A.I.A.: Rinnovo e riesame – differenze

A.I.A.: Rinnovo e riesame – differenze

A.I.A.: Rinnovo e Riesame – differenze

Focus sull’art. 29-octies Dlgs. 152/2006

A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente


Il Rinnovo ed il Riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale sono disciplinati entrambi all’art. 29-octies Dlgs. 152/2006; articolo ampiamente modificato dal Dlgs. N. 46/2014 (vigente dal 11.4.2014).

Prima della novella si potevano distinguere le ipotesi di Rinnovo ad istanza di parte (art. 29-octies comma 1) e Riesame d’ufficio da parte della P.A. (art. 29-octies comma 5). La distinzione era marcata proprio dall’art. 29-octies che in più parti indicava il rinnovo con il senso di “nuova AIA” sorta sulla fine della precedente Autorizzazione, a differenza del “Riesame” che evocava il senso dell’aggiornamento, della modifica della Autorizzazione.

Ebbene. Il testo oggi in vigore (dal 11.4.2014), salvo alcune modifiche, rimodula il concetto di riesame e rinnovo. Non sempre il Riesame significa Rinnovo.

  • Riesame facoltativo (commi 1,2)

Il primo comma precisa, con chiarezza, che il riesame dell’AIA può essere disposto liberamente e “periodicamente” dalla P.A., che conferma o aggiorna le relative condizioni. Questo riesame  “libero” deve tenere conto di alcuni presupposti indicati nel comma 2:

“Il riesame tiene conto di tutte le

  • conclusioni sulle BAT nuove o aggiornate applicabili alla installazione e adottate da quando l’autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata nonché
  • di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l’esercizio dell’installazione.
  • Nel caso di installazione complesse in cui siano applicabili più conclusioni sulle BAT, il riferimento va fatto per ciascuna attività prevalentemente sulle conclusioni BAT pertinenti al relativo settore industriale.”

Permettere il riesame facoltativo in tutti i casi in cui nuovi elementi che possano condizionare l’esercizio dell’installazione (cfr. punto 2 sopra citato) significa valutare ampia e discrezionale casistica, qualsiasi “novità” che la P.A. ritenga essere “elemento” da controllare.

L’intervento di aggiornamento facoltativo dell’AIA, origina, con prevalenza, dalle BAT di riferimento e ciò consente alla P.A. di “controllare” e aggiornare, facendo leva su presupposti di ampia interpretazione. Caratteri distintivi di questo riesame risiedono: a) nell’uso del solo termine “riesame”; b) nell’oggetto, in quanto riferito solo a singole installazioni o installazioni complesse ma con riferimento alle singole attività; c) senza termini, libero; d) ancorato però ad alcuni presupposti di ampio respiro.

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Focus CSS – rileggiamo il DM 22/2013

Focus CSS – rileggiamo il DM 22/2013

Focus CSS – DM 22/2013

CSS e artt. 184 ter commi 1 e 2 Dlgs. 152/2006

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Dalla pubblicazione del DM 22/2013 (Regolamento CSS), l’evoluzione normativa ha trovato approdo nel PNRR e nei recenti provvedimenti del Legislatore nonché nella giurisprudenza.

Si ricorda l’art. 1 del DM che richiama l’articolo madre:  ” In applicazione dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente regolamento stabilisce i criteri specifici da rispettare affinche’ determinate tipologie di combustibile solido secondario (CSS), come definito all’articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo medesimo, cessano di essere qualificate come rifiuto.

Il Decreto  – in vigore dal 29.3.2013 –  pone attuazione al combinato disposto degli articoli 175 comma 5 lett. e) , 183 comma 1 lett. cc) e art. 184 ter commi 1 e 2 Dlgs. 152/2006.

Esplicito inoltre il riferimento al Dlgs. 133/2005 relativo all’ incenerimento rifiuti.

Si rimanda alla lettura del testo: DM 14 marzo 2013

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Rumore: condominio e risarcimento danno ex art. 844 c.c.

