RAEE: L. Europea n. 97/2013

RAEE: COSA CAMBIA PER I DISTRIBUTORI DI AEE ALLA LUCE DELLA LEGGE EUROPEA n. 97 del 6 agosto 2013
a cura di Cinzia Silvestri e Dario Giardi – Studio Legale Ambiente


 

 Il provvedimento, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea — Legge europea 2013”, è uno dei due strumenti legislativi (l’altro è la “Legge di delegazione europea”) che, ai sensi della legge 234/2012, hanno sostituito la tradizionale “legge comunitaria” come strumento di recepimento del diritto europeo.

 Le novità in materia di ambiente della legge 6 agosto 2013, n. 97 (“Legge europea 2013”), in vigore dal 4settembre 2013.

 Legge 6 agosto 2013, n. 97 – “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013”
RAEE
ARTICOLO 22

Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, relativo alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.”

Procedura di infrazione 2009/2264

1. All’allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1, le parole: “(con esclusione di quelli fissi di grandi dimensioni)” sono soppresse;

b) al numero 1.18 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e per il condizionamento”;

c) dopo il numero 8.9 è inserito il seguente: “8.9-bis. Test di fecondazione”.

2. Rientra nella fase della raccolta, come definita dall’articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il raggruppamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il raggruppamento riguarda esclusivamente i Raee disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2005 provenienti dai nuclei domestici;

b) i Raee di cui alla lettera a) sono trasportati presso i centri di raccolta di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3.500 chilogrammi. Il quantitativo di 3.500 chilogrammi si riferisce a ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell’allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, e a 3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo allegato;

c) il raggruppamento dei Raee è effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I Raee sono protetti dalle acque meteoriche e dall’azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili, e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. È necessario garantire l’integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

3. All’articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, le parole da: “, effettuato” fino a: “6.000 kg” sono soppresse.

4. La realizzazione e la gestione di centri di raccolta di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 151 del 2005 si svolge con le modalità previste dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008, e successive modificazioni, ovvero, in alternativa, con le modalità previste dagli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Sono abrogati il comma 2 dell’articolo 1 e l’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65.


COMMENTO

Il comma 2 della norma stabilisce le nuove condizioni che il distributore deve rispettare al fine di poter considerare il raggruppamento dei Raee domestici che lo stesso effettua, prima del trasporto, come rientrante nella fase della “raccolta”, attualmente contenute nell’articolo 1, comma 2 del Dm 65/2010. La novità in realtà è solo una, e riguarda il già previsto limite di 3,5 tonnellate di Raee raggruppabili prima del trasporto che, si precisa con la nuova disposizione, deve intendersi riferito “a ciascuno” dei raggruppamenti 1, 2 e 3 ( “freddo e clima”, “altri grandi bianchi” e “tv e monitor”) mentre per i raggruppamenti 4 e 5 (“It e Consumer electronics” e “sorgenti luminose”) va inteso in senso “complessivo”. Aver aumentato il solo limite quantitativo di raggruppamento non risolve tutte le criticità che i distributori hanno più volte evidenziato. È rimasto, infatti, inalterato il limite temporale di un mese che invece i distributori avrebbero voluto allungare fino ai tre mesi. Il limite quantitativo e temporale avrebbero portato una reale semplificazione nella modalità di gestione dei raggruppamenti solo se letti congiuntamente.

Per superare le criticità riscontrate in molti Comuni che rifiutavano il conferimento dei Raee evidenziando come, essendo le piazzole comunali -impianti autorizzati in via ordinaria- non potevano ricevere rifiuti autorizzati in semplificata. Il comma 4 estende le modalità di conferimento ricomprendendo questa fattispecie. Viene previsto, infatti, che la realizzazione e la gestione di centri di raccolta Raee (articolo 6, Dlgs 151/2005) si svolge con le modalità previste dal Dm 8 aprile 2008 (disciplina nazionale per i centri di raccolta dei rifiuti urbani), “ovvero, in alternativa, con le modalità previste dagli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” (che riguardano rispettivamente l’autorizzazione unica per gli impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti, l’autorizzazione unica ambientale/Aia e le procedure semplificate per gli impianti di recupero). Quest’ultimo periodo rappresenta la novità, visto che l’ articolo 8 del Dm 65/2010, ora abrogato, contemplava unicamente il Dm 8 aprile 2008.

