Il committente/appaltante è produttore rifiuti?

 Il committente/appaltante è produttore rifiuti?: Cassazione pen. n. 5916/2015
A cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Chi è il produttore dei rifiuti? Il committente/appaltante è produttore rifiuti?
Il committente appaltante ritiene di essere escluso dalla nozione di produttore di rifiuti in quanto una certa giurisprudenza ha posto l’accento sul produttore materiale escludendone dunque la responsabilità in capo all’appaltante/committente.
Ma i confini tra le due figure e le relative responsabilità sono deboli.
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Committente e appaltatore: responsabilità per danni contro terzi

Committente e Appaltatore: responsabilità esclusiva per danni contro terzi
Cass. pen. 20557 del 30.9.2014
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Un condomino convenne in giudizio il Condominio, l’amministratore dello stesso in proprio quale Direttore lavori, nonchè la società esecutrice dei lavori, chiedendo “..che fossero condannati al risarcimento dei danni patiti, nell’unità immobiliare di sua proprietà, a causa della cattiva esecuzione di opere di bonifica e di impermeabilizzazione del tetto del Palazzo; lamentò, in particolare, che, a seguito della fortissima pioggia caduta erano stati gravemente danneggiati i preziosi manoscritti e le filze costituenti l’archivio storico della biblioteca…”
Il Tribunale condannò l… continua lettura articolo “Committente danni

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Committente e Direttore Lavori: responsabilità reati ambientali

Committente e Direttore Lavori: responsabilità reati ambientali 
Cass. Pen. 37547/2013 – art. 256 Dlgs. n. 152/2006
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La sentenza della Cassazione ribadisce che
1)    nessuna responsabilità può essere attribuita solo in forza della carica ricoperta
2)    la responsabilità omissiva ex art. 40 co. 2 c.p. (obbligo di impedire il fatto) può essere contestata solo se esiste una posizione di garanzia intesa quale espresso obbligo (contratto, legge ecc…) che impone il dovere di attivarsi per impedire l’evento.
Nel caso in esame la Cassazione esclude in capo al Committente ed al Direttore dei lavori l’obbligo di impedire reati ambientali laddove nessuna norma, legge, contratto prevede tale obbligo.


II Tribunale condannava ai sensi dell’art. 256 comma 2 Dlgs. 152/2006, in concorso tra loro,
“..il primo quale committente di lavori edili per la realizzazione di un fabbricato,
il secondo quale titolare della ditta esecutrice dei lavori, ….. continua lettura articolo 

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Sicurezza e appalti: quali documenti al committente?

Sicurezza e Appalti: quali documenti deve consegnare l’impresa appaltatrice al Committente?
Interpello n. 3/2014 della Commissione Interpelli
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


 
La Commissione interpelli ha pubblicato risposta al quesito posto sulla questione di precisare i documenti che devono essere depositati dalla impresa appaltatrice al fine di provare il requisito di capacità tecnica. In particolare si pone la questione del DUVRI che la Commissione interpello esclude dall’ obbligo di deposito in quanto è documento redatto proprio assieme e in coordinamento con il Committente.
 
Interpello 3/2014 Documenti e committente

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Sicurezza: ambienti sospetti di inquinamento

Tutela della salute e sicurezza negli “ambienti confinati”
DPR 14 settembre 2011 n.177 – in vigore dal 23 novembre  2011
 A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
E’ stato pubblicato il D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177 sul “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell’art. 6 comma 8  lett. g)  del d.lgs. 81/08” (Gazzetta Ufficiale n. 260 dell’8 novembre 2011)
Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei Ministri nell’agosto scorso (entrerà in vigore il prossimo 23 novembre (decorsi cioè i quindici giorni dalla sua pubblicazione in G.U.).
Si richiamano di seguito le principali disposizioni introdotte dal decreto in parola.
Il regolamento si applica ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 (pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie,  caldaie, cisterne),  121  (scavi)  e negli ambienti confinati di cui all’allegato IV punto 3  del d.lgs. 81/08 (vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti e silos).
Secondo quanto previsto dall’art. 2, per svolgere un’attività lavorativa in ambienti confinati, le imprese o i lavoratori autonomi devono possedere come requisiti:
1)  essere in regola con le disposizioni riguardanti la valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e gestione delle emergenze; 2) nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi obbligatorietà della formazione e sorveglianza sanitaria; 3) presenza di personale (in percentuale non inferiore al 30%) con esperienza almeno triennale in “ambienti confinati”, assunta con contratto di lavoro subordinato o con altri contratti (in tal caso certificati ai sensi del D.lgs. 276/03); 4) aver ricevuto specifica formazione e informazione compresa l’attività di addestramento di tutto il personale – incluso il datore di lavoro – relativamente all’applicazione delle procedure di sicurezza; 5) possedere dispositivi di protezione individuale (es. maschere protettive, imbracature di sicurezza) e una strumentazione e attrezzature di lavoro (es. rilevatori di gas, respiratori etc.)  idonei a prevenire i rischi propri di tali attività lavorative; 6) rispetto integrale degli obblighi in materia  di Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) e relativi alla parte normativa ed economica della contrattazione collettiva di settore
Il subappalto è consentito solo a condizione che sia espressamente autorizzato dal datore di lavoro committente, che dovrà anche verificare  il possesso da parte dell’impresa subappaltatrice dei requisiti di qualificazione;
Quando i lavori siano svolti tramite  appalto, deve essere garantito  che, prima dell’accesso nei luoghi di lavoro, tutti i lavoratori che verranno impegnati nell’attività siano puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente dei rischi che possono essere presenti nell’area di lavoro;
Il datore di lavoro committente è inoltre tenuto ad individuare un proprio rappresentante, adeguatamente formato e addestrato, incaricato di vigilare sulle attività lavorative e con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi, per limitare i rischi da interferenze.
Durante tutte le fasi di lavorazioni in “ambienti confinati”  deve essere adottata una procedura di lavoro specificamente diretta ad eliminare o quantomeno a ridurre al minimo i rischi propri dell’attività e che consenta, in caso di necessità, un intervento immediato del Servizio Sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco.
Il mancato rispetto di tutte le disposizioni previste dal D.P.R.  comporterà il venir meno della qualificazione necessaria da parte delle imprese per operare in ambienti confinati.
Per completezza di informazione si allega il testo integrale del provvedimento  DPR n. 177/2011
 

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