Rumore: condominio e risarcimento danno da “rumore” impianto di riscaldamento
Cassazione civ. n. 23283/2014 – art. 844 c.c.
A cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 
La questione prende origine da controversia condominiale.
I proprietari di un appartamento citavano in giudizio il condominio a causa dei tubi dell’impianto di riscaldamento che causavano rumori costanti e fastidiosi. Il rumore oltre i limiti di tollerabilità veniva accertato in giudizio tramite apposita perizia.
La Cassazione precisa che il diritto al risarcimento sorge:
1) a prescindere dalla violazione dei limiti pubblicistici di tollerabilità
2) a prescindere dal buon uso della fonte di disturbo, o dalla manutenzione, o dal rispetto delle norme di sicurezza; nel caso di specie l’uso normale dei tubi dell’impianto di riscaldamento fonte delle immissioni e causa del danno.
3) accertata l’ illegittimità della fonte ……..continua lettura articolo ” Rumore Cass. 23283.2014″..

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ANAC: Manuale appalti di importo superiore a 150.000 euro

Manuale sulla qualificazione esecuzione lavori pubblici di importo superiore a 150mila euro.
Pubblicata in Gazzetta Uff. del 28.10.2014
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Dopo aver pubblicato il “bando di gara tipo”  nella gazzetta ufficiale del 22.10.2014, sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione è pubblicato il Manuale relativo ai lavori superiori a 150mila euro vigente dal 29.10.2014
” Al fine di fornire agli operatori del mercato indicazioni aggiornate e puntuali in materia di attivita’ di qualificazione, e’
stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorita’ Nazionale Anticorruzione il Manuale sulla attivita’ di qualificazione per
l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, che aggiorna, integra e razionalizza circa 300 atti tra
Determinazioni, Comunicati e Deliberazioni – emanati negli ultimi 15 anni, dal 1999 ad oggi, dall’Autorita’.
Il Manuale individua, per la prima volta, criteri rigorosi per l’utilizzo delle cessioni di rami di azienda ai fini del rilascio
dell’attestato di qualificazione; fornisce elementi dettagliati e stringenti per la valutazione dei lavori privati; introduce verifiche
piu’ puntuali ai fini dell’accertamento dell’indipendenza di giudizio delle SOA e della vigilanza sulla loro attivita’.
Il Manuale diventa efficace a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Comunicato nella Gazzetta Ufficiale, sostituendo gli atti dell’Autorita’ citati in calce ai capitoli.
 Vai  alla lettura del Manuale lavori superiori 150mila 

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Terre e rocce/materiale da riporto: DL n. 133/2014

Terre e rocce da scavo e materiali da riporto: D.L. n. 133/2014 art. 8
Il Governo “nulla dice ma promette”
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 
Il Governo dedica l’art. 8 del DL 133/2014 alla complicata questione della gestione delle terre e rocce da scavo.
L’articolo 8 nulla dice ma promette un intervento di riordino della materia entro il febbraio 2015 “al fine di rendere più agevole la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre… continua lettura articolo  DL 133.2014 terre e rocce

adminTerre e rocce/materiale da riporto: DL n. 133/2014
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Committente e Direttore Lavori: responsabilità reati ambientali

Committente e Direttore Lavori: responsabilità reati ambientali 
Cass. Pen. 37547/2013 – art. 256 Dlgs. n. 152/2006
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La sentenza della Cassazione ribadisce che
1)    nessuna responsabilità può essere attribuita solo in forza della carica ricoperta
2)    la responsabilità omissiva ex art. 40 co. 2 c.p. (obbligo di impedire il fatto) può essere contestata solo se esiste una posizione di garanzia intesa quale espresso obbligo (contratto, legge ecc…) che impone il dovere di attivarsi per impedire l’evento.
Nel caso in esame la Cassazione esclude in capo al Committente ed al Direttore dei lavori l’obbligo di impedire reati ambientali laddove nessuna norma, legge, contratto prevede tale obbligo.


