RAEE: sostanze pericolose restrizione

RAEE : sostanze pericolose restrizione
Restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature   elettriche ed elettroniche

Segnalazione a cura di  Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri  e Dario Giardi


 

Il Consiglio dei Ministri del 28 febbraio, ha approvato, in via preliminare, il decreto legislativo che recepisce la direttiva europea 2011/65/Ue sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Ricordiamo che la direttiva europea 2011/65/UE mira a:
1) rendere più chiaro l’assetto… (continua lettura articolo 4RAEE)

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Sistri: DL. 101/2013 art. 11

SISTRI: DL n. 101/2013 
DL n. 101/2013 Gazz. UFF. n. 204 del 31.8.2013 art. 11
Il Consiglio dei Ministri approva la riattivazione del Sistema di tracciabilità dei rifiuti a partire dal 1 ottobre 2013.
Segnalazione a cura di Cinzia Silvestri e Dario Giardi – Studio Legale Ambiente


 
Il Consiglio dei Ministri del 26 agosto u.s. ha approvato il decreto legge n. 101/2013 recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”.
All’interno del provvedimento, l’Articolo 11 (Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia), dispone la riattivazione operativa del Sistri.
Soggetti coinvolti
L’avvio del sistema riguarderà solo i gestori e i trasportatori di rifiuti pericolosi  (non i produttori).
Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 1° ottobre 2013.
Per i produttori di rifiuti pericolosi e per comuni e gestori di rifiuti urbani nella regione Campania il Sistri partirà invece il 3 marzo 2014 per consentire ulteriori semplificazioni, da adottarsi con decreto ministeriale entro il 3 marzo 2014, con possibilità di ulteriore proroga di sei mesi se a tale data le semplificazioni non saranno rese operative.
Semplificazioni
Le semplificazioni dovranno essere adottate anche alla luce delle proposte delle associazioni rappresentative degli utenti, ovvero delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione dell’utenza previa verifica tecnica e della congruità dei relativi costi da parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale.
Le semplificazioni dovranno essere finalizzate ad assicurare:

  • la riduzione dei costi di esercizio del sistema per gli utenti, anche mediante integrazioni con altri sistemi che trattano dati di logistica e mobilità delle merci e delle persone ed innovazioni di processo che consentano la delega della gestione operativa alle associazioni di utenti;
  • la sostituzione o l’evoluzione degli apparati tecnologici;
  • la rideterminazione dei contributi da porre a carico degli utenti in relazione alla riduzione dei costi conseguita, con decorrenza dall’esercizio fiscale successivo a quello di emanazione del decreto.

Estensione del Sistema
Con decreto ministeriale da adottarsi entro il 3 marzo 2014 saranno individuate, nell’ambito degli enti o imprese che effettuino il trattamento dei rifiuti, ulteriori categorie di soggetti a cui si riterrà opportuno estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti.
Sanzioni
In sede di prima applicazione della disciplina si prevede una moratoria dell’applicazione delle sanzioni per le violazioni meramente formali. Viene previsto, infatti, che le sanzioni per le violazioni di cui all’articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, limitatamente alle violazioni relative alle condotte di informazioni incomplete o inesatte, commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 1° ottobre 2013, e fino al 30 settembre 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono irrogate nel caso di reiterate (almeno tre) violazioni.
 
Nuovo Comitato per la vigilanza ed il controllo
Viene, infine, soppresso il Comitato di vigilanza e controllo e ne viene prevista la sostituzione con un nuovo Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione, costituito presso il Gabinetto del Ministro dell’Ambiente, da istituire tramite successivo decreto ministeriale.
 

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Reati ambientali – Responsabilità delle imprese

(Dlgs. n. 231/01)
Approvato schema di Decreto Legislativo che estende la responsabilità delle  imprese ai reati ambientali.

A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


 
In data 7 aprile 2011, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, schema di Dlgs che estende la responsabilità amministrativa delle imprese (prevista dal decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231) agli illeciti commessi in violazione delle norme a protezione dell’ambiente.
 
Il provvedimento recepisce la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonchè la direttiva 2009/123/CE, che modifica la direttiva 2005/35/CE, relativa all’inquinamento provocato dalle navi.
 
