RIFIUTI: CATEGORIE

 
 
CATEGORIE E ISCRIZIONE
Albo Nazionale Gestori Ambientali

Chiarimenti su passaggi iscrizione da cat. 2 e 3 a cat. 1-4 e 5.

 
A CURA DI AVV. CINZIA SILVESTRI E DOTT. DARIO GIARDI
 
Con Circolare del 28/9/2011, n. 1147 – chiarimenti su passaggi iscrizione da cat. 2 e 3 a cat. 1-4 e 5, l’Albo ha fornito ulteriori indicazioni per quelle imprese che, già iscritte alle categorie 2 e 3 (trasporto di rifiuti ammessi alle procedure semplificate), a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 205/10 che ha operato la soppressione delle citate categorie, dovranno procedere ad iscriversi nella categoria 1, 4 o 5 (trasporto di rifiuti in procedura ordinaria), a seconda della provenienza e della pericolosità dei rifiuti che intendono trasportare.
 
Già la Circolare dell’Albo n. 240 del 9 febbraio 2011 al punto C, aveva fornito indicazioni alle aziende sulle modalità di rinnovo della propria iscrizione all’Albo a seguito delle modifiche introdotte all’art. 212 dal D.Lgs. n. 205/10.
 
Con la Circolare viene precisato in particolare che:

  • qualora le imprese interessate abbiano già versato i diritti d’iscrizione nelle categorie (2 e/o 3) di appartenenza, non sono tenute a versare ulteriori diritti per la stessa annualità;
  • la dichiarazione concernente la perizia giurata sull’idoneità dei mezzi di trasporto (Delibera n. 4 del 27/9/2000 – art. 8, comma 2) è ritenuta valida purché “integrata con la descrizione specifica dei codici EER terminanti con le cifre 99 qualora presenti nelle richieste tipologie di cui agli allegati al D.M. 5/2/99”.

 
Allegato I_Circ1147_28_09_2011 (Diritti annui cat 2 e 3) (2)
 



 

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Rifiuti: DISCARICHE RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

Corte costituzionale n. 244//2011
Art. 33 comma 2 L.R. Veneto 3/2000: incostituzionalità

A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati

La Corte Costituzionale “bacchetta” la Regione Veneto e soprattutto precisa ciò che spesso viene dimenticato:
1)           la competenza legislativa in materia ambientale spetta allo stato e non alla Regione
2)           ribadisce l’uso improprio delle Regioni e delle amministrazioni di far valere normativa regionale ormai abrogataanche implicitamente dalle leggi dello Stato per espressa incompatibilità
 
L’art. 33 comma 2 L.R. 21.1.2000, n. 3 deve essere così letto a seguito della sentenza n. 244 del 25.7.2011 della Corte Costituzionale: “Nelle discariche di cui al comma 1 è riservata una quota (non superiore al venticinque per cento della capacità ricettiva) per lo smaltimento di rifiuti speciali conferiti da soggetti diversi da quelli indicati al medesimo comma”.
 
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 33 comma 2 L.R.3/200 limitatamente alla parte racchiusa tra parentesi perché in contrasto con gli artt. 3, 41 e 117 Cost.
 
Il principio espresso dalla Corte è applicabile anche se nelle more del giudizio è entrato in vigore il correttivo al T.U.A (D.Lgs. 205/2010), in quanto l’attuale art. 182 bis riprende il vecchio art. 182 e dunque la necessità che i rifiuti speciali non pericolosi debbano essere smaltiti in apposite discariche, da individuarsi in base alla tipologia del rifiuto, al contesto geografico e con la finalità di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi.
 
Questi i fatti da cui ha avuto origine la pronuncia della Consulta.
 
La Regione del Veneto autorizzava la realizzazione di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi di provenienza regionale ed extraregionale, limitando però lo smaltimento di questi ultimi ad una soglia non superiore al 25% della capacità recettiva dell’impianto, diversamente da quanto richiesto, e ciò proprio ai sensi dell’art. 33 comma 3 L.R.Veneto 3/2000.
 
Il TAR Veneto, con ordinanza 3.6.2010, n. 368, sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 33 comma 2 L. 3/2000 in riferimento agli artt. 3, 41 e 117 Cost e del combinato disposto dei commi 2 e 3 della medesima disposizione in riferimento all’art. 120 Cost.
 
La Corte Costituzionale ritiene inammissibile la seconda questione sollevata, perché viziata da evidente aberrazione interpretativa”, stante l’abrogazione tacita della legislazione in contrasto con il T.U. Ambientale ai sensi dell’art. 1 comma 2 L.5.6.2003, n. 131.
L’art. 33 comma 3 è stato abrogato tacitamente per contrasto con il D. Lgs. 152/06.
È dunque “contraddittoria l’argomentazione del rimettente che ritenendo tacitamente abrogate le disposizioni legislative regionali in contrasto con l’intervenuta legislazione statale nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato,seziona la portata della disposizione regionale, facendone sopravvivere una parte priva di contenuto precettivo”.
 
La questione costituzionale in merito al comma 2 è stata invece ritenuta fondata.
 
La Corte ribadisce innanzitutto che la disciplina dei rifiuti si colloca nell’ambito della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117 comma 2 lettera s) Cost.

La Regione può dunque legiferare in materia di rifiuti, ma solo con norme di dettaglio all’interno di quanto già stabilito dallo stato.
L’art. 33 comma 2 L.R.3/2000, invece disciplina un autonomo principio, estraneo alla legislazione statale e dunque è incostituzionale per violazione del riparto delle competenze legislative.
 
L’imposizione di limiti considerevoli alla fruibilità delle discariche comporta inoltre una maggiore movimentazione dei rifiuti nel territorio, con aumento inutile di costi.
 
Innegabile, inoltre, che i rifiuti costituiscano altresì prodotto da quale trarre profitto e dunque limitare l’impiego delle discariche importa altresì la violazione dell’art. 41 Cost, perché si incide negativamente sulla libera iniziativa economica.

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Sicurezza: Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 DLgs. n. 81/08

Indicazioni per l’adozione del sistema disciplinare per le aziende che hanno adottato un modello organizzativo e di gestione – A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


Con nota 11 luglio 2011 Prot. 15/VI/0015816, il Ministero del Lavoro ha informato dell’avvenuta approvazione, da parte della Commissione consultiva, di un modello di organizzazione e gestione ex art. 30 DLgs. n. 81/08 e delle indicazioni per l’adozione del sistema disciplinare (comma 3 dell’art. 30 del D. Lgs. 81/2008) per le aziende che hanno adottato un modello organizzativo e di gestione definito conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL (edizione 2001) o alle BS OHSAS 18001:2007.
 
Il documento, congiuntamente alla tabella di correlazione, che si allega, ha l’obiettivo di fornire indicazioni alle Aziende che si sono dotate o che,  in attesa della definizione di procedure semplificate per l’adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese, intendono dotarsi di un modello di organizzazione e di gestione della sicurezza conforme alle Linee Guida UNI INAIL (edizione 2001) o alle BS OHSAS 18001:2007, affinché possano:
a) accertare, in un processo di autovalutazione, la conformità del proprio Modello ai requisiti di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito D.Lgs. n. 81/2008, per le parti corrispondenti;
b)   apportare eventuali integrazioni organizzative e/o gestionali e/o documentali, necessarie allo scopo di rendere il proprio modello di organizzazione e di gestione conforme ai requisiti di cui all’articolo 30 del D. Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento al sistema di controllo (comma 4 dell’articolo 30 del D. Lgs. n. 81/2008)  ed al sistema disciplinare (comma 3 dell’articolo 30 del D. Lgs. n. 81/2008).
 
Dalla Tabella di Correlazione allegata emerge che l’unica parte non corrispondente tra le Linee Guida UNI – INAIL, le BS OHSAS 18001:2007 e quanto richiesto all’art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008, è l’adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
 
Per “non corrispondente” si intende che il sistema disciplinare non è indicato come requisito del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro descritto dalle Linee Guida UNI INAIL e dalle BS OHSAS 18001:2007, mentre è espressamente richiesto come requisito essenziale dall’articolo 30 del D. Lgs. 81/2008.
 
A supporto delle attività di cui ai succitati punti a) e b), si riportano nei paragrafi che seguono:
1)    alcuni chiarimenti in merito alla conformità del sistema di controllo di cui al comma 4 dell’articolo 30 del D. Lgs. n. 81/2008 rispetto ai contenuti delle Linee Guida UNI-INAIL e delle BS OHSAS 18001:2007;
2)    indicazioni per l’adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello di Organizzazione e Gestione attuato  dall’azienda in applicazione dell’articolo 30 del D. Lgs. n. 81/2008.
 

Chiarimenti sul sistema di controllo nel Modello di organizzazione e gestione ex artICOLO 30 del D.Lgs. n. 81/2008

L’articolo 30, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008 dispone che: “…Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico”.
 
Qualora un’azienda si sia dotata di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro conforme ai requisiti delle Linee Guida UNI-INAIL o delle BS OHSAS 18001:2007, essa attua il proprio sistema di controllo secondo quanto richiesto al comma 4 dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008, attraverso la combinazione di due processi che sono strategici per l’effettività e la conformità del sistema di gestione stesso: Monitoraggio/Audit Interno e Riesame Della Direzione.
Si evidenzia però come tali processi rappresentino un sistema di controllo idoneo ai fini di quanto previsto al comma 4 dell’articolo 30 del D. Lgs. n. 81/2008 solo qualora prevedano il ruolo attivo e documentato, oltre che di tutti i soggetti della struttura organizzativa aziendale per la sicurezza, anche dell’Alta Direzione (intesa come posizione organizzativa eventualmente sopra stante il datore di lavoro) nella valutazione degli obiettivi raggiunti e dei risultati ottenuti, oltre che delle eventuali criticità riscontrate in termini di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Con il termine “documentato” si intende che la partecipazione dell’Alta Direzione sia comprovata da atti e documenti aziendali. Si evidenzia infine come, l’audit interno deve verificare anche l’effettiva applicazione del sistema disciplinare.
 

Indicazioni per l’adozione del Sistema Disciplinare nel Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 del D. Lgs. 81/08

L’articolo 30, comma 3, del D.Lgs. n. 81/08 annovera, tra gli elementi di cui si compone il Modello di Organizzazione e gestione, l’adozione di un “sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal modello”.
E’ quindi necessario che l’Azienda sia dotata di procedure per individuare e sanzionare i comportamenti che possano favorire la commissione dei reati di cui all’articolo 300 del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modifiche e integrazioni, di seguito D. Lgs. n. 231/2001) e il mancato rispetto delle misure previste dal modello. Il tipo e l’entità dei provvedimenti disciplinari saranno coerenti con i riferimenti legislativi e contrattuali applicabili e dovranno essere documentati.
 
Il sistema disciplinare dovrà essere definito e formalizzato dall’Alta Direzione aziendale e quindi diffuso a tutti i soggetti interessati quali ad esempio:
–       Datore di lavoro (articolo 2, comma 1, lett. b, D. Lgs. n. 81/2008);
–       Dirigenti (articolo 2, comma 1, lett. d, D.Lgs. n. 81/2008) o altri soggetti in posizione apicale;
–       Preposti (articolo 2, comma 1, lett. e, D.Lgs.  n. 81/2008);
–       Lavoratori (articolo 2, comma 1, lett. b, D. Lgs. n. 81/2008);
–       Organismo di Vigilanza (ove istituito un modello ex D.Lgs. n. 231/2001);
–       Auditor/Gruppo di audit.
 
L’azienda dovrà, inoltre, definire idonee modalità per selezionare, tenere sotto controllo e, ove opportuno, sanzionare collaboratori esterni, appaltatori, fornitori e altri soggetti aventi rapporti contrattuali con l’azienda stessa. Perché tali modalità siano applicabili l’azienda deve prevedere che nei singoli contratti siano inserite specifiche clausole applicative con riferimento ai requisiti e comportamenti richiesti ed alle sanzioni previste per il loro mancato rispetto fino alla risoluzione del contratto stesso.
 
 
Allegato:

TABELLA DI CORRELAZIONE ARTICOLO 30 D. LGS. n. 81/2008 – LINEE GUIDA UNI INAIL – BS OHSAS 18001:2007

PER IDENTIFICAZIONE DELLE “PARTI CORRISPONDENTI” DI CUI AL COMMA 5 DELL’ARTICOLO 30
 
 
Nella tabella che segue sono riportate esclusivamente le correlazioni tra i requisiti di cui all’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 con quelli delle Linee Guida UNI INAIL (Linee Guida per un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro – SGSL) e delle BS OHSAS 18001:2007.
 