II Tribunale condannava ai sensi dell’art. 256 comma 2 Dlgs. 152/2006, in concorso tra loro,
“..il primo quale committente di lavori edili per la realizzazione di un fabbricato,
il secondo quale titolare della ditta esecutrice dei lavori, ….. continua lettura articolo 

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Inceneritori e abrogazione Dlgs. 133/2005

Incenerimento: art. 237bis Dlgs. 152/2006 e abrogazione del Dlgs. 133/05
Condizioni anomale di funzionamento (art. 16 Dlgs. 133/05): modifiche art. 237 octiesdecies
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 
Il Dlgs. n. 46/2014 ha inserito, nel corpo del Dlgs. 152/2006 (T.U.A.), gli articoli 237 bis e ss. che modificano la disciplina prima contenuta del Dlgs. 133/2005 (discilpina ad hoc su impianti di incenerimento e coincenerimento).
L’abrogazione del Dlgs. 133/2005 è differita al 1.1.2016 (art. 34 Dlgs. 46/2014) e nel contempo l’art. 29 Dlgs. 46/2014 precisa che le disposizioni del Dlgs. 133/05 non possono essere applicate ai procedimenti di autorizzazione e di rinnovo avviati dopo la data di entrata in vigore del Dlgs. 46/2014 ovvero l’11.4.2014.
(continua lettura articolo .. 237 octiesdecies Dlgs. 152.2006 )

adminInceneritori e abrogazione Dlgs. 133/2005
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Giustizia: Linee Guida Governo Renzi

Giustizia in 12 punti: Linee Guida Governo Renzi
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente


 
Chissà se il Governo Renzi riuscirà laddove i precedenti Governi (tutti) non sono riusciti.
Vale la pena di ricordare i 12 punti tra i quali spunta, timidamente, la riforma sulla responsabilità dei magistrati “sul modello europeo”, l’abbreviazione dei tempi processuali e il contemperamento tra privacy e intercettazioni.
Linee Guida Giustizia Governo Renzi

adminGiustizia: Linee Guida Governo Renzi
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La Regione risponde dell'illecito abbandono di rifiuti di terzi

La Regione risponde dell’illecito abbandono rifiuti da parte di terzi (1)
Consiglio di Stato n. 2977/2014

Segnalazione a cura di  Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri  


 L’ individuazione della colpa nei soggetti pubblici trova precisazione nella sentenza del Consiglio di Stato 2977/2014 che riforma la sentenza TAR Campania 2586/2013; sentenza  che aveva annullato l’ordinanza di rimozione rifiuti del Sindaco contro la Regione.

Il CDS evidenzia la maggiore responsabilità degli enti pubblici al rispetto della normativa ambientale e al dovere di attivazione e cura del bene pubblico che non trova esimente neppure nella difficoltà economica della Regione e nella impossibilità di affrontare misure adeguate.
Precisa il CDS con riferimento alla responsabilità della Regione:
“..E ciò a maggior ragione quando si tratti di realtà locali – come quella in questione – caratterizzate dalla perduranza di situazioni emergenziali, dalla assenza diffusa di senso civico delle cittadinanze, da una diffusa omertà e dalla presenza di organizzazioni criminali proprio nel settore del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti: le pubbliche autorità possono concretamente esigere ed ottenere il rispetto della legalità, solo quando esse stesse ne danno l’esempio, applicando le leggi quando ne sono destinatarie e imponendo la loro applicazione, quando agiscano nell’esercizio dei loro doveri istituzionali…”
…. continua lettura dell’articolo  CDS 2977/2014 e responsabilità Regione ex art.192 Dlgs. 152.2006
adminLa Regione risponde dell'illecito abbandono di rifiuti di terzi
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Sfalci e potature: combustione consentita

Sfalci e potature: combustione consentita
DL n. 91/2014

A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente


Il reato di combustione illecita di rifiuti (art. 256bis Dlgs. 152/2006) è vigente dal 9.2.2014.

Il DL  91/2014 all’art. 14 comma 8 introduce il comma 6 bis all’art. 256bis del Dlgs. 152/2006.
Il comma 6 bis (art. 256bis) esclude l’applicazione del reato di illecita combustione ed anche del reato di attività di gestione non autorizzata  al materiale  agricolo  e  forestale  derivante  da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. …  continua lettura articolo 256 bis sfalci potature
Leggi anche articolo sfalci e potature ,su questo sito.

adminSfalci e potature: combustione consentita
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Autorità Vigilanza Lavori Pubblici: soppressione – DL n. 90/2014

Soppressione AVLP : art. 19 DL 90/2014
AVLP- Autorità Nazionale anticorruzione (ANAC) – sanzioni per chi omette il piano triennale anticorruzione

A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente


Il DL 90/2014 opera consistenti soppressioni di organi statali e ha suscitato numerose proteste.