Si ricorda che la previsione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche comporta l’applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive alle società per la commissione di reati ambientali ; e ciò a prescindere dalla responsabilità effettiva della pesrona fisica che ha causato il reato. Il legame tra persona fisica e persona giuridica resta delicato.
 
NUOVI REATI
Si ipotizza la formulazione di nuovi reati in misura molto ridotta rispetto alle precedenti proposte.
In particolare vengono introdotte due nuove fattispecie di reato nel codice penale:
1)   art. 727bis c.p.: sanziona la condotta di chi uccide, distrugge, preleva o possiede, fuori dai casi consentiti, esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
2)   art. 733 bis (danneggiamento di habitat) sanziona chi distrugge o comunque deteriora in modo significativo un habitat all’interno di un sito protetto.
 
Viene esteso, inoltre, il campo di applicazione del decreto 231/2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche” che ha introdotto nel nostro ordinamento il concetto di responsabilità dell’impresa per reati commessi da propri dipendenti. Inizialmente circoscritto agli illeciti commessi nei rapporti tra aziende ed amministrazione pubblica, il provvedimento è stato poi esteso successivamente ai reati societari, finanziari e di sicurezza sul lavoro fino a ricomprendere, con lo schema di Dlgs in oggetto, i reati ambientali.
 
Il provvedimento, che passerà ora all’esame del parlamento, conferma il sistema sanzionatorio articolato in misure pecuniarie per quote modulari lasciando al giudice la possibilità di valutare la reale gravità della condotta (ogni quota va da un minimo di 258 euro a un massimo di 1549 euro).
 
PARTE II – AIA
Anche la violazione dell’art. 29 – quattordecies il legislatore prevede la responsabilità dell’ente con la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.
 
PARTE IV RIFIUTI
Per quanto riguarda in particolare la Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicanoall’ente le sanzioni pecuniarie per i reati di cui:
–      articolo 256 “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”,
–      articolo 257 “Bonifica dei siti”,
–      articolo 258 “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”,
–      articolo 259 “Traffico illecito di rifiuti”,
–      articolo 260 “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”
–      articolo 260-bis “Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri”.
 
SANZIONI INTERDITTIVE
A completare l’intero panorama ci sono le sanzioni interdittive che si affiancano alle quote stabilendo misure possibili, in via preventiva, che possono arrivare sino al commissariamento dell’ente, alla sospensione della sua attività oppure al divieto di pubblicità ed alla revoca delle autorizzazioni o licenze. L’interdizione può essere definitiva se l’ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 
L’introduzione della responsabilità da reato delle persone giuridiche anche per i reati ambientali
porrà alle imprese (quelle che valuteranno il rischio rappresentato dalla possibile realizzazione, durante la propria attività imprenditoriale, di uno dei reati introdotti dal decreto legislativo) l’onere di implementazione del proprio modello organizzativo, che dovrà essere idoneo alla prevenzione dell’evento vietato. Il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, può essere inteso come il complesso delle regole interne dell’ente previste per lo svolgimento delle attività “sensibili” (nelle quali sia astrattamente ravvisabile un rischio reato) e per le funzioni di organizzazione e controllo specificatamente previste da quest’ultima normativa (costituzione e funzionamento dell’organismo di vigilanza, e quant’altro previsto negli artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 231/2001).
 
Si ricorda che:

  • sul piano normativo, è la qualità del modello che viene ad assumere un aspetto rilevante; infatti, l’esonero di responsabilità per le persone giuridiche è espressamente collegato alla previa «adozione ed efficace attuazione» di modelli organizzativi idonei a evitare reati della specie di quello verificatosi;
  • sul piano contenutistico, è prioritaria, in ordine razionale, l’esigenza di individuare i profili di rischio reato attraverso un’attività di risk assessment.