Completano il quadro:

a) scompaiono i limiti di portata e massa degli automezzi per il trasporto dei Raee (articolo 2, Dm 65/2010);

b) viene allargato il campo di applicazione estendendolo a “altre apparecchiature per il condizionamento” che entrano a far parte dei “Grandi elettrodomestici” elencati nel Dlgs 151/2005 (da cui non sono più esclusi gli elettrodomestici fissi di grandi dimensioni); ai test di fecondazione che entrano nella categoria 8 “Altri apparecchi per diagnosticare, prevenire. monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità.”

 
 

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Sistri: pubblicata Circolare

Sistri: Circolare esplicativa

Pubblicata sul sito del Ministero dell’Ambiente una Circolare esplicativa.
segnalazione a cura Cinzia Silvestri – Dario Giardi – Studio Legale Ambiente


 
Il 30 settembre u.s., è stata pubblicata sul sito del Ministero dell’Ambiente de della Tutela del Territorio e del Mare, circolare esplicativa che chiarisce alcuni punti controversi e di dubbia interpretazione, relativamente al riavvio operativo del sistema di tracciabilità, a partire dal 1 ottobre 2013, come previsto dal Dl 101/2013.
Tra i punti più significativi della Circolare, segnaliamo i seguenti:
Soggetti coinvolti
Produttore
L’avvio del sistema riguarderà inizialmente solo i gestori e i trasportatori professionali di rifiuti pericolosi e non anche i produttori iniziali degli stessi. A tal proposito la circolare evidenzia come per “produttore iniziale”, si intenda il soggetto la cui attività produce rifiuti, e che tale definizione non debba essere confusa con quella di nuovo produttore introdotta dal decreto (chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti). Una differenza sostanziale perché per i “produttori iniziali” il sistema partirà solo dal 3 marzo mentre per i “nuovi produttori” l’operatività scatterà già a partire dalla prima data fissata.
Trasportatore
Con riferimento alle attività di trasporto dei rifiuti, viene chiarito che la locuzione “enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale”, contenuta al comma 2 dell’articolo 11 del d.l. n. 101/2013, si riferisce agli enti e imprese che trasportano rifiuti pericolosi prodotti da terzi. Con riferimento alle attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti viene evidenziato che l’articolo 194, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 prevede che “fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212”. L’articolo 188 ter del medesimo decreto, quindi, prevede un obbligo di adesione al SISTRI di tutti gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale. Pertanto, i vettori nazionali e stranieri che, a titolo professionale, effettuano trasporti esclusivamente all’interno del territorio nazionale, ovvero in partenza dal territorio nazionale e verso Stati esteri, sono soggetti all’obbligo di iscrizione al SISTRI.
Modalità di coordinamento tra obblighi dei soggetti iscritti al SISTRI e obblighi dei soggetti non iscritti al SISTRI
 Viene chiarito che le procedure previste dall’articolo 14 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, debbano essere adottate, nella prima fase operativa del sistema, da parte dei produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non aderiscano volontariamente al SISTRI in data antecedente a quella prevista per l’avvio dell’operatività del sistema per la propria categoria.
Sanzioni e regime transitorio
Per il primo mese successivo alla data di avvio dell’operatività del SISTRI, in riferimento ai due scaglioni temporali, i soggetti coinvolti sono tenuti, oltre che agli adempimenti del SISTRI, anche a compilare i registri di carico e scarico ed i formulari di trasporto così come previsto dall’articolo 12, comma 2, del d.m. 17 dicembre 2009, in relazione agli articoli 190 e 193 del d.lgs. 152/2006. Pertanto, le sanzioni relative al SISTRI si applicheranno a partire dal trentunesimo giorno successivo alla data di avvio dell’operatività del sistema, con riferimento alla rispettiva categoria di appartenenza.
Per i trenta giorni successivi alla data di avvio dell’operatività definita per la categoria di appartenenza, gli operatori sono obbligati alla tenuta del registro carico e scarico e del formulario di trasporto e vengono applicate le relative sanzioni, secondo quanto disposto dagli articoli 190 e193 del d.lgs. n. 152/2006, nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 205/2010.
In considerazione di quanto disposto dall’articolo 16, comma 2 del d.lgs. n. 205/2010, le imprese sono tenute alla presentazione del MUD con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti nell’anno 2013 ai sensi dell’articolo 189 del d.lgs. n.152/2006.
E’ opportuno segnalare che, tra gli emendamenti presentati in sede di conversione del DL n. 101/2013, e attualmente all’esame del Senato, ve ne sono alcuni che prevedono un ampliamento del periodo di inizio dell’operatività, durante il quale avranno vigore sia gli adempimenti previsti dagli articoli 190 e 193 del d.lgs. 152/2006, sia gli adempimenti previsti dal SISTRI, e che durante detto periodo non si applichino le sanzioni relative al SISTRI. In ogni caso, l’articolo 11, comma 11, del d.l. n. 101/2013, già prevede che l’irrogazione delle sanzioni SISTRI per le violazioni di cui all’articolo 260-bis, del d.lgs. n. 152/2006, avvenga soltanto dopo la constatazione della terza violazione.
Per ogni approfondimento si rimanda al testo completo della Circolare 
 