 

Rif. Art. 30 D. Lgs. n. 81/2008
Rif. Linee Guida UNI INAIL (2001)
Rif. BS OHSAS 18001:2007
c.1 lett. a: rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici.
A.    Finalità
B.    Sequenza ciclica di un SGSL
C.     La politica per la sicurezza e salute sul lavoro
D.     Pianificazione
E.1    Il sistema di gestione
E.6    Documentazione
E.7    Integrazione della salute e sicurezza sul lavoro nei processi aziendali e gestione operativa
4.1     Requisiti generali
4.2      Politica della salute e sicurezza sul lavoro
4.3.1  Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e determinazione dei controlli
4.3.2  Prescrizioni legali e di altro tipo
4.3.3  Obiettivi e programmi
4.4.4  Documentazione
4.4.6  Controllo operativo
4.5.2  Valutazione della conformità
c. 1 lett. b: attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti.
A.     Finalità
B.     Sequenza ciclica di un SGSL
C.     La politica per la sicurezza e salute sul lavoro
D.     Pianificazione
E.1   Il sistema di gestione
E.7    Integrazione della salute e sicurezza sul lavoro nei processi aziendali e gestione operativa
4.1      Requisiti generali
4.2      Politica della salute e sicurezza sul lavoro
4.3.1  Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e determinazione dei controlli
4.3.2  Prescrizioni legali e di altro tipo
4.3.3  Obiettivi e programmi
4.4.6  Controllo operativo
c. 1 lett. c: alle attività di natura organizzativa, quali:
A.    Finalità
B.    Sequenza ciclica di un SGSL
C.     La politica per la sicurezza e salute sul lavoro
D.    Pianificazione
E.2   Definizione dei compiti e delle responsabilità
4.1   Requisiti generali
4.2   Politica della salute e sicurezza sul lavoro
4.3   Pianificazione
emergenze
Primo soccorso
E.7   Integrazione della salute e sicurezza sul lavoro nei processi aziendali e gestione operativa
4.4.7 Preparazione e risposta alle emergenze
Gestione appalti
E.5  Comunicazione, flusso informativo e cooperazione
E.7   Integrazione della salute e sicurezza sul lavoro nei processi aziendali e gestione operativa
4.4.3.1 Comunicazione
4.4.6    Controllo operativo
Riunioni periodiche di sicurezza
E.3   Coinvolgimento del personale
4.4.3 Comunicazione, partecipazione e consultazione
Consultazione dei RLS
B.      Sequenza ciclica di un SGSL
C.      La politica per la sicurezza e salute sul lavoro
E.3  Coinvolgimento del personale
4.2      Politica della sicurezza e salute sul lavoro
4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità, e autorità
4.4.3 Comunicazione, partecipazione e consultazione
c. 1 lett. d: alle attività di sorveglianza sanitaria
A.    Finalità
B.    Sequenza ciclica di un SGSL
C.    La politica per la sicurezza e salute sul lavoro
E.1   Il sistema di gestione
E.7    Integrazione della salute e sicurezza sul lavoro nei processi aziendali e gestione operativa
4.1 Requisiti generali
4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro
4.4.6 Controllo operativo
c. 1 lett. e: alle attività di informazione e formazione
A.    Finalità
B.     Sequenza ciclica di un SGSL
C.     La politica per la sicurezza e salute sul lavoro
E.1   Il sistema di gestione
E.4   Formazione, addestramento, consapevolezza
E.5   Comunicazione, flusso informativo e cooperazione
4.1     Requisiti generali
4.2     Politica della salute e sicurezza sul lavoro
4.4.2  Competenza, addestramento, consapevolezza
c. 1 lett. f: alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori
A.    Finalità
B.    Sequenza ciclica di un SGSL
C.    La politica per la sicurezza e salute sul lavoro
E.1   Il sistema di gestione
E.7    Integrazione della salute e sicurezza sul lavoro nei processi aziendali e gestione operativa
F.1    Monitoraggio interno della sicurezza (1° livello)
F.2   Caratteristiche e responsabilità dei verificatori
F.3   Piano del Monitoraggio
4.1   Requisiti generali
4.2   Politica della salute e sicurezza sul lavoro
4.4.6 Controllo operativo
4.5.1 Controllo e misura delle prestazioni
4.5.2 Valutazione della conformità
4.5.3 Indagine su incidenti, non conformità, azioni correttive e azioni preventive
4.5.4 Controllo delle registrazioni
4.5.5 Audit interno
c. 1 lett.g: all’acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge
A.   Finalità
B.   Sequenza ciclica di un SGSL
C.    La politica per la sicurezza e salute sul lavoro
D.   Pianificazione
E.1  Il sistema di gestione
E.6  Documentazione
4.1    Requisiti generali
4.2    Politica della salute e sicurezza sul lavoro
4.3.2 Prescrizioni legali e di altro tipo
4.4.4 Documentazione
4.4.5 Controllo dei documenti
4.5.2 Valutazione della conformità
c. 1 lett. h: alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate
A.    Finalità
B.   Sequenza ciclica di un SGSL
C.    La politica per la sicurezza e salute sul lavoro
E.1  Il sistema di gestione
F.1   Monitoraggio interno della sicurezza (2° livello)
F.2  Caratteristiche e responsabilità dei verificatori
F.3  Piano del Monitoraggio
4.1    Requisiti generali
4.2    Politica della salute e sicurezza sul lavoro
4.5.1 Controllo e misura delle prestazioni
4.5.4 Controllo delle registrazioni
4.5.5 Audit interno
c. 2: il modello organizzativo e gestionaLE DI CUI AL C. 1 DEVE PRECEDERE IDONEI SISTEMI DI REGISTRAZIONE DELL’AVVENUTA EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITà DI CUI AL COMMA 1
A.    Finalità
B.    Sequenza ciclica di un SGSL
C.    La politica per la sicurezza e salute sul lavoro
E.1  Il sistema di gestione
E.6  Documentazione
4.1    Requisiti generali
4.2    Politica della salute e sicurezza sul lavoro
4.4.4 Documentazione
4.4.5 Controllo dei documenti
4.5.4 Controllo delle registrazioni
C. 3: IL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVE IN OGNI CASO PREVEDERE, PER QUANTO RICHIESTO DALLA NATURA E DIMENSIONI DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL TIPO DI ATTIVITÀ SVOLTA, UN’ARTICOLAZIONE DI FUNZIONI CHE ASSICURI LE COMPETENZE TECNICHE E I POTERI NECESSARI PER :
A.    Finalità
B.    Sequenza ciclica di un SGSL
C.    La politica per la sicurezza e salute sul lavoro
E.1  Il sistema di gestione
E.2  Definizione dei compiti e delle responsabilità
E.4  Formazione, addestramento, consapevolezza
4.1   Requisiti generali
4.2   Politica della salute e sicurezza sul lavoro
4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità e autorità
4.4.2 Competenza, addestramento e consapevolezza
la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
D.    Pianificazione
E.7   Integrazione della salute e sicurezza sul lavoro nei processi aziendali e gestione operativa
F.1   Monitoraggio interno della sicurezza
F.2   Caratteristiche e responsabilità dei verificatori
F.3   Piano del Monitoraggio
4.3    Pianificazione
4.3.1 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e determinazione dei controlli
4.3.3 Obiettivi e programmi
4.4.6 Controllo operativo
4.5.1 Controllo e misura delle prestazioni
4.5.2 Valutazione della conformità
4.5.3 Indagine su incidenti, non conformità, azioni correttive e azioni preventive
un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

 

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SISTRI – PROROGA NOVITA'

A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


Il provvedimento di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,  approvato dal Senato il 7 luglio 2011 , non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, contiene un’importante disposizione  (in materia di Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, poichè prevede che, per imprese ed enti produttori di rifiuti speciali pericolosi (compresi i trasportatori di cui all’art. 212 c. 8 del D.Lgs. 152/06 che trasportano rifiuti pericolosi) che hanno fino a 10 dipendenti, la data di piena operatività del Sistri non possa essere antecedente al 1° giugno 2012.
La data di avvio della piena operatività del Sistri per i produttori di rifiuti pericolosi che hanno fino a dieci dipendenti non sarà dunque il 2 gennaio 2012, come stabilito con Decreto 26 maggio 2011, bensì quella che sarà adottata con un provvedimento di proroga emanato dal Ministero dell’Ambiente, comunque non antecedente al 1° giugno 2012.
 
Fino a tale data i produttori di rifiuti pericolosi che hanno fino a dieci dipendenti saranno tenuti alla gestione dei rifiuti secondo la logica del “doppio binario”: obbligo di utilizzo del Sistri (pur in assenza delle relative sanzioni, che scatteranno a partire dal giorno della piena operatività del sistema) e di tenuta delle tradizionali scritture cartacee (registri di carico e scarico e formulari di identificazione dei rifiuti), anche se il nuovo art. 258 del D.Lgs. 152/06 in materia di “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari” fa riferimento ai soli soggetti che non abbiano aderito al Sistri.
La modifica trova la sua motivazione nella necessità di «garantire che un adeguato periodo transitorio consenta la progressiva entrata in operatività» del Sistri. Il che è più che comprensibile a fronte della complessità del sistema e della dimensione dei soggetti destinatari dell’obbligo.
In ordine al sistema sanzionatorio, anche questa futura proroga varrà al pari di quelle intervenute per le altre categorie di soggetti obbligati con il Dm 26 maggio 2011. Infatti, le sanzioni previste per il Sistri si applicano a partire dal giorno successivo alla scadenza del regime del “doppio binario”.
Il Dm 26 maggio 2011 ha reso graduale la dismissione di tale regime e graduale sarà anche l’applicazione delle sanzioni che saranno applicabili solo da quando le singole categorie di soggetti saranno obbligate alla dismissione del “doppio binario”.


 

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RIFIUTI: SOTTOPRODOTTI -VINACCE ESAUSTE

Tribunale penale di Asti Ordinanza  13 gennaio 2011

A cura di avvocato Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati


 
 
La vicenda trattata dal Tribunale presenta interesse laddove affronta la questione relativa a ciò che è rifiuto e a ciò che non lo è; affronta la questione relativa dunque al “sottoprodotto”.
 
La L. n. 205/2008 art. 2bis[1], che si riporta, aveva escluso le vinacce esauste dal novero dei rifiuti laddove esistenti alcune caratteristiche e si badi finalizzata, tale esclusione, al recupero energetico.
La legge 205/2008 invero richiama l’allegato della parte V  relativa alle “caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo”.
 
 
Ebbene il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Asti ha sollevato questione di legittimità costituzionale con ordinanza 13.1.2011 in relazione alle vinacce esauste la cui disciplina, dettata dall’art. 2 bis della L. 30.12.2008 n. 205, contrasterebbe con la Direttiva sui rifiuti 2006/12/CE.
 
Certo il Giudice richiama normativa nazionale (L. 205/2008) e comunitaria (Direttiva 2006/12) che ad oggi deve essere letta alla luce della L. 205/2010 di riforma della parte IV del codice ambientale e dunque degli articoli come riformati di cui art. 183 ss e in particolare dell’art. 184 bis nonché della Direttiva 2008/98/CE.
 
Ciò nonostante il ragionamento del Giudice presenta una sua attualità laddove richiama un principio importante: la natura di sottoprodotto deve essere sempre verificata.
 
L’incidente di costituzionalità trae origine dalla richiesta del Pubblico Ministero che, nella formulazione del capo di imputazione del titolare di una distilleria, aveva richiesto anche la condanna ai sensi dell’art. 256 comma 1 lett. a) in relazione all’art. 214 D. Lgs. 152/2006 dato il recupero energetico dei rifiuti prodotti dalla attività di distillazione costituiti da vinacce esauste in assenza di iscrizione nel registro provinciale delle imprese di recupero rifiuti non pericolosi.
Ebbene, il Tribunale prendeva atto che  le vinacce costituivano, infatti, sottoprodotti ai sensi dell’art. 2 bis L. 205/2008, non rientrando più tra i rifiuti derivati dall’industria agroalimentare ai sensi del DM 5.2.1998 ( cfr. all.1 sub1 punto 11.7 e all. 2 suball.1).
In quanto non rifiuti, l’uso improprio delle vinacce non costituisce reato ai sensi dell’art. 256 D. Lgs. 152/2006.
 
Il PM tuttavia rilevava che la L. 205/2008 stabilisce una presunzione assoluta, non permettendo di verificare nel concreto l’impiego effettivo delle vinacce e ciò sarebbe contrario alla ratio della Direttiva 2006/12/CE, che fa leva, invece, anche su elementi estrinseci e sui comportamenti dei soggetti produttori ed utilizzatori, non limitandosi alla sola natura del materiale (es: sfruttamento economico, rendita, operazioni di recupero).
così operando la normativa del 2008 ha creato un’ingiustificata riduzione della sfera di operatività della direttiva sui rifiuti che l’Italia è invece obbligata a trasporre mediante apposite norme interne” (ordinanza GIP)
 
Il Giudice nazionale non può disapplicare la disposizione italiana contrastante, preferendo la direttiva comunitaria, e dunque, qualora la ritenga in conflitto con la disciplina europea, unico rimedio, è investire la Corte Costituzionale della questione (sentenza Corte Costituzionale 25.1.2010, n. 28).
Sulla scorta delle argomentazioni del PM il GIP del Tribunale di Asti ha ritenuto non manifestamente infondata e rilevante la questione e ha adito la Consulta perché l’art.2bis L. 205/2008  viola l’art. 11 e 117 comma 1 Cost.
La Corte costituzionale dunque è chiamata a statuire sulla legittimità della L. 205/2008 laddove precisa la natura di sottoprodotto delle vinacce esauste.
Si rimane in attesa della pronuncia del Giudice delle leggi.


[1] “Art. 2bis.
Disposizioni in materia di biomasse combustibili relative alla vinaccia esausta ed al biogas nei processi di distillazione
 
1. Le vinacce vergini nonche’ le vinacce esauste ed i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di vinificazione e di distillazione, che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l’essiccazione, destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo sono da considerare sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. E’ sottoprodotto della distillazione anche il biogas derivante da processi anaerobici di depurazione delle borlande della distillazione destinato alla combustione nel medesimo ciclo produttivo, ai sensi della sezione 6 della parte II dell’allegato X alla parte quinta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006».

