Danno ambientale: Linee Guida Commissione Europea

Danno ambientale: Linee Guida Commissione Europea

Danno ambientale: Linee Guida Commissione Europea

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La commissione del 7.4.2021 ha redatto e pubblicato utile Guida al “danno ambientale”.

Relazione dettagliata che prende in considerazione le diverse normative  e declina il danno a seconda del campo di applicazione.

L’utilità di tale guida è che forse potrà essere applicata in ogni campo e citata anche in sede processuale laddove utile a chiarire, a interpretare.

Linee guida danno ambientale

Cinzia SilvestriDanno ambientale: Linee Guida Commissione Europea
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Sicurezza e appalti: quali documenti al committente?

Sicurezza e Appalti: quali documenti deve consegnare l’impresa appaltatrice al Committente?
Interpello n. 3/2014 della Commissione Interpelli
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


 
La Commissione interpelli ha pubblicato risposta al quesito posto sulla questione di precisare i documenti che devono essere depositati dalla impresa appaltatrice al fine di provare il requisito di capacità tecnica. In particolare si pone la questione del DUVRI che la Commissione interpello esclude dall’ obbligo di deposito in quanto è documento redatto proprio assieme e in coordinamento con il Committente.
 
Interpello 3/2014 Documenti e committente

adminSicurezza e appalti: quali documenti al committente?
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Rifiuti: istituita Commissione indagine

Commissione Ambiente: Legge n. 1/2014
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


La prima Legge dell’anno (n. 1/2014)  pubblicata il 15.1.2014 (a firma Letta e Napolitano) istituisce una Commissione con potere di indagare sugli illeciti ambientali; commissione munita di ampi poteri ispettivi.
Si segnala il costo previsto per finanziare tale intento (in questo clima di contrazione dei costi) :

Le spese per il funzionamento della Commissione  sono  stabilite
nel limite massimo di 75.000 euro per l'anno 2013 e di  150.000  euro
per ciascuno degli anni successivi e sono poste per  meta'  a  carico
del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico
del bilancio interno della Camera dei deputati.
L. n. 1/2014

 

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Sacchetti di plastica: sanzioni a novembre 2013?

Sacchetti in plastica: sanzioni a novembre 2013? DM 18 marzo 2013
Segnalazione a cura Cinzia Silvestri e Dario Giardi – Studio Legale Ambiente


