Responsabilità delle imprese per l’ambiente – Parlamento UE

Responsabilità delle imprese per l’ambiente – Parlamento UE

Responsabilità delle imprese per l’ambiente, e non solo.

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2021 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese.

segnalazione a cura Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Risoluzione del Parlamento Europeo che propone e suggerisce Direttiva che stimoli le imprese ad adottare governance utile alla protezione dei diritti umani, alla protezione dell’ambiente. Il modello si ispira a quanto già conosciamo in merito alla responsabilità degli enti, Modello 231, d.lgs. 231/2001; modelli di governance aziendale che però non bastano, sono insufficienti ed anzi il Parlamento ne sottolinea la poca efficacia. Il Parlamento vuole di più. Un impegno morale ed etico delle imprese che non esportano dove esiste il lavoro minorile, ad esempio. L’ impegno al cambiamento climatico ecc… Importante rilevare che il diritto all’ambiente sano è posto allo stesso livello dei diritti umani. Così è ma non è sempre stato espresso compiutamente. La lettura delle 43 pagine della Risoluzione può sembrare priva di finalità ed invece la sua eventuale attuazione laddove sfoci nella Direttiva proposta avrà notevoli impatti aziendali.

Buona lettura Leggi Risoluzione Parlamento UE

Cinzia SilvestriResponsabilità delle imprese per l’ambiente – Parlamento UE
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Acqua e plastica: Parlamento Europeo

Acqua e plastica: Parlamento Europeo

Acqua e plastica: parola al parlamento europeo

Risoluzione del Parlamento europeo – Right2water.

A cura Studio Legale Ambiente – avv. Cinzia Silvestri


Acqua e plastica: interviene il parlamento europeo

Il ragionamento è semplice. Se ottengo qualità delle acque potabili migliori (rubinetto per intenderci) evito anche l’acquisto di bottiglie di plastica.

Così il Parlamento europeo, in attesa della Direttiva sulle acque potabili, anticipa il concetto e brevemente interviene sul punto. Cosi la nota del parlamento:

Durante la tornata di dicembre il Parlamento terrà una discussione comune sulla legislazione in materia di acque e successivamente una votazione sull’adozione definitiva del regolamento che rifonde la direttiva sull’acqua potabile e su una risoluzione sull’attuazione della legislazione dell’UE in materia di acque. La revisione della direttiva sull’acqua potabile è un risultato di “Right2Water”, la prima iniziativa dei cittadini europei ad aver avuto esito positivo. continua lettura ….http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/659388/EPRS_ATA(2020)659388_IT.pdf

Cinzia SilvestriAcqua e plastica: Parlamento Europeo
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RAEE: Nuova disciplina nel Dlgs. n. 49/2014

RAEE: Dlgs. n. 49/2014 – attuazione della Direttiva 2012/19/UE
Dlgs. 151/2005  abrogato (parzialmente)

A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente


L’attesa revisione del sistema RAEE è giunta a destinazione.

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28.3.2014 il Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva 2012/19/UE (che sostituisce ogni riferimento alla Direttiva 2002/96/CE)
Dopo la pubblicazione del Dlgs. 27/2014 che già abrogava alcune parti del Dlgs. 151/2005, interviene il provvedimento normativo di revisione  e sostituzione del Dlgs. 151/2005.
L’art. 42 provvede ad abrogare parzialmente il Dlgs. 151/2005 ,normativa … (continua lettura articolo Dlgs. 49.2014 RAEE)

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RAEE: Dlgs. n. 27/2014

RAEE : pubblicato Dlgs. 27/2014

Recepita Direttiva 2011/65/UE: restrizioni sull’uso di sostanze pericolose
Segnalazione a cura di  Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri  e Dario Giardi


Il testo del decreto, essendo in linea con le previsioni della Direttiva, dovrebbe risolvere le numerose complessità e gli ostacoli che hanno, sino ad oggi, reso difficoltosa la raccolta dei RAEE nei punti di vendita e al domicilio dei consumatori.

Il Decreto Legislativo abroga l’art. 5 e l’allegato 5 del Dlgs. 151/2005 in quant assorbiti dal nuovo decreto. I Due decreti Legislativi (151/2005 e 27/2014) coesistono.
Dlgs. n. 27/2o14

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Linee Guida per l'indennizzo "da ritardo" della P.A.

LINEE GUIDA PER INDENNIZZO DA RITARDO della P.A.
Direttiva del Ministero: Indennizzo  da  ritardo   nella   conclusione   dei procedimenti ad istanza di parte.