Vengono soppresse le sedi distaccate dei TAR, il Magistrato delle Acque del Veneto e di Mantova (art. 18) ed anche l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici che viene sostituita dalla Autorità nazionale anticorruzione (art. 19)
L’Autorità Nazione anticorruzione (ANAC) assume compiti anche sanzionatori. Il DL colma la lacuna esistente e prevede la sanzione amministrativa per quegli enti che non provvedono alla redazione del piano triennale di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o  dei  codici  di comportamento.
Ciò che traspare dalla lettura complessiva del provvedimento è che il sistema anticorruzione è dominante e coinvolge allo stesso modo le Pubbliche amministrazioni e le imprese/Società.


In particolare:

L’art. 19 del DL 90/2014 sopprime l’Autorita’ di  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,
servizi e forniture, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed i relativi organi decadono da decorrere dall’entrata in vigore del presente DL ovvero dal 25.6.2014….. ( continua lettura articolo DL 90 AVLP )

adminAutorità Vigilanza Lavori Pubblici: soppressione – DL n. 90/2014
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DL n. 91/2014: Disposizioni urgenti in materia ambientale

DL 91/2014: Disposizioni urgenti in materia ambientale

Segnalazione a cura di  Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri  – Dario Giardi


In Gazzetta ufficiale del 24 giugno 2014 n.144 , è stato pubblicato il decreto legge 24 giugno 2014 n.91 recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.”

Il testo del DL impone importanti modifiche al Dlgs. 152/2006 che vanno singolarmente affrontate.
Queste le principali disposizioni…. (continua lettura e vai all’articolo DL. 91/2014)
 

adminDL n. 91/2014: Disposizioni urgenti in materia ambientale
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Sistri e contributo annuale del 30 giugno 2014

SISTRI: Chi paga il contributo annuale del 30 giugno 2014?
 Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Dario Giardi


 
 Il 25 giugno u.s., sul sito www.sistri.it, è stato pubblicato  comunicato a firma del direttore generale del Ministero dell’Ambiente.
Nel comunicato si specifica che le aziende iscritte al SISTRI che, in virtù dei nuovi criteri definiti dal decreto del Ministro dell’Ambiente del 24 aprile scorso, non sono tenute ad aderire al SISTRI e non hanno deciso di aderirvi volontariamente, non dovranno versare il contributo annuale di iscrizione alla scadenza del 30 giugno prossimo. Criterio che si intende valido anche se a tale data la procedura di cancellazione dell’iscrizione non è stata avviata o non è conclusa.
 Lo stesso comunicato rimanda a successiva comunicazione, la definizione e la formalizzazione di procedure e modalità semplificate, sentite le Associazioni di categoria, per la cancellazione dal Sistri dei soggetti iscritti che non sono più tenuti ad aderire al sistema, nonché per la restituzione dei dispositivi USB e Black box.
 Viene specificato che, comunque, resta fermo l’obbligo e la responsabilità della corretta conservazione dei dispositivi a carico degli utenti ai quali detti dispositivi sono stati consegnati in comodato d’uso.
 Comunicato_20140624

adminSistri e contributo annuale del 30 giugno 2014
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P.A. e corruzione: incarichi vietati ai dipendenti pubblici

Criteri Generali / incarichi vietati ai dipendenti pubblici
Lotta alla corruzione
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente


 
Sul sito del Governo –  per la lotta alla corruzione – è stato pubblicato documento di particolare interesse.
Il dipendente pubblico non potrà “esercitare attività commerciali, industriali, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro…
Si rinvia al testo pubblicato che presenta facilità di lettura e sintesi: incarichi vietati ai dipendenti pubblici

adminP.A. e corruzione: incarichi vietati ai dipendenti pubblici
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Vademecum per la P.A.: trasparenza dati

Vademecum per le P.A. sulla trasparenza ex Dlgs. 33/2012: delibera del Garante del 15.5.2014
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente


