EMAS e GARANZIE FINANZIARIE

Autorizzazione smaltimento e recupero / GARANZIE FINANZIARIE ED EMAS
DGR Veneto n. 2229/2011 ed EMAS: un caso pratico
 A cura di avv. Cinzia Silvestri
 
La DGRV n. 2229/2011 offre occasione per valutare concretamente i benefici che i sistemi di gestione ambientale (in particolare EMAS) portano alle imprese.
La registrazione EMAS , ad esempio, permette alle imprese di ridurre il valore (fino al 50%) della garanzia finanziaria da prestare alla amministrazione.
EMAS (REG. 2009/1121/CE) è un sistema di gestione ritenuto “virtuoso” che pone accento sul “miglioramento continuo “ del sistema e consente una maggiore affidabilità dell’impresa che si traduce, ad oggi, nell’ abbattimento degli oneri economici imposti alle imprese.
 
E’ bene tenere in considerazione la sempre maggiore importanza che il sistema di gestione ambientale (EMAS) assume nella legislazione; importanza già recepita dal Dlgs. 152/2006 ed dalle disposizioni Regionali.
 
Il minor costo della gestione ambientale dipende invero dalla buona organizzazione che deve essere finalizzata a ridurre le probabilità di inquinamento ambientale.
 
DGRV N. 2229/2011
In questo quadro di riferimento la DGRV 2229/2011 costituisce esempio, e caso concreto, di applicazione dei benefici del Sistema di gestione (EMAS, in particolare); indica il legame tra COSTI/benefici/organizzazione.
 
La DGRV n. 2229/2011 richiama l’art. 208 Dlgs. 152/2006; coloro che intendono “realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi”, devono munirsi di apposita autorizzazione unica, modulata secondo quanto precisato dall’art. 208 sopra citato.
 
Le imprese devono prestare anche garanzia finanziaria indicata al comma 11 lett. g) dell’art. 208[1]: “g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall’articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”.
 
La Giunta Regionale Veneta aveva già recepito tale necessità (DGRV 2528/1999) ed ha aggiornato la previsione con DGRV 2229/20111 (pubblicata BUR del 10/1/2012).
La Giunta precisa INOLTRE che “le società prestatrici della garanzia…. al momento della ….escussione dell’importo … sono risultate fallite o in condizioni di grave dissesto economico tali da non poter far fronte all’impegno finanziario contrattualmente garantito per l’attività autorizzata;….opportuno determinare ..criteri minimali per la individuazione delle società idonee al rilascio delle…garanzie finanziarie al fine di avere la certezza che le medesime siano escutibili a prima richiesta dall’ente beneficiario…”
 
La DGRV merita attenta lettura perché declina le garanzie da prestare per le discariche e gli impianti di smaltimento /recupero dei rifiuti prevedendo:
1)    polizze assicurative della responsabilità civile inquinamento
2)    polizze fideiussorie, bancarie o assicurative
3)    accantonamenti
 
RIDUZIONI
La DGRV INDICA  i “casi di riduzione delle garanzie finanziarie” che, si badi , devono essere accese:
1)    a favore della competente PROVINCIA  e
2)    prima dell’inizio della attività di smaltimento e recupero.
 
Riducono l’ammontare delle garanzie finanziarie:
1)    l’adesione ai Sistemi di gestione Ambientale
2)    adozione sistemi di gestione e controllo “che contribuiscono a ridurre la probabilità che si verifichino eventi negativi da inquinamento dovuto alla gestione dei rifiuti”
 
Riduzione delle garanzie finanziarie per le imprese registrate:
1)   EMAS (al 50%)
2)   UNI EN ISO 14.001 (al 40%)
 



[1] Come modificato dal Dlgs. n. 205/2010
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