Bonifica e responsabilità: il concetto di più probabile che non..

Bonifica e responsabilità: il concetto di più probabile che non..

Bonifica e responsabilità: il concetto di “più probabile che non”.
Alla ricerca del “colpevole”
TAR Lombardia Brescia n. 766/2018
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Bonifica e responsabilità: il concetto di “più probabile che non”.

E’ interessante il percorso del TAR nell’individuare la responsabilità del proprietario che crede di essere incolpevole ma in realtà non lo è.
La questione attiene all’onere di bonifica in capo da una Società non solo sul proprio terreno di proprietà e dunque sul sito in cui svolgeva la propria attività industriale ma anche lungo le “sponde del Mincio” ossia in zona perimetrale e limitrofa al sito ed esterna. La Società si oppone a questa residuale bonifica adducendo di non esserne responsabile e portando in giudizio elementi che pongono dubbio sulla riconoscibilità dell’evento alla sua attività.
Il TAR espone il lungo decalogo che conferma la responsabilità solo di colui che ha inquinato (chi inquina paga) e conclude però che la Società è la “responsabile” anche dell’inquinamento dell’area limitrofa (non di sua proprietà) applicando il principio civilistico del “più probabile che non” . Secondo il TAR gli elementi di causa riconducevano la responsabilità alla Società con alta probabilità. Continua il TAR adducendo che la prova a discarico– ovvero che l’inquinamento dell’area esterna non era riferibile alla società bensì ad altri soggetti – era a carico della società, tenuta anche ad indicare nome e cognomedella terza inquinatrice. Il TAR dunque impone l’onere  alla amministrazione di ricercare il  “colpevole”, a carico della Società stessa .
In particolare: continua lettura articolo TAR 766 – Bonifica e responsabilità: il concetto di “più probabile che non”. 

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Acquistare sito inquinato: quali conseguenze?

Acquistare sito inquinato: quali conseguenze?

Sito inquinato e responsabilità dell’acquirente incolpevole.

Onere reale e privilegio immobiliare – art. 253 Dlgs. 152/2006

Consiglio di Stato n. 4248/2020

A cura Studio Legale Ambiente


Acquistare un bene inquinato: quali rischi ?

L’acquisto di un bene inquinato espone a conseguenze.

 Il Consiglio di Stato n. 4248/2020  riassume le conseguenze che il proprietario incolpevole può subire.

E’ ormai consolidato il meccanismo giuridico che esclude da responsabilità il proprietario incolpevoleovvero colui che non ha causato l’inquinamento.

Il proprietario incolpevole non è tenuto a provvedere alla bonifica del sito, né può essere destinatario di ordinanze che obbligano a eseguire attività di bonifica. Il legislatore prevede che la P.A. debba, in questo caso, attivare serie indagini al fine di trovare il “colpevole”. Può anche accadere che il responsabile sia individuato ma non provveda. Comunque...Continua lettura articolo

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Bonifiche: novità nel Decreto semplificazioni – 27.7.2020

Bonifiche: novità nel Decreto semplificazioni – 27.7.2020

Decreto semplificazioni – interventi ed opere in siti bonificati Art. 242-ter, Dlgs. 152/2006 – D.L. n. 76/2020

avv. Cinzia Silvestri del foro di Venezia, giurista ambientale


Il Decreto semplificazioni (D.L. n. 76/2020) ha operato interventi radicali non sempre coerenti con la volontà di “semplificare”.

Con vigenza immediata dal 17.7.2020 il Governo ha inserito nuovo articolo 242-ter Dlgs. n. 152/2006, con l‘intento di semplificarele procedure per interventi e opere dei siti oggetto di bonifica. La lettura dell’articolo tuttavia desta alcune riflessioni sulla concreta “semplificazione”, che forse potranno essere risolte in sede di conversione in legge. Ad oggi pare che la vera “semplificazione” sia nelle mani delle Regioni che potranno esentare da procedure o articolare procedure snelle, semplici.

Art. 242 – ter Comma 1: quali opere possono essere realizzate nei siti oggetto di bonifica?