Il 17 maggio 2013 la Gran Bretagna ha formalizzato, alla Commissione europea, la sua formale opposizione alla legge italiana 28/2012 — e al decreto ministeriale 18 marzo 2013 di attuazione — per contrasto con i principi di libera circolazione delle merci e di concorrenza ai sensi del Trattato sul funzionamento della Ue (Tfue) e con la direttiva imballaggi (direttiva 94/62/Ce).
Conseguentemente la Commissione europea ha deciso di fare slittare di 90 giorni la decisione – attesa per il 13 giugno 2013 – sulla compatibilità con le norme Ue del Dm 18 marzo 2013 sulle caratteristiche dei sacchetti per asporto merci. Rinviate quindi l’entrata in vigore del Dm e le relative sanzioni.
La decisione della Commissione — che condiziona l’entrata in vigore del decreto ai sensi dell’articolo 6 dello stesso Dm 18 marzo 2013 —  era prevista per il 13 giugno 2013 ma non arriverà prima del 13 settembre 2013.
Vista la delicatezza della tematica, riportiamo sinteticamente una nota del quadro normativo.
Il Dl n.2/2002, pienamente in vigore, aveva consentito la vendita di sacchetti monouso biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432 (escludendo, quindi, i sacchi in polietilene additivato), oppure di quelli riutilizzabili purché di adeguato spessore e contenenti una quota di plastica riciclata. All’articolo 2, comma 2, veniva anche demandato ad un decreto di natura non regolamentare adottato dai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello  sviluppo economico, il compito di individuare “eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della  commercializzazione dei  sacchi di asporto merci, anche prevedendo forme di promozione della  riconversione degli  impianti esistenti, nonché, in ogni caso, le  modalità di informazione ai consumatori”. Regolamento che è proprio il decreto oggetto della presente comunicazione.
L’entrata in vigore delle sanzioni ai contravventori, inizialmente fissata al 1 gennaio 2014, era stata sospesa dal Decreto Sviluppo emanato dal Governo Monti, convertito in legge (disegno di legge S. 3533) nel dicembre dello scorso anno. Il comma 30 della legge recitava, infatti: “All’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, le parole: « A decorrere dal 31 dicembre 2013, » sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal sessantesimo giorno dall’emanazione dei decreti di natura non regolamentare di cui al comma 2»”.
In altre parole, la legge che mette al bando gli shopper in plastica non biodegradabile e compostabile e quelli riutilizzabili è pienamente in vigore e le sanzioni – essendo stato emanato il decreto interministeriale (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27-3-13, Decreto con cui il Ministero dell’ambiente ed il Ministero dello sviluppo economico hanno individuato le caratteristiche tecniche dei sacchi per l’asporto delle merci in attuazione dell’art. 2 comma 2 DL n. 2/2012 e ss. modificazioni (Misure straordinarie ed urgenti in materia ambientale) – potrebbero scattare tra 60 giorni, anche se il decreto stesso, come si legge all’articolo 6, vincola la sua efficacia (entrata in vigore) alla conclusione, con esito favorevole, della procedura di comunicazione alla Commissione Europea, ai sensi della Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Confusione generata dal fatto che il Dl 02/2012 fa decorrere il termine per l’applicazione del divieto di commercializzazione e delle sanzioni non, come sarebbe logico, dalla entrata in vigore del decreto bensì dalla sua emanazione.
Gli uffici ministeriali competenti, in via informale, hanno ribadito come, secondo l’interpretazione prevalente, il computo dei 60 giorni per l’avvio del regime sanzionatorio non scatteranno prima della piena entrata in vigore del decreto, e ciò avverrà solo alla conclusione, con esito favorevole, dell’esame del testo presso la Commissione Europea.
Pertanto, sulla scorta di tale interpretazione, e sulle novità presentate nella presente comunicazione, le prime sanzioni per chi mette in circolazione sacchetti monouso che non siano biodegradabili e compostabili ex norma Uni En 13432:2002 o che non siano (se riutilizzabili) composti da polimeri diversi e con determinati spessori, scatterebbero due mesi dopo il vigore del Dm, dal 13 novembre 2013, secondo l’orientamento espresso dal Ministero dell’ambiente, potranno essere comminate solo a partire dal 13 novembre 2013, ovvero trascorsi due mesi dal via libera della Commissione Europea, che arriverà – se non vi saranno ulteriori obiezioni – il prossimo 13 settembre.

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Sottoprodotto/Linee Guida Direttiva 2008/98