Segnalazione a cura di Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Pubblicata in Gazzetta ufficiale la Direttiva 9.1.2014 del Ministero della P.A. e semplificazione

La Direttiva pone Linee Guida per la erogazione dell’indennizzo nei casi in cui la PA tardi nel concludere un procedimento ad istanza di parte o d’ufficio.
La Direttiva si distingue per il contenuto ampio che riassume il dettato normativo con corretti riferimenti di giurisprudenza; recepisce l’intento del legislatore, lo chiarisce e tuttavia (non si comprende con quale potere) ..restringe il campo di applicazione della Legge e pone limiti alcuni rispettosi  del dettato legislativo ed altri di dubbio rispetto.

In ogni caso rimane un provvedimento chiarificatore.


La Direttiva fornisce dunque alla P.A. Linee Guida sull’applicazione  del DL 69/2013,   convertito,   con modificazioni, dalla L n. 98/2013.

La Legge introduce  il  diritto dell’interessato ad ottenere un indennizzo  da  ritardo e intende garantire  l’effettivita’   dei principi sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare:
1) tutelare i privati in conseguenza della  violazione  dei  termini  di conclusione  dei  procedimenti  attivati   ad   istanza   di   parte
2) prevedere  il  pagamento  di  un somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo.
3) sanzionare la violazione  di  un  obbligo,  in  quanto  correlato  al rispetto di un preciso termine  di  conclusione  di  un  procedimento amministrativo cosi’ come disciplinato dall’art.  2  della  legge  n. 241/1990.
4) ribadire che le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere  un procedimento avviato d’ufficio o a istanza di parte con l’adozione di un  provvedimento  espresso,  entro  un  termine   definito   da   un regolamento adottato dalla specifica Amministrazione  di  riferimento o, in mancanza, entro il termine di trenta giorni.
5) L’indennizzo da ritardo prescinde  dalla natura giuridica del  termine  apposto  e,  quindi, dalla circostanza che il termine abbia  un  carattere  perentorio  (e determini  il  venir  meno   del   potere   dell’Amministrazione   di pronunciarsi) o ordinatorio (persistendo il relativo potere).
6) L’indennizzo è dovuto anche nell’eventualita’ in cui la mancata emanazione del provvedimento  sia riconducibile  ad  un  comportamento  “scusabile”,  e   astrattamente “lecito”, dell’Amministrazione (compreso caso fortuito o forza maggiore).
Il provvedimento contiene audace trasparente formulazione dei principi di difficile applicazione nella pratica. La Guida riassume il contenuto legislativo ed il percorso giurisprudenziale.
 La Direttiva invero dopo aver riconosciuto il dettato legislativo con ampio respiro comincia ad indicare , tra le righe, i limiti di tale indennizzo:
1) circoscrive  gli  effetti ai soli  procedimenti  amministrativi  relativi all’avvio e all’esercizio dell’attivita’ d’impresa.
2) richiesta di indennizzo solo per i procedimenti successivi al 21 agosto 2013
3) l’importo da  corrispondere  all’interessato e’ pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo, fino ad un  massimo  di 2.000 euro;
4) l’importo e’ calcolato a partire  dal  giorno  successivo alla data in cui il procedimento avrebbe dovuto essere concluso.
5) l’indennizzo  da  ritardo  non   e’ applicabile nelle ipotesi di Denunzia di Inizio di  Attivita’  (o  di Segnalazione Certificata di Inizio di Attivita’)
6)  L’interessato successivamente al decorso dei  termini  di conclusione del procedimento deve  ricorrere   all’Autorita’ titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9-bis, legge n. 241 del  1990,  richiedendo  l’emanazione  del  provvedimento  non adottato  e,  contestualmente,   la   corresponsione   dell’eventuale indennizzo da ritardo per il caso  in  cui  il  titolare  del  potere sostitutivo non provveda nel termine a lui assegnato.
7) Tale istanza deve essere presentata nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine entro il quale il  procedimento  si sarebbe dovuto concludere.
Il  rispetto  del  termine  di  presentazione  della   domanda   di indennizzo costituisce un onere a carico del privato. Ne consegue che la violazione dello  stesso  determinera’  un  effetto  decadenziale, impedendo  la  riproposizione  dell’istanza   diretta   ad   ottenere l’indennizzo con riferimento a quello specifico procedimento  di  cui si tratta.
 
 

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RAEE e direttiva 2012/19/UE

RAEE e direttiva 2012/19/UE
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Dario Giardi


 
La Commissione Ambiente del Senato, ha avviato l’esame dell’Atto del Governo n. 69 predisposto in attuazione della legge di delegazione europea 6 agosto 2013, n. 96.
Tale Atto del Governo mira a recepire la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)…..
….continua la lettura articolo RAEE
 

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RIFIUTI: SOTTOPRODOTTI -VINACCE ESAUSTE

Tribunale penale di Asti Ordinanza  13 gennaio 2011

A cura di avvocato Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati


 
 
La vicenda trattata dal Tribunale presenta interesse laddove affronta la questione relativa a ciò che è rifiuto e a ciò che non lo è; affronta la questione relativa dunque al “sottoprodotto”.
 
