Delegato ambientale : Cass. Pen. n. 46237/2013

Delegato ambientale: Cass. pen. 46237/2013
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Quale responsabilità per il delegato ambientale munito di idonea delega?
La Cassazione penale si esprime con rigore senza dimenticare l’accertamento della idoneità della delega conferita.
Si rinvia a breve disamina della sentenza citata Cass. pen. 46237/2013: delegato ambientale 46237
 

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Rifiuti: Trasporto rifiuti senza FIR – non è reato?

Art. 258 comma 4 Dlgs. 152/2006 – Cass. penale 27.7.2011 n. 29973
 
A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati
 
Il caso prende origine dal viaggio senza FIR, di veicoli incidentati destinati alla demolizione. Rifiuti considerati pericolosi.
Il fatto si consumava sotto la vigenza dell’art. 258 comma 4 Dlgs. 152/2006 prima della riforma avvenuta  con Dlgs. 205/2010 che modificava l’art. 258 alla luce del SISTRI.
La Cassazione si pone il problema della applicazione del nuovo art. 258, come modificato, in quanto norma più favorevole al reo (favor rei ex art. 2 c.p.).
 
La Corte di Cassazione, dunque con sentenza n. 29773/2011 ritiene depenalizzato il reato di trasporto rifiuti in assenza di formulario o con FIR incompleto proprio in quanto ipotesi illecita non più statuita dal nuovo TUA e come tale più favorevole al reo.

A dire il vero la Sentenza è un po’ confusa in quanto disserta sul punto della applicabilità del nuovo articolo 258 senza però porre a fondamento della decisione tale dissertazione.
La sentenza inoltre non può tenere conto della intervenuta abrogazione del sistema Sistri operata dal DL. 138/2011.
 
La sentenza invero deciderà che il reato non sussiste in quanto i rifiuti trasportati non sono pericolosi e dunque non si pone il problema della applicabilità della pena di cui all’art. 483 c.p..(258) – (oggetto del contendere era l’accertato trasporto di veicoli destinati alla rottamazione, circostanza che il P.M. aveva classificato come trasporto di rifiuti in assenza di formulario. La Cassazione, invece, ha escluso che le automobili fossero rifiuti perché non erano veicoli fuori uso, essendo ancora dotati di targa e potendo essere ancora utilizzati).
 
Vero è che la Cassazione pone attenzione alla novella dell’art. 258.
 
La novella a ben leggere ha modificato la fattispecie legislativa nei suoi elementi costitutivi, cancellando il reato di trasporto di rifiuti in assenza di formulario e sostituendolo con l’illecito di trasporto in assenza di copia cartacea della scheda di movimentazione SISTRI (la cui sanzione è statuita all’art. 260 bis T.U.A., oggi abrogato dal DL 138/2011).
La Dottrina si è già espressa, sollevando la questione affinché il Parlamento prendesse provvedimenti e suggerendo nelle more una soluzione di buon senso:continuare cioè l’applicazione del vecchio Codice Ambientale fintanto che il SISTRI non fosse divenuto operativo.
 
La sentenza dunque ha il merito di porre riflessione sulla applicazione dell’art. 258 comma 4 anche alle fattispecie contestate precedentemente alla entrata in vigore della nuova formulazione dlel’art. 258 (25.12.2010).
 
 
 
 

ART. 258 COMMA 4 vigente fino al 24/12/2010 ART. 258 COMMA 4 
vigente al 25/12/2010
Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulano di cui all’articolo 193ovvero indica nel formulano stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all’articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. 
….
Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all’articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto

 

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Sicurezza: il rischio elettivo esclude la responsabilità del datore di lavoro

Note a Cass. Lavoro n. 10734/2011
a cura di avv. Cinzia Silvestri


Una guardia giurata si allontanava dal proprio posto di lavoro, seppur rimanendo nei pressi, per parlare con un collega al quale accidentalmente cadeva l’arma da fuoco a terra e lo feriva ad un braccio.
La guardia giurata conveniva in giudizio la società datrice di lavoro per vederla condannare al risarcimento dei danni per un infortunio accaduto in occasione del lavoro prestato.
La guardia giurata percorreva i due gradi di giudizio in quanto la domanda veniva rigettata atteso che i giudici escludevano che l’infortunio fosse connesso all’attività lavorativa. La guardia proponeva ricorso per cassazione.
 
La sentenza della Cassazione conferma i due gradi di giudizio e precisa: “Non era dunque ravvisabile né una causa, né una occasione di lavoro, dal momento che la condotta posta in essere… si era concretizzata nel fatto che, per ragioni del tutto estranee al servizio aveva lasciato la propria postazione di lavoro, soffermandosi a discutere con altra guardia giurata, determinando così il venir meno di qual vincolo di occasione lavorativa, che costituisce condizione imprescindibile per la responsabilità datoriale, si da configurare un rischio elettivo…”
 
Il rischio elettivo, consiste in una deviazione dalla attività lavorativa, volontaria, tesa a finalità personali e non riconducibili alla mansione resa e dalle normali modalità lavorative; il rischio elettivo esclude il nesso con l’attività lavorativa.
Il datore non è responsabile dell’infortunio al dipendente che si sia allontanato dalla propria postazione di lavoro.
La Cassazione cita altra sentenza come precedente ovvero la Cass. 4.7.2007 n. 15047 secondo cui “…in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro costituisce rischio elettivo la deviazione, puramente arbitraria ed animata da finalità personali, dalle normali modalità lavorative, aggiungendo al riguardo che tale genere di rischio – in grado di incidere, escludendola, sull’occasione di lavoro – si connota per il simultaneo concorso di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive, della direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali ed infine, della mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell’attività lavorativa)..”.


 

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