Linee Guida Direttiva 2008/98 Rifiuti/ Sottoprodotto (punto 1.2 Linee Guida)
a cura di avvocato Cinzia Silvestri
La Commissione Europea – Direzione generale Ambiente – ha pubblicato le Linee Guida per la lettura della Direttiva Rifiuti 2008/98 (vedi su questo sito – anche su barra archivio)
Linee Guida non vincolanti, lo sottolinea la Commissione, ma certo utili a chiarire la interpretazione di concetti complessi e non ben recepiti.
La “Guida” si apre con la precisazione del concetto di rifiuto, di sottoprodotto e di “End of waste” (fine rifiuto).
Chiarisce la Commissione il concetto di sottoprodotto come “qualcosa che si vuole sfruttare”.
Ciò che consola è che la Commissione conferma la necessità che la natura di sottoprodotto deve essere valutata alla luce di tutte le circostanze e tenendo conto dello scopo della direttiva quadro.
La commissione ribadisce che il sottoprodotto è ciò che residua dal processo di produzione e che, aggiunge, soddisfa le condizioni di cui all’art. 5 della direttiva quadro (2008).
Al fine di cogliere il concetto distingue tra :
1)    Prodotto: costituisce lo scopo della produzione (bottiglia di vetro);
2)    Residuo (di produzione): ciò che residua dalla produzione ma “può essere o meno un rifiuto”.
Il residuo di produzione laddove non sia oggetto di scarto è un sottoprodotto e dunque NON RIFIUTO.
La Commissione prosegue con una importante precisazione: la decisione sulla opportunità o meno che una particolare sostanza o oggetto sia considerata sottoprodotto è decisa in prima istanza proprio dal produttore della sostanza insieme con le autorità competenti e sulla base della normativa vigente.
La Commissione sembra comprendere la difficoltà di precisare se una sostanza od oggetto sia sottoprodotto ( e dunque non rifiuto) e lascia la opportunitta allo stesso produttore di descriverne il ciclo e di considerarlo dunque NON Rifiuto.
Dunque solo il residuo di produzione può essere considerato sottoprodotto e in presenza di certe condizioni che la direttiva quadro ha elencato all’art. 5[1]
1)   certezza dell’ulteriore utilizzo
2)   utilizzo diretto senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale protica industriale
3)   la sostanza è prodotta come parte integrante della produzione
4)   impatto negativo sull’ambiente e sulla salute umana.
Condizioni che devono essere tutte soddisfatte
La Commissione continua la disamina dei casi che Studio Legale Ambiente approfondirà con separate news.
Si rimanda per il momento ad articolo pubblicato su questo sito relativo a presentazione a Ecomondo 2008 ; e ciò per una disamina del mutato contesto normativo relativo al sottoprodotto.
 
 



[1] Sottoprodotti
1. Una sostanza od oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo può non essere considerato rifiuto ai sensi dell’articolo 3, punto 1, bensì sottoprodotto soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà ulteriormente utilizzata/ o;
b) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
c) la sostanza o l’oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione e
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al paragrafo 1, possono essere adottate misure per stabilire i criteri da soddisfare affinché sostanze o oggetti specifici siano considerati sottoprodotti e non rifiuti ai sensi dell’articolo 3, punto 1. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 39, paragrafo 2.
 
adminSottoprodotto/Linee Guida Direttiva 2008/98
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Sicurezza e Amianto – Esposizioni sporadiche e di debole intensità all’amianto

Indicazioni della Commissione consultiva

A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi




 
La Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, nella seduta del 19 gennaio 2011, ha approvato, come prescritto dall’art. 249, comma 4, del D.Lgs 81/08, gli orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all’amianto la cui presenza esonera il datore di lavoro dall’applicazione degli articoli 250 (notifica all’organo di vigilanza), 251, comma 1 (misure di prevenzione e protezione), 259 (sorveglianza sanitaria) e 260, comma 1 (Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio) del D.Lgs 81/08 a condizione, tuttavia, che le attività lavorative che oggettivamente possano essere considerate sporadiche, espongano i lavoratori a concentrazioni molto basse di fibre di amianto, le cui condizioni espositive risultano generare un rischio il cui livello medio è dello stesso ordine di grandezza di quello medio definito accettabile per la popolazione generale, come stabilito dall’OMS (WHO, 2000).
 
Nello specifico, le attività “ESEDI”, di cui all’art. 249 comma 2 del D.Lgs 81/2008 vengono identificate nelle attività che vengono effettuate per un massimo di 60 ore l’anno, per non più di 4 ore per singolo intervento e per non più di due interventi al mese, e che corrispondono ad un livello massimo di esposizione a fibre di amianto pari a 10 F/L calcolate rispetto ad un periodo di riferimento di otto ore.
 