 

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Acque – Regione veneto: FITOSANITARI

DGRV n. 425/2011
 
A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati


 
La Regione veneto con il Piano di Tutela delle Acque (PTA) ha individuato le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari:
 
“Art. 14 – Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari
1. Quale prima designazione, le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari coincidono con le zone vulnerabili di alta pianura – zona di ricarica degli acquiferi – di cui al comma 1 lettera c) dell’articolo 13.
2. La Giunta regionale predispone programmi di controllo per garantire il rispetto delle
limitazioni o esclusioni d’impiego dei prodotti fitosanitari.
3. La Giunta regionale può rivedere e aggiornare la designazione delle zone vulnerabili da prodotti fitosanitari.”
 
 
La delibera precisa che con il PTA, ovvero con l’art. 14 sopra citato, la Regione ha provveduto ad individuare le aree divulnerabilità intrinseca sulle quali operare i necessari approfondimenti al fine di giungere alla individuazione delle aree a vulnerabilità specifica.
 
La delibera precisa, dunque, il concetto di “vulnerabilità specifica” che porta alla individuazione delle zone nell’ambito delle quali devono essere adottate le misure di tutela e limitazioni o esclusioni di impiego, anche temporanee, dei prodotti fitosanitari autorizzati nelle aree individuate come zone vulnerabili ai prodotti fitosanitari.
 
Ebbene, al fine di giungere alla individuazione delle aree a vulnerabilità specifica,  la Giunta della Regione Veneto ha deliberato, con DGRV  n. 425 del 12.4.2011 in BUR 32 del 3.5.2011,  di aver dato atto all’art. 93 D. Lgs. 152/06 con l’individuazione delle zone vulnerabili da prodotti fitosanitari di cui all’art. 14 NTA del Piano di Tutela delle Acque (DCRV 107/2009) e che con successivo provvedimento approverà il programma di massima per individuare modalità, limiti e restrizioni dell’impiego di fitosanitari nel territorio.
 
Con DGRV 2070 del 3.8.2010 era stato costituito un Gruppo di lavoro di tecnici ed esperti per l’individuazione delle misure e dei tempi per la riduzione dei rischi e degli impianti dell’utilizzo di prodotti fitosanitari.
 
Il lavoro era però stato sospeso perché la Commissione Consultiva Nazionale  aveva stabilito che i fitosanitari non si dovessero impiegare “su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all’80% e, comunque, nelle aree vulnerabili identificate ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs 152/2006”: la Commissione, dunque, poneva un divieto assoluto di impiego di fitosanitari nelle aree riconosciute vulnerabili, a differenza del monito cautelare imposto dalla Direttiva 2003/82/CE.
 
Il Ministero della Salute, con nota del 4.3.2011 ha chiarito, in risposta alla nota del Presidente della Giunta del Veneto del 18.2.2011 prot. 83180, che le Regioni, “utilizzando le informazioni disponibili sulle caratteristiche del proprio territorio, con riferimento specifico alla vulnerabilità intrinseca degli acquiferi, alla capacità di attenuazione del suolo e alle proprietà chemiodinamiche dei prodotti stessi” sono le uniche tenute ad individuare le zone sensibili.
Continua il Dicastero precisando che “Tali informazioni dovrebbero consentire di pianificare l’impiego dei prodotti a livello locale e precisare, rispetto all’indagine preliminare di riconoscimento, le aree suscettibili di restrizioni o esclusioni di impiego”.


 

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Sistri: Aggiornamenti

A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
 
 
Sul sito www.sistri.it nella Sezione “Manuali e Guide”, è disponibile l’edizione aggiornata del Manuale Operativo e delle Guide Utenti che introducono importanti modifiche ed integrazioni.
Le principali riguardano i due capitoli aggiuntivi sul metodo di calcolo per i dipendenti di aziende ed unità locali (capitolo 6.1) e quello relativo alle operazioni di conguaglio dei contributi (capitolo 6.2) per l’anno 2012, incluso un estratto del testo unico di prossima pubblicazione (capitolo 6.2.1).
 
Importanti novità si trovano anche nelle sezioni:
–       Regione Campania;
–       Trasporto navale e marittimo rifiuti;
–       Attività di manutenzione infrastrutture e reti;
–       Trasbordo;
–       Autospurghi;
–       Veridicità dei dati e custodia dispositivi.
 
Per quanto riguarda i criteri per il calcolo del numero di dipendenti, nel manuale viene precisato che l’art. 188 ter del D.Lgs 152/2006, introdotto dall’art. 16 del D.Lgs. 205/2010, stabilisce che ai fini dell’iscrizione il numero dei dipendenti è calcolato con riferimento al numero delle persone occupate nell’unità locale dell’ente o dell’impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di apprendistato o contratto di inserimento), anche se temporaneamente assenti (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera). I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite.
Per il calcolo dei lavoratori dipendenti si fa riferimento alle metodologie di calcolo delle Unità Lavorative Annue (ULA) così come stabilite dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 Aprile 2005. In base a tale decreto, ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l’effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time di 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l’effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro. Nei casi di assenza prolungata (maternità e malattie lunghe) verrà conteggiata una sola unità lavorativa anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia provveduto a sostituire l’assente mediante la stipulazione di un contratto a termine.
Si considerano dipendenti dell’impresa anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell’impresa; con riferimento a questi ultimi gli stessi devono percepire un compenso per l’attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Al fine del calcolo in termini di ULA il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA a meno che il contratto che regola i rapporti tra la società ed il socio stesso specifichi una durata inferiore all’anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA).
Per il calcolo dei lavoratori autonomi e parasubordinati, questi vanno conteggiati: come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto come parasubordinato o lavoratore autonomo e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento.
Con la dizione “lavoro indipendente” si indicano le posizioni di “lavoro autonomo” che prevedono una diretta relazione tra datore di lavoro e prestatore di lavoro.
Ai fini del SISTRI vanno prese in considerazione le sole prestazioni che abbiano caratteristiche di stabilità e continuità, anche se fornita in maniera indipendente, con esclusione, quindi, delle forme occasionali di collaborazione lavorativa.
In base a quanto sopra esposto devono essere computate, tra i soggetti che rientrano nel numero di dipendenti, le seguenti figure:
–       lavoratori dipendenti (comprendendo anche quelli assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro; in tal caso, in una situazione di assenza prolungata, viene conteggiata una sola unità lavorativa anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia provveduto a sostituire l’assente mediante la stipulazione di un contratto a termine);
–       lavoratori parasubordinati con contratto di durata superiore a 30 gg/anno (rientrano nella fattispecie i lavoratori con contratti a progetto e contratti di collaborazione coordinata e continuativa; vanno, altresì, conteggiati i lavoratori autonomi che prestino in modo continuativo la loro attività professionale esclusivamente nell’unità locale);
–       lavoratori autonomi con una presenza stabile e continuativa nell’unità locale (superiore a 30 gg/anno);
–       lavoratori stagionali (va considerata la generalità dei rapporti a termine, con inclusione dei lavoratori a part-time con conteggio dei giorni in funzione dell’entità dell’orario previsto; vengono, in analogia, considerati anche i lavoratori interinali con loro riproporzionamento in base alle giornate di lavoro);
–       stagisti;
 
devono, invece, essere escluse dal computo le seguenti figure:
–       lavoratori autonomi con presenza non continuativa nell’unità locale (inferiore a 30gg/anno);
–       lavoratori in somministrazione;
–       lavoratori occasionali (fino a 30 giorni nell’arco di un anno solare);
–       lavoratori distaccati presso altra azienda o sede per un periodo superiore a 6 mesi;
–       lavoratori che operano in virtù di contratti di appalto.
 
Va inoltre ricordato che per calcolare il numero di dipendenti della singola unità locale occorre fare riferimento al numero medio degli addetti nell’anno solare precedente a quello a cui si riferisce il pagamento del contributo, indipendentemente dalla chiusura del bilancio.
 
 
Per quanto riguarda il contributo ai sensi di quanto disposto dall’art 4 del d.m. 17 dicembre 2009, i soggetti iscritti al SISTRI hanno l’obbligo di versare un contributo annuale per assicurare la copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Con l’articolo 7 del Testo Unico Sistri di prossima pubblicazione viene fissata al 30 aprile la data del versamento riferito all’anno solare. L’importo del contributo dovuto è indicato nell’Allegato II dello stesso DM.
Con l’art.6 del d.m. 9 luglio 2010 è stata disposta una significativa riduzione dell’entità dei contributi dovuti da parte dei piccoli produttori di modesti quantitativi annui di rifiuti pericolosi. Al terzo comma dello stesso articolo è stato stabilito che i soggetti interessati alle modifiche intervenute, che hanno gia provveduto al pagamento dei contributi, hanno diritto al conguaglio di quanto versato a valere sui contributi dovuti per gli anni successivi.
 
In relazione a quanto sopra, al fine di normalizzare la situazione che si è venuta a determinare, tenendo conto anche di quanto proposto dal Comitato di Vigilanza e Controllo del SISTRI, il Ministero dell’Ambiente ha deciso di consentire unicamente ai soggetti di cui al comma 1 dell’art. 6 del d.m. 9 luglio 2010 – e cioè agli enti ed imprese produttori di rifiuti pericolosi ed agli imprenditori agricoli fino a 10 addetti e con quantitativi annui di rifiuti pericolosi prodotti inferiori a 400 kg, nonchè ai Comuni con meno di 5000 abitanti – di portare in detrazione la quota in eccesso versata nel 2010 sull’entità dei contributi dovuti per l’anno 2011, rimasti immutati rispetto all’anno precedente.
Ne discende, in caso di invarianza del livello dei contributi anche per gli anni successivi al 2011 e fermo restando che il contributo versato per il 2010 è stato di 120€, il seguente quadro di riferimento:
 
Enti ed imprese produttori di rifiuti pericolosi

Numero di addetti Produzione di rifiuti pericolosi Conguaglio
Da 1 a 5 Fino a 200 kg Nessun contributo per il 2011 e riduzione di 10 euro del contributo per il 2012
Da 1 a 5 Da 200 a 400 kg Nessun contributo per il 2011
Da 6 a 10 Fino a 400 kg Nessun contributo per il 2011

 
Imprenditori agricoli

Numero di addetti Produzione di rifiuti pericolosi Conguaglio
Da 1 a 5 Fino a 200 kg Nessun contributo fino al 2013 (30 euro per 3 annualità)
Da 1 a 5 Da 200 a 400 kg Nessun contributo per il 2011 Per il 2012 riduzione di 10 euro del contributo
Da 6 a 10 Fino a 400 kg Nessun contributo per il 2011
Per il 2012 riduzione di 10 euro del contributo

 
Comuni con meno di 5000 abitanti: nessun contributo per il 2011
 
Qualora nel corso del 2010 sia stato prodotto un quantitativo di rifiuti pericolosi superiore ai limiti sopra indicati, tale da comportare un nuovo livello di contributo per il 2011, il credito derivante dall’eccedenza versata nel 2010 va compensato con il nuovo livello di contributo dovuto.
Secondo quanto disposto al comma terzo dell’art 6 del d.m. 9 luglio 2010, i soggetti interessati devono inoltrare apposita domanda al SISTRI, mediante posta elettronica all’indirizzo e-mail conguagliosistri@sistri.it, via fax al numero verde 800 05 08 63, utilizzando il Modello disponibile sul sito internet www.sistri.it o attraverso l’applicazione Gestione Aziende che sarà a breve resa disponibile sul Portale Sistri. Nella parte del Modello dedicata alla “documentazione a supporto” va inserita una dichiarazione relativa alla quantità di rifiuti pericolosi prodotti nel 2010 , la stessa da riportare nel MUD 2010.
Si ricorda che, come stabilito dall’allegato II al DM 17 dicembre 2009, i produttori di rifiuti pericolosi che producono anche rifiuti non pericolosi pagano solo il contributo relativo ai rifiuti pericolosi.
 

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FANGHI: rifiuti e reato di deposito incontrollato

A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati


 
La Corte di Cassazione ,con sentenza resa all’udienza del 12.1.2011, n. 28, ha precisato la portata dell’art. 127 D. Lgs. 152/2006[1] e la disciplina applicabile ai fanghi .
Si precisa che l’art. 127 (modificato dal Dlgs. 4/08) non è stato novellato dal correttivo alla parte III del D. Lgs. 152/06 .
 
La Suprema Corte era stata adita dal Sindaco di un Comune, indagato ex art. 256 comma 2 D. Lgs. 152/2006 (deposito incontrollato di rifiuti) perché la Procura aveva accertato la presenza di cumuli di fanghi essiccati di vegetazione spontanea all’interno dell’impianto di depurazione di acque reflue comunale .
 
L’impianto era stato oggetto di sequestro preventivo, contro il quale il Sindaco aveva presentato prima istanza di riesame e, stante il rigetto della stessa, aveva poi adito la Corte.
 
Il sindaco si difendeva allegando di essere provvisto della autorizzazione per lo smaltimento e lo scarico delle acque reflue, procedimento che di fatto “inglobava lo stoccaggio dei fanghi, che non erano altro che il prodotto della prima fase di smaltimento”.
 
Ebbene con sentenza n. 28/2011 la Cassazione accoglie il ricorso e dichiara la “carenza assoluta e radicale della motivazione dell’ordinanza” resa dal Tribunale di Riesame, che aveva rigettato l’opposizione del Sindaco. Il Tribunale invero riteneva sussistere il reato di deposito incontrollato dalla mera presenza dei fanghi; presenza di per sé bastevole, a detta del Tribunale, a dimostrare il fumus del reato contestato (cioè la fondata probabilità dei presupposti per una condanna).
 