La L. n. 205/2008 art. 2bis[1], che si riporta, aveva escluso le vinacce esauste dal novero dei rifiuti laddove esistenti alcune caratteristiche e si badi finalizzata, tale esclusione, al recupero energetico.
La legge 205/2008 invero richiama l’allegato della parte V  relativa alle “caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo”.
 
 
Ebbene il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Asti ha sollevato questione di legittimità costituzionale con ordinanza 13.1.2011 in relazione alle vinacce esauste la cui disciplina, dettata dall’art. 2 bis della L. 30.12.2008 n. 205, contrasterebbe con la Direttiva sui rifiuti 2006/12/CE.
 
Certo il Giudice richiama normativa nazionale (L. 205/2008) e comunitaria (Direttiva 2006/12) che ad oggi deve essere letta alla luce della L. 205/2010 di riforma della parte IV del codice ambientale e dunque degli articoli come riformati di cui art. 183 ss e in particolare dell’art. 184 bis nonché della Direttiva 2008/98/CE.
 
Ciò nonostante il ragionamento del Giudice presenta una sua attualità laddove richiama un principio importante: la natura di sottoprodotto deve essere sempre verificata.
 
L’incidente di costituzionalità trae origine dalla richiesta del Pubblico Ministero che, nella formulazione del capo di imputazione del titolare di una distilleria, aveva richiesto anche la condanna ai sensi dell’art. 256 comma 1 lett. a) in relazione all’art. 214 D. Lgs. 152/2006 dato il recupero energetico dei rifiuti prodotti dalla attività di distillazione costituiti da vinacce esauste in assenza di iscrizione nel registro provinciale delle imprese di recupero rifiuti non pericolosi.
Ebbene, il Tribunale prendeva atto che  le vinacce costituivano, infatti, sottoprodotti ai sensi dell’art. 2 bis L. 205/2008, non rientrando più tra i rifiuti derivati dall’industria agroalimentare ai sensi del DM 5.2.1998 ( cfr. all.1 sub1 punto 11.7 e all. 2 suball.1).
In quanto non rifiuti, l’uso improprio delle vinacce non costituisce reato ai sensi dell’art. 256 D. Lgs. 152/2006.
 
Il PM tuttavia rilevava che la L. 205/2008 stabilisce una presunzione assoluta, non permettendo di verificare nel concreto l’impiego effettivo delle vinacce e ciò sarebbe contrario alla ratio della Direttiva 2006/12/CE, che fa leva, invece, anche su elementi estrinseci e sui comportamenti dei soggetti produttori ed utilizzatori, non limitandosi alla sola natura del materiale (es: sfruttamento economico, rendita, operazioni di recupero).
così operando la normativa del 2008 ha creato un’ingiustificata riduzione della sfera di operatività della direttiva sui rifiuti che l’Italia è invece obbligata a trasporre mediante apposite norme interne” (ordinanza GIP)
 
Il Giudice nazionale non può disapplicare la disposizione italiana contrastante, preferendo la direttiva comunitaria, e dunque, qualora la ritenga in conflitto con la disciplina europea, unico rimedio, è investire la Corte Costituzionale della questione (sentenza Corte Costituzionale 25.1.2010, n. 28).
Sulla scorta delle argomentazioni del PM il GIP del Tribunale di Asti ha ritenuto non manifestamente infondata e rilevante la questione e ha adito la Consulta perché l’art.2bis L. 205/2008  viola l’art. 11 e 117 comma 1 Cost.
La Corte costituzionale dunque è chiamata a statuire sulla legittimità della L. 205/2008 laddove precisa la natura di sottoprodotto delle vinacce esauste.
Si rimane in attesa della pronuncia del Giudice delle leggi.


[1] “Art. 2bis.
Disposizioni in materia di biomasse combustibili relative alla vinaccia esausta ed al biogas nei processi di distillazione
 
1. Le vinacce vergini nonche’ le vinacce esauste ed i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di vinificazione e di distillazione, che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l’essiccazione, destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo sono da considerare sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. E’ sottoprodotto della distillazione anche il biogas derivante da processi anaerobici di depurazione delle borlande della distillazione destinato alla combustione nel medesimo ciclo produttivo, ai sensi della sezione 6 della parte II dell’allegato X alla parte quinta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006».

 

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