 

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SISTRI – SANZIONI

a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati
È al vaglio del Consiglio dei Ministri lo schema di Decreto Legislativo che andrà a revisionare la parte IV del TUA (Dlgs. 152/2006) a fronte del recepimento della direttiva Comunitaria 2008/98; e ciò a seguito delle prescrizioni ed i pareri formulati dalle Camere sullo schema del testo normativo presentato dal Governo.
Non è buona regola commentare o anticipare modifiche di testi legislativi non ancora definitivi poiché l’iter di approvazione può riservare modifiche radicali che pongono nel nulla ogni commento.Tuttavia nel caso di specie il Dlgs. di recepimento, sebbene ancora modificabile, si distingue per la riscrittura completa dell’art. 32 ovvero dell’art. 260 bis del Dlgs. 152/2006 sul “Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti).
La normativa, infatti, sopperisce alla lacuna del DM SISTRI e successivi correttivi che non hanno stabilito alcuna sanzione per l’inosservanza delle condotte e degli obblighi prescritti in tema di tracciabilità dei rifiuti.
DISCIPLINA TRANSITORIA (art. 34)
Anche l’articolo 34 dello Schema di DLgs. di recepimento è stato “sostituito”.
Recita l’art. 34 comma 1 che le sanzioni stabilite dal Decreto Legislativo sui Rifiuti saranno applicabili solo a partire dall’ 1.01.2011 (giorno successivo alla scadenza del termine ex art. 12 DM SISTRI come novellato dall’ultimo correttivo – DM 28.9.2010) (art. 34 comma 1).
Sul punto si attende già proroga. È previsto un periodo di applicazione del sistema del controllo della tracciabilità dei rifiuti: l’art. 34 comma 2 prescrive, fermo l’obbligo di iscrizione e di pagamento del relativo contributo  – iscrizione e/o pagamento contributo al SISTRI entro il 30.6.2011: sanzione del 5% dell’importo annuale per ciascun mese o frazione di mese di ritardo;- iscrizione e/o pagamento contributo al SISTRI entro il 31.12.02010: sanzione del 50% dell’importo annuale per ciascun mese o frazione di mese di ritardo- fino al 31.12.2011 sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al SISTRI gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario[1] (art.34 comma 7-bis)
Art. 32 (art. 260 bis Dlgs. 152/2006)
Salvo quanto previsto dalla disciplina transitoria e quanto alle sanzioni per fatti diversi alla mancata iscrizione e/o pagamento contributo, le sanzioni articolate dallo Schema in commento saranno le seguenti (se emanato il Decreto Legislativo):

TIPOLOGIA
Art. 260 bis Dlgs. 152/2006
RIFIUTINON PERICOLOSI RIFIUTI PERICOLOSI
Omessa iscrizione nei termini (comma 1) da  € 2.600 a € 15.500 da € 15.500 a € 93.000
Omesso pagamento del contributo (comma 1-bis) da  € 2.600 a € 15.500 da € 15.500 a € 93.000
Omessa compilazione del registro cronologico o la scheda sistri – area movimentazione nei termini e forme previste (comma 2) –  da  € 2.600 a € 15.500 per imprese con >15 dipendenti- da € 1.040 a € 6.200 per imprese con < 15 dipendenti[2]: –  da € 15.500 a € 93.000 + sospensione da 1 mese ad 1 anno della carica rivestita dal reo per imprese con >15 dipendenti – da € 2.070 a € 12.400 per imprese con <15 dipendenti[3] (comma 3)
Informazioni incomplete, inesatte, alterazione fraudolenta di un dispositivo tecnologico, accessorio al SISTRI, ovvero chi ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento (comma 2) –  da  € 2.600 a € 15.500 per imprese con >15 dipendenti- da € 1.040 a € 6.200 per imprese con < 15 dipendenti –  da € 15.500 a € 93.000 + sospensione da 1 mese ad 1 anno della carica rivestita dal reo per imprese con >15 dipendenti- da € 2.070 a € 12.400 per imprese con <15 dipendenti[4] (comma 3)
Indicazioni incomplete o inesatte MA non pregiudicanti la tracciabilità dei rifiuti (comma 2) da € 260 a € 1.550 da € 520 a € 3.100 (comma 3)
Ulteriori obblighi imposti dal SISTRI (valenza residuale) (comma 4) da  € 2.600 a € 15.500 da € 15.500 a € 93.000
Certificato di analisi rifiuti con false indicazioni su: natura rifiuto, composizione e caratteristiche chimico-fisiche (comma 5) Art. 483 c.p.[5] Art. 483 c.p.
Inserimento di certificato falso nei dati da fornire ai fini SISTRI Art. 483 c.p. Art. 483 c.p.