La durata dell’intervento si intende comprensiva del tempo per la pulizia del sito, la messa in sicurezza dei rifiuti e la decontaminazione dell’operatore. All’intervento non devono essere adibiti in modo diretto più di 3 addetti contemporaneamente e, laddove ciò non sia possibile, il numero dei lavoratori esposti durante l’intervento deve essere limitato al numero più basso possibile. A titolo indicativo e non esaustivo è, in seguito, riportato un primo elenco di attività che, sulla base delle attuali conoscenze e nel rispetto delle limitazioni temporali ed espositive sopra descritte, possono rientrare nelle attività “ESEDI”.
 
a)     Brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili:
1)     interventi di manutenzione riguardanti il fissaggio di lastre in MCA compatto in buono stato di conservazione senza intervento traumatico sulle stesse;
2)     riparazione di una superficie ridotta (massimo di 10 m2) di lastre o mattonelle in vinil-amianto mediante applicazione di collanti, impregnanti, sigillanti o con limitati riporti di guaine ricoprenti, o prodotti similari;
3)     applicazione di prodotti inertizzanti in elementi di impianto contenenti MCA non friabile in buone condizioni (ad es. rivestimenti di tubature);
4)     spostamento non traumatico di lastre di MCA compatto non degradate abbandonate a terra, previo trattamento incapsulante;
5)     interventi conseguenti alla necessità di ripristinare la funzionalità, limitatamente a superfici ridotte (massimo di 10 m2), di coperture o pannellature in MCA non friabile mediante lastre non contenenti amianto;
6)     interventi di manutenzione a parti di impianto (ad eccezione degli impianti frenanti), attrezzature, macchine, motori, ecc., contenenti MCA non friabile, senza azione diretta su MCA;
7)     attività di conservazione dell’incapsulamento con ripristino del ricoprente;
8)     inserimento, all’interno di canne fumarie in MCA non friabile, di tratti a sezione inferiore senza usura o rimozione di materiale;
9)     interventi di emergenza per rottura, su condotte idriche solo finalizzati al ripristino del flusso e che non necessitino l’impiego di attrezzature da taglio con asportazione di truciolo.
 
b) Rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice:
1)     rimozione di vasche e cassoni per acqua, qualora questi manufatti possano essere rimossi dalla loro sede senza dover ricorrere a rotture degli stessi;
2)     rimozione di una superficie limitata (massimo di 10 m2) di mattonelle in vinil-amianto, lastre poste internamente ad edificio o manufatti simili in MCA non friabile, qualora questi manufatti possano essere rimossi dalla loro sede senza dover ricorrere a rotture degli stessi;
3)     raccolta di piccoli pezzi (in quantità non superiore all’equivalente di 10 m2) di MCA non friabile, caduto e disperso a seguito di eventi improvvisi ed imprevisti, previo trattamento con incapsulante.
 
c) Incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato:
1)     interventi su MCA non friabile in buono stato di conservazione volti alla conservazione stessa del manufatto e/o del materiale ed attuati senza trattamento preliminare;
2)     messa in sicurezza di materiale frammentato (in quantità non superiore all’equivalente di 10 m2), con posa di telo in materiale plastico (ad es. polietilene) sullo stesso e delimitazione dell’area, senza alcun intervento o movimentazione del materiale stesso.
 
d) Sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale:
1)     campionamento ed analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati.
 
Gli elenchi sopra riportati potranno essere periodicamente aggiornati dalla Commissione Consultiva Permanente in base all’evoluzione delle conoscenze. Da quanto su esposto si ritiene che le attività “ESEDI” sopra riportate, possano essere svolte anche da meccanici, idraulici, lattonieri, elettricisti, muratori e operatori, che si trovino nella condizione di svolgere attività con materiali contenenti amianto (MCA) come previsto dall’art. 249, comma 2, del D.Lgs 81/2008 e che abbiano ricevuto una formazione sufficiente ed adeguata, a intervalli regolari secondo il dettato normativo previsto dall’art. 258 del medesimo decreto.
 
Si ritiene utile sottolineare che, in ogni caso, durante l’effettuazione delle attività “ESEDI”, dovrà essere assicurato il rispetto delle misure igieniche dell’art. 252 del D.Lgs 81/08 con particolare riguardo ai dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) delle vie respiratorie, che dovranno avere un fattore di protezione operativo non inferiore a 30.
 

adminSicurezza e Amianto – Esposizioni sporadiche e di debole intensità all’amianto
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