I Giudici della Suprema Corte ritengono, invece, non sufficiente per integrare il reato di deposito incontrollato la mera presenza dei fanghi; richiedono  effettiva indagine in relazione alla natura ed alla provenienza dei fanghi, in quanto “i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell’impianto di depurazione”.
Continua la Cassazione evidenziando che il Tribunale di riesame non ha accertato se i fanghi ritrovati nelle vasche annesse ai depuratori fossero proprio quelli esitati al termine del processo di trattamento della acque reflue


[1] Art. 127 D. Lgs. 152/2006 Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue
 
1. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell’impianto di depurazione. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato (1).
2. È vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre.

 

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Acque di lavaggio uva/Acque reflue industriali

A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati
 
L’acqua di lavaggio dell’uva come l’acqua reflua da mollitura delle olive deve avere autorizzazione allo scarico di acque industriali; in difetto l’attività può essere sanzionata ex art. 137 Dlgs. 152/2006.
 
La Corte di Cassazione assimila i due casi e definisce le acque reflue industriali in tutto ciò che …non costituisce acque reflue domestiche ed assimilate.
 
La Corte applica ancora il pregresso articolo 59 del testo ormai abrogato ma non per questo la decisione ha perduto attualità laddove si riferisce alla questione relativa alla individuazione delle acque industriali.
La sentenza richiama infatti l’art. 74 del Dlgs. n. 152/2006 anziché il previgente art. 2 Dlgs. 152/99.
Vero è che nel tempo la definizione di acqua reflua industriale, nella versione successiva al Dlgs. 4/2008, non ha subito modifiche e dunque può giustificarsi il refuso ed il richiamo di articoli che si sono succeduti nel tempo.
 
Ebbene.
Il gestore di una cantina, sanzionato ex art. 59 D. Lgs. 152/99 (137 D. Lgs. 152/06) “per aver effettuato il lavaggio delle cassette di uva durante la vendemmia e fatto defluire l’acque di lavaggio in un canalone per la raccolta delle acque piovane” senza autorizzazione, promuove gravame avverso la sentenza che attesta la legittimità dell’ordinanza ingiunzione elevata a suo carico,
 
La difesa del ricorrente si basava sulla differenza tra lo scarico di acque ed il lavaggio con acque, poiché solo il primo era il risultato di un ciclo produttivo industriale.
 
Con sentenza n. 2048[1] del 24.01.2011(udienza 15.12.2010), la Cassazione Penale ha però rigettato le doglianze mosse, sostenendo che la sanzione ex art. 59 D. Lgs. 152/99 ricorre “tutte le volte in cui vi sia immissione nella pubblica fognatura di acque reflue non aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche”, confermando l’orientamento già espresso con sentenza n. 35138 del 18.6.2009.
 
Secondo la Corte rientrano nell’art. 74 comma 1 lett. h)[2] D. Lgs. 152/2006 tutti i tipi di acque derivanti dallo svolgimento di attività produttive, in quanto detti reflui non attengono prevalentemente al metabolismo umano ed alle attività domestiche di cui alla nozione di acque reflue, come definite dalla lettera g)[3] del medesimo articolo di legge (Cass. Pen. n. 12865 del , 5.2.2009).


[1] Sentenza tratta da sito “www.lexambiente.it”
[2] Art. 74 comma 1 lett. h) TUA: “acque reflue industriali“: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attivita’ commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque eflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento
 
[3] Art. 74 comma 1 lett. g) TUA: “acque reflue domestiche”: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche

 

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Sicurezza e Amianto – Esposizioni sporadiche e di debole intensità all’amianto

Indicazioni della Commissione consultiva

A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi




 
La Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, nella seduta del 19 gennaio 2011, ha approvato, come prescritto dall’art. 249, comma 4, del D.Lgs 81/08, gli orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all’amianto la cui presenza esonera il datore di lavoro dall’applicazione degli articoli 250 (notifica all’organo di vigilanza), 251, comma 1 (misure di prevenzione e protezione), 259 (sorveglianza sanitaria) e 260, comma 1 (Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio) del D.Lgs 81/08 a condizione, tuttavia, che le attività lavorative che oggettivamente possano essere considerate sporadiche, espongano i lavoratori a concentrazioni molto basse di fibre di amianto, le cui condizioni espositive risultano generare un rischio il cui livello medio è dello stesso ordine di grandezza di quello medio definito accettabile per la popolazione generale, come stabilito dall’OMS (WHO, 2000).
 
Nello specifico, le attività “ESEDI”, di cui all’art. 249 comma 2 del D.Lgs 81/2008 vengono identificate nelle attività che vengono effettuate per un massimo di 60 ore l’anno, per non più di 4 ore per singolo intervento e per non più di due interventi al mese, e che corrispondono ad un livello massimo di esposizione a fibre di amianto pari a 10 F/L calcolate rispetto ad un periodo di riferimento di otto ore.
 
La durata dell’intervento si intende comprensiva del tempo per la pulizia del sito, la messa in sicurezza dei rifiuti e la decontaminazione dell’operatore. All’intervento non devono essere adibiti in modo diretto più di 3 addetti contemporaneamente e, laddove ciò non sia possibile, il numero dei lavoratori esposti durante l’intervento deve essere limitato al numero più basso possibile. A titolo indicativo e non esaustivo è, in seguito, riportato un primo elenco di attività che, sulla base delle attuali conoscenze e nel rispetto delle limitazioni temporali ed espositive sopra descritte, possono rientrare nelle attività “ESEDI”.
 
a)     Brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili:
1)     interventi di manutenzione riguardanti il fissaggio di lastre in MCA compatto in buono stato di conservazione senza intervento traumatico sulle stesse;
2)     riparazione di una superficie ridotta (massimo di 10 m2) di lastre o mattonelle in vinil-amianto mediante applicazione di collanti, impregnanti, sigillanti o con limitati riporti di guaine ricoprenti, o prodotti similari;
3)     applicazione di prodotti inertizzanti in elementi di impianto contenenti MCA non friabile in buone condizioni (ad es. rivestimenti di tubature);
4)     spostamento non traumatico di lastre di MCA compatto non degradate abbandonate a terra, previo trattamento incapsulante;
5)     interventi conseguenti alla necessità di ripristinare la funzionalità, limitatamente a superfici ridotte (massimo di 10 m2), di coperture o pannellature in MCA non friabile mediante lastre non contenenti amianto;
6)     interventi di manutenzione a parti di impianto (ad eccezione degli impianti frenanti), attrezzature, macchine, motori, ecc., contenenti MCA non friabile, senza azione diretta su MCA;
7)     attività di conservazione dell’incapsulamento con ripristino del ricoprente;
8)     inserimento, all’interno di canne fumarie in MCA non friabile, di tratti a sezione inferiore senza usura o rimozione di materiale;
9)     interventi di emergenza per rottura, su condotte idriche solo finalizzati al ripristino del flusso e che non necessitino l’impiego di attrezzature da taglio con asportazione di truciolo.
 
b) Rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice:
1)     rimozione di vasche e cassoni per acqua, qualora questi manufatti possano essere rimossi dalla loro sede senza dover ricorrere a rotture degli stessi;
2)     rimozione di una superficie limitata (massimo di 10 m2) di mattonelle in vinil-amianto, lastre poste internamente ad edificio o manufatti simili in MCA non friabile, qualora questi manufatti possano essere rimossi dalla loro sede senza dover ricorrere a rotture degli stessi;
3)     raccolta di piccoli pezzi (in quantità non superiore all’equivalente di 10 m2) di MCA non friabile, caduto e disperso a seguito di eventi improvvisi ed imprevisti, previo trattamento con incapsulante.
 
c) Incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato:
1)     interventi su MCA non friabile in buono stato di conservazione volti alla conservazione stessa del manufatto e/o del materiale ed attuati senza trattamento preliminare;
2)     messa in sicurezza di materiale frammentato (in quantità non superiore all’equivalente di 10 m2), con posa di telo in materiale plastico (ad es. polietilene) sullo stesso e delimitazione dell’area, senza alcun intervento o movimentazione del materiale stesso.
 
d) Sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale:
1)     campionamento ed analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati.
 
Gli elenchi sopra riportati potranno essere periodicamente aggiornati dalla Commissione Consultiva Permanente in base all’evoluzione delle conoscenze. Da quanto su esposto si ritiene che le attività “ESEDI” sopra riportate, possano essere svolte anche da meccanici, idraulici, lattonieri, elettricisti, muratori e operatori, che si trovino nella condizione di svolgere attività con materiali contenenti amianto (MCA) come previsto dall’art. 249, comma 2, del D.Lgs 81/2008 e che abbiano ricevuto una formazione sufficiente ed adeguata, a intervalli regolari secondo il dettato normativo previsto dall’art. 258 del medesimo decreto.
 
Si ritiene utile sottolineare che, in ogni caso, durante l’effettuazione delle attività “ESEDI”, dovrà essere assicurato il rispetto delle misure igieniche dell’art. 252 del D.Lgs 81/08 con particolare riguardo ai dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) delle vie respiratorie, che dovranno avere un fattore di protezione operativo non inferiore a 30.
 

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Focus: Abbandono di rifiuti

alla luce della riforma della parte IV Dlgs. 152/2006
 
a cura di Avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


L’articolo 255 Dlgs. n. 152/2006 è stato riformato dal Dlgs. n. 205/2010 in vigore dal 25.12.2010 solo nella parte relativa alla quantficazione della sanzione di cui al comma 1.

La sanzione amministrativa per l’abbandono/deposito/immissione di rifiuti non pericolosi passa da 105/620 Euro a 300/3000 Euro; per i rifiuti pericoloso passa da 25/155 Euro all’aumento fino al doppio.
Sanzione massima prevista nel caso dei rifiuti pericolosi è dunque di € 6000.

Soggetto Violazione

Sanzione

Riferimenti normativi
Chiunque Abbandonodepositodei rifiuti ovveroimmissione degli stessi nelle acque superficiali o sotterranee o immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani di imballaggi terziari di qualsiasi natura. Sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro atremila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio Art. 255 comma 1, D.Lgs. n. 152/06
Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice Qualora la cancellazione dal PRA dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione non avvenga esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. (231 co. 5) Sanzione amministrativa pecuniaria da euroduecentosessanta a euromillecinquecentocinquanta Art. 255, comma 2, D.Lgs 152/06
Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice Nel caso in cui, entro novanta giorni dalla consegna del veicolo o del rimorchio da parte del proprietario, non comunichino l’avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e non consegnino il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente Ufficio del PRA.(231 co. 5) Sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta Art. 255, comma 2, D.Lgs 152/06
Chiunque In caso di mancata ottemperanza all’ordinanza del Sindaco di cui all’art. 192 comma 3 Arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ovvero alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile Art. 255, comma 3, D.Lgs 152/06
Chiunque In caso di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. Arresto fino ad un anno.Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ovvero alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile Art. 255, comma 3, D.Lgs 152/06

 

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Indicazioni della Commissione consultiva per la valutazione dello stress lavoro-correlato (articoli 6, comma 8, lettera m-quater, e 28, comma 1-bis, d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni)