Il Governo consente la realizzazione di alcuni interventi, li elenca (si ritiene con  intento tassativo) e poi chiude il corposo elenco indicando una condizione lata, ampia: detti interventi non devono interferire con la bonifica né recare rischio alla salute dei lavoratori. Il problema è individuare quandol’intervento o l’opera non impatta sulla bonifica (in corso) e quandonon incide sulla salute dei lavoratori.

Così si esprime il Governo: Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti d’interesse nazionale, possono essere realizzati interventie opererichiesti

dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro,
di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché
opere lineari necessarie per l’esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale,
altre opere lineari di pubblico interesse,
di sistemazione idraulica,
di mitigazione del rischio idraulico,
opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l’installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all’assetto esistente, opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, nonché
le tipologie di opere e interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 7-bis,
a condizione chedetti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l’esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratorie degli altri fruitori dell’area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 242 ter comma 2 – chi controlla?

Si comprende che nell’ambito del procedimento di bonifica, l’interessato/proponente può chiedere, ad esempio, lasistemazione idraulica dell’area(che insiste sul territorio da bonificare). Si apre procedimento di approvazione e autorizzazione degli interventi e, se del caso, nell’ambito della procedura di V.I.A.. L’autorità competente (individuata secondo il titolo V della parte IV – bonifiche) deve controllare e verificare che l’intervento di sistemazione idraulicanon impatti sulla bonifica in corso e non rechi pregiudizio ai lavoratori, che di fatto intervengono in un sito potenzialmente inquinato. A dire il vero, se deve essere attivata autonoma procedura relativa all’intervento/opera, la semplificazione sperata, non si coglie. La lettura mera dell’articolo sembra rinviare ad autonoma procedura, distinta da quella di bonifica, e finalizzata proprio a valutare l’impatto dell’intervento sulla bonifica e sui lavoratori. Così il comma 2:

La valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 è effettuata da parte dell’autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, nell’ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale.
Art. 242-ter comma 3 Dlgs. 152/2006 – Regioni e procedura “esente”.

Il Governo, dopo aver indicato la necessità di una procedura autorizzativa di controllo sugli interventi ed opere di cui al comma 1, provvede a semplificarerinviando alle Regioni e al MIN.AMB. (per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale) l’individuazione degli interventi che non necessitanodella preventiva valutazione dell’autorità competente. Si comprende che le Regioni, possono indicare gli interventi da realizzare senza procedura di autorizzazione (esenti). Sempre le Regioni (o Min. Amb.) – se è invece necessaria la procedura di controllo (l’intervento non è esente) – definiscono i criteri e le procedure per la predetta valutazione e le modalità di controllo. La Regione pare essere dunque il perno della “semplificazione”perché ha il potere di esentaredalla procedura o di definirela procedura autorizzativa e i criteri utili per la valutazione ed il controllo di quell’intervento od opera che impatta su sito in corso di bonifica o da bonificare.

Quali sono gli interventi sui quali la Regione può ritenere esente da procedura o imporre la procedura e crearela procedura? Il comma 3 richiama il corposo elenco del comma 1 ma anche l’art. 25 del DPR 120/2017  (Reg. Terre e rocce da scavo) inserito nel titolo V relativo alle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica. Art. 25 citato è chiave di lettura del presente articolo e si pone in osmosi giuridica perché è norma di riferimento del presente articolo.

Così il comma 3:

Per gli interventi e le opere individuate al comma 1, nonché per quelle di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le restanti aree, provvedono all’individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell’Autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le procedure per la predetta valutazione nonché le modalità di controllo.
Art. 242-ter comma 4 Dlgs. 152/2006 – procedure

