Vetro: quando cessa di essere rifiuto?

I rottami di vetro quando cessano di essere rifiuti?
A cura di Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente
Interessante il Regolamento UE che disciplina il delicato passaggio tra rifiuto e non rifiuto.
Oggetto del Regolamento sono i rottami di vetro ma il collegamento esplicito alla Direttiva 2008/98/UE rende la lettura di questo testo punto di riferimento anche per altri materiali.
Regolamento UE 1179/2012

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Terre e Rocce: Linee Guida Comunitarie

Terreno in situ : Linee Guida Direttiva 2008/98 Rifiuti –  (punto 2.2 Linee Guida)
 a cura di avvocato Cinzia Silvestri
Approfondimento di questo tema sarà trattato dallo Studio Legale Ambiente con convegno a Ferrara , 19 settembre 2012 ore 9.30/12.30 REMTECH.
Le linee Guida Comunitarie affrontano la complessa materia della esclusione  prevista per i terreni (in situ), suolo contaminato non escavato e gli edifici  ma anche il suolo non contaminato, altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione.
La lettura delle linee Guida sul tema offre spunto per ricordare che l’inciso di cui alla lettera c) ovvero il riferimento al “suolo e altro materiale “ sono stati assimilati anche alla terre e rocce da scavo; mentre l’inciso relativo allo “stato naturale” porta ad escludere le terre e rocce contaminate o comunque terre che hanno subito un processo di alterazione, ccontaminazione,  (si pensi appunto alla escavazione , costruzione ecc..).
Le Linee Guida Comunitarie tentano di chiarire l’annoso problema che lega le terre, al suolo, al sito, al terreno.
L’articolo 2 (1) (b)[1] della direttiva quadro (riprodotta all’art. 185 comma 1 lettera b) Dlgs. 152/2006) esclude l’ applicazione della direttiva :
1)   suolo contaminato non escavato
2)   gli edifici collegati permanentemente al terreno
3)   terreno in situ
‘In situ’ , precisano le linee Guida, significa “non scavato” ovvero nella sua posizione originaria.
L’esclusione si riferisce alla terra, al suolo e agli edifici che sono nella loro posizione originale e non sono disturbati, ad esempio tramite scavo o demolizione.
Un suolo contaminato non costituisce di per se’ rifiuto.
La Commissione Europea cita invero la sentenza  Van de Walle del 7 sttembre 2004 (pur sotto la vigenza della direttiva 75/442) dove la CGUE affronta il caso di terreno accidentalmente contaminato da sversamento occasionale di idrocarburi. Solo gli idrocarburi sono risultati essere qualificati come rifiuti, di conseguenza, è stato consoderato contaminato il suolo e dunque considerati rifiuti.
Ciò ha portato a discussioni su come coordinare la legislazione sui rifiuti con la legislazione di protezione del suolo.
Come deve essere inteso il termine ‘terreno contaminato”? (Linee Guida 2.2)
‘Terreno contaminato’ non è definito nella direttiva quadro o in altri atti giuridici a livello comunitario.
Un criterio minimo da applicare da parte delle autorità competenti per determinare se il suolo è considerato contaminato è la presenza di una delle ‘proprietà di rifiuti che lo rendono pericoloso ‘ come da Allegato III[2] della direttiva quadro.
Inoltre, il termine ‘Contaminato’ può essere chiarito tramite confronto con il suo opposto ovvero il ‘suolo incontaminato’ il termine di cui all’articolo 2 (1) (c), della direttiva quadro.
Dal tenore letterale di tale disposizione suolo incontaminato ‘ è il materiale allo stato naturale .
 



[1] Direttiva 2008/98 : b) terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non escavato e
gli edifici collegati permanentemente al terreno;
c) suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale
escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che
il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato
naturale nello stesso sito in cui è stato escavato;
[2] ALLEGATO III – CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI
H 1 «Esplosivo»: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e
agli attriti più del dinitrobenzene.
H 2 «Comburente»: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano
una forte reazione esotermica.
H 3-A «Facilmente infiammabile……
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Sottoprodotto: certezza dell'utilizzo