Quadro normativo di riferimento, finalità e struttura del documento
L’articolo 28, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di seguito d.lgs. n. 81/2008, prevede che la valutazione dei rischi debba essere effettuata tenendo conto, tra l’altro, dei rischi da stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004. In ragione delle difficoltà operative ripetutamente segnalate in ordine alla individuazione delle corrette modalità di attuazione di tale previsione legislativa, in sede di adozione delle disposizioni integrative e correttive al citato d.lgs. n. 81/2008, è stato introdotto all’articolo 28 il comma 1-bis, con il quale si è attribuito alla Commissione consultiva il compito di formulare indicazioni metodologiche in ordine al corretto adempimento dell’obbligo, finalizzate a indirizzare le attività dei datori di lavoro, dei loro consulenti e degli organi di vigilanza. Al fine di rispettare, entro il termine del 31 dicembre 2010, la previsione di cui all’articolo 28, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 81/2008, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha costituito un proprio comitato a composizione tripartita il quale, a seguito di ampio confronto tra i propri componenti, ha elaborato il presente documento, licenziato dalla Commissione consultiva nella propria riunione del 17 novembre 2010.   Le indicazioni metodologiche sono state elaborate nei limiti e per le finalità puntualmente individuati dalla Legge tenendo conto della ampia produzione scientifica disponibile sul tema e delle proposte pervenute all’interno alla Commissione consultiva e sono state redatte secondo criteri di semplicità, brevità e comprensibilità.Il documento indica un percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di attuazione dell’obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato per tutti i datori di lavoro pubblici e privati. 
Definizioni e indicazioni generali
Lo stress lavoro-correlato viene descritto all’articolo 3 dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004 – così come recepito dall’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008 – quale  “condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro” (art. 3, comma 1). Nell’ambito del lavoro tale squilibrio si può verificare quando il lavoratore non si sente in grado di corrispondere alle richieste lavorative. Tuttavia non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere considerate come stress lavoro-correlato. Lo stress lavoro-correlato è quello causato da vari fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro. La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione dei rischi e viene effettuata (come per tutti gli altri fattori di rischio) dal datore di lavoro avvalendosi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) con il coinvolgimento del medico competente, ove nominato, e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST).E’, quindi, necessario preliminarmente indicare il percorso metodologico che permetta una corretta identificazione dei fattori di rischio da stress lavoro-correlato, in modo che da tale identificazione discendano la pianificazione e realizzazione di misure di eliminazione o, quando essa non sia possibile, riduzione al minimo di tale fattore di rischio. A tale scopo, va chiarito che le necessarie attività devono essere compiute con riferimento a tutti i lavoratori, compresi dirigenti e preposti. La valutazione prende in esame non singoli ma gruppi omogenei di lavoratori (per esempio, per mansioni o partizioni organizzative) che risultino esposti a rischi dello stesso tipo secondo una individuazione che ogni datore di lavoro può autonomamente effettuare in ragione della effettiva organizzazione aziendale (potrebbero essere, ad esempio, i turnisti, i dipendenti di un determinato settore oppure chi svolge la medesima mansione, etc.).
Metodologia La valutazione si articola in due fasi: una necessaria (la valutazione preliminare); l’altra eventuale, da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzione adottate a seguito della stessa, dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci.La valutazione preliminareconsiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili, ove possibile numericamente apprezzabili, appartenenti quanto meno a tre distinte famiglie:I.                        Eventi sentinella, quali ad esempio: indici infortunistici; assenze per malattia; turnover; procedimenti e sanzioni; segnalazioni del medico competente; specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori. I predetti eventi sono da valutarsi sulla base di parametri omogenei individuati internamente alla azienda (es. andamento nel tempo degli indici infortunistici rilevati in azienda).II.                        Fattori di contenuto del lavoro, quali ad esempio: ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro e turni; corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti.III.                        Fattori di contesto del lavoro, quali ad esempio: ruolo nell’ambito dell’organizzazione; autonomia decisionale e controllo; conflitti interpersonali al lavoro; evoluzione e sviluppo di carriera; comunicazione (es. incertezza in ordine alle prestazioni richieste). In questa prima fase possono essere utilizzate liste di controllo applicabili anche dai soggetti aziendali della prevenzione che consentano una valutazione oggettiva, complessiva e, quando possibile, parametrica dei fattori di cui ai punti I, II e III che precedono.  In relazione alla valutazione dei fattori di contesto e di contenuto di cui sopra (punti II e III dell’elenco) occorre sentire i lavoratori e/o il RLS/RLST. Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile sentire un campione rappresentativo di lavoratori. La scelta delle modalità tramite cui sentire i lavoratori è rimessa al datore di lavoro, anche in relazione alla metodologia di valutazione adottata. Ove dalla valutazione preliminare non emergano elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e a prevedere un piano di monitoraggio.Diversamente, nel caso in cui si rilevino elementi di rischio  da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, si procede alla pianificazione ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi (ad esempio, interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi, etc.). Ove gli interventi correttivi risultino inefficaci, si procede, nei tempi che la stessa impresa definisce nella pianificazione degli interventi, alla fase di valutazione successiva (c.d. valutazione approfondita). La valutazione approfondita prevede la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori, ad esempio attraverso differenti strumenti quali questionari, focus group, interviste semi-strutturate, sulle famiglie di fattori/indicatori di cui all’elenco sopra riportato. Tale fase fa riferimento ovviamente ai gruppi omogenei di lavoratori rispetto ai quali sono state rilevate le problematiche. Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile che tale fase di indagine venga realizzata tramite un campione rappresentativo di lavoratori. Nelle imprese che occupano fino a 5 lavoratori, in luogo dei predetti strumenti di valutazione approfondita, il datore di lavoro può scegliere di utilizzare modalità di valutazione (es. riunioni)  che garantiscano il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro efficacia.
Disposizioni transitorie e finali La data del 31 dicembre 2010, di decorrenza dell’obbligo previsto dall’articolo 28, comma 1-bis, del d.lgs. n. 81/2008, deve essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione ai sensi delle presenti indicazioni metodologiche. La programmazione temporale delle suddette  attività di valutazione e l’indicazione del termine finale di espletamento delle stesse devono essere riportate nel documento di valutazione dei rischi. Gli organi di vigilanza, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di propria competenza, terranno conto della decorrenza e della programmazione temporale di cui al precedente periodo.  Allo scopo di verificare l’efficacia della metodologia qui indicata, anche per valutare l’opportunità di integrazioni alla medesima, la Commissione Consultiva provvederà ad elaborare una relazione entro 24 mesi dalla approvazione delle presenti indicazioni metodologiche, a seguito dello svolgimento del monitoraggio sulle attività realizzate. Le modalità di effettuazione di tale monitoraggio saranno definite dalla Commissione Consultiva.I datori di lavoro che, alla data della approvazione delle presenti indicazioni metodologiche, abbiano già effettuato la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato coerentemente ai contenuti dell’Accordo europeo dell’8 ottobre 2004 – così come recepito dall’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008 – non debbono ripetere l’indagine ma sono unicamente tenuti all’aggiornamento della medesima nelle ipotesi previste dall’articolo 29, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008, secondo quanto indicato nel presente documento.
 

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Aria e zonizzazione (DLGS. n. 155/2010)

a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati


Lo Stato italiano ha recepito la Direttiva comunitaria 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europacon il D. Lgs 13.08.2010, n. 155, pubblicato in: G.U. n. 216 del 15 settembre 2010, Suppl. Ordinario n. 217.

Il decreto entrerà in vigore il 30.09.2010 e da quel momento Regioni e Province autonome dovranno valutare il territorio di competenza ai fini della zonizzazione e dell’elaborazione di piani di risanamento per il rispetto dei valori tabellari stabiliti dalla Comunità Europea.
Il decreto abroga altresì il DM 20.5.1991 che stabiliva le linee guida per i piani di risanamento dell’aria da adottarsi da ogni singola Regione e Provincia Autonoma, i quali, laddove esistenti dovranno essere adeguati ai nuovi criteri imposti dalla Direttiva recepita nel termine di quattro mesi  (art.3 co.2  D. Lgs. 155/2010).
Nessun termine viene, invece, stabilito per l’adozione della zonizzazione ed i piani di risanamento di nuova elaborazione Il legislatore statale, inoltre, non stabilisce le modalità con le quali “zonizzare” il territorio, richiedendo soltanto che la stessa sia preceduta dall’individuazione degli agglomerati urbani: sembra sussistere, quindi, una connessione tra le scelte urbanistiche e quelle relative alla qualità dell’aria ben più forte rispetto a quanto statuito, ad esempio, in tema di zonizzazione acustica.
Stante il silenzio legislativo e l’ampia discrezionalità lasciata alle Regioni, non è dato sapere se l’analisi del territorio e la relativa suddivisione in zone, nonché la stesura di eventuali piani verrà svolta autonomamente oppure se saranno coinvolti anche i Comuni e le Province.
A ciò si aggiunga che il D. Lgs 155/2010 non dispone alcuna sanzione in caso di inadempimento ed è ragionevole ritenere che non si assisterà ad una ….corsa alla zonizzazione.Fondato è quindi il pericolo che il Decreto Legislativo non venga attuato, per lo meno non nel breve periodo e, soprattutto, che la zonizzazione rimanga a c.d. macchia di leopardo, vanificando l’intera direttiva: la zonizzazione dell’intero territorio nazionale è il presupposto su cui si organizza l’attività di valutazione della qualità dell’aria ambiente. (Art. 1 co. 4, lett.c).
 

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TARSU E TIA: REGIME TRANSITORIO

a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


Come noto il D.Lgs 22/97, nell’introdurre la tariffa d’igiene ambientale (Tia) aveva disposto la soppressione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti urbani (Tarsu) a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio che veniva disciplinato dal successivo Regolamento di attuazione n. 158 del 27 aprile 1999.

I termini fissati nel Regolamento sono stati nel tempo oggetto di proroghe da parte del legislatore, dovute anche alla circostanza che i Comuni, per istituire la Tia, avrebbero dovuto provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio relativi alla gestione della stessa e non sempre erano in grado di operare in tal senso.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs 152/06 (c.d. “nuovo codice dell’ambiente”) veniva prevista, all’art. 238, una revisione complessiva del sistema tariffario di gestione dei rifiuti, rinviando ad un apposito regolamento la rideterminazione dei coefficienti di produzione dei rifiuti di cui al citato D.P.R. 158/99.
Il decreto 152 inoltre, nell’abrogare il D.Lgs 22/97 stabiliva, al fine di garantire continuità nel passaggio dalla preesistente normativa alla nuova, che continuassero ad essere applicati i vigenti provvedimenti attuativi sino alla entrata in vigore dei nuovi regolamenti. Il  decreto attuativo cui appunto rinvia l’art. 238, allo stato non è ancora stato emanato e pertanto, in sua attesa, si rendeva indispensabile una proroga espressa del regime transitorio.
Tale proroga può essere rinvenuta nella legge n. 296 del 27 dicembre 2006 che, all’art. 1, comma 184, stabiliva, nelle more della completa attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 152/06, l’invarianza del regime di prelievo (Tarsu o Tia) relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune, sino ad arrivare alla copertura dell’intero anno 2009. Di conseguenza si evince che, a partire dal 1° gennaio 2010, essendo venuto meno il regime transitorio assicurato dalle proroghe succedutesi nel corso degli anni, l’istituto della Tarsu debba ritenersi formalmente decaduto.
Va inoltre considerata contestualmente la disposizione introdotta dalla legge n. 13 del 27 febbraio 2009, e oggetto di successive proroghe semestrali sino ad arrivare al 30 giugno 2010, che dava facoltà ai Comuni di passare al regime di Tia qualora il Ministero dell’Ambiente, entro le date prefissate, non avesse adottato il Regolamento attuativo di cui all’art. 238. Ciò poteva costituire, di fatto, una prosecuzione del regime di invarianza del prelievo in quanto, sino al 30 giugno, scorso i Comuni avrebbero dovuto attendere il Regolamento per attuare il passaggio alla tariffa.
Non essendo intervenuto più alcun differimento, teoricamente a partire dal 1° luglio 2010 i Comuni possono optare per il regime di prelievo diverso dalla Tarsu, applicando comunque le modalità di determinazione della tariffa fissate dall’ unico Regolamento ad oggi in vigore ossia il D.P.R. 158/99. Di fatto tale transizione risulterebbe puramente virtuale in quanto al 30 giugno sono scaduti anche i termini per modificare i regolamenti tributari locali e, pertanto, l’eventuale passaggio da Tarsu a Tia decorrerebbe a partire dal 2011. D’altronde una introduzione della Tia  dal 1° luglio  2010 non troverebbe solo impedimenti giuridici, ma anche ostacoli operativi, essendo estremamente arduo gestire una stessa annualità con due entrate diverse. In ogni caso si ritiene che per i Comuni che non hanno ancora attuato il passaggio da Tarsu a Tia,  dal 1° gennaio 2011 sussisterebbe l’obbligo e non più la facoltà di introdurre il nuovo istituto, essendo venuto meno per l’anno 2010 il regime transitorio che legittimava la contestuale esistenza delle due forme di prelievo.
Tra l’altro non risulta chiaro a quale normativa i Comuni dovranno fare riferimento e quali i criteri da seguire per la determinazione della tariffa. Andrebbe infatti esclusa la possibilità di applicare l’art. 49 del d.lgs. 22/97 in quanto abrogato dal D.Lgs 152/06. Altrettanto dubbia la possibilità di applicazione dell’ art. 238[1] del “codice ambientale” che istituisce la nuova tariffa, in “stand-by” perché manca il Regolamento statale di attuazione. In aggiunta a questo scenario estremamente complesso, vanno ricordate le recenti pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione che hanno sancito la natura tributaria del prelievo, in quanto non direttamente proporzionale ai rifiuti prodotti dai contribuenti, facendo  così decadere l’Iva dalla Tia e aprendo la strada a possibili richieste di rimborso.   Anche il recente intervento del Governo sulla manovra correttiva, che in una specifica disposizione ha stabilito che la Tia è una tariffa con lo spostamento delle eventuali controversie in sede giudiziaria ordinaria, non ha portato la dovuta chiarezza, in quanto viene fatto riferimento all’art. 238 del d.lgs. 152/06 – che, come visto in precedenza, risulta ancora inapplicato per la mancanza del regolamento attuativo – e non alla Tia del D.Lgs 22/97 attualmente applicata in quei Comuni che l’avevano adottata in via sperimentale.