Fino a quando le Regioni non provvederanno in merito si apre un vulnus, un tempo senza disciplina. Così il Governo interviene disciplinando alcune ipotesi, in attesa delle Regioni; disciplina provvisoria che però esprime un disagio operativo e crea dubbio sul significato di “semplificazione”. Nella ipotesi a), sotto riferita, il Governo scandisce i tempi (30 giorni + 15 giorni) ma obbliga il proponente non solo alla redazione di un Piano di indagini preliminari ma a concordare con Arpa tale piano. Arpa decide ma se non provvede il Governo invitaad adire l’ISPRA, altro interlocutore. Non si comprende per quale motivo l’Arpa, primo interlocutore con il quale si concorda il piano, non dovrebbe rispondere. Stupisce che a fronte di un ipotetico silenzio dell’arpa il Governo non ponga rimedi agevolatori al proponente ma inviti (non impone) il proponente ad adire altro soggetto ISPRA; con ciò cumulando non solo attività (piano, istanze, incontri) ma anche tempi. Cosa succede se ISPRA non si pronuncia? Il proponente può proseguire l’intervento?

Così il comma 4:

Ai fini del rispetto delle condizioni previste dal comma 1, anche nelle more dell’attuazione del comma 3, sono rispettate le seguenti procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati:
a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell’area oggetto dell’intervento ai sensi dell’articolo 242, il soggetto proponente accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è concordato con l’Agenzia di protezione ambientaleterritorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l’ISPRAche si pronuncia entro i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente. Il proponente, trenta giorni prima dell’avvio delle attività d’indagine, trasmette agli enti interessati il piano con la data d’inizio delle operazioni. Qualora l’indagine preliminare accerti l’avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il soggetto proponente ne dà immediata comunicazione con le forme e le modalità di cui all’articolo 245, comma 2, con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate;
b) in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in essere, il proponente può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1 previa comunicazione all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo rispetto all’avvio delle opere. Al termine dei lavori, l’interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa;
c) le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. Iterreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.
All’attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Vedi il documento
Cinzia SilvestriBonifiche: novità nel Decreto semplificazioni – 27.7.2020
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Risarcimento danno ambientale: nuovo art. 306bis Dlgs. 152/2006

Rifiuti – risarcimento danno ambientale art. 306 bis Dlgs. 152/2006
Collegato ambientale (L. 221/2015) vigente al 2.2.2016
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


L’art. 31 della L. 221/2015 ha inserito l’art. 306bis Dlgs. 152/2006 relativo alla (Determinazione delle misure per il risarcimento del danno ambientale e il ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale).
Il legislatore si concentra sulla proposta transattiva tra il Ministero dell’ambiente ed il soggetto “obbligato” alle procedure di bonifica di sito di interesse nazionale. E’ una transazione a dire il vero un po’ particolare in quanto ancorata a una serie di requisiti obbligatori la cui valutazione da parte del Ministero può portare anche al rigetto della proposta. Nel caso il Ministero accetti la proposta si apre addirittura una Conferenza di Servizi che dovrebbe concludersi in 180 giorni. La conferenza dei servizi può anche modificare l’atto transattivo che viene poi sottoposto al soggetto . Se poi il soggetto  continua lettura articolo L. 221.2015

adminRisarcimento danno ambientale: nuovo art. 306bis Dlgs. 152/2006
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Bonifiche: il proprietario incolpevole non deve provvedere