 
 
 
 
 
 

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TARES: modalità di riscossione

 TARES – Risoluzione MEF n. 9/DF sulle modalità di riscossione.
a cura di Cinzia Silvestri e Dario Giardi – Studio legale Ambiente


Lo scorso 9 settembre il Dipartimento Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha adottato la Risoluzione n. 9/DF avente ad oggetto: “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Art. 5, co. 4, del D. L. 31 agosto 2013, n. 102”. Il MEF, nello specifico, ha fornito una serie di chiarimenti sulle modalità di riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ed in particolare della c.d. “maggiorazione standard”.
Alla luce delle novità introdotte con il comma 4 dell’articolo 5 del D. L. 31 agosto 2013, n. 102 – in virtù del quale che “il Comune predispone e invia ai contribuenti il modello di pagamento dell’ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti” –  il Ministero ha precisato che sulla base del quadro normativo vigente deve essere assicurato all’erario, entro l’anno in corso, il gettito della maggiorazione standard di cui all’articolo 14, comma 13, del D. L. n. 201 del 2011 (come noto, pari a 0,30 euro per metro quadrato).
Inoltre, con la Risoluzione in oggetto è stato precisato che il comma 4 dell’articolo 5 del D. L. 31 agosto 2013, n. 102, oltre ad attribuire al Comune l’onere di procedere alla predisposizione ed all’invio ai contribuenti del modello di pagamento del tributo, ha altresì stabilito che per l’ultima rata dell’anno 2013 si potranno utilizzare unicamente il modello F24 ed il bollettino di conto corrente postale di cui al D.M. 14 maggio 2013, i quali dovranno indicare separatamene la somma dovuta a titolo di tariffa e quella a titolo di “maggiorazione standard”.
Tale configurazione dei modelli di pagamento consentirà alla Struttura di gestione dell’Agenzia delle Entrate di attribuire direttamente ai soggetti destinatari le somme loro spettanti. Inoltre, poiché il versamento dovrà avvenire entro il 16° giorno di ciascun mese di scadenza delle rate, qualora l’ente locale abbia fissato la scadenza dell’ultima rata del 2013 nel mese di dicembre, il versamento dovrà essere necessariamente effettuato entro il giorno 16 di tale mese.
 
Al riguardo, il documento ministeriale ha precisato che gli adempimenti previsti sono finalizzati ad assicurare che il relativo gettito venga contabilizzato nel bilancio dello Stato nel corso dell’esercizio 2013 e per determinare, sulla base del gettito introitato, la dotazione del fondo di solidarietà comunale e l’entità delle misure compensative per il Comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Il Ministero ha poi offerto precise indicazioni in relazione alla facoltà concessa all’ente locale di fissare nel corso dell’anno 2014 la scadenza per il pagamento di una o più rate del tributo dovuto accertato contabilmente per l’anno 2013. Ai sensi dei commi da 1 a 3 dell’articolo 5 del D. L. 31 agosto 2013, n. 102, è stata riconosciuta al Comune la possibilità di approvare il Regolamento di disciplina del tributo anche secondo principi diversi da quelli previsti dall’articolo 14 del medesimo D. L., entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio annuale di previsione del 2013, ovvero entro il 30 novembre 2013. Tale circostanza “eccezionale” giustifica un’eventuale posticipazione al 2014 della scadenza per il pagamento delle rate della TARES, fermo restando l’obbligo di versamento della maggiorazione per l’anno 2013 e fermo restando l’accertamento contabile nell’esercizio 2013.
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Sistri: DL. 101/2013 art. 11

