Triturazione della plastica: quesito

Triturazione della plastica: Cassazione penale n. 25203/2012
Quesito
a cura di Cinzia Silvestri e Dario Giardi
Quesito
Vorrei lavorare, valorizzandolo, del triturato di materie plastiche da sfridi industriali. Mi vengono proposti come materie prime seconde. Sono da considerarsi effettivamente delle MPS – e quindi li posso inserire nel mio processo industriale di valorizzazione di prodotto e commerciale – o debbo possedere l’autorizzazione al trattamento di rifiuti non esercendo attività R3 né attività R13 né essendo utilizzatore diretto?
Risposta
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 25203 del 26 giugno 2012, ha precisato che l’attività di triturazione di plastica va qualificata a tutti gli effetti come un’operazione di recupero e che, pertanto, di tale rifiuto il possessore abbia l’obbligo di disfarsi secondo quanto disciplinato dal Dlgs 152/2006 (autorizzazioni, formulario etc…)

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Tabella di confronto modifiche art. 137 comma 5 Dlgs. 152/2006

art. 59 D.Lgs. n. 152/1999come riformato dal D.Lgs. n. 258/2000 art. 137 comma 5 Dlgs. 152/2006 ss.m. Art. 137 comma 5come approvato  dalla Camera 2.2.2010
5. Chiunque, 
 
nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, supera i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’allegato 5 ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’autorità competente a norma degli articoli 33, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’allegato 5, è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A dell’allegato 5, si applica l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni .
Chiunque, 
 
nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto,oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’Autorità competente a norma dell’articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro.  Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da seimila euro a centoventimila
Chiunque in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto,nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o. nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’allegato 5 alla parte terza del presente decreto,oppure i limti più restrittivi fissati dalle regioni  o dalle province autonome o all’Autorità competente a norma dell’articolo 107 comma 1 
è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da tremila Euro a trentamila Euro Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da seimila euro a centoventimila

 

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