[1] Art. 25 – Realizzazione dell’impianto, esercizio provvisorio e collaudo funzionale.
1. Gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti, di cui all’articolo 22, sono soggetti a collaudo funzionale.
2. Il provvedimento di approvazione del progetto dell’impianto di smaltimento o recupero abilita alla realizzazione dell’impianto ed al suo esercizio provvisorio fino al rilascio o diniego dell’autorizzazione all’esercizio prevista dall’articolo 26.
3. L’avvio dell’impianto, e l’esercizio provvisorio dello stesso, è preceduto dall’invio al Presidente della provincia da parte del proponente di una comunicazione, recante in allegato una dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato, dalla quale risulti:
a) la data di avvio dell’impianto;
b) il nominativo del tecnico responsabile della gestione dell’impianto stesso.
4. Alla comunicazione di cui al comma 3 deve essere allegata la documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie previste dall’articolo 26, comma 9.
5. Entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio dell’impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell’interessato, deve essere presentato al Presidente della provincia, in allegato alla richiesta di autorizzazione all’esercizio, il certificato di collaudo funzionale.
6. In deroga a quanto previsto ai commi 3 e 5, le opere relative agli impianti di stoccaggio, anche annessi ad attività di recupero o smaltimento, e le discariche debbono essere collaudate prima dell’avvio dell’impianto e del suo esercizio provvisorio. Il relativo certificato di collaudo è trasmesso unitamente alla dichiarazione di ultimazione delle opere di cui al comma 3 del presente articolo.
7. Il provvedimento di approvazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, diversi da quelli di cui al comma 6, può comunque prevedere, per alcune componenti, che il collaudo funzionale preceda l’avvio dell’impianto ed il suo esercizio provvisorio.
8. In sede di collaudo devono, tra l’altro, essere attestati, in funzione anche della tipologia di impianto:
a) la conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;
b) la funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento o di recupero in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire o da recuperare;
c) la funzionalità dei sistemi di allarme e di sicurezza;
d) l’idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;
e) il regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;
f) l’idoneità dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;
g) l’esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da smaltire o da recuperare, sui rifiuti prodotti, sui materiali recuperati, sulle emissioni e sugli scarichi, con specificazione dei valori, misurati all’atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi
9. Per le discariche deve essere effettuato un ulteriore collaudo funzionale, successivo alla chiusura dell’impianto, finalizzato ad attestare l’avvenuta ultimazione e la funzionalità delle opere previste nel progetto approvato per la ricomposizione finale dell’area