SISTRI: DL n. 101/2013 
DL n. 101/2013 Gazz. UFF. n. 204 del 31.8.2013 art. 11
Il Consiglio dei Ministri approva la riattivazione del Sistema di tracciabilità dei rifiuti a partire dal 1 ottobre 2013.
Segnalazione a cura di Cinzia Silvestri e Dario Giardi – Studio Legale Ambiente


 
Il Consiglio dei Ministri del 26 agosto u.s. ha approvato il decreto legge n. 101/2013 recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”.
All’interno del provvedimento, l’Articolo 11 (Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia), dispone la riattivazione operativa del Sistri.
Soggetti coinvolti
L’avvio del sistema riguarderà solo i gestori e i trasportatori di rifiuti pericolosi  (non i produttori).
Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 1° ottobre 2013.
Per i produttori di rifiuti pericolosi e per comuni e gestori di rifiuti urbani nella regione Campania il Sistri partirà invece il 3 marzo 2014 per consentire ulteriori semplificazioni, da adottarsi con decreto ministeriale entro il 3 marzo 2014, con possibilità di ulteriore proroga di sei mesi se a tale data le semplificazioni non saranno rese operative.
Semplificazioni
Le semplificazioni dovranno essere adottate anche alla luce delle proposte delle associazioni rappresentative degli utenti, ovvero delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione dell’utenza previa verifica tecnica e della congruità dei relativi costi da parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale.
Le semplificazioni dovranno essere finalizzate ad assicurare:

  • la riduzione dei costi di esercizio del sistema per gli utenti, anche mediante integrazioni con altri sistemi che trattano dati di logistica e mobilità delle merci e delle persone ed innovazioni di processo che consentano la delega della gestione operativa alle associazioni di utenti;
  • la sostituzione o l’evoluzione degli apparati tecnologici;
  • la rideterminazione dei contributi da porre a carico degli utenti in relazione alla riduzione dei costi conseguita, con decorrenza dall’esercizio fiscale successivo a quello di emanazione del decreto.

Estensione del Sistema
Con decreto ministeriale da adottarsi entro il 3 marzo 2014 saranno individuate, nell’ambito degli enti o imprese che effettuino il trattamento dei rifiuti, ulteriori categorie di soggetti a cui si riterrà opportuno estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti.
Sanzioni
In sede di prima applicazione della disciplina si prevede una moratoria dell’applicazione delle sanzioni per le violazioni meramente formali. Viene previsto, infatti, che le sanzioni per le violazioni di cui all’articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, limitatamente alle violazioni relative alle condotte di informazioni incomplete o inesatte, commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 1° ottobre 2013, e fino al 30 settembre 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono irrogate nel caso di reiterate (almeno tre) violazioni.
 
Nuovo Comitato per la vigilanza ed il controllo
Viene, infine, soppresso il Comitato di vigilanza e controllo e ne viene prevista la sostituzione con un nuovo Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione, costituito presso il Gabinetto del Ministro dell’Ambiente, da istituire tramite successivo decreto ministeriale.
 

adminSistri: DL. 101/2013 art. 11
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Decreto del Fare: terre e rocce….e non solo

Il Governo elabora il Decreto  “del fare” il 15.6.2013.

segnalazione a cura di Cinzia  Silvestri e Dario Giardi – Studio Legale Ambiente


Il provvedimento è anticipato nel sito del Governo al quale si rinvia.
In attesa della pubblicazione si anticipa il contenuto dell’art. 37 che  affronta le disposizioni in materia ambientale :