 
Il Garante per l Protezione dei Dati personali ha emanato Delibera del 15.5.2014 (pubblicata in Gazzetta del 12.6.2014) che disciplina gli obblighi di trasparenza dettati dal Dlgs. 33/2012.
Un vero vademecum esplicativo di ogni adempimento.
Si rinvia alla lettura di parte dell’allegato della Delibera 15 maggio 2014

adminVademecum per la P.A.: trasparenza dati
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A.I.A.: nuove sanzioni

A.I.A. nuove sanzioni introdotte dall’art. 29 quattuordecies Dlgs. 152/2006
a cura di Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente


 
Di seguito breve schema dell’articolo riformato  29quattuordecies

adminA.I.A.: nuove sanzioni
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Emissioni industriali- art. 237bis Dlgs. 152/2006

Emissioni industriali/inquinamento – Dlgs. n. 46/2014
Incenerimento e Co-incenerimento: articolo 237 bis Dlgs. 152/2006

A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente


Il Dlgs. 46/2014 (art. 15)  ha modificato la disciplina sull’incenerimento dei rifiuti, di cui al Dlgs 133/2005, e l’ha inserita nel Dlgs. 152/2006 agli articoli 237 bis e seguenti. Leggi anche articolo su questo sito relativo alla definizione di incenerimento e coincenerimento.

La nuova disciplina (art. 237bis ss. Dlgs, 152/2006) sarà operativa dal gennaio 2016.
L’art. 237-duovicies Dlgs. 152/2006 regolamenta l’applicazione della nuova disciplina agli impianti esistenti.
Le sanzioni (art. 16 Dlgs. 46/2014) previste all’art. 19 del Dlgs. 133/2005 sono trasferite nell’art. 261bis del Dlgs. 152/2006 e trovano dunque diversa collocazione sistematica…. (continua lettura articolo  Incenerimento Dlgs. 46.14)

 

adminEmissioni industriali- art. 237bis Dlgs. 152/2006
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Sicurezza: Committente e responsabilità di informazione

Sicurezza: Committente e responsabilità di informazione
Cass. pen.  n. 23670/13

Segnalazione a cura di  Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri 


Spesso la posizione di Committente induce le aziende alla errata convinzione di essere escluse da responsabilità. La sentenza citata coinvolge nella responsabilità per omicidio colposo anche il committente.

Il caso.
Un operaio della ditta appaltatrice …continua lettura articolo Committente Cass 23670.13

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Rifiuti e appalti: Responsabilità

Rifiuti e Appalti: Responsabilità
Cass. penale n. 13025/2014 – reato associativo e art. 260 Dlgs. 152/2006

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La sentenza  precisa il rapporto tra appaltatore e appaltante nella gestione dei rifiuti. In particolare:

 Il caso ed il reato contestato art. 260 Dlgs. 152/2006


La sentenza offre precisa individuazione del reato di traffico illecito di rifiuti organizzato in concorso tra società appaltante e appaltatrice.
L’indagato (società appaltatrice) era stato “….gravemente indiziato di essersi associato con altri, allo scopo di commettere delitti concernenti il traffico illecito organizzato di rifiuti speciali, anche pericolosi, mediante una serie indeterminata di trasporti e sversamenti,   ….continua la lettura dell’articolo  Rifiuti e appalti
 

adminRifiuti e appalti: Responsabilità
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Auto incentivi

DECRETO INCENTIVI ACQUISTO VETTURE A BASSE EMISSIONI
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente


 
Pubblicato nella gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2014 il Decreto che autorizza nuovi incentivi per l’acquisto o leasing di “vettura a basse emissioni”. La novità consiste nel fatto che l’incentivo può essere elargito anche senza la rottamazione di vettura.
Decreto incentivi

adminAuto incentivi
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Emissioni: Registro E-PRTR

Emissioni: Registro E-PRTR (European Pollutant Release and Transfer Register)

Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente  -Cinzia Silvestri e Dario Giardi


 Il termine per la registrazione è scaduto al 30 aprile 2014.

