Produzione, commercializzazione ed utilizzo dei sacchetti in plastica

Dal 1 gennaio2011 scatta il divieto alla commercializzazione

 
a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


A partire dal 1 gennaio 2011 sarà vietata la commercializzazione e l’utilizzo dei sacchetti non biodegradabili.
La proroga (che spostava l’originario termine fissato al 1 gennaio 2010 entro il quale recepire le disposizioni comunitarie) prevista nella passata Finanziaria scade, infatti, il 31 dicembre 2010.
Nell’intenzione del legislatore tale divieto contribuirà a ridurre le emissioni di anidride carbonica in atmosfera, a rafforzare la protezione ambientale, a sostenere le filiere agro-industriali nel campo dei biomateriali nonché a raggiungere gli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto.
Il Ministero dell’Ambiente ha recentemente aperto un tavolo di lavoro con le categorie della distribuzione direttamente coinvolte. In tale sede il Ministero ha precisato che sono emerse difficoltà a formulare congiuntamente al Ministero dello Sviluppo Economico quanto era previsto nellaLegge Finanziaria 2007: l’avvio di un programma sperimentale volto alla progressiva riduzione della commercializzazione dei sacchetti, nonché il rinvio ai due decreti ministeriali, mai pubblicati, che avrebbero dovuto individuare misure da introdurre progressivamente nell’ordinamento interno al fine di giungere al definitivo divieto.
A fronte di questa impossibilità e carenza normativa, il Ministero ha confermato la disponibilità, ferma restando la data del 1 gennaio 2011, a presentare un provvedimento che preveda una sorta di “doppio regime” che consenta, cioè, di “smaltire le scorte” ancora in carico alla distribuzione specialmente quella piccola.
Non si conoscono ancora i contenuti precisi di tale provvedimento. Il Ministero ha, inoltre, presentato la campagna di sensibilizzazione e informazione rivolta ai cittadini che intenderebbe portare avanti insieme alle principali categorie distributive. La campagna dovrebbe essere lanciata prima della fine dell’anno sui principali mass media e sarà incentrata sul concetto di riutilizzo.
Data la rilevanza e l’impatto che avrà tale normativa è importante richiamare alcuni aspetti già evidenziati in precedenti comunicazioni. In primo luogo va sottolineato che il recepimento del dettato comunitario è avvenuto all’interno della legge finanziaria 2007 come puro atto di indirizzo al quale avrebbe dovuto far seguito un regolamento attuativo che però non è stato mai emanato.
Significa che non sono state previste multe o sanzioni per chi non si adeguerà. Saranno eventualmente i Comuni, con loro specifiche ordinanze, a prevedere la possibilità e l’entità di multe amministrative. Il divieto alla produzione, commercializzazione ed utilizzo riguarda i sacchetti in plasticanon biodegradabili così come definiti dalla norma tecnica EN 13432.
Tale norma “Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione”, adottata anche in Italia con la denominazione UNI EN 13432, definisce le caratteristiche che un materiale deve possedere per poter essere definito “compostabile”:
1)  biodegradabilità, ossia la conversione metabolica del materiale compostabile in anidride carbonica;
2)  disintegrabilità, cioè la frammentazione e perdita di visibilità nel compost finale (assenza di contaminazione visiva);
3) bassi livelli di metalli pesanti e assenza di effetti negativi sulla qualità del compost (esempio: riduzione del valore agronomico e presenza di effetti ecotossicologici sulla crescita delle piante).
È importante, inoltre, ricordare, che la norma UNI EN 13432 è una norma armonizzata, ossia fornisce presunzione di conformità alla Direttiva Europea 2004/12/CE che modifica la direttiva 94/62/CE 94/62 EC, sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio.
 

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