Appalti – Anticorruzione: pubblicato Dlgs. 97/2016

Appalti/Decreto anticorruzione: Dlgs. 97/2016
Pubblicazione dati – Stazione appaltante
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’8.6.2016 il Decreto che riforma il Dlgs. 33/2013 (trasparenza della PA) e la Legge 190/2012 (cosidetta legge anticorruzione) che dialoga con il nuovo codice appalti (Dlgs. 50/2016). Il decreto entra in vigore il 23.6.2016. Molte le novità che ci riserviamo di commentare.
Leggi testo Decreto Legislativo 97/2016.
La lotta alla corruzione coinvolge molteplici settore e si combatte soprattutto con la trasparenza, con la pubblicazione dei dati.
L’art. 31 del Dlgs. 97/2016 si occupa ad esempio della pubblicazione di alcuni dati delle stazioni appaltanti-
1. L’articolo 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 37 (Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). – 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicita’ legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:

  a) i dati  previsti  dall'articolo  1,  comma  32,  della  legge  6
novembre 2012, n. 190
  b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (ovvero il Nuovo codice appalti)
  2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di  pubblicazione  di
cui alla lettera a) si  intendono  assolti,  attraverso  l'invio  dei
medesimi dati alla banca  dati  delle  amministrazioni  pubbliche  ai
sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.
229, limitatamente alla parte lavori.».

L'art. 1 comma 32 L. 190/2012:
Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Le stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla commissione di cui al comma 2. Entro il 31 gennaio (4) di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile (4) di ciascun anno, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l'articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
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Anticorruzione: ANAC e APPALTI

Intensificati i controlli sugli appalti: DDL Anticorruzione
Anticorruzione: ANAC e APPALTI
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


E’ in attesa di pubblicazione anche il DDL “Anticorruzione” ormai approvato definitivamente.
Il Disegno di legge si occupa dei delitti contro la pubblica amministrazione, associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio nonché delle relative norma di attuazione della L. n. 190/2012.
Vengono introdotte:

**Assistenza Redazione Modello 231 e Piani Anticorruzione
adminAnticorruzione: ANAC e APPALTI
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Repressione corruzione e illegalità nella P.A. – Corso

Repressione della Corruzione e dell’ illegalità nella P.A.
Corso “Anticorruzione” – Venezia
Docenza tenuta da avv. Cinzia Silvestri


 
Le diapositive pubblicate sono accessibili solo dai partecipanti al corso di formazione previsto dalla L. n. 190/2012 (legge anticorruzione)  tramite password.
Il corso tenuto preso  sede di Ente inVenezia ha avuto il seguente oggetto:
Repressione della Corruzione e dell’illegalità della PA – 13 novembre e 3 dicembre 2014 (6 ore):  accedi alle diapositive del corso – Corruzione 
Trasparenza, incompatibilità e inconferibilità per la repressione della corruzione e illegalità nella PA – 27 novembre e 10 dicembre 2014 (6 ore): accedi alle diapositive del corso – trasparenza 

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L. n. 190/2012: corruzione e P.A.

Corruzione: pubblicata la legge.
a cura di Studio Legale Ambiente
Pubblicata in gazzetta ufficiale del 13.11.2012 la Legge contro la Corruzione.
Come anticipato la legge modifica anche l’art. 2635 c.c.
Alcuni reati del codice penale vengono modificati, inserite nuove fattispecie di reato, quali a titolo esemplificativo:
Nuovo reato di concussione
«Art. 317. – (Concussione). – Il pubblico ufficiale che,
abusando della sua qualita’ o dei suoi poteri, costringe taluno a
dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra
utilita’ e’ punito con la reclusione da sei a dodici anni»;
Corruzione
Art. 318. – (Corruzione per l’esercizio della funzione). – Il
pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi
poteri, indebitamente riceve, per se’ o per un terzo, denaro o altra
utilita’ o ne accetta la promessa e’ punito con la reclusione da uno
a cinque anni»;
Nuovo reato
«Art. 319-quater. – (Induzione indebita a dare o promettere
utilita’). – Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, il
pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando
della sua qualita’ o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a
promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita’
e’ punito con la reclusione da tre a otto anni.
Nei casi previsti dal primo comma, chi da’ o promette denaro o
altra utilita’ e’ punito con la reclusione fino a tre anni»;
Vai al testo della L. 6 novembre 2012 n. 190

adminL. n. 190/2012: corruzione e P.A.
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