TRASPORTATORE
Il Decreto Legislativo Rifiuti stabilisce altresì peculiari sanzioni a carico del trasportatore:

TIPOLOGIA
Art. 260 bis Dlgs. 152/2006
RIFIUTI NON PERICOLOSI RIFIUTI PERICOLOSI
Trasporto senza la copia cartacea della scheda sistri-movimentazione e, ove necessario, il certificato analitico di identificazione del rifiuto (comma 6) da € 1.600 a € 9.300 Art. 483 c.p.
Utilizzo di certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto (comma 6) Art. 483 c.p. Art. 483 c.p.
Trasporto accompagnato da copia cartacea della scheda sistri-area movimentazione  fraudolentemente  alterata (comma 7) Combinato disposto artt. 477[6] e 482[7] c.p. Combinato disposto artt. 477 e 482 c.p. MA la pena è aumentata fino ad un terzo.
Se le condotte sopra indicate non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti (comma 8) da € 260 a € 1.550 da € 260 a € 1.550

SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE
Si auspica una rilettura di TUTTO il testo normativo alla luce degli emendamenti del Parlamento, perché sussistono incongruenze a scapito del principio di legalità e di certezza del diritto.
Il comma 1 dell’art. 260 ter fa riferimento a violazioni di cui al comma 9 dell’art. 260 bis, che però è STATO espunto dalla revisione operata dalle Camere.Verosimile che si tratti di un mero errore materiale dovuto al mancato coordinamento, ma si spera in una correzione prima dell’emanazione del decreto legislativo.
Alla luce di quanto sopra indicato si riportano di seguito le sanzioni amministrative accessorie agli illeciti descritti:

VIOLAZIONE SANZIONE ACCESSORIA
Comma 1 art. 260 bis (comma 3) Fermo amministrativo per 12 mesi del mezzo utilizzato dal trasportatore. La revoca del fermo NON può essere disposta laddove sia accertata la mancata iscrizione e il versamento del relativo contributo.
Commi 8 e 9 (da leggersi quali commi 7 e 8 ??) (comma 1) Fermo amministrativo del veicolo utilizzato per il trasporto SE al responsabile è contestata la recidiva ex art.99 c.p.[8] o art. 8 bis[9] L.689/1981.
Trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi (comma 4) Confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto ex art. 240 comma 2 c.p.[10] SALVO che gli stessi appartengano a persona diversa non fittiziamente.
Art. 256 comma 1 D. Lgs. 152/2006 (comma 5) Fermo amministrativo del veicolo utilizzato per il trasporto SE al responsabile è contestata la recidiva ex art.99 c.p. o art. 8 bis L.689/1981. Confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto ex art. 240 comma 2 c.p. SALVO che gli stessi appartengano a persona diversa non fittiziamente.