Linee Guida Direttiva 2008/98 Rifiuti
Sottoprodotto: quando vi è certezza di utilizzo? (punto 1.2.3 Linee Guida)
 a cura di avvocato Cinzia Silvestri
La Commissione Europea – Direzione generale Ambiente – ha pubblicato le Linee Guida per la lettura della Direttiva Rifiuti 2008/98 (vedi su questo sito – anche su barra archivio)
La Commissione Europea ha cercato di semplificare i concetti .
Il requisito della certezza dell’utilizzo (condizione necessaria per poter considerare sottoprodotto il residuo) non è di facile individuazione.
In questa breve disamina si considerano solo le indicazioni Comunitarie, tenendo presente che tali concetti sono trasposti nel diritto italiano, purtroppo, non con altrettanta semplicità.
Precisa la Commissione che l’ulteriore utilizzo non deve essere una possibilità ma una certezza; deve essere garantito che il materiale verrà utilizzato.
Ad esempio, un materiale depositato per un tempo indefinito non offre elementi di certezza del requisito (cfr. sentenza CJEU Palin Granit); l’utilizzo del residuo per soddisfare esigenze di operatori economici diversi da quello che lo ha prodotto offre, invece, elementi sufficienti di certezza.
La Commissione richiama alcune sentenze decisive per la definizione di sottoprodotto e offre alla lettura alcuni casi che possono fornire “certezza “ all’utilizzo:
a)    esistenza di contratti tra il produttore di materiali e l’utente successivo
b)    un guadagno economico per il produttore del residuo
c)     un mercato economico per il residuo
La Commissione subito di affretta a precisare che tali casi non costituiscono dei criteri ulteriori; per valutare la natura di sottoprodotto di un residuo e dunque la certezza dell’utilizzo non esistono criteri univoci e certi; ogni residuo dovrà essere valutato nel suo complesso considerando la presenza di alcuni indicatori (utilizzo economico, contratti ecc…) .
Ne discende che la presenza, ad esempio, di contrattualistica tra le parti non è elemento che di per se’ determina la certezza dell’utilizzo ma è certamente elemento utile e indiziario dell’utilizzo del residuo; elemento che dovrà peraltro  coordinarsi con le altre condizioni descritte all’art. 5 Direttiva 2008/98, ovvero
1)   utilizzo diretto senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale protica industriale
2)   la sostanza è prodotta come parte integrante della produzione
3)   impatto negativo sull’ambiente e sulla salute umana.
Si veda anche articolo sul sottoprodotto/Linee Guida Direttiva 2008/98 pubblicato su questo sito.

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Sottoprodotto/Linee Guida Direttiva 2008/98

Linee Guida Direttiva 2008/98 Rifiuti/ Sottoprodotto (punto 1.2 Linee Guida)
a cura di avvocato Cinzia Silvestri
La Commissione Europea – Direzione generale Ambiente – ha pubblicato le Linee Guida per la lettura della Direttiva Rifiuti 2008/98 (vedi su questo sito – anche su barra archivio)
Linee Guida non vincolanti, lo sottolinea la Commissione, ma certo utili a chiarire la interpretazione di concetti complessi e non ben recepiti.
La “Guida” si apre con la precisazione del concetto di rifiuto, di sottoprodotto e di “End of waste” (fine rifiuto).
Chiarisce la Commissione il concetto di sottoprodotto come “qualcosa che si vuole sfruttare”.
Ciò che consola è che la Commissione conferma la necessità che la natura di sottoprodotto deve essere valutata alla luce di tutte le circostanze e tenendo conto dello scopo della direttiva quadro.
La commissione ribadisce che il sottoprodotto è ciò che residua dal processo di produzione e che, aggiunge, soddisfa le condizioni di cui all’art. 5 della direttiva quadro (2008).
Al fine di cogliere il concetto distingue tra :
1)    Prodotto: costituisce lo scopo della produzione (bottiglia di vetro);
2)    Residuo (di produzione): ciò che residua dalla produzione ma “può essere o meno un rifiuto”.
Il residuo di produzione laddove non sia oggetto di scarto è un sottoprodotto e dunque NON RIFIUTO.
La Commissione prosegue con una importante precisazione: la decisione sulla opportunità o meno che una particolare sostanza o oggetto sia considerata sottoprodotto è decisa in prima istanza proprio dal produttore della sostanza insieme con le autorità competenti e sulla base della normativa vigente.
La Commissione sembra comprendere la difficoltà di precisare se una sostanza od oggetto sia sottoprodotto ( e dunque non rifiuto) e lascia la opportunitta allo stesso produttore di descriverne il ciclo e di considerarlo dunque NON Rifiuto.
Dunque solo il residuo di produzione può essere considerato sottoprodotto e in presenza di certe condizioni che la direttiva quadro ha elencato all’art. 5[1]
1)   certezza dell’ulteriore utilizzo
2)   utilizzo diretto senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale protica industriale
3)   la sostanza è prodotta come parte integrante della produzione
4)   impatto negativo sull’ambiente e sulla salute umana.
Condizioni che devono essere tutte soddisfatte
La Commissione continua la disamina dei casi che Studio Legale Ambiente approfondirà con separate news.
Si rimanda per il momento ad articolo pubblicato su questo sito relativo a presentazione a Ecomondo 2008 ; e ciò per una disamina del mutato contesto normativo relativo al sottoprodotto.
 
 



[1] Sottoprodotti
1. Una sostanza od oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo può non essere considerato rifiuto ai sensi dell’articolo 3, punto 1, bensì sottoprodotto soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà ulteriormente utilizzata/ o;
b) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
c) la sostanza o l’oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione e
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al paragrafo 1, possono essere adottate misure per stabilire i criteri da soddisfare affinché sostanze o oggetti specifici siano considerati sottoprodotti e non rifiuti ai sensi dell’articolo 3, punto 1. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 39, paragrafo 2.
 
adminSottoprodotto/Linee Guida Direttiva 2008/98
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