Vale la pena ricordare la sanzione a tale inadempimento ed il senso di tale incombente anche alla luce dell’art. 30 Dlgs. 46/2014 che ha introdotto nuove indicazioni in merito .
Si precisa che per quanto riguarda i Gestori degli impianti soggetti al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) la presentazione della dichiarazione PRTR costituisce adempimento all’obbligo di presentazione della dichiarazione INES (i principali riferimenti normativi di quest’ultima sono l’art. 29-undecies del DLgs 152/2006 e s.m.i e il DM 23 novembre 2001).
E’ stato attivato il portale ISPRA per effettuare la dichiarazione dei dati 2013 ai sensi del Registro E-PRTR al link: http://www.dichiarazioneines.it/homepage.asp.

 La sanzione, introdotta quest’anno, prevista dall’articolo 30 (commi 3 e 4) del D.Lgs. 46/2014 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 52.000 per il gestore che omette di effettuare nei tempi previsti la comunicazione in oggetto ed una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 26.000 per il gestore che omette di rettificare eventuali inesattezze della comunicazione.


Si precisa:

L’articolo 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006 (il cui link è il seguente http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32006R0166) prevede che i gestori dei complessi industriali in cui si svolge una o più delle attività elencate all’allegato I allo stesso Regolamento (che si allega), al di sopra delle soglie di capacità ivi indicate, comunichino all’autorità competente, su base annuale, i quantitativi relativi agli eventi di seguito indicati, precisando se le informazioni sono il risultato di misurazioni, di calcoli o di stime:

a)    le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, ivi comprese quelle previste all’articolo 6 del Regolamento stesso, di ciascuna sostanza inquinante di cui all’allegato ll al citato Regolamento nel caso di quantitativo superiore al relativo valore di soglia ivi indicato;

b)    i trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi per oltre 2 tonnellate l’anno o di rifiuti non pericolosi per oltre 2 000 tonnellate l’anno, per qualsiasi operazione di recupero e di smaltimento, indicando con la lettera «R» o «D» se si tratta di rifiuti destinati rispettivamente al recupero o allo smaltimento e, in relazione ai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi, il nome e l’indirizzo del soggetto responsabile dello smaltimento o del recupero dei rifiuti e il sito effettivo di smaltimento o di recupero;

c)     i trasferimenti fuori sito, in acque reflue destinate al trattamento, di qualsiasi sostanza inquinante indicata nell’allegato ll al citato Regolamento per quantitativi superiori al valore di soglia di cui allo stesso allegato lI, colonna lb.

I predetti gestori comunicano all’autorità competente le informazioni per identificare il complesso in conformità a quanto stabilito all’allegato III del Regolamento(CE) n. 166/2006, a meno che le informazioni non siano già a disposizione dell’autorità competente.

Il Regolamento è direttamente applicabile all’interno degli Stati membri ai quali viene però lasciata potestà di intervenire sulla materia per la regolamentazione di specifiche fattispecie sempre nel “tracciato” disegnato dal regolamento europeo.

Il nostro Paese ha pubblicato il DPR n. 157/11 link: http://www.eper.sinanet.apat.it/site/_contentfiles/00000000/65_DPR_EPRTR_9.2011.pdf che disciplina le modalità di attuazione del Regolamento specificando:

a) l’individuazione delle autorita’ competenti;

b) gli obblighi dei gestori;

c) i contenuti della comunicazione;

d) la pubblicita’ dei dati e la sensibilizzazione del pubblico.

Nel DPR 157/11 vi sono una serie di allegati.

–       Allegato II (Linee Guida per la dichiarazione PRTR: ti fornisce tutte le informazioni utili per compilare la dichiarazione);

–       Appendici in cui vi sono le seguenti tabelle:

  • Tabella A.1. indica le attività PRTR che rientrano nel campo di applicazione (è uguale all’Allegato I del Regolamento n. 166/06);
  • Tabella A.2 riporta gli inquinanti e le soglie relative alle emissioni in aria, acqua e suolo;
  • Tabelle A.3 e A4 riportano rispettivamente le sottoliste specifiche per settore (quindi voi dovete guardare solo la vostra al punto 5 a) degli inquinanti in aria ed acqua che dovete censire per vedere se dovete o meno effettuare la dichiarazione.

