decorrere dall’anno 2010.
Le informazioni relative all’anno 2010 devono essere comunicate, secondo le modalità di seguito illustrate, entro il 30 aprile 2011, mentre le informazioni relative al periodo 1.1.2011-31.5.2011 dovranno essere comunicate entro il 31 dicembre 2011.
Stante il disposto dell’articolo 12 del DM 17 dicembre 2009, come modificato con DM 22 dicembre 2010, le informazioni da comunicare sono riferite anche al periodo cosiddetto del “doppio binario”, nel quale è stato mantenuto anche l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del d.lgs. n. 152/2006. Alla luce di ciò, tutti i soggetti sopra indicati dovranno presentare la comunicazione SISTRI per tutto il 2010 e per il periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 2011.
I soggetti che operano nel settore dei veicoli a fine vita devono invece presentare, entro il 30 aprile 2011, il MUD relativo al 2010, dal momento che l’abrogazione del relativo capitolo 2 del DPCM 27 aprile 2010, disposta al comma 1, lettera b) del citato articolo 264 bis, spiega effetto a partire dalla dichiarazione relativa al 2011. Pertanto, i predetti soggetti presenteranno il MUD di cui al DPCM 27 aprile 2010 per la dichiarazione 2010, mentre per il periodo dell’anno 2011 antecedente l’entrata a regime del SISTRI (1° gennaio- 31 maggio) dovranno presentare la dichiarazione SISTRI di cui all’articolo 12 del DM 17 dicembre 2009. In considerazione della limitatezza dell’arco temporale di riferimento e della non ripetibilità dell’adempimento della dichiarazione SISTRI, che riguarda unicamente il 2010 e parte del 2011, si ritiene opportuno agevolare i soggetti tenuti al suo espletamento utilizzando, nelle parti pertinenti, la medesima modulistica che era riportata nel DPCM 27 aprile 2010.
La presentazione della dichiarazione SISTRI potrà dunque avvenire con le seguenti modalità alternative, a scelta dell’interessato:

  • Compilando in via telematica gli appositi modelli, che saranno pubblicati sul portale www.sistri.it, oppure
  • Compilando e trasmettendo alla Camera di commercio territorialmente competente, previo pagamento del diritto di segreteria e con le modalità utilizzate per la presentazione del MUD di cui alla legge n.70/94, le schede del Capitolo 1 – Rifiuti del DPCM 27 aprile 2010 relative alla specifica attività svolta.

Le Camere di commercio provvederanno ad inoltrare le informazioni raccolte al SISTRI e all’ISPRA, deputato all’elaborazione dei dati nell’ambito del Catasto dei rifiuti.
Stante il sopra richiamato disposto normativo, rimangono tenuti a presentare il MUD di cui al DPCM 27 aprile 2010:

  • ll Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all’articolo 224 del d.lgs. n. 152/2006 e i sistemi di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c) del medesimo decreto legislativo, riconosciuti ai sensi del comma 5 del citato articolo 221;
  • I comuni o loro consorzi e le comunità montane, ai sensi dell’art.189, comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato con d.lgs. n. 205/2010. Tuttavia, ai sensi dello stesso articolo 189, commi 4 e 5, a decorrere dall’entrata a regime del SISTRI (1° giugno 2011) i comuni della regione Campania, tenuti ad aderire al SISTRI, e i comuni che aderiranno su base volontaria al SISTRI, non saranno più tenuti a presentare il MUD di cui al DPCM 27 aprile 2010, salvo quanto disposto per le informazioni relative ai costi di cui all’articolo 189, comma 3, lettera d);
  • I soggetti di cui all’articolo 13, commi 6 e 7, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, iscritti al Registro Nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all’articolo 14 del medesimo decreto legislativo. Si riepiloga di seguito quanto sopra rappresentato riguardo agli adempimenti cui sono tenuti i diversi soggetti.

 

SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEL MUD SULLA BASE DELLA PREVIGENTE NORMATIVA ADEMPIMENTO PERIODO DI RIFERIMENTO
Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti Nessuna
dichiarazione
A decorrere dalla dichiarazione relativa al 2010
Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione Nessuna
dichiarazione
A decorrere dalla dichiarazione relativa al 2010
Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti Dichiarazione
SISTRI
Dichiarazione relativa al 2010 e al periodo 1° gennaio-31 maggio 2011
Consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati Nessuna
dichiarazione
 
Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all’articolo 224 del d.lgs. n. 152/2006 e sistemi riconosciuti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c) del medesimo decreto legislativo Dichiarazione
MUD
 
Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi tranne imprenditori agricoli con volume annuo di affari non superiore a 8000 euro Dichiarazione
SISTRI
Dichiarazione relativa al 2010 e al periodo 1° gennaio-31 maggio 2011
Soggetti che effettuano la raccolta, il trasporto, il trattamento ed il recupero dei veicoli fuori uso di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209. Dichiarazione
MUD
Dichiarazione MUD (Capitolo 2- Veicoli fuori uso) per il 2010. Dichiarazione SISTRI relativa al periodo 1° gennaio-31 maggio 2011
Soggetti di cui all’articolo 13, commi 6 e 7, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, iscritti al Registro Nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all’articolo 14 del medesimo decreto legislativo Dichiarazione
MUD
Dichiarazione MUD (Capitolo 3 – apparecchiature elettriche ed elettroniche e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) per il 2010
Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del d.lgs n. 152/2006 con più di 10 dipendenti Dichiarazione
SISTRI
Dichiarazione relativa al 2010 e al periodo 1° gennaio-31 maggio 2011
Comuni o loro consorzi e comunità montane Dichiarazione
MUD
 
Comuni della regione Campania e comuni che aderiscono volontariamente al SISTRI Dichiarazione
MUD
A decorrere dal secondo semestre 2011 le informazioni da rendere sono solo quelle relative ai costi di cui all’articolo 189, comma 5, lettera d) del d.lgs n. 152/2006

 

 

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