A.I.A.: Rinnovo e riesame – differenze

A.I.A.: Rinnovo e riesame – differenze

A.I.A.: Rinnovo e Riesame – differenze

Focus sull’art. 29-octies Dlgs. 152/2006

A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente


Il Rinnovo ed il Riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale sono disciplinati entrambi all’art. 29-octies Dlgs. 152/2006; articolo ampiamente modificato dal Dlgs. N. 46/2014 (vigente dal 11.4.2014).

Prima della novella si potevano distinguere le ipotesi di Rinnovo ad istanza di parte (art. 29-octies comma 1) e Riesame d’ufficio da parte della P.A. (art. 29-octies comma 5). La distinzione era marcata proprio dall’art. 29-octies che in più parti indicava il rinnovo con il senso di “nuova AIA” sorta sulla fine della precedente Autorizzazione, a differenza del “Riesame” che evocava il senso dell’aggiornamento, della modifica della Autorizzazione.

Ebbene. Il testo oggi in vigore (dal 11.4.2014), salvo alcune modifiche, rimodula il concetto di riesame e rinnovo. Non sempre il Riesame significa Rinnovo.

  • Riesame facoltativo (commi 1,2)

Il primo comma precisa, con chiarezza, che il riesame dell’AIA può essere disposto liberamente e “periodicamente” dalla P.A., che conferma o aggiorna le relative condizioni. Questo riesame  “libero” deve tenere conto di alcuni presupposti indicati nel comma 2:

“Il riesame tiene conto di tutte le

  • conclusioni sulle BAT nuove o aggiornate applicabili alla installazione e adottate da quando l’autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata nonché
  • di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l’esercizio dell’installazione.
  • Nel caso di installazione complesse in cui siano applicabili più conclusioni sulle BAT, il riferimento va fatto per ciascuna attività prevalentemente sulle conclusioni BAT pertinenti al relativo settore industriale.”

Permettere il riesame facoltativo in tutti i casi in cui nuovi elementi che possano condizionare l’esercizio dell’installazione (cfr. punto 2 sopra citato) significa valutare ampia e discrezionale casistica, qualsiasi “novità” che la P.A. ritenga essere “elemento” da controllare.

L’intervento di aggiornamento facoltativo dell’AIA, origina, con prevalenza, dalle BAT di riferimento e ciò consente alla P.A. di “controllare” e aggiornare, facendo leva su presupposti di ampia interpretazione. Caratteri distintivi di questo riesame risiedono: a) nell’uso del solo termine “riesame”; b) nell’oggetto, in quanto riferito solo a singole installazioni o installazioni complesse ma con riferimento alle singole attività; c) senza termini, libero; d) ancorato però ad alcuni presupposti di ampio respiro.

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Conferenza: emissioni inquinanti gassose di origine industriale

Conferenza: emissioni inquinanti gassose di origine industriale

Conferenza: emissioni inquinanti gassose di origine industriale

9.10.16.17 dicembre 2021 ore 9/13 – webinar – RSE – ISPRA

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Studio Legale Ambiente segnala webinar – gratuito – che si svolgerà in 4 giornate sulle emissioni inquinanti di origine industriale. L’evento è organizzato da RSE e ISPRA con la finalità di fare il punto sulle emissioni (anche odorigene) trattando anche punti di novità (PNRR). 

E’ possibile iscriversi alla giornata di interesse cliccando sul link. Leggi locandina programma e iscriviti – Webinar_Emissioni

Studio Legale Ambiente è presente nella giornata del 16.12.2021 – clicca e iscriviti Webinar_Emissioni 

Foto tratta dal Libro L’arte della Cronaca 1946/1982 – Archivio cameraphoto Epoche Venezia  – inquinamento atmosferico Marghera anni 70

inquinamento atmosferico Marghera anni 70

inquinamento atmosferico anni 70 marghera – tratto da libro L”arte della cronaca 1946/1982- archivio cameraphoto Epoche Venezia

Cinzia SilvestriConferenza: emissioni inquinanti gassose di origine industriale
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Odori – Focus art. 272-bis d.lgs. 152/2006

Odori – Focus art. 272-bis d.lgs. 152/2006

Emissioni odorigene (2)

Odori. Art. 272 – bis Dlgs. 152/2006

Cass. penale n. 20204/2021

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 2.6.2021


La sentenza della Cassazione penale 20204/2021 affronta il tema delle emissioni odorigene e offre disamina dell’art. 272-bis Dlgs. 152/2006; disposizione introdotta dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183, art. 1, comma 1, lett. f).

Leggi anche su questo sito “emissioni odorigene – focus 1”

La Cassazione, al fine di affrontare altre questioni, riassume ai punti 7,8,9 della sentenza l’evoluzione normativa in punto odorigeno, indica le sanzioni, richiama la collocazione sistematica degli articoli e i limiti di applicazione .

La sentenza è chiara e si offre lettura di stralcio della sentenza.