Inquinamento ambientale – bonifiche e principio chi inquina paga -Corte di Giustizia UE 5.3.2015 – C-534/2013 –
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 
La questione del proprietario incolpevole e obbligo di bonifica è stata oggetto di accertamento pregiudiziale avanti alla Corte di Giustizia Europea che con sentenza del 4 marzo 2015 – Causa 534/2013  ha risposto alla domanda pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato l’8.7.2013.
La questione nasce dal contenzioso insorto tra alcune società che avevano acquisito dei siti inquinati e che, dopo l’acquisto dei predetti siti, erano destinatarie di provvedimento del Ministero Ambiente che ingiungeva loro di dare esecuzione a misure specifiche di messa in sicurezza di emergenza ossia “alla realizzazione di barriera idraulica di emungimento per la protezione della nappa freatica e la presentazione di una variante di progetto di bonifica del terreno esistente dal 1995, Tali decisioni sono state indirizzate alle 3 imprese in qualità di custodi dell’area…”
Le tre imprese deducevano di non essere autrici della contaminazione e adivano il TAR Toscana che con tre sentenze distinte annullava i provvedimenti in ragione del fatto che “….il principio chi inquina paga …. non poteva imporre …l’esecuzione delle misure in parola ad imprese che non hanno alcuna responsabilità….”
Il Ministero appellava le tre sentenza avanti al Consiglio di Stato ed il Consiglio di Stato adiva la Corte di Giustizia rilevando il contrasto insorto nella giurisprudenza italiana tra coloro che ritengono possibile imporre comunque l’obbligo di riparazione e della bonifica anche ai proprietari incolpevoli e coloro che non lo ritengono possibile.
La Corte dapprima ricorda il dettato della Direttiva 2004/35 e poi richiama la disciplina italiana di cui al titolo V della parte IV artt. 240 ss. Dlgs. 152/2006 e conclude per la compatibilità della normativa italiana , che non prevede obblighi a carico del proprietario incolpevole, alla Direttiva 2004/35 ovvero che :
1)    il proprietario incolpevole non può essere obbligato a bonificare un sito contaminato
2)    la mera “custodia” del bene non legittima la imposizione dell’onere di bonifica
3)    l’unico soggetto obbligato è il responsabile della contaminazione e in subordine la pubblica amministrazione
4) E’ la pubblica amministrazione che deve attivarsi per la bonifica dell’area ed il proprietario incolpevole sarà tenuto semmai solo al pagamento dell’onere reale ovvero  del valore del bene dopo la bonifica.
Recita la Corte di Giustizia:
“La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, nell’ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da quest’ultimo le misure di riparazione, non consente all’autorità competente di imporre l’esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall’autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l’esecuzione di tali interventi.
Leggi anche articolo “proprietario incolpevole”

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Bonifiche e appalti: corsia preferenziale

Agevolazioni per le bonifiche negli appalti:  corsia preferenziale
Art. 34 DL. 133/2014 convertito dalla Legge n. 164/2014
A cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 
Bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati trovano corsia preferenziale nel codice degli appalti.
La L. 164/2014 (DL 133/2014) art. 34 modifica il codice appalti inserendo agevolazioni per le bonifiche.
– PROCEDURA RISTRETTA
Il decreto modifica l’art. 48  comma 1bis del Dlgs. 163/2006 e amplia i casi in cui è possibile la procedura ristretta.
1-bis: Quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facolta’ di limitare il numero di candidati da invitare, ai sensi dell’articolo 62, comma 1(procedura ristretta) nonche’ nei casi di bonifica e messa in sicurezza i siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,, richiedono ai soggetti invitati di comprovare il possesso dei requisiti di capacita’ economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando, in sede di offerta, la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito in originale o copia conforme ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Non si applica il comma 1, primo periodo.
– PROCEDURA SEMPLIFICATA
La procedura semplificata senza gara … continua lettura articolo  Bonifiche e appalti DL 133 convertito 

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Appalti e Bonifiche, avvalimento: art. 34 L. n. 164/2014

Art. 34 L. n. 164/2014 e bonifiche: codice appalti e bonifiche, avvalimento
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 
Il DL n. 133/2014 convertito in L. n. 164/2014, all’art. 34 ha integrato il codice degli appalti inserendo espresse indicazioni sulle bonifiche ambientali del Dlgs. 152/2006.
Anche in tema di avvalimento viene precisato la personalità del requisito della iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.
Il decreto modifica l’art. 48  comma 1bis del Dlgs. 163/2006 e amplia i casi in cui è possibile la procedura ristretta.
1-bis: Quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facolta’ di limitare il numero di candidati da invitare, ai sensi dell’articolo 62, comma 1(procedura ristretta) nonche’ nei casi di bonifica e messa in sicurezza i siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,, richiedono ai soggetti invitati di comprovare il possesso dei requisiti di capacita’ economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando, in sede di offerta, la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito in originale o copia conforme ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Non si applica il comma 1, primo periodo.
La L. n. 164/2014 all’art. 34 modifica anche l’art. 49 del Dlgs. 163/2006 inserendo il comma 1 bis in tema di avvalimento precisando che il requisito dell’iscrizione all’Albo gestori ambientali NON può essere soddisfatto avvalendosi di tale requisito posseduto da altro soggetto.
1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo 34, in relazione ad una specifica gara di lavori,
servizi, forniture puo’ soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto.
1-bis. Il comma 1 non e’ applicabile al requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 
 