Per comprendere se si rientra tra i soggetti obbligati alla dichiarazione:

1)   Controllate se la vostra attività rientra tra quelle obbligate alla dichiarazione. Risposta: Si’ rientra al punto 5.a. (Tabella A 1 dell’Appendice al DPR n. 157/11)

2)     Verificate nelle tabelle A3 e A4 le sottoliste degli inquinanti che dovete censire e cioè andate rispettivamente per la Tabella A3 relativa alla lista degli “inquinanti in aria” al punto 5 (pag 44 della GU) e per la Tabella A4 relativa alla lista degli “inquinanti in acqua” allo stesso punto 5 (pag. 52 della GU) e verificate in corrispondenza del pallino collocato tra ascisse e ordinate quale è l’inquinante che si deve censire;

3)    Per ciascun inquinante ritornate alla Tabella A.2 e verificate le soglie di emissione di quell’inquinante sia in aria sia in acqua che sul suolo. Se la misurazione, il calcolo o la stima (i 3 metodi di rilevazione consentiti) portano ad individuare un valore superiore ai valori soglia indicati nella tabella A 2 dovete dichiarare, altrimenti no.

 L’invio telematico della dichiarazione rappresenta la sola modalità di trasmissione dei dati: è quindi necessaria la firma elettronica per la trasmissione della dichiarazione.

 Le aziende soggette all’obbligo di dichiarazione potranno avvalersi della procedura accedendo all’area riservata del portale stesso. Le aziende che hanno  dichiarato almeno una volta nel corso degli anni precedenti risulteranno già accreditate per l’accesso all’area riservata (le credenziali sono le stesse che hanno usato nel corso degli anni precedenti, salvo diverse necessità); le aziende che dichiarano per la prima volta quest’anno  dovranno  invece necessariamente registrarsi sul portale per ottenere le credenziali di accesso e quindi poter utilizzare la procedura informatica.

adminEmissioni: Registro E-PRTR
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Sicurezza e appalti: quali documenti al committente?

Sicurezza e Appalti: quali documenti deve consegnare l’impresa appaltatrice al Committente?
Interpello n. 3/2014 della Commissione Interpelli
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


 
La Commissione interpelli ha pubblicato risposta al quesito posto sulla questione di precisare i documenti che devono essere depositati dalla impresa appaltatrice al fine di provare il requisito di capacità tecnica. In particolare si pone la questione del DUVRI che la Commissione interpello esclude dall’ obbligo di deposito in quanto è documento redatto proprio assieme e in coordinamento con il Committente.
 
Interpello 3/2014 Documenti e committente

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Sicurezza: il datore di lavoro non risponde se….

Sicurezza: Il datore di lavoro non risponde se…
Tribunale Bari Sezione Lavoro n. 175/2014

Segnalazione a cura di  Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri 


Il ricorrente faceva valere la responsabilità del datore di lavoro per la patologia riscontrata alla schiena (“spondiliosi con discopatia L5-S1”), assumendo “…che la lesione dell’integrità fisica sia eziologicamente collegata alla prestazione lavorativa resa ed all’inosservanza, da parte del datore di lavoro, di tutte le misure necessarie affinché l’attività lavorativa non pregiudichi la salute del lavoratore….”

Il Tribunale ha però respinto la domanda del lavoratore  (continua lettura  Sicurezza TRib Bari 175.2014)

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Sistri "facoltativo": DM 126/2014

SISTRI “facoltativo”: Decreto Ministeriale semplificativo, DM 126/2014
Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Dario Giardi


