Sicurezza: DVR autocertificazione

Sicurezza: DVR – autocertificazione al 31.5.2013
Decreto interministeriale sulle procedure standardizzate
Chiarimenti inerenti la proroga del termine per l’autocertificazione della valutazione dei rischi
Segnalazione a cura di Cinzia Silvestri e Dario Giardi – Studio Legale Ambiente
Il termine per l’autocertificazione del DVR è avvenuta ex art. 1, comma 388, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
IN seguito alle numerose richieste pervenute, il Ministero del lavoro ha diffuso una nota di chiarimenti inerenti il termine finale dell’esercizio della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi.
Nella nota vengono ricostruite normativamente le diverse proroghe che si sono succedute nel tempo sino ad arrivare all’attuale formulazione del comma 5 dell’art. 29 che così dispone: ”..Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’art. 6 del comma 8 lett.f) e comunque non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi” .
Secondo l’interpretazione ministeriale è da prendere in considerazione “la scadenza del terzo mese successivo” e poiché il decreto interministeriale sulle procedure standardizzate entra in vigore il 6 febbraio 2013, la scadenza del terzo mese successivo è da intendersi riferita al 31 maggio 2013.
Pertanto, precisa la nota, la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione di rischi con autocertificazione termina in data 31 maggio 2013.
Per completezza di informazione si allega il testo integrale della nota ministeriale.
nota chiarimenti inerenti al termine finale dell’esercizio della facoltà: Nota del Ministero Lavoro 31/01/13 prot.32

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Appalti pubblici: esclusione dalla gara e autocertificazioni

Fotocopia carta di identità e sua rilevanza
(Consiglio di Stato n. 2384/10 (27.4.2010)
A cura di avv. Cinzia Silvestri


La decisione del CdS si distingue per aver riconosciuto la liquidazione del danno alla società ricorrente illegittimamente esclusa dalla gara per colpa e negligenza della P.A..

L’appalto pubblico in questione veniva aggiudicato ad una società.
La seconda classificata provvedeva però alla verifica dell’aggiudicazione e ravvisava la omessa produzione ed allegazione della fotocopia della carta di identità del dichiarante alle autocertificazioni sulla: 1) regolarità contributiva; 2) insussistenza di cause di esclusione.
La seconda classificata, dunque, ricorreva avanti al TAR Umbria chiedendo l’annullamento della aggiudicazione in quanto la produzione documentale della fotocopia del documento di identità è elemento costitutivo dell’autocertificazione in quanto espressamente previsto dalla legge (art. 38 co. 3 DPR 28.12.2000 n. 445).
La ricorrente (seconda classificata) invero sarebbe stata aggiudicataria in caso di corretta applicazione delle regole e dei criteri che disciplinano la gara stessa.
La ricorrente inoltre chiedeva il risarcimento del danno nei confronti della P.A. a fronte della illegittima aggiudicazione della procedura di gara, per l’affidamento di servizi (relativa a micro filmatura opere, inserimento immagini in data base…); affidamento erroneo a causa della colpevole negligenza e/o non conoscenza delle norme preposte alla procedura.
Il Tar Umbria annullava, dunque, l’ aggiudicazione e riconosceva altresì il risarcimento del danno a favore della ditta ricorrente “nella misura del 10% dell’importo base da ritenere presumibilmente corrispondente al mancato utile contrattuale”.
Ebbene il CdS  ha confermato la sentenza di primo grado (Tar Umbria) riformandola sul punto della quantificazione del risarcimento dovuto a favore della ricorrente, in particolare:
1)      la omessa allegazione della fotocopia della carta di identità alle autocertificazioni richieste, essendo elemento costitutivo delle autocertificazioni stesse per volontà di legge, determina la esclusione dalla gara stessa.
2)      L’Amministrazione deve conoscere le norme da applicare tanto più se chiare e prive di contrasti interpretativi come nel caso in esame;
3)      l’errore della amministrazione sulla allegazione della fotocopia della carta di identità come elemento costitutivo non è dunque scusabile;
4)      ne discende la responsabilità della P.A. al risarcimento dell’interesse legittimo leso.
5)      Il risarcimento del danno, dunque, deve essere liquidato tenendo conto di alcuni parametri:
a)      accertamento degli utili effettivi realizzati dall’impresa in base a documentato raffronto di costi e ricavi….
b)     Perdita di avviamento dell’azienda
c)      Interessi e rivalutazione monetaria sulla somma dovuta…
 

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