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Terre e rocce, deposito temporaneo e piccoli cantieri

DL. n. 133/2014 convertito dalla Legge n. 164/2014 : dichiarazione d’intenti
Terre e rocce, deposito temporaneo e piccoli cantieri
A cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La L. n. 164/2014 di conversione del DL n. 133/2014 ha inciso anche sull’art. 8 del Decreto; articolo dedicato ai buoni propositi, alle dichiarazioni d’intento e alla consapevolezza di aver prodotto negli anni una normativa contraddittoria, disomogenea, incoerente, frazionata, ostica ed illegibile.
L’art. 8 convertito intende porre la disciplina semplificata del
1)    deposito temporaneo. La precisazione del deposito “temporaneo è stata inserita in sede di conversione .
2)    cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto
3)    Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e
4)    procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto
Il legislatore affronta, dunque, l’annosa questione delle terre e rocce da scavo, dei materiali di riporto, del deposito temporaneo nella consapevolezza continua lettura articolo ” Terre e rocce DL 133 convertito

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Bonifiche e normativa sicurezza sul lavoro: DL 165/2014

Bonifiche e DL . 165/2014
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Il Governo corregge la legge 11.novembre 2014 di conversione del DL 133/2014 proprio con DL n. 165 , si badi , dell’11.novembre 2014.
Il DL incide sulle “Procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti
contaminati ” e prevede :
1. Il comma 7 dell’articolo 34 del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,
n. 164, e’ cosi sostituito: «7. Nei siti inquinati, nei quali sono in
corso o non sono ancora avviate attivita’ di messa in sicurezza e di
bonifica, possono essere realizzati interventi e opere richiesti
dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione
ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi
adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonche’ opere lineari
necessarie per l’esercizio di impianti e forniture di servizi e, piu’
in generale, altre opere lineari di pubblico interesse a condizione
che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalita’ e
tecniche che non pregiudicano ne’ interferiscono con il completamento
e l’esecuzione della bonifica, ne’ determinano rischi per la salute
dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area.».

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Albo Gestori Ambientali: Nuovo Regolamento e Delibere

Albo gestori Ambientali – Nuovo Regolamento e Delibere segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Dario Giardi


L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, il 3 settembre 2014 ha pubblicato 4 delibere  che definiscono la modulistica da utilizzare per le iscrizioni “ordinarie”, le comunicazioni “semplificate” e le variazioni della dotazione dei veicoli, rendendo operative le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento entrato in vigore il 7 settembre 2014.
I modelli approvati attuano, in particolare, le novità introdotte dal nuovo regolamento per quanto riguarda le categorie di iscrizione, i requisiti soggettivi, il responsabile tecnico, l’informatizzazione delle procedure (anche per quanto riguarda la fruibilità dei dati), l’aggiornamento delle procedure amministrative (domande di iscrizione, variazione, rinnovi e ricorsi).
La modulistica per l’iscrizione nelle categorie numero 1 (trasporto rifiuti urbani), 4 (trasporto rifiuti speciali non pericolosi), 5 (trasporto rifiuti speciali pericolosi), 8 (intermediazione e commercio senza detenzione), 9 (bonifica siti) e 10 (bonifica beni contenenti amianto), è contenuta nella deliberazione 2/2014.
L’autocertificazione per il rinnovo delle stesse categorie nella deliberazione 4/2014.
La deliberazione 3/2014 reca la modulistica per le comunicazioni per l’iscrizione (e il rinnovo) in procedura semplificata, possibile per le aziende speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione che gestiscono rifiuti urbani, i produttori di rifiuti che trasportano i propri rifiuti (se pericolosi, nei limiti dei 30 kg/lt al giorno) e le imprese che trasportano Raee ai sensi del Dm 65/2010. La deliberazione 5/2014, infine, contiene il modello da utilizzare nel caso di variazioni dell’iscrizione all’Albo della dotazione dei veicoli.
 