Il 24 aprile 2014 il Ministro dell’Ambiente ha  firmato il decreto che trasforma da obbligatorio a facoltativo l’utilizzo del Sistri da parte di alcuni piccoli produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi.
Il provvedimento, è stato pubblicato sul sito ufficiale del Ministero: www.minambiente.it
Il ministero dell’Ambiente, ha ritenuto necessario, in attuazione dell’art 188-ter, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, specificare i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e individuare gli altri soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi che devono aderire al SISTRI escludendo le piccole attività, spostando il pagamento del contributo e introducendo importanti semplificazioni per i trasportatori per quanto riguarda l’intermodalità.
Si riportano i principali interventi:
Produttori iniziali di rifiuti pericolosi – Viene specificato che non tutti i produttori di pericolosi, come precedentemente previsto, debbano aderire al sistema Sistri.
Vengono esclusi, infatti, le imprese produttrici di rifiuti pericolosi, fino a dieci dipendenti, derivanti da: attività di demolizione e scavo, lavorazioni industriali e artigianali, attività commerciali, quelle di servizio e quelle sanitarie (articolo 184, comma 3, lettere b), c), d), e), f) ed h), del d.lgs. n. 152 del 2006) nonché le attività agricole e agroindustriali. Sopra questa soglia dimensionale anche queste attività saranno obbligate ad aderire.
Esclusione a prescindere dal criterio  del numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese che producono rifiuti speciali pericolosi da attività di cui all’articolo 2135 del codice civile e che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta.
Categoria non contemplata dalle esclusioni e che, conseguentemente, rientra nei soggetti obbligati è quella relativa alle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi  prodotti  dalla  potabilizzazione  e  da  altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue  e  da abbattimento di fumi (lettera g) articolo 184, comma 3, Dlgs 152/2006).
A questi si aggiungono gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio di cui all’articolo 183, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n.152 del 2006 e gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Campania. Per quanto riguarda la sola Campania, scompaiono, pertanto, i Comuni precedentemente contemplati e si allarga la platea dei soggetti obbligati non solo ai trasportatori ma anche agli impianti che gestiscono urbani.
Si ricorda inoltre che per gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non sono obbligati ad aderire al SISTRI, ovvero che non vi aderiscono volontariamente, restano fermi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del  D.lgs.  n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il versamento del contributo – Il ministro dell’Ambiente dispone che imprese ed enti obbligati ad aderire al sistema di tracciabilità debbano versare il contributo annuale Sistri entro il 30 giugno nella misura e con le modalità già previste dalla legge. Uno slittamento rispetto al precedente termine del 30 aprile. Per quanto riguarda i dispositivi tecnologici da sostituire (chiavette Usb non funzionanti e le black box montate sui veicoli) il Ministero conferma per il 2014 i costi previsti nel 2013. Dopo aver pagato i contributi dovuti, imprese ed enti obbligati al sistema di tracciabilità on-line dovranno comunicare al Sistri gli estremi di pagamento. La comunicazione dovrà avvenire accedendo all’area “gestione aziende” presente sul portale www.Sistri.it, in area autenticata. Il decreto dispone che tutti gli obblighi di comunicazione al sistema a carico delle imprese siano assolti solo tramite comunicazioni on-line al sito e che, trascorsi 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le procedure di prima iscrizione, modifica anagrafica, pagamento, richiesta di conguaglio o risoluzione di criticità, siano effettuate solo mediante le applicazioni disponibili sul portale.
La questione campana – Relativamente alla Campania, il decreto disciplina l’avvio del sistema nella regione. I soggetti che raccolgono e trasportano rifiuti urbani, così come quelli che organizzano il trasporto, dovranno compilare e firmare la scheda Sistri area movimentazione completando anche la parte relativa al produttore. Questo dovrà avvenire prima dell’inizio della raccolta per il successivo trasporto verso gli impianti di destinazione. I gestori di questi ultimi impianti, se non sono obbligati al Sistri perché la loro attività è al di fuori del territorio campano, dovranno controfirmare le schede Sistri all’atto dell’accettazione dei rifiuti presso l’impianto. Dopo la consegna del rifiuto, il Sistri genererà automaticamente le registrazioni di carico e scarico nell’area on-line relativa al registro cronologico del comune.
Intermodalità
Si accorcia il termine massimo di durata del deposito preliminare nell’ambito del trasporto intermodale, che passa dai 45 originariamente previsti dalle prime bozze del decreto ai 30 giorni stabiliti dalla bozza definitiva del provvedimento.
Ricordiamo come la legge di conversione del D.L. 150/2013 (“Milleproroghe”), legge ha lasciato immutati i termini sulla partenza del sistema, spostando, però, dall’originario 1° agosto 2014 al successivo 31 dicembre la vigenza del c.d. “regime binario” che impone agli operatori di onorare sia le scritture elettroniche sia quelle cartacee. Viene così rinviata, conseguentemente, l’entrata in vigore del regime sanzionatorio. Le uniche sanzioni applicabili fino al 31 dicembre 2014 saranno, pertanto, solo quelle connesse agli adempimenti cartacei e non quelle previste dalla disposizioni Sistri.
 

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