[1](Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)  Art. 2381. Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. La tariffa di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.2. La tariffa per la gestione dei rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri, determinati con il regolamento di cui al comma 6, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali.3. La tariffa è determinata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, dalle Autorità d’ambito ed è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata sulla base dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6. Nella determinazione della tariffa è prevista la copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade. Qualora detti costi vengano coperti con la tariffa ciò deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari del servizio.4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.5. Le Autorità d’ambito approvano e presentano all’Autorità di cui all’articolo 207il piano finanziario e la relativa relazione redatta dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, dovrà essere gradualmente assicurata l’integrale copertura dei costi.6. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l’assenza di oneri per le autorità interessate.7. Nella determinazione della tariffa possono essere previste agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle adibite ad uso stagionale o non continuativo, debitamente documentato ed accertato, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali. In questo caso, nel piano finanziario devono essere indicate le risorse necessarie per garantire l’integrale copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni, secondo i criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6.8. Il regolamento di cui al comma 6 tiene conto anche degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.9. L’eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni o dai gestori che risultino utili ai fini dell’organizzazione del servizio.10. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.11. Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.12. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, mediante convenzione con l’Agenzia delle entrate (2).(1) Per la deroga alle disposizioni del presente articolo, relativa alla regione Campania, vedi articolo 7 del D.L. 11 maggio 2007, n. 61.(2) Vedi l’articolo 14, comma 33, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

 

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Energia: Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili – D.M. 10 settembre 2010

a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


Nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010 è stato pubblicato il D.M. 10 settembre 2010 che – in attuazione di quanto previsto dall’articolo 12 del D.Lgs 387/2003 – detta le linee guida nazionali per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
 
Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 3 ottobre 2010.
Le Regioni avranno tempo sino al 2 gennaio 2011 per adeguare le rispettive discipline di autorizzazione.
Decorso tale termine, le linee guida si applicheranno ai procedimenti in corso, fatti salvi quelli completi della soluzione di connessione e per i quali siano intervenuti i pareri ambientali prescritti.
Nel dettaglio le linee guida definiscono il regime giuridico delle autorizzazioni valido su scala nazionale, disciplinando i casi da assoggettare all’applicazione dell’autorizzazione unica, i contenuti minimi di tale procedura,  i casi invece che sono meritevoli di ulteriori semplificazioni e quelli che invece sono assoggettati alla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA).
Occorre precisare, al riguardo, che le Linee guida fanno riferimento al procedimento di Denuncia di inizio attività (DIA) il quale è stato sostituito – in base all’art. 49, comma 4-bis, della Legge 122/2010 – dalla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Segnalazione questa che prevede, a differenza del vecchio regime della DIA, la possibilità di iniziare l’esercizio dell’attività dalla data di presentazione della segnalazione all’amministrazione competente (e non più 30 giorni dopo).
Allegato: D.M. 10 settembre 2010
 

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Accordo ANCI – Centro di Coordinamento RAEE

a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


In data 8/07/2010, è stato firmato da ANCI e Centro di Coordinamento l’Accordo di Programma per la gestione dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

In particolare, l’accordo di programma prevede che:

  • il Centro di Coordinamento coordinerà le attività dei Sistemi Collettivi i quali assicurano le attività di ritiro dei RAEE provenienti dai nuclei domestici presso i Centri di Raccolta da parte dei Sistemi Collettivi:
  • l’ANCI si impegna a promuovere la realizzazione da parte dei Comuni, secondo criteri che privilegino l’efficienza, l’efficacia e l’economicità del servizio, di adeguati sistemi di raccolta differenziata sulla base di quanto previsto all’art. 6 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 151/05, e nel rispetto dei Raggruppamenti.

Al fine di usufruire del servizio di ritiro dei RAEE coordinato dal Centro di Coordinamento, i Comuni ovvero i gestori delegati del Centro di Raccolta, qualunque sia la rispettiva forma giuridica ed il loro rapporto con il Comune, (i “Sottoscrittori”) dovranno:
a) assicurare che ciascun Centro di Raccolta sia e si mantenga conforme ai requisiti tecnico-organizzativi definiti dall’Allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, anche secondo quanto previsto all’art. 2 comma 8 del medesimo D.M. ovvero ai diversi requisiti previsti dalla Normativa Ambientale;
b) iscrivere i Centri di Raccolta destinatari dei servizi di ritiro all’apposito portale internet messo a disposizione dal Centro di Coordinamento www.cdcraee.it, sottoscrivendo la Convenzione Operativa e le relative Condizioni Generali di Ritiro di cui agli Allegati 2 e 1 al presente Accordo di Programma. A fronte del raggiungimento dei parametri di efficienza di cui all’articolo 8 dell’Accordo di Programma i Sistemi Collettivi erogheranno i contributi economici ivi previsti ai Soggetti Beneficiari.
Importante tenere presente che l’Accordo prevede un corrispettivo pari a 300 euro a tonnellata (320 euro per le isole minori) per i quantitativi di RAEE che i Comuni hanno gestito dal 1 gennaio 2008. Avranno diritto a tale corrispettivo i Comuni e i soggetti da essi delegati già iscritti al sito internet del Centro di Coordinamento RAEE (www.cdcraee.it), o che si iscriveranno entro le seguenti scadenze:Entro 31 luglio 2008 – in questo caso il rimborso riguarderà tutti i RAEE gestiti dal 1 gennaio 2008 fino al giorno in cui ha avuto inizio, nel territorio comunale, il servizio di ritiro dei RAEE da parte dei Sistemi Collettivi;Dal 1 agosto al 30 settembre 2008 – in questo caso il rimborso riguarderà tutti i RAEE gestiti nel periodo compreso fra il 1 gennaio 2008 e il 31 luglio 2008.
Nessun tipo di corrispettivo per l’anno 2008 è previsto, invece, per i Comuni che effettueranno l’iscrizione al portale del CdC RAEE dopo il 30 settembre 2008, salvo casi eccezionali. La registrazione on line al portale del Centro di Coordinamento viene effettuata dal Sottoscrittore per ciascun Centro di Raccolta e deve indicare, tra l’altro, i seguenti elementi:

  • l’anagrafica del Sottoscrittore comprensiva delle informazioni necessarie anche in relazione ai soggetti persone fisiche che gestiranno operativamente il servizio;
  • le caratteristiche del Centro di Raccolta, ivi incluso l’indirizzo completo;
  • il Bacino di Popolazione servito dal Centro di Raccolta

Al fine di poter essere registrati al portale del Centro di Coordinamento i Sottoscrittori devono garantire che i Centri di Raccolta:

  • soddisfino i requisiti indicati dal D. M. 8 aprile 2008 e siano conformi alla Normativa Ambientale, ovvero soddisfino i requisiti specifici individuati dalla Normativa Ambientale applicabile caso per caso;
  • assicurino, in particolare, che i RAEE ricevuti siano suddivisi in maniera conforme ai Raggruppamenti e alla Normativa Ambientale.

Anche nelle more dell’emanazione del Decreto di semplificazione di cui alla lettera B) dei “rilevata”, ANCI e il Centro di Coordinamento hanno individuato, per quanto di propria competenza, alcuni obiettivi relativi ai RAEE raccolti a cura dei Distributori / Installatori / Centri di assistenza tecnica. L’ANCI si impegna in tal senso a promuovere presso i Sottoscrittori l’accesso da parte dei Distributori / Installatori / Centri di assistenza tecnica ai propri Centri di Raccolta, così da consentire a regime una corretta gestione anche dei flussi dei RAEE domestici raccolti dalla Distribuzione dagli Installatori e dai Centri di assistenza tecnica.
I Sottoscrittori che assicurano la disponibilità dei propri Centri di Raccolta al conferimento da parte dei Distributori / Installatori / Centri di assistenza tecnica, si impegnano a ricevere tutti i RAEE provenienti da utenze domestiche consegnati al Centro di Raccolta da qualsiasi Distributore/ Installatore / Centro di assistenza tecnica, a patto che vengano rispettate da questi ultimi tutte le normative vigenti.
A fronte del suddetto impegno il Centro di Raccolta, ove si qualifichi come Soggetto Beneficiario avrà accesso ad un Premio di Efficienza maggiorato, secondo quanto indicato nella tabella all’articolo 9.2 dell’accordo.
 

adminAccordo ANCI – Centro di Coordinamento RAEE
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Conferenza di Servizi

novellati gli articoli 14 ss. della L. n. 241/1990 ss.m..
(DL del 31.5.2010 n. 78 (G. Uff. n. 125 del 31.5.2010)- Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica).
a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati


L’art. 49 del D.L. n.  78/2010 ha modificato l’istituto della Conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e ss. L. n. 241/1990,  già interessata dalle recenti novità della L. 69/2009.

Con riserva di commentare brevemente le importanti novità introdotte sembra rilevante il profilo relativo alla risarcibilità del danno provocato dalla Amministrazione, ad esempio, per la tardività del provvedimento richiesto.
L’ espressione in un testo normativo di tale assunto, per quanto riconosciuto dalla giurisprudenza, rappresenta certo una novità positiva per il cittadino. Ponendo attenzione, per ora, solo all’art. 14 ter si indicano le novità di rilievo.
Il comma 3bis dell’art. 14 ter L. 241/1990 permette di ottenere già in sede di conferenza di servizi l’autorizzazione paesaggistica senza dover indire una nuova procedura (comma 3bis) ed  è stata riconosciuta la possibilità di utilizzare i risultati e le prescrizioni della VAS nella procedura di VIA (comma 4 bis) ai sensi dell’art. 7 Codice Ambientale.
Particolarmente interessante la novella del comma 6 bis, che è stato completamente riscritto: allo scadere dei termini procedurali concessi, oppure all’esito del procedimento, l’autorità procedente potrà emanare il provvedimento definitivo sostitutivo di ogni atto di assenso comunque denominato anche se di competenza di amministrazioni non comparse, ma invitate, alla conferenza di servizi….purchè non si tratti della procedura di VIA statale. In tal caso, infatti, trova applicazione l’art. 26 comma 2 D. Lgs. 152/2006 e la PA procedente dovrà adire il Consigli dei Ministri.
Tale comma contiene in sé anche quanto già stabilito dal comma 9, ora abrogato, introducendo altresì la facoltà per il privato di promuovere azione di risarcimento del danno cagionato dal ritardo della PA
Altra importante novità è la preclusione del silenzio assenso ai provvedimenti di VIA, VAS ed AIA: se la P.A non si pronuncia nei termini al privato non rimane altro che attendere la conclusione, seppur tardiva, dell’iter burocratico, con l’unica possibilità di chiedere alla P.A. il risarcimento del danno cagionato dal ritardo.( comma 7);

L. n. 241/1990

Articolo 14-ter. (Lavori della conferenza di servizi)
01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell’istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione.1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all’organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti e può svolgersi per via telematica.
2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno  cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l’effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l’amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.



 
 
 
 
 
2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza dei servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell’istanza o del progetto definitivo ai sensi dell’articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l’adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l’amministrazione procedente provvede ai sensi ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo”;
 
 
 
 
 
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l’adozione del relativo provvedimento, l’amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute pubblica, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità”.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall’organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.
6-bis. All’esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata.
 
 
 
8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell’istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all’esame del provvedimento.
9.Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all’estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.
L. n. 241/1990
post D.L.78/2010
Articolo 14-ter. (Lavori della conferenza di servizi)
01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell’istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione.1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all’organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti e può svolgersi per via telematica.
2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno  cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l’effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l’amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. La nuova data della riunione puo’ essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un’autorita’ preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attivita’ produttive e per l’edilizia, ove costituiti, o i Comuni concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attivita’ culturali.
 
2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza dei servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell’istanza o del progetto definitivo ai sensi dell’articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l’adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l’amministrazione procedente provvede ai sensi ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo”;
 
3-bis. In caso di opera o attivita’ sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 42;
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l’adozione del relativo provvedimento, l’amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.
4-bis. Nei casi in cui l’intervento oggetto della conferenza di servizi e’ stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica(VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute pubblica, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità”.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall’organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.
6-bis. All’esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l’amministrazione procedente, in caso di VIA statale, puo’ adire direttamente il consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilita’ dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonche’ ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis.
 
 
 
 
 
 
7. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumita’ e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, paesaggistico-territoriale, il cui rappresentante, all’esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volonta’ dell’amministrazione rappresentata.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell’istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all’esame del provvedimento.
L’articolo 9 è stato abrogato dal D.L. 78/2010
 
 
 
 
10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all’estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

 

adminConferenza di Servizi
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Rifiuti da attività di riparazione veicoli

a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati


La Legge Comunitaria 2009 modifica il Decreto Legislativo 24.6.2003, n. 209 e ss. mm. ed ii., con il quale è recepita la Direttiva 2000/53/CEdisciplinante i veicoli fuori uso.

L’art. 43 Legge Comunitaria si limita ad eliminare la perentorietà dell’art. 5 comma 15 D. Lgs 209/2003, permettendo alle imprese esercenti attività di autoriparazione di poter – e non più dover – consegnare i pezzi usati allo stato rifiuto, laddove ciò sia possibile e fuori dei casi in cui sia previsto un obbligatorio consorzio di raccolta.
Quanto ai soggetti destinatari di tali rifiuti la Legge Comunitaria ribadisce l’alternatività tra il centro di raccolta se iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali e degli operatori autorizzati, precisando soltanto che sarà poi onere di questi ultimi il conferimento dei rifiuti presso un idoneo centro di raccolta.