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Bonifiche: novità dalla Legge n. 116/2014

Novità ambientali: Pubblicata L. n. 116/2014 di conversione del DL n. 91/2014
Procedure semplificate per le operazioni di bonifica – Art. 242-bis Dlgs. 152/2006
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 20 agosto 2014 la Legge di conversione n. 116/2014 del Decreto legge n. 91/2014.
La Legge – che ha ampiamente modificato il Decreto legge – contiene molte novità in materia ambientale e incide, con rilevanti interventi, sul Dlgs. n. 152/2006.


L’ Art. 13 della L. 116/2014 inserisce l’art. 242 bis nel Dlgs. 152/2006 e prevede – Procedure semplificate per operazioni di bonifica e di messa in sicurezza; procedura semplificata che si contrappone alla procedura prevista dagli artt. 242 o 252 Dlgs. 152/2006.
La procedura semplificata
1) è dedicata all’operatore interessato ad …..  continua lettura dell’articolo 

adminBonifiche: novità dalla Legge n. 116/2014
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DL n. 91/2014: Disposizioni urgenti in materia ambientale

DL 91/2014: Disposizioni urgenti in materia ambientale

Segnalazione a cura di  Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri  – Dario Giardi


In Gazzetta ufficiale del 24 giugno 2014 n.144 , è stato pubblicato il decreto legge 24 giugno 2014 n.91 recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.”

Il testo del DL impone importanti modifiche al Dlgs. 152/2006 che vanno singolarmente affrontate.
Queste le principali disposizioni…. (continua lettura e vai all’articolo DL. 91/2014)
 

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Bonifiche e SIN: Art. 252 bis Dlgs. n. 152/2006

Bonifiche e Siti di Interesse Nazionale (SIN)
Art. 252bis Dlgs. 152/2006 come riformato dalla L. n. 9/2014
(Destinazione Italia)

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 

Il DL 145/2013 (Destinazione Italia) è stato convertito con modifiche dalla  L. n. 9/2014
L’articolo 4 della L. 9/2014 modifica l’art. 252bis del Dlgs. 152/2006 che si occupa dei Siti inquinati Nazionali (SIN) di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale.
Di seguito schema di confronto con il DL 145/2013 convertito nonché ….(continua lettura articolo252bis

adminBonifiche e SIN: Art. 252 bis Dlgs. n. 152/2006
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Bonifiche: "accordo" imminente

Aree da bonificare… il governo elenca.
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente
Sul sito del Governo compare elenco che segue l’annuncio della intesa relative alle bonifiche.
Si legge nell’allegato:
Principali aree da disinquinare
57 aree da risanare. 2,2 miliardi di euro stanziati dal Ministero
Sono 57 i cosiddetti Sin (siti di interesse nazionale) da disinquinare.
2,2 miliardi di euro l’importo stanziato dal ministero dell’Ambiente dal 2001 a oggi. La somma è destinata agli interventi pubblici o di interesse pubblico. I privati sono tenuti a intervenire con propri investimenti.
Su circa 20 Sin il ministero ha concluso la sua parte di attività, ma l’attività non è finita. Anzi, spesso non è nemmeno cominciata. Difatti per legge (decreto 152 del 2006) la competenza è passata a Province e Arpa. E lì, spesso, tutto si è fermato.
Aree perimetrate
Pari a circa 500mila ettari le aree a terra perimetrate. Corrispondono a poco meno del 2% del territorio nazionale.
Pari a circa 90mila ettari la perimetrazione delle aree a mare.
Tipologia principali aree da bonificare
 Marghera: polo industriale
 Napoli orientale: ex raffineria Mobil
 Gela: petrolchimico Eni
 Priolo: petrolchimico Eni-ex Esso–Isab-Lukoil
 Manfredonia: polo chimico
 Brindisi: petrolchimico e 2 centrali elettriche a carbone
 Taranto: acciaieria Ilva e raffineria Eni
 Cengio (Savona): ex Acna (industrie chimiche)
 Piombino: siderugia
 Massa e Carrara: siderurgia e amianto
 Casale Monferrato: amianto
 Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano: cimitero di rifiuti della camorra
 Pitelli (La Spezia): discarica rifiuti a ridosso dell’arsenale della marina militare
 Balangero (Torino): miniera di amianto e discarica di altri tossici nocivi
 Pieve Vergonte (Val d’Ossola): vecchia chimica
 Sesto San Giovanni: siderurgia
 Pioltello Rodano: ex Sisas (acetilene e derivati; discarica cancerogena di circa
cinquant’anni fa)
 Napoli Bagnoli: acciaieria dismessa e stabilimento Eternit