Comma 1. Gestione delle acque sotterranee
Le nuove disposizioni di semplificazione in materia di gestione delle acque di falda sotterranee estratte per fini di bonifica o messa in sicurezza dei siti contaminati (Art. 243 del D.lgs. 152/2006) ridurranno gli oneri a carico degli operatori interessati e accelerano le procedure amministrative relative agli interventi.
Comma 2. Terre e rocce di scavo
Tali disposizioni avranno il compito di semplificarne l’utilizzo di terre e rocce da scavo chiarendo i casi in cui è necessario il ricorso alle procedure di cui al DM n. 161/2012, contenente, tra l’altro, i criteri qualitativi che terre e rocce da scavo devono soddisfare per essere considerate sottoprodotti e non rifiuti.
Comma 3. Materiali di riporto
Anche in questo caso una semplificazione, riguardante i materiali di riporto. Le nuove disposizioni chiariscono la definizione delle matrici materiali di riporto, specificandone la composizione, e prevede inoltre che le stesse siano soggette a test di cessione affinché possano essere considerate come sottoprodotti o rimosse dal luogo di scavo.
Comma 4. Semplificazioni per i campeggi
Per risolvere alcune questioni interpretative che hanno spesso ostacolato le attività turistiche all’aperto, è stata chiarita la portata di alcune norme concernenti l’attività di posizionamento di allestimenti mobili di pernottamento e relativi accessori, temporaneamente ancorati al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto per la sosta ed il soggiorno. Con le nuove norme, i campeggi non avranno bisogno di permesso a costruire, laddove detto posizionamento sia effettuato in conformità alle leggi regionali applicabili ed al progetto già autorizzato con il rilascio del permesso a costruire per le medesime strutture ricettive.
Commi 5 e 6. Interventi di adeguamento del sistema dei rifiuti nella Regione Campania
Per risolvere definitivamente il problema dei rifiuti in Campania il decreto ha predisposto uno strumento per l’accelerazione delle procedure di competenza degli Enti locali per la realizzazione e l’avvio della gestione degli impianti di gestione dei rifiuti nella Regione Campania, già previsti dalla normativa e dalla pianificazione vigente ma non ancora realizzati. Tale accelerazione è dettata anche dall’esigenza di evitare una possibile condanna dell’Italia nella procedura di infrazione 2007/2195, pari a 8 milioni di euro al giorno, oltre alla perdita di un ingente finanziamento comunitario stanziato per la problematica dei rifiuti nella Regione Campania. Per questo è stato previsto il ricorso alla nomina di commissari nominati dal Ministro dell’Ambiente che effettuino gli interventi necessari in caso di inadempienza degli enti competenti in via ordinaria, secondo quanto già previsto nella Legge di Stabilità 2013 con riguardo al Commissario per le emergenze rifiuti urbani in Provincia di Roma.

 

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Sacchetti di plastica: pubblicato il DM 18 marzo 2013

Sacchetti in plastica
Pubblicato il decreto che fissa le ulteriori caratteristiche tecniche

a cura di Cinzia Silvestri e Dario Giardi – Studio Legale Ambiente

In Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27-3-13 è stato pubblicato il Decreto del 18 marzo u.s. con cui il Ministero dell’ambiente ed il Ministero dello sviluppo economico hanno individuato le caratteristiche tecniche dei sacchi per l’asporto delle merci in attuazione dell’art. 2 comma 2 DL n. 2/2012 e ss. modificazioni (Misure straordinarie ed urgenti in materia ambientale).
Vista la delicata tematica riportiamo sinteticamente il percorso che ha portato all’emanazione del nuovo decreto.
Il Dl n.2/2012, pienamente in vigore, aveva consentito la vendita di sacchetti monouso biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432 (escludendo, quindi, i sacchi in polietilene additivato), oppure di quelli riutilizzabili purché di adeguato spessore e contenenti una quota di plastica riciclata.

All’articolo 2, comma 2, veniva anche demandato ad un decreto di natura non regolamentare adottato dai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, il compito di individuare “eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della commercializzazione dei sacchi di asporto merci, anche prevedendo forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti, nonché, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori”.