ART. 5 COMMA 15 Decreto Legislativo 24.6.2003, n. 209 ante legge comunitaria ART. 5 COMMA 15 Decreto Legislativo 24.6.2003, n. 209novellato dalla legge comunitaria
Le imprese esercenti attivita’ di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 , e successive modificazioni, devono consegnare, ove cio’ sia tecnicamente fattibile, ad un centro di raccolta di cui al comma 3, direttamente, qualora iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali, ovvero avvalendosi di un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelle per cui e’ previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta. Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, possono consegnare, ove ciò sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, ai seguenti soggetti: a) direttamente ad un centro di raccolta di cui al comma 3, qualora iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali; b) ad un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto dei rifiutiperché provveda al loro trasporto ad un centro di raccolta di cui al comma 3

 

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Soppressione Autorità d’Ambito Territoriale : L. 42/2010

A cura di avv. Cinzia Silvestri


Il Parlamento ha convertito con legge 26.3.2010, n. 42 (in G.U. n. 72 del 27-3-2010) il D. L. 25.01.2010 n. 2, disponendo la soppressione delle Autorità d’Ambito Territoriali entro un anno dall’entrata in vigore della medesima legge (27.03.2010).
Dal 27 marzo 2011, pertanto, le Autorità ex art. 148 e 201 del D. Lgs 152/2006 non saranno più operative ed esistenti ed i relativi provvedimenti dichiarati nulli. Si riporta testualmente l’art. 1-quinquies L. 42/2010, sopra commentato:
1-quinquies:All’articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 186, e’ inserito il seguente:
«186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d’ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d’ambito territoriale e’ da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla  data di entrata in vigore della presente legge»

Giova la lettura degli articoli 148 e 201 del Dlgs. 152/2006 ss.. al fine di comprendere l’importanza della previsione normativa oggi in commento.Si riportano di seguito gli articoli 148 e 201 D. Lgs 152/06 che verranno abrogati dal 27.03.2011:

art. 148
Autorità d’ambito territoriale ottimale
1. L’Autorità d’ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l’esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all’articolo 143, comma 1.
2. Le regioni e le province autonome possono disciplinare le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d’ambito di cui al comma 1, cui è demandata l’organizzazione, l’affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico integrato.
3. I bilanci preventivi e consuntivi dell’Autorità d’ambito e loro variazioni sono pubblicati mediante affissione ad apposito albo, istituito presso la sede dell’ente, e sono trasmessi all’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti(*) e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio entro quindici giorni dall’adozione delle relative delibere.
4. I costi di funzionamento della struttura operativa dell’Autorità d’ambito, determinati annualmente, fanno carico agli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale, in base alle quote di partecipazione di ciascuno di essi all’Autorità d’ambito.
5. Ferma restando la partecipazione obbligatoria all’Autorita’ d’ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l’adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato e’ facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunita’ montane, a condizione che gestiscano l’intero servizio idrico integrato, e previo consenso della Autorita’ d’ambito competente.
art. 201
Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
1. Al fine dell’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d’ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l’organizzazione, l’affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti.
2. L’Autorità d’ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l’esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti.
3. L’Autorità d’ambito organizza il servizio e determina gli obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza; a tal fine adotta un apposito piano d’ambito in conformità a quanto previsto dall’articolo 203, comma 3.
4. Per la gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata e per il perseguimento degli obiettivi determinati dall’Autorità d’ambito, sono affidate, ai sensi dell’articolo 202 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull’evidenza pubblica, le seguenti attività:
a) la realizzazione, gestione ed erogazione dell’intero servizio, comprensivo delle attività di gestione e realizzazione degli impianti;
b) la raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all’interno dell’ATO.
5. In ogni ambito:
a) è raggiunta, nell’arco di cinque anni dalla sua costituzione, l’autosufficienza di smaltimento anche, ove opportuno, attraverso forme di cooperazione e collegamento con altri soggetti pubblici e privati;
b) è garantita la presenza di almeno un impianto di trattamento a tecnologia complessa, compresa una discarica di servizio.
6. La durata della gestione da parte dei soggetti affidatari, non inferiore a quindici anni, è disciplinata dalle regioni in modo da consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.

La L. 42/2010 statuisce altresì che entro il medesimo termine -27.03.2011- le regioni dovranno ridistribuire le competenze oggi in capo alle ATO, precisando, però, che fino all’emanazione del provvedimento di attribuzione rimangono in ogni caso efficaci le disposizioni degli articoli 148 e 201.
Il testo di legge non specifica a chi tali funzioni debbano essere attribuite, ma la ratio dell’intera normativa e il richiamo ai principi di sussidiarietà, differenziazione e di adeguatezza fanno presumere che i destinatari delle funzioni saranno Province, Comuni, ovvero Autorità già esistenti.
 

adminSoppressione Autorità d’Ambito Territoriale : L. 42/2010
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Scarico acque reflue industriali: L. n. 36/2010 in vigore dal 27.3.2010

A cura dell’avv. Cinzia Silvestri



È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2010 la Legge 25.02.2010, n. 36, con la quale il Legislatore ha modificato il comma quinto dell’art. 137 D. Lgs 152/2006.Il 27.03.2010 entrerà in vigore la nuova disciplina. Il Legislatore dunque riporta alla corretta interpretazione l’art. 137 comma 5 Dlgs. 152/2006 che prevede la sanzione penale SOLO in relazione allo stabellamento delle sostanze di cui alla tabella 5 allegato 5 della parte terza.

Tabella di confronto modifiche art. 137 comma 5 Dlgs. 152/2006
art. 59 D.Lgs. n. 152/1999come riformato dal D.Lgs. n. 258/2000 art. 137 comma 5 Dlgs. 152/2006 ss.m. Art. 137 comma 5L. 36/2010 de. 25.2.2010
5. Chiunque, 
 
 
 
nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, supera i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’allegato 5 ovvero i limiti più restrittivifissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’autorità competente a norma degli articoli 33, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’allegato 5,
 
è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A dell’allegato 5, si applica l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni .
Chiunque, 
 
 
 
nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’Autorità competente a norma dell’articolo 107, comma 1,   in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto,
è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro.
 
Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da seimila euro a centoventimila
Chiunque
in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto,nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’allegato 5 alla parte terza del presente decreto,oppure i limti più restrittivi fissati dalle regioni  o dalle province autonome o all’Autorità competente a norma dell’articolo 107 comma 1
 
 
 
è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da tremila Euro a trentamila Euro
Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da seimila euro a centoventimila

Si precisa dunque:
1) sanzione penale solo per le sostanze di cui alla tabella 5 dell’Allegato 5 della parte terza del d. lgs 152/2006:
2) la sanzione viene comminata :

  • scarico di acque reflue industriali: sanzione per il superamento delle soglie stabilite nella tabella 3 dell’Allegato 5 d. lgs 152/2006, ovvero i limiti più restrittivi eventualmente stabiliti dalla Regione, Provincia, o Autorità competente;
  • scarico sul suolo: sanzione per il superamento delle soglie stabilite nella tabella 4 dell’Allegato 5 d. lgs 152/2006, ovvero i limiti più restrittivi eventualmente stabiliti dalla Regione, Provincia, o Autorità competente.

 

adminScarico acque reflue industriali: L. n. 36/2010 in vigore dal 27.3.2010
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Tabella di confronto modifiche art. 137 comma 5 Dlgs. 152/2006

art. 59 D.Lgs. n. 152/1999come riformato dal D.Lgs. n. 258/2000 art. 137 comma 5 Dlgs. 152/2006 ss.m. Art. 137 comma 5come approvato  dalla Camera 2.2.2010
5. Chiunque, 
 
nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, supera i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’allegato 5 ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’autorità competente a norma degli articoli 33, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’allegato 5, è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A dell’allegato 5, si applica l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni .
Chiunque, 
 
nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto,oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’Autorità competente a norma dell’articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro.  Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da seimila euro a centoventimila
Chiunque in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto,nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o. nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’allegato 5 alla parte terza del presente decreto,oppure i limti più restrittivi fissati dalle regioni  o dalle province autonome o all’Autorità competente a norma dell’articolo 107 comma 1 
è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da tremila Euro a trentamila Euro Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da seimila euro a centoventimila

 

adminTabella di confronto modifiche art. 137 comma 5 Dlgs. 152/2006
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DISEGNO DI LEGGE: SOLUZIONE AL PROBLEMA APPLICATIVO DELL’art. 137 COMMA 5 D.Lgs. n. 152/2006

A cura di avv. Cinzia Silvestri
27 agosto 2009
Premessa
La poca chiarezza, anche letterale, del legislatore obbliga alla interpretazione della norma ed il contrasto interpretativo di una norma ad opera della Cassazione genera incertezza applicativa ma anche disparità di trattamento della medesima fattispecie.
E’ il caso relativo alla interpretazione dell’art. 137 comma 5 D.Lgs. n. 152/2006 ss.m. che trae origine dal contrasto giurisprudenziale sorto a causa delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 258/2000 all’art. 59 D.Lgs. n. 152/1999.Il problema è capire se la violazione dei limiti tabellari, ad esempio, BOD5 (compreso nella tabella 3 dell’allegato 5 ma non nella tabella 5) sia punibile con sanzione amministrativa (art. 133) o penale (art. 137 comma 5).
Il problema è capire se la violazione dei limiti tabellari quali,“oli minerali persistenti” (n. 12 della tabella 5 che non trova corrispondenza precisa nella tabella 3) costituisca illecito penale (137) o amministrativo (133).
Vero è che recenti sentenze della Cassazione penale[1] che accolgono l’ interpretazione rigorosa e punitiva della norma hanno creato vero e proprio allarme operativo e confusione applicativa tra le amministrazioni ma anche tra gli operatori (gestori, titolari di autorizzazioni, privati ecc…) che vedono le Procure interessarsi di violazioni che fino a ieri erano di competenza delle amministrazioni.
Purtroppo e sempre più spesso il pensiero delle Corti è lontano dalla realtà applicativa e dalle problematiche relative alla gestione degli impianti di depurazione; problematiche che non possono trovare soluzione nella sanzione penale laddove il bene “ acqua” richiede per la sua tutela un intervento legislativo chiaro,  capace e dissuasivo ma anche tempestivo e concreto. La sanzione penale ed il suo lungo percorso processuale genera costi per ogni parte e spesso si affossa proprio nel gioco difensivo e nella particolarità di ogni situazione.Ebbene l’ interpretazione dell’art. 137 co. 5 D.Lgs. n. 152/2006 è esempio di incertezza applicativa che porta però conseguenze macroscopiche ed irragionevoli.
Si auspica l’intervento del legislatore che possa dirimere e chiarire la questione; questione che in realtà avrebbe già soluzione nella corretta lettura della norma e delle sue modifiche.   
Schemi
Prima di indicare le diverse posizioni assunte dalla Corte di Cassazione penale ed il contrasto tra le stesse è utile avere chiarezza delle norme richiamate.

art. 21 comma 3Legge 319/1976 art. 59D.Lgs. n. 152/99 art. 59D.Lgs. n. 152/1999 come riformato dal D.Lgs. n. 258/2000 art. 137 comma 5D.Lgs. n. 152/2006
Fatte salve le disposizioni penali di cui al primo e al secondo comma, l’inosservanza dei limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni ai sensi dell’art. 14, secondo comma, ove non costituisca reato o circostanza aggravante, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire trenta milioni. Per gli scarichi da insediamenti produttivi, in caso di superamento dei limiti di accettabilità delle tabelle allegate alla presente legge e, se recapitano in pubbliche fognature, di quelli fissati ai sensi del n. 2) del primo comma dell’art. 12, si applica la pena dell’ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni o dell’arresto fino ad un anno (1). 5. Chiunque, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, ovvero da una immissione occasionale,
 
supera i valori limite fissati nella tabella 3 dell’allegato 5in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5
 
ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o delle province autonome,
 
 
 
 
 
è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3 A dell’allegato 5, si applica l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda a lire dieci milioni a lire duecento milioni.
5. Chiunque, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, 
 
 
supera i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’allegato 5
 
ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’autorità competente a norma degli articoli 33, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’allegato 5,
 
 
è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A dell’allegato 5, si applica l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni (1).
5. Chiunque, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, 
 
superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto,
 
oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’Autorità competente a norma dell’articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto,
 
è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da seimila euro a centoventimila euro,

 
E’ evidente che il legislatore, forse nel tentativo di chiarire, ha invece complicato la lettura delle norme offrendo spazio per la odierna confusione applicativa.In particolare: 
D.Lgs. n. 152/1999 art. 59 (prima formulazione)
La prima versione del D.Lgs. n. 152/1999 indicava la sanzione penale nel solo caso di violazione “in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5”. Pertanto colui che versava, ad esempio, cadmio (tabella 5 e 3) oltre i limiti indicati in tabella 3 rispondeva penalmente.Si noti che la collocazione del richiamo allatabella 5 avviene prima della indicazione relativa alle Regioni laddove la parola “ovvero” sembrava avere valore integrativo.Non si rinvengono pronunce della Cassazione che abbiano escluso la riferibilità della tabella 5 ai limiti più restrittivi fissati dalle Regioni in forza del mancato richiamo letterale espresso.
D.Lgs. n. 258/2000 – art. 59
A ben guardare la dizione di cui al D.Lgs. n. 258/2000 mantiene la stessa impostazione previgente ma aggiunge il richiamo anche alla tabella 4 nel caso di scarico sul suolo. La collocazione del riferimento alla tabella 5 posta al termine delle ipotesi previste sembra suggerire, senza particolare sconvolgimento operativo, le tre seguenti ipotesi:  1) violazione tabella 3 con riferimento tabella 5; 2) violazione tabella 4 con riferimento tabella 5; 3) violazione limiti più restrittivi delle Regioni con riferimento tabella 5 .Ebbenecerta giurisprudenza ha inteso attribuire allo spostamento sistematico del riferimento alla tabella 5diversa interpretazione concludendo che la tabella 5 è riferibile solo all’ultimo inciso relativo ai limiti della Regione; ne consegue che ogni violazione delle sostanze di cui alla tabella 3 (non 5) diventa penalmente perseguibile.
D.Lgs. n. 152/2006 art. 137
L’art. 137 mantiene la dizione precedente e si limita a modificare la parola “ovvero” in “oppure” acquisendo chiara valenza disgiuntiva. Ebbene in questo contesto applicativo certa giurisprudenza ha ritenuto che l’inciso “oppure” fosse elemento in grado di allargare l’ambito applicativo della sanzione penale. Tuttavia si segnala che, a parere della scrivente, le tre ipotesi sono tutte alternative in quanto può essere violata, ad esempio, la emissione di cadmio in relazione al parametro indicato nella tabella 3 e 5 (emissione in acque superficiali), oppure il selenio (Tabella 4 e 5) (emissione nel suolo) oppure il limite più restrittivo, ad esempio, del cadmio fissato dalla Regione X .
Art. 54 D.Lgs. n. 152/1999 e art. 133 D.Lgs. n. 152/2006
Le sentenze che sostengono l’applicazione della sanzione penale dimenticano volentieri l’esistenza dell’art. 54 e 133 .