adminBonifiche: "accordo" imminente
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Bonifiche Siti: Responsabilità degli Enti

Bonifica siti:  responsabilità degli enti
Dlgs. 231/2001 art. 25 undecies – art. 257 Dlgs. 152/2006
A cura di avv. Cinzia Silvestri
Lo Studio Legale Ambiente prosegue la pubblicazione di  schemi di chiarimento delle novità introdotte dal Dlgs. 231/2001[1] per i reati di cui al Dlgs. 152/2006 in vigore dal 16.8.2011; e ciò con riserva di precisare in ordine alla natura della responsabilità degli Enti  come indicati all’art. 1 Dlgs. 231/2001 (enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica).
 
         BONIFICA DEI SITI
L’art. 257 Dlgs. 152/2006 (Bonifica dei siti) si articola in 4 commi.
Il primo comma punisce l’inquinamento acque e suolo ( Chiunque cagiona l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee)  in presenza di due presupposti:
1)    il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)
2)    se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall’autorità competente nell’ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.
In presenza di questi presupposti il trasgressore è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.
Il Dlgs. 231/2001 art. 25-undecies richiama per intero l’art. 257 comma 1 e ciò fa presumere che la sanzione (in quote) ivi prevista sia estesa anche alla seconda parte del comma 1 che prevede diversa fattispecie relativa alla “…mancata effettuazione della comunicazione di cui all’articolo 242. In questo caso “il trasgressore è punito con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con llammenda da mille euro a ventiseimila euro”.
 
Il secondo comma dell’art. 257 aggrava la pena se l’inquinamento è provocato da sostenze pericolose e “ Si applica la pena dell’arresto da un anno a due anni e la pena dell’ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro”.
La pena dell’arresto e dell’ammenda non è alternativa ma si cumula; e ciò rappresenta il maggiore disvalore del comportamento.
 
Ciò che si nota è che non sono previste sanzioni interdittive.
In sintesi:
 

reato Pena ex Dlgs. 152/2006 Sanzione Enteex Dlgs. 231/2001 Sanzioni interdittive
art. 257 comma 1 (prima parte)(inquinamento acque e suolo) pena dell’arresto da 6 mesi a 1 annoo
con l’ammenda da 2600 euro a
26000 euro
Fino a 250 quote Non prevista
Art. 257 comma 1 (seconda parte)Omessa Comunicazione ex art. 242 Arresto da3 mesi a 1 anno
o
ammenda  da
1000 euro a
26000 euro
Fino a 250 quote Non prevista
Art. 257comma  2
Inquinamento sostanze pericolose
 
pena dell’arresto da  1 anno a 2 annie
ammenda da
5200 euro a
52000 euro
 
Da 150 a 250 quote  Non prevista

 
 
Si ricorda che la sanzione amministrativa prevista dall’art. 10 del Dlgs. 231/2001 indica un particolare sistema di calcolo della sanzione: “…2.  La  sanzione  pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento ne’ superiore a mille.   3.L’importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.”
Ovvero da un minimo di 250 Euro a 1500 Euro.
 



[1] IL DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 121  (attuazione   della   direttiva   2008/99/CE   sulla   tutela   penale dell’ambiente, nonche’ della direttiva 2009/123/CE  che  modifica  la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni. (11G0163) è entrato in vigore il 16.8.2011.
 
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