Rifiuti: norme abrogate dal 25.12.2010

art. 39 Dlgs. n. 205/2010
a cura di avv. Cinzia Silvestri


 
L’art. 39 comma 3 del Dlgs. n. 205/2010 precisa le norme che verranno abrogate e dunque espunte dal testo del Codice Ambiente alla parte IV.
 

Articoli abrogati a partire dal 25.12.2010
Art. 181bis Dlgs. n. 152/2006 Materie e sostanze e prodotti secondari: l’articolo aggiunto dall’articolo 2, comma 18-bis, del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. L’abrogazione si giustifica per il nuovo assetto e la completa riscrittura del “sottoprodotto”.
Art. 210 Dlgs. n. 152/2006 Autorizzazioni in ipotesi particolari: articolo che ha subito modifiche e sostituzioni dal Dlgs. 16 gennaio 2008 n. 4
Art. 229 Dlgs. n. 152/2006 Combustibile da rifiuti e da Cdr e cdr q
art. 3 Dlgs. Del 30.4.1998 n. 1731 Smaltimento di rifiuti agricoli
Allegati abrogati dal 25.12.2010
Allegato A Categorie di rifiuti (da Q1 a Q16)
Allegato G Categorie o tipi generici di rifiuti pericolosi elencati in base alla loro natura o all’attività che li ha prodotti (I rifiuti possono presentarsi sotto forma di liquido, di solido o di fango) (*)
 
Allegato H Costituenti che rendono pericolosi i rifiuti dell’allegato G.2 quando tali rifiuti possiedono le caratteristiche dell’allegato I:
 

 

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RAEE: firmato il protocollo di intesa

a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


In data 24 giugno è stato firmato il Protocollo di intesa tra Centro di Coordinamento RAEE, Associazione Nazionale Comuni Italiani e Organizzazioni della distribuzione, che contribuisce alla realizzazione di un sistema efficiente tra tutti i soggetti coinvolti per la gestione dei RAEE conferiti dai consumatori presso i punti vendita al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura dello stesso tipo.

Si ricorda che il cd ritiro “uno contro uno” è diventato operativo a partire dal 18 giugno 2010[1].
Nel corso della conferenza stampa sono stati illustrati tutti i dettagli dell’accordo e le novità per cittadini, commercianti e Comuni.
I Comuni o i soggetti da essi delegati alla gestione dei CdR comunali –  che dispongono di strutture idonee, nell’ambito delle proprie disponibilità di risorse umane, finanziarie e strumentali – indicano al CdC RAEE, tramite l’apposito portale web (www.cdcraee.it), quali CdR, per idonea potenzialità e organizzazione logistica in relazione ai diversi raggruppamenti previsti dal D.M. 185/07, risultano sufficientemente strutturati e attrezzati per ricevere i RAEE domestici conferiti dai Distributori, suddivisi nei raggruppamenti e secondo le possibili modalità di accesso e conferimento.
Tali modalità prevedono che l’accesso ai CdR da parte dei Punti Vendita o dei Luoghi di Raggruppamento della Distribuzione (identificati in base al proprio Codice Fiscale e indirizzo del Punto Vendita o Luogo di Raggruppamento) venga distinto in base al quantitativo conferito al singolo CdR in un unico conferimento giornaliero:
a)     Piccolo Conferitore, identificato in base a Codice Fiscale e indirizzo del Punto Vendita o Luogo di Raggruppamento: conferimento giornaliero fino a 200 kg, o comunque non oltre quattro pezzi se di peso superiore a 200 kg complessivi;
b)     Grande Conferitore, identificato in base a Codice Fiscale e indirizzo del Punto Vendita o Luogo di Raggruppamento: tutti i casi che non rientrano nel punto a).
Il Grande Conferitore che debba conferire la quantità di cui al punto a) potrà farlo alle condizioni sottoesposte (senza prenotazione) esclusivamente presso i CdR prescelti. La Distribuzione accede al portale web del CdC RAEE per l’individuazione dei CdR che possano erogare il servizio alla Distribuzione stessa. Il CdC RAEE indicherà la mappatura e le caratteristiche dei CdR che hanno manifestato la propria disponibilità ai Piccoli Conferitori oppure ai Grandi Conferitori; tali CdR saranno primariamente quelli presso cui possono conferire i cittadini del Comune in cui ha sede la Distribuzione stessa o i cittadini di altri comuni conferenti al CdR, in virtù di accordi convenzionali in essere fra CdR e Comuni conferenti, stipulati ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) del d.Lgs. 151/2005.
Salvo diverse intese a livello territoriale, il Grande Conferitore dovrà prenotare il conferimento presso il CdR al quale intenderà conferire. Nel caso in cui il CdR in questione non possa erogare il servizio richiesto, il Distributore potrà conferire, sempre previa prenotazione, ad uno dei CdR alternativi prescelti, nel rispetto delle regole del Protocollo.
Con l’obiettivo di favorire la gestione dei flussi di RAEE conferiti dalla Distribuzione con origine territoriale differente dal luogo di destinazione – anche considerando che i rifiuti conferiti dai consumatori ai sensi del D.M. 65/2010 vengono raggruppati dai Distributori indipendentemente dal luogo di domicilio dei consumatori stessi – i Comuni e i Soggetti da essi delegati alla gestione dei CdR comunali[2], assicurano tramite i propri CdR e con le modalità descritte precedentemente, il ritiro gratuito dei RAEE provenienti dai nuclei domestici conferiti dai Punti Vendita e dai Luoghi di Raggruppamento dei Distributori siti sul proprio territorio comunale o ubicati in altri Comuni rispetto a quello dove avviene il conferimento. In questo ultimo caso, i Comuni e i Soggetti da essi delegati alla gestione dei CdR comunali, in virtù dei premi di efficienza citati fra gli “atteso che” e fatti salvi gli eventuali accordi esistenti a livello territoriale, stipuleranno con i Distributori, ai sensi dell’art.6 comma 1 lett. a) del D.lgs. 151/05, un’apposita Convenzione non onerosa.
I Tempi Massimi di Intervento (TMI) e le frequenze di prelievo dei RAEE previste per i CdR disponibili al conferimento da parte dei Distributori e dei Soggetti previsti dal Regolamento di cui al D.M. 65/2010, sono definiti in uno specifico Allegato (Condizioni Generali di Ritiro) all’Accordo di Programma sottoscritto tra ANCI e CdC RAEE in data 18/07/2008, opportunamente rivisto; tali condizioni verranno rivisitate dopo un adeguato periodo di monitoraggio di 6 mesi dalla data di avvio del sistema di raccolta dei RAEE della Distribuzione.
Il Protocollo d’Intesa si applica anche ai Gestori dei Centri di Assistenza Tecnica e agli Installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del D.M. 65/2010 art. 4 Capo I, “Modalità semplificate per la gestione dei RAEE domestici”.


[1] Si tratta del sistema disegnato dal Dlgs 151/2005, il quale impone ai distributori di assicurare “al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata”. Tale disposizione è stata attuata dal Dm 8 marzo 2010, n. 65, recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee), nonchè dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature, ed entrato in vigore il 19 maggio u.s.
[2] Secondo quanto previsto dall’art. 2 del Protocollo di Intesa e dall’art. 6, comma 1, lett. a), del d.lgs. 151/2005

 

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