[1] ai sensi dell’art. 34 comma 7 bis sono considerati occasionali e saltuari: a) i trasporti di rifiuti pericolosi ad una piattaforma di conferimento, effettuati complessivamente per non più di 4 volte l’anno per quantitativi non eccedenti i 30 kg / L al giorno e, comunque, i 100 kg/L all’anno; b) i conferimenti, anche in un’unica soluzione, di rifiuti ad un circuito organizzato di raccolta per quantitativi non eccedenti i 100 kg/L l’anno.
[2]Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l’anno da prendere in considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell’infrazione. (art. 32 comma 1 D.Lgs: nuovo art. 260 bis comma 2 D. Lgs. 152/2006)
[3] La sanzione accessoria non è espressamente prevista nel caso di rifiuti pericolosi, ma appare assurda l’applicazione inferiore per una fattispecie illecita più grave. Si ritiene, quindi, che la sanzione accessoria sia compresa anche per i rifiuti pericolosi.
[4] La sanzione accessoria non è espressamente prevista nel caso di rifiuti pericolosi, ma appare assurda l’applicazione inferiore per una fattispecie illecita più grave. Si ritiene, quindi, che la sanzione accessoria sia compresa anche per i rifiuti pericolosi.
[5] Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico: Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.
[6] Art. 477. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative:Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
[7] Art. 482. Falsità materiale commessa dal privato: Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell’esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.
[8] Art. 99. Recidiva. Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo.
La pena può essere aumentata fino alla metà:
1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole;
2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;
3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l’esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena.
Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l’aumento di pena è della metà.
Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l’aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi.
Se si tratta di uno dei delitti indicati all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l’aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto.
In nessun caso l’aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo.
[9] Art. 8-bis Reiterazione delle violazioni: Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un’altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall’autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.
[10] Art. 240.Confisca:Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che ne sono il prodotto o il profitto.
E’ sempre ordinata la confisca:
1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
2) delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.
Le disposizioni della prima parte e del n. 1 del capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato.
La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.
[11] Art. 240.Confisca:Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che ne sono il prodotto o il profitto.
E’ sempre ordinata la confisca:
1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
2) delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.
Le disposizioni della prima parte e del n. 1 del capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato.
La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

 

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Correttivi al Codice Ambientale

a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


 
In data 24/06/2010, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definitiva, il Decreto Legislativo recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”.
Tale provvedimento riguarda in particolare le Parti I (disposizioni comuni), seconda (Via/Vas/Ippc) e quinta (Aria) del Dlgs 152/2006, cd. “Codice ambientale”.
Con riferimento alle modifiche apportate alla Parte Prima del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si rappresenta quanto segue.
Definizione di Ambiente e Sviluppo sostenibile
All’articolo 1-bis del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 viene inserita la definizione di ambiente e vengono introdotti espressamente i quattro principi comunitari dell’azione ambientale al fine di fornire un’indicazione circa le attività che conseguono alla loro adozione.All’articolo 3-ter del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152  viene introdotta una formulazione del principio di sviluppo sostenibile più completa e coerente attraverso anche il riferimento al principio della solidarietà intergenerazionale.
Con riferimento al contenuto delle modifiche apportate dal presente decreto alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si rappresenta quanto segue.
All’articolo 4 (Finalità) del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, le modifiche introdotte sono state rese necessarie primariamente per consentire, con il richiamo alla c.d. direttiva IPPC, di introdurre nel d.lgs. n. 152/2006 anche la disciplina in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA), oggi contenuta nel d.lgs. n. 59/2005.  All’articolo 5 (Definizioni) del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 si è ritenuto di introdurre modificazioni, dal momento che l’inserimento del d.lgs. n. 59/2005 comporta l’uso in questa parte del decreto di definizioni (es. “emissioni”, “valori limite di emissione” etc.) che potrebbero creare confusione rispetto ad altre analoghe contenute in altre parti del Codice. Viene introdotta una nuova definizione di VIA, che, conformemente alle ormai pacifiche acquisizioni dottrinali e giurisprudenziali, si specifica trattarsi di un “procedimento” dotato di autonomia.  Sono state, inoltre, scisse le ipotesi di VAS da quelle di VIA in relazione alla necessità o meno di svolgere la procedura di valutazione di incidenza (VINCA) disciplinata dal DPR n. 357/1997. Con la nuova formulazione, a differenza di quanto poteva emergere dalla precedente formulazione, la VINCA non risulta essere e obbligatoria sempre, ma unicamente nei casi in cui i piani o i progetti possano produrre effetti, anche indiretti, sui siti dal medesimo DPR tutelati. In aggiunta, considerata l’importanza della fase di monitoraggio per rendere realmente effettive le valutazioni rese in sede di VAS, è stata introdotta una continua verifica dell’attuazione del piano o del programma.  Viene espressamente prevista l’esperibilità del ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione di cui all’art. 21-bis della legge n. 1034/1971. Infine, si propone la correzione della parte della disposizione che si riferisce alle “consultazioni”, in quanto l’uso del termine è suscettibile di ingenerare confusione rispetto alla fase della consultazione propriamente detta, che è quella disciplinata dal successivo art. 24. Con l’introduzione del Titolo III bis – L’autorizzazione integrata ambientale – al decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, è stata introdotta la normativa in materia di AIA nel corpo del decreto legislativo n. 152/2006, prevedendo l’abrogazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, comunque, determinando la piena e continua operatività delle disposizioni trasposte nel nuovo provvedimento normativo.
Con specifico riferimento al contenuto delle modifiche apportate dal presente decreto alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si rappresenta quanto segue.
La proposta più importante, ai fini dell’operatività dell’intero quadro normativo della vigente parte quinta, é rappresentata dalla previsione di una distinzione tra la nozione di impianto e la nozione di stabilimento. Tale distinzione, presente in termini molto ambigui nel previgente d.p.r. n. 203 del 1988 e non riportata nel vigente decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, é infatti indispensabile per la definizione degli adempimenti che ricadono sui gestori e sull’amministrazione. Al riguardo, il decreto definisce con precisione l’impianto come il dispositivo/sistema fisso e destinato ad una specifica attività, e lo stabilimento come il complesso unitario e stabile in cui sono presenti uno o più impianti o attività (articolo 268, comma 1, lettere h) ed l)). Si mantiene, con riferimento agli stabilimenti, la già esistente ripartizione in “nuovi”, “anteriori al 2006” ed “anteriori al 1988”. Altre novità si prevedono per gli articoli inerenti l’autorizzazione alle emissioni. In particolare, lo schema di decreto introduce una serie di modifiche volte a garantire, al contempo, una semplificazione dell’azione amministrativa ed un efficace controllo degli impianti sul territorio.Il proposto schema di decreto introduce altresì importanti precisazioni circa i valori limite di emissione e le prescrizioni per l’esercizio degli impianti (articolo 271 del d.lgs. n. 152 del 2006).Più circoscritto é l’intervento che lo schema di decreto propone in materia di impianti termici civili (titolo II della parte quinta). In particolare, si precisa che la disciplina speciale del titolo II si applica soltanto agli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW. Sono invece sottoposti alla disciplina ordinaria del titolo I gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale uguale o superiore (articolo 282 del d.lgs. n. 152 del 2006). Ciò in quanto gli impianti termici civili dotati di una maggiore potenza termica non si differenziano, sul piano delle emissioni in atmosfera, dai normali impianti industriali e devono pertanto soggiacere alle stesse regole.
 