Odori – focus normativo – 272-bis Dlgs. 152/2006

Il punto 7 della sentenza della Cassazione ricorda  i pochi punti presenti nel Dlgs. 152/2006 che richiamano espressamente gli odori:

  • l’art. 177, comma 4, lett. b) laddove specifica che la gestione dei rifiuti deve avvenire, tra l’altro, “senza causare inconvenienti da rumori o odori” e
  • negli artt. 237-septies e 237-octies in materia di impianti di incenerimento e co-incenerimento.

Ricorda la Corte il DPR 203/1988, normativa di riferimento in materia di “aria” e richiama quale strumento utile a contenere le emissioni odorigene le leggi regionali.

L’art. 272-bis, s’innesta in questo panorama povero e stabilisce: …Continua lettura articolo – 272bis 2

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A.I.A. e relazione di riferimento: DM n. 272/2014

A.I.A. : relazione di riferimento
DM n. 272 del 13.11.2014
segnalazione a cura Dario Giardi e Cinzia Silvestri – Studio legale Ambiente


Decreto n. 272 del 13/11/2014 recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’art. 5, comma 1, lettera v-bis) del DLgs 152/2006.

 Il D.Lgs. n. 46/2014, in vigore dallo scorso 11 aprile, introduce  nuovi adempimenti per le imprese in materia di A.I.A;  tra questi ultimi figura anche l’obbligo, per il gestore, di predisporre una relazione di riferimento sullo stato del suolo e delle acque sotterranee se l’attività comporta la produzione, l’utilizzo o lo scarico di sostanze pericolose, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella direttiva 2010/75/UE (IED) in merito alla chiusura e alla bonifica del sito.

 Il provvedimento in oggetto pertanto fornisce indicazioni specifiche ai fini della presentazione e dei contenuti per la stesura della relazione di riferimento.

 Per una più efficace sintesi della disposizione ministeriale si riporta una nota (v. Allegato II) sui principali contenuti e si rinvia al testo completo del provvedimento DM 272 del 13-11-2014

Richiamiamo, in quanto utile alla comprensione del presente decreto, il chiarimento presente sulla linee guida circolare del 27.10.2014 – AIA.

In tale punto viene suggerito alle autorità competenti di richiedere all’indomani della pubblicazione del DM in oggetto, la presentazione (ove dovuta) della relazione di riferimento o l’adeguamento della relazione di riferimento ancora in corso di validazione sulla base dei tempi indicati all’art. 4 dello stesso decreto.La validazione di tale relazione non costituisce parte integrante dell’AIA, né elemento necessario alla chiusura dei procedimenti di rilascio dell’AIA, poiché essa può essere effettuata dall’autorità competente con tempi indipendenti da quelli necessari alla definizione delle condizioni di esercizio dell’impianto, anche prima del primo aggiornamento dell’AIA effettuato in attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. 46/2014. Purtuttavia la circolare raccomanda, in ogni caso, ai gestori successivamente all’emanazione del citato decreto ministeriale, di attivarsi prontamente per la predisposizione della relazione di riferimento, tenendo conto la mancanza di tale elemento (ove dovuto) può determinare l’irricevibilità delle istanze.

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A.I.A.: Circolare Ministero Ambiente

A.I.A.: CIRCOLARE Ministero Ambiente del 27.10.2014
A cura di Cinzia Silvestri e Dario Giardi– Studio Legale Ambiente


Il Ministero dell’ambiente ha pubblicato in data 27.10.2014 Linee Guida sull’AIA con l’intendo di fornire chiarimenti alle modifiche introdotte dal Dlgs. 46/2014.
La Circolare propone Linee Guida prive, però, di valore cogente e prive di effettivo valore di chiarimento.
In relazione alle prime problematiche interpretative ed attuative emerse a seguito della pubblicazione della norma in parola, le Associazioni imprenditoriali hanno tempestivamente rappresentato le questioni sia al MATTM che alle Regioni, affinché le stesse fossero discusse nell’ambito del Tavolo di Coordinamento tra Regioni e Ministero, istituito ai sensi dell’articolo 29-quinquies del D.Lgs. 152/06, e fosse fornito una interpretazione univoca a livello nazionale.
Le attività del Tavolo di Coordinamento svolte fino ad ora hanno prodotto la Circolare “Linee di indirizzo sulle modalità applicative delle disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46” consultabile sul sito.
La circolare in oggetto non…. continua lettura articolo ” Circolare AIA

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AIA: quando è obbligatoria?

A.I.A.: quando è obbligatoria?
Focus sull’allegato VIII parte II Dlgs. 152/2006 e Dlgs. 46/2014
A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente


L’art. 29bis come riformato dal Dlgs. 46/2014 si apre pecisando che “l’autorizzazione integrata ambientale è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell’allegato XI…”.
Scompare, rispetto alla previgente versione, il riferimento esplicito all’allegato VIII (ovvero alle attività sottoposta in AIA) che però rivive nell’art. 4 comma 4 lett. c) del Dlgs. 152/2006 come inserito dal Dlgs. 46/2014:
“…(c) l’autorizzazione integrata ambientale ha ….continua lettura articolo  “allegato VIII

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