Regolamento che è proprio il decreto oggetto della presente comunicazione.
L’entrata in vigore delle sanzioni ai contravventori, inizialmente fissata al 1 gennaio 2014, era stata sospesa dal Decreto Sviluppo emanato dal Governo Monti, convertito in legge (disegno di legge S. 3533) nel dicembre dello scorso anno.

Il comma 30 della legge recitava, infatti: “All’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, le parole: « A decorrere dal 31 dicembre 2013, » sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal sessantesimo giorno dall’emanazione dei decreti di natura non regolamentare di cui al comma 2»”.
In altre parole, la legge che mette al bando gli shopper in plastica non biodegradabile e compostabile e quelli riutilizzabili è pienamente in vigore e le sanzioni – essendo stato emanato il decreto interministeriale – potrebbero scattare tra 60 giorni, anche se il decreto stesso, come si legge all’articolo 6, vincola la sua efficacia (entrata in vigore) alla conclusione, con esito favorevole, della procedura di comunicazione alla Commissione Europea, ai sensi della Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Confusione generata dal fatto che il Dl 02/2012 fa decorrere il termine per l’applicazione del divieto di commericalizzazione e dlele sanzioni non, come sarebbe logico, dalla entrata in vigore dle decreto bensì dalla sua emanazione.
Gli uffici ministeriali competenti, in via informale, hanno ribadito come, secondo l’interpretazione prevalente, il conto alla rovescia di 60 giorni prima dell’avvio del regime sanzionatorio non scatterà prima della piena entrata in vigore del decreto, e ciò avverrà solo alla conclusione, con esito favorevole, dell’esame del testo presso la Commissione Europea.
Pertanto, le prime sanzioni potranno essere comminate solo a partire dal 13 agosto 2013, ovvero trascorsi due mesi dal via libera della Commissione Europea, che arriverà – se non vi saranno obiezioni – il prossimo 13 giugno, 90 giorni dopo la notifica depositata il 12 marzo scorso.

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Sistri: operativo dal 3 marzo 2014?

SISTRI
Riattivata l’operatività del sistema, ma solo dal 1° ottobre 2013, per i rifiuti pericolosi, e dal 3 marzo 2014 per tutti gli altri rifiuti

a cura di Cinzia Silvestri e Dario Giardi – Studio legale Ambiente

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013 il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 marzo 2013 recante “Termini di riavvio progressivo del Sistri” che stabilisce le modalità per il riavvio operativo del Sistri.
Il decreto, adottato in attuazione dell’art. 52 del decreto legge 83 del 22.06.2012, convertito dalla legge 7.08.2012 n. 134, è stato elaborato sulla base dei rapporti dell’Agenzia per l’Italia digitale e del parere dell’Avvocatura generale dello Stato.

Il riavvio del SISTRI avverrà in modo graduale e progressivo; ciò consentirà agli operatori di verificare i dati inseriti all’interno del sistema ed aggiornare i software di utilizzo, e al Ministero di introdurre le semplificazioni già segnalate dalle associazioni di categoria e successivamente quelle che si renderanno necessarie sulla base della verifica di funzionamento del Sistri.
In particolare, per l’entrata in operatività del Sistema, sono previsti i seguenti due periodi:

  1. dal 30 aprile al 30 settembre 2013 i produttori di rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti e gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti speciali pericolosi; le imprese più grandi e meglio organizzate, sono tenute ad “allineare” i dati e le informazioni già inserite a sistema In questo periodo potranno essere introdotte modifiche e semplificazioni necessarie per il migliore funzionamento del sistema e per la riduzione degli oneri amministrativi ed organizzativi a carico delle imprese.

Per queste imprese il sistema sarà pienamente operativo a partire dal 1° ottobre 2013.

2• dal 1 ottobre 2013 ed il 2 marzo 2014 gli altri operatori. Anche in questo periodo potranno essere introdotte modifiche e semplificazioni necessarie per il migliore funzionamento del sistema e per la riduzione degli oneri amministrativi ed organizzativi a carico delle imprese.

A partire dal 3 marzo 2014 il sistema sarà pienamente operativo per tutti gli operatori.
Inoltre, in considerazione dell’esigenza di aggiornare i costi di funzionamento e di conseguenza gli oneri per le imprese, il decreto dispone la sospensione del pagamento dei contributi per l’anno in corso.
 

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