art. 54D.Lgs. n. 152/99 art. 54D.Lgs. n. 152/1999 come riformato dal D.Lgs. n. 258/2000 art. 133D.Lgs. n. 152/2006
Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell’effettuazione di uno scarico ovvero di una immissione occasionale, 
supera i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all’allegato 5, 
 
 
ovvero i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell’art. 28, comma 2,
ovvero quelli fissati dall’autorità competente a norma dell’art. 34, comma 1,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
è punito con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Se l’inosservanza dei valori limite riguarda scarichi ovvero immissioni occasionali recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, così come modificato dall’art. 21 ovvero in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a lire trenta milioni.
Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell’effettuazione di uno scaricosupera i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all’allegato 5,
ovvero i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell’articolo 28, comma 2,
ovvero quelli fissati dall’autorità competente a norma dell’articolo 33, comma 1, o dell’articolo 34, comma 1,
è punito con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Se l’inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all’articolo 21 ovvero in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a lire trenta milioni (1).
Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell’effettuazione di uno scarico
superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto,
 
 
 
 
oppurediversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell’articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall’autorità competente a norma dell’articolo 107, comma 1, o dell’articolo 108, comma 1,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l’inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all’articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro

 
Ebbene l’ applicazione della sanzione amministrativa è la regola che ammette deroga.Si precisa invero che la disposizione fa riferimento alla violazione dei limiti tabellari dell’intero allegato 5 senza distinguere o precisare le varie tabelle. Tuttavia se si accoglie l’orientamento che predilige l’applicazione della sanzione penale non si comprende quale sia l’applicazione (residuale) della sanzione amministrativa.Se è vero che ogni scarico di acqua reflua industriale (137 comma 5) e urbana (137 comma 6) che viola i limiti di emissione della tabella 3 (si pensi al BOD, COD…) è passibile di sanzione penale non si capisce quale sia l’ambito di applicazione della sanzione amministrativa.Si potrebbe arrivare all’assurdo che la sostanza di cui al n. 18 della tabella 5 (sostanze cancerogene che richiede prova della nocività) non essendo riportata nella tabella 3 è passibile di sanzione, appunto, solo amministrativa a meno che la Regione (o altra autorità) abbia previsto un limite più restrittivo (secondo la interpretazione delle ultime recenti sentenze).
***
Ciò premesso è utile passare in rassegna le diverse interpretazioni della Corte di Cassazione penale al fine di comprendere come si sia giunti a tale grado di incertezza applicativa.
1) Sanzione amministrativa[2]
Le violazioni dei limiti di scarico previsti nell’allegato 5 della parte terza rientrano nell’illecito amministrativo di cui all’art. 54 D.Lgs. n. 152/1999 e art. 133 del Dlgs n. 152/2006.E’ illecito penale SOLO il superamento di valori limite stabiliti per le sostanze che rientrano nella tabella 5 (18 sostanze) e 3/A del D.Lgs. n. 152/99 e 152/2006.
Cass. Sez. Unite 31.1.2002 n. 3798 (Turrina)
La Cass. Sez. Unite 31.1.2002 n. 3798 è intervenuta a chiarire i termini di applicabilità dell’art. 54 e 59 del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000.La Cassazione si è occupata del passaggio e della successione dalla Legge Merli (art. 21 L.  10.5.1976) alla depenalizzazione operata dal D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche del D.Lgs. n. 258/2000.L’articolata motivazione (pur occupandosi della disciplina transitoria) ribadisce l’avvenuta depenalizzazione e circoscrive l’ambito del reato (art. 59) allaviolazione dei limiti tabellari indicati nella tabella 5 dell’allegato 5 ovvero delle 18 sostanze inquinanti (cancerogene).Si ricorda che la sentenza aveva ad oggetto il versamento di materiale sedimentale, materiale in sospensione, COD, fosforo totale oli e grassi animali; sostanze il cui versamento oltre i limiti sotto la vigenza della legge Merli costituivano reato e che invece sotto la vigenza del D.Lgs. n. 152/99 ss. m. sono state depenalizzate in quanto sostanze che non rientravano, appunto, nella tabella 5 dell’allegato 5.Pur nella particolarità della sentenza colpisce l’affermazione, ad oggi attuale, della necessità di attuare una “interpretazione in armonia col principio di ragionevolezza del sistema senza ferire i principi di eguaglianza e parità di trattamento”.Ebbene l’intervento delle Sezioni Unite avrebbe dovuto comporre il contrasto sorto in seno alla Corte stessa e tacitare quella giurisprudenza che fonda le proprie decisioni sulla analisi letterale della norma e delle modifiche attuate dal D.Lgs. n. 258/2000 dimenticando, appunto, che l’interpretazione deve tener conto dell’intero sistema e della ratio della norma.
Corte di cassazione penale 18.3.2004 n. 19522
Di interesse la sentenza della Cassazione n. 19522/2004 che precisava: “…il superamento dei limiti di accettabilità è dal D.Lgs. n. 152/1999 come integrato dal D.Lgs. n. 258/2000 assoggettato in via generale (art. 54) a sanzione amministrativa..” (la sentenza affrontava il caso di violazione tabellare dei parametriCOD ed alluminio). Tale inciso è di particolare rilevanza in quanto sancisce la regola della applicazione della sanzione amministrativa e l’ambito residuale della applicazione del reato (art. 59).Prosegue la Cassazione – in armonia di tale impostazione sistematica e nel rispetto della ratio del legislatore che ha voluto colpire con sanzione amministrativa la generalità delle violazione e con reato i casi più gravi di inquinamento  –  nel precisare tale interpretazione proprio alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 258/2000: “…sanziona penalmente il superamento dei valori limite indicati dalla tabella 3 dell’allegato 5 ma solo in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5”… “in altre parole perché sia configurabile il reato di cui all’art. 59 comma 5 …..occorre la simultanea presenza di due condizioni e cioè che siano superati i valori limite fissati nella tabella 5 dell’allegato 5 ovvero che siano superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3° dell’allegato 5…”. La sentenza cita la Cassazione a sezioni unite del 2002 ed altra giurisprudenza rilevante.
Corte di cassazione penale  28.4.2004 n. 25752
La Corte nel valutare l’ambito di applicabilità dell’art. 59 co. 5 D.Lgs. n. 152/1999 modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 ripercorre l’iter logico della precedente sentenza (Cass. penale n. 19522/2004) richiamando correttamente la valenza generale dell’art. 54 D.Lgs. n. 152/1999 e dunque la punibilità delle violazioni tabellari con sanzione amministrativa e la conseguente applicabilità dell’art. 59 comma 5 nel caso di sole violazione tabellari delle sostanze previste nella tabella 5 allegato 5. La Corte inoltre richiama la sentenza delle sezioni unite del 2002 n. 3798. 
2) Sanzione penale[3]
E’ illecito penale il superamento di tutti i limiti previsti dalla tabella 3 e dalla tabella 4 del D.Lgs. n. 152/1999. E’ illecito penale il superamento dei limiti previsti dalla tabella 5 solo nel caso in cui i limiti siano previsti dalle Regioni o province autonome o dall’Autorità competente a norma dell’art. 107 comma 1.
Corte di cassazione penale 23.10.2003 n. 1758 (Bonassi)
La sentenza applica la sanzione penale nel caso di superamento dei limiti tabellari posti dallo Stato (tabella 3 e 4), anche per le sostanze diverse dalle 18 indicate nella tabella 5, si badi, per gli scarichi successivi alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 258/2000. Attraverso l’analisi letterale del testo dell’art. 59 comma 5, come riformato dal D.Lgs. n. 258/2000, la Cassazione ritiene che solo nel caso di limiti più restrittivi di quelli dello Stato fissati dalle Regioni la sanzione penale si applica “in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’allegato 5”.Secondo questa interpretazione, se la Regione X fissa limite più restrittivo di quello fissato dal legislatore (Cadmio/tabella 3) ad esempio a 0,01 la violazione di tale parametro comporta la sanzione penale … che non è prevista dalla legge dello Stato. Colui che abita in una Regione Y che non ha previsto un limite più restrittivo invece risponderà della sanzione penale solo nel caso di violazione del parametro cadmio nei limiti di legge  (0,02), godendo dunque di trattamento più favorevole.Già questa considerazione appare stridere con la uguaglianza di trattamento.Di interesse appare anche l’affermazione, contenuta nella sentenza, che la sanzione amministrativa di cui all’art. 54 D.Lgs. n. 152/1999 è invece riservata alla violazione dei limiti regionali “diversi[4]” da quelli statali. Vero è che la sentenza dimentica completamente l’inciso iniziale dell’art. 54 che precisa: “Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell’effettuazione di uno scarico supera i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all’allegato 5…”. Pare pleonastico ricordare che l’allegato 5 contiene 5 tabelle (da 1 a 5) e che, dunque, la sanzione amministrativa è applicabile quale regola generale salvo i casi residuali di reato.Tale sentenza, inoltre, dimentica di citare la sentenza della Cassazione a Sezione Unite del 2002 nonchè  la giurisprudenza contraria. 
Corte di cassazione penale 20.02.2004  n. 14801
La sentenza della Corte di Cassazione n. 14801 /2004 non è certo generosa nella motivazione limitandosi a richiamare la sentenza Bonassi (Cass. 1758/2003) senza neppure accennare alla possibilità di una diversa interpretazione. Forse tale fretta descrittiva era dovuta alla prevalente e riconosciuta prescrizione del reato tuttavia la Corte ha precisato laconicamente: ”La fattispecie criminosa di cui all’art. 59 richiamata in ricorso…deve essere configurata, a seguito delle modifiche introdotte dal D. L.vo n. 258/2000, anche nell’ipotesi di superamento dei limiti previsti dal testo unico, afferenti alle sostanze diverse da quelle indicate nella tabella 5 del D. L.vo n. 152/99, di talché anche con riferimento alla fattispecie di cui alla contestazione sussiste piena continuità normativa tra il reato di cui all’art. 3, comma terzo, della L. n. 319/76, contestato al ricorrente, e quello di cui al citato art. 59 del D. L.vo n. 152/99, come modificato dall’art. 23, comma 1 lett. c), del citato D. L.vo n. 258/2000 (cfr. sez. 3^, 29.10.2003 n. 1758, P.G. in proc. Bonassi e Bonfiglio)”.
Corte di cassazione penale 1.10.2008  n. 37279
Il caso affrontato dalla Suprema Corte ha ad oggetto il superamento dei limiti tabellari di BOD e COD; sostanze non comprese nella tabella 5 dell’allegato 5.La sentenza giustifica la natura di reato ex art. 59 comma 5 della violazione dei limiti tabellari di BOD e COD indicati solo nella tabella 3 basando la sua motivazione solo sulla interpretazione letterale dell’art. 59 comma 5 come riformato dal D.Lgs. n. 258/2000 (suffragata da una certa giurisprudenza) che ritiene dunque :1)      il reato sussiste per ogni violazione tabellare anche se non riguarda le 18 sostanze indicate nella tabella 52)      la tabella 5 assume invece rilevanza nel caso dei limiti fissati dalle Regioni.. La lettura della sentenza porta in luce alcune carenze di particolare gravità:1)      l’omesso richiamo alla sentenza della Cassazione a sezione unite del 2002;2)      l’omessa indicazione della giurisprudenza contraria limitandosi a richiamare la Cassazione penale del 2005 n. 19254 senza peraltro motivare la differente presa di posizione;3)      il richiamo di alcune sentenze conformi ed in particolare la sentenza Bonassi n. 4806/2003 citandola come giurisprudenzaprevalente (e tale affermazione non può certo essere accolta).4)      L’interpretazione solo letterale senza alcuna valutazione sistematica della norma e della ratio del legislatore; nessun riferimento all’art. 54 D.Lgs. n. 152/1999 come norma generale che prevede l’inciso “salvo che il fatto costituisca reato”.
Conclusioni
DISEGNO LEGGE
Sembra che a dirimere la questione intervenga il legislatore che con disegno di legge del 24.7.2009 ha affrontato il problema dell’art. 137 comma 5 riportandolo alla sua naturale interpretazione. Ed invero ildisegno di legge ripristina il richiamo espresso alla sanzione penale solo in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’allegato 5.L’intervento del legislatore pare necessario per evitare che l’operatore sia in balia della interpretazione giurisprudenziale che ha portato grave scompiglio applicativo e disparità di trattamento.La vicenda interpretativa dell’art. 137 comma 5 purtroppo riguarda molte disposizioni del Dlgs. n. 152/2006 e rende difficoltosa la difesa delle posizioni contestate dovendo ilgiurista confrontarsi con interpretazioni e posizioni poco giustificabili.


[1] Cfr. per tutte Cassazione penale n. 37279/2008.
[2] Cfr. anche conformi Corte di cassazione penale 28.2.2003 n. 9386; Corte di Cassazione penale 6.6.2007 n. 34899
[3] Cfr. conformi Corte di cassazione penale 29.10.2003 n. 48076; Corte di cassazione penale 13.04.2005 n. 19254; Cass. penale 34899 del 2007; Corte di cassazione penale 12.06.2008 n. 1518.
[4] Con ciò suggerendo la possibilità per le Regioni di imporre limiti più restrittivi di quelli imposti dallo Stato (es. cadmio) ma anche limiti diversi ovvero l’indicazioni di sostanze non indicate dallo stato nelle tabelle.

 

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