Acque: Servizio Idrico Integrato – Corte Cost. n. 320/2011

 Acque: Servizio Idrico Integrato –Corte Cost. n. 320/2011
A  cura di avv. Cinzia Silvestri
La Corte costituzionale in data 25.11.2011 ha assunto importante decisione in merito alle problematiche delle funzioni dell’ATO; alle gare di affidamento del servizio; alla possibilità degli enti di costituire una società patrimoniale d’ambito; sulla proprietà pubblica delle reti ed il loro trasferimento a società fosse anche a partecipazione pubblica.
La Legge Regionale della Lombardia subisce la sentenza della Corte costituzionale che contiene però indicazioni foriere di larga applicazione in altri ambiti.
Per completezza si richiama l’intera sentenza nella sua complessità con riserva di segnalare in successive news i punti di interesse e si riporta invece il dispositivo finale che riconosce la illegittimità costituzionale
“dichiara l’illegittimità costituzionale dei commi 2 e 4 dell’art. 49 della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), introdotti dall’art. 1, comma 1, lettera t), della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21, recante «Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in attuazione dell’articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191»;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della lettera c) del comma 6 dell’art. 49, della legge reg. Lombardia n. 26 del 2003, introdotta dall’art. 1, comma 1, lettera t), della legge reg. Lombardia n. 21 del 2010, proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e), l), m) e s), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
 
 

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Energia e Sottoprodotti: L. 13.8.2010 n. 129

a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati


 
L’art. 1 comma 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 129 (G.U. 18.08.2010, n. 192) , con cui il Parlamento ha convertito, modificandolo, il D.L. 8 luglio 2010, n. 105 (G.U. 9.7.2010, n. 158) – Misure urgenti in materia di energia – ha novellato l’art. 185 comma 2 Codice Ambiente. A decorrere dal 19 agosto u.s. la definizione di sottoprodotto è così modificata:
 

art. 185 comma 2
ANTE RIFORMA
Possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni della lettera p), comma 1 dell’articolo 183:
materiali fecali e vegetali provenienti () da attività agricole utilizzati nelle attività agricole ()
 
 
 
o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas, materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi,eccedenze derivanti dalle preparazioni di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281.
art. 185 comma 2
POST RIFORMA
Possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni della lettera p), comma 1 dell’articolo 183:
materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o
utilizzati in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas,materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi,eccedenze derivanti dalle preparazioni di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281.

 
Il Parlamento ha accolto con favore la disposizione ex art. 1 comma 3 D.L. 208/2010, perché evidente era la necessità di precisare i confini definitori della nozione di sottoprodotto:  tale intervento consente di colmare un vuoto normativo in linea con le conclusioni della dottrina e della “prassi” (Camera dei Deputati – Dossier di documentazione  A.C. 3660).
 

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Rifiuti prodotti da navi e appalti: dichiarazioni non veritiere ed esclusione dalla gara

(TAR Puglia 4.11.2009 n. 2009)
A cura dell’avv. Cinzia Silvestri
Una Società partecipava  alla procedura ristretta indetta dalla Autorità Portuale  a mezzo di lettera di invito per l’affidamento del Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti da navi e residui del carico nel porto interessato.
Lo schema di concessione prevedeva che il gestore dell’impianto doveva avere la disponibilità di un mezzo nautico in possesso di certificazione che lo abilita alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti solidi e liquidi.
Lo schema di offerta economica prevedeva inoltre la dichiarazione della impresa in merito al titolo di possesso (proprietà, leasing ecc …) dei mezzi destinati al servizio.
Ebbene detta Società dichiarava di avere la proprietà di tutti i mezzi utili al servizio e risultava altresì aggiudicataria.
L’Autorità Portuale chiedeva chiarimenti in ordine al titolo di proprietà e la Società precisava di aver disponibilità e non la proprietà del mezzo concesso in usoda parte di ALTRA società.
La Società aggiudicataria veniva dunque esclusa e conseguentemente aggiudicato il servizio alla seconda aggiudicataria.
Si instaurava così il Giudizio tra le parti.
La Società esclusa rilevava che la lettera di invito lasciava spazio a varie scelte contrattuali di utilizzo del mezzo (nave) utile al servizio in quanto chiedeva di precisare il titolo del possesso e dunque non necessariamente la proprietà
Ebbene il Tribunale adito non contesta la possibilità di utilizzare la nave con forme diverse dalla proprietà, come nel caso in esame, ma conferma la esclusione della Società in quanto ha dichiarato falsamente di averne …. la proprietà .
L’attenzione del Tribunale si concentra, dunque e solo, sulla dichiarazione non veritiera e/o inesatta offerta dalla Società che avrebbe dovuto in sede di gara specificare esattamente il titolo del suo possesso indicando semmai che…. l’uso della nave era concesso da altra Società.
Ciò che rileva dunque è la verità delle dichiarazione rese in sede di gara.
 

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