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MUD 2010 – ripristino del vecchio modello in assenza di proroga

A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi



E’ stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n.80 alla G.U. n.98  del 28 aprile 2010 DPCM ( G.U. DPCM 27 aprile 2010) che ripristina lo schema contenuto nel DPCM 24 dicembre 2002 che fino all’anno scorso regolava la compilazione Mud.
Il modello allegato al nuovo DPCM ricalca nei contenuti e nella forma il “vecchio modello” integrato con le regole per la comunicazione annuale da parte dei Gestori di RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e dei Produttori di AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).
Tale modello dovrà essere  utilizzato  per  le dichiarazioni da presentare, entro il termine stabilito dalla  legge, con riferimento all’anno 2009, da parte dei soggetti interessati.
Il nuovo DPCM all’articolo 1 evidenzia come restino  valide  le  dichiarazioni  presentate alla data di entrata in vigore del decreto,  con riferimento all’anno  2009,  avvalendosi  del  “modello telematico” allegato  al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2008.
A fronte di un ritorno alla vecchia modulistica resta, però, sospesa l’esigenza di giungere ad una proroga più volte richiesta e sollecitata alla compagine governativa. Ad oggi, quindi, resta valida la data del 30 aprile p.v come termine per la presentazione della Dichiarazione MUD 2010.
Quali sanzioni in caso di adempimento oltre il 30.4.2010?
Si ricorda che che l’art. 258 comma 1 Dlgs. 152/2006 ss.m. prevede la sanzione da € 2.600 a € 15.500 per chi omette/effettua in modo incompleto/inesatto la comunicazione; se invece la comunicazione è effettuata entro 60 giorni (ovvero entro il 30.6.2010) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 26,00 a € 160.
 

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