Appalti: avvalimento e certificazioni ambientali

Appalti: Avvalimento e certificazioni anche ambientali
EMAS, ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001…
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 1.3.2019


La questione dell’avvalimento delle certificazioni non è stata pacifica ed anzi costituisce buon esempio della spaccatura tra decisioni (sentenze) della magistratura e pareri precontenziosi[1]dell’Anac (art. 211 Codice appalti); poteri e posizioni a volte discordi tra loro e forieri di confusione applicativa. L’avvalimento delle certificazioni anche ambientali è ammesso purchè risulti da chiaro testo contrattuale l’effettivo affidamento tra impresa ausiliaria e ausiliata (cfr. art. 89 Codice appalti).
Avvalimento
L’articolo 89 del Codice dei contratti pubblici (Dlgs. 50/2016) , disciplina  l’istituto dell’avvalimento che permette all’operatore economico di avvalersi della capacità, dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di altri soggetti, per partecipare ad una procedura di gara.
Non sono oggetto di avvalimento i requisiti di ordine generale e quelli d’idoneità professionale. L’art. 89 Dlgs. 50/2016 esclude espressamente l’avvalimento della iscrizione all’albo dei gestori ambientali.
L’anno 2017 si distingue per avere precisato, a mezzo di sentenze … continua lettura avvalimento e certificazioni 
[1]Soft law – il parere di precontenzioso vincolante è impugnabile avanti alla Giustizia Amministrativa

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Trasporto in conto terzi: Circolare 1463/2012 AGA

Trasporto in conto terzi: Circolare 1463/2012 Albo gestori
a cura di Cinzia Silvestri e Dario Giardi – Studio Legale Ambiente
Con circolare prot. n. 1463 del 30 novembre 2012, il Comitato nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, ha accolto il ricorso proposto da un’impresa contro la decisione della competente Sezione regionale di non inserire nell’iscrizione all’Albo, ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D.Lgs 152/2006, un veicolo immatricolato ad uso di terzi. L’impresa ricorrente risultava essere proprietaria di detto veicolo adibito ad uso di terzi ed essere in possesso del relativo titolo abilitativo.
Con tale pronuncia il Comitato nazionale ha inteso uniformarsi, modificando il proprio orientamento, alla sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. II, n.13725 del 30 maggio 2012, depositata il 31 luglio 2012) che ha stabilito che per l’esercizio dei due tipi di attività (in conto proprio e per conto terzi) sono effettivamente previsti, dagli articoli 31 ss, della legge 6 giugno 1974, n.298, provvedimenti abilitativi distinti. Tuttavia, come ha osservato il Giudice, quello relativo al trasporto per conto di terzi ha contenuto più ampio ed è subordinato a condizioni e requisiti più rigorosi. Può quindi essere considerato senz’altro comprensivo anche del trasporto per conto proprio, che rappresenta un minus, sicché risulta ultroneo pretendere che chi ha già ottenuto il titolo “maggiore” si debba munire anche dell’altro, per poter svolgere un’attività che l’articolo 31 lett.b) della legge citata, definisce come “complementare o accessoria nel quadro dell’attività principale”.
Vai al breve commento alla sentenza della Cassazione 13725/2012 su questo sito.

adminTrasporto in conto terzi: Circolare 1463/2012 AGA
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Sistri "sospeso" e FIR: quali conseguenze?

Sistri “sospeso” e FIR: quali conseguenze?
A cura di avv. Cinzia Silvestri
L’articolo 52 del DL 83/2012 ha sospeso l’operatività del Sistri fino al 30.6.2012
Il Dlgs. 205/2010 ha innovato il Dlgs. 152/2006 definendo nuovi contenuti alla luce dell’intervenuto Sistri.
La parte IV Dlgs. 152/2006 sui rifiuti ha subito vera rivoluzione anche letterale.
La “sospensione” del sistema Sistri rende, di fatto, e per legge inapplicabile quel nucleo di norme pensate per sostenere il Sistema di Tracciabilità.
Dopo aver disposto la sospensione il Governo si preoccupa di dirimere la questione su ciò che deve essere applicato e scrive all’art. 52 DL 83/2012:
“…..fermo  restando,  in  ogni  caso,  che  essi rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  ed  all’osservanza della   relativa    disciplina,    anche    sanzionatoria,    vigente antecedentemente all’entrata in vigore del decreto legislativo del  3 dicembre 2010, n. 205….”.
Bisogna recuperare l’art. 190 e 193 vigenti prima della novella del 2010?
E che dire di tutti gli altri articoli disseminati nel codice ambientale che richiedono per la loro applicazione l’operatività del Sistri?
Accontentiamoci di Governo richiama espressamente solo gli articoli 190 e 193 “vecchia maniera”.
Si è portati dunque a riprendere il “vecchio” testo e considerarlo interamente applicabile (?).
Ci siamo dimenticati dell’art. 16 Dlgs. 205/2010 comma 2 ha condizionato la vigenza degli articoli 188, 188 bis e ter, 189, 190 e 193 alla operatività del Sistri.
Di fatto si devono considerare mai entrati in vigore tali articoli.
 
E’ visibile dalla lettura comparata del testo prima e dopo novella 2010, che alcuni commi sono rimasti invariati o  hanno subito cesure solo letterali (ad esempio il comma 2 e il comma 3 trasfuso nel nuovo comma 4 )
 
Vero è che il legislatore è intervenuto sul testo dell’art. 193 successivamente alla novella. Il recente comma 9bis, ad esempio, era stato inserito con la recente novella (DL 5/2012) e portava il beneficio della esclusione del FIR in capo alle imprese agricole a certe condizioni. Questo articolo non richiede la operatività del Sistri e dunque, bisogna chiedersi se è vigente.
 
 
La lettura dell’art. 193, come dell’art. 190, deve portare alla “sospensione” solo di quella parte del testo che richiede quale presupposto la operatività del Sistri?
 
Che dire a contrario del previgente art. 193 comma 4bis; comma che non risulta riportato nel nuovo testo del 193?
 
Si indica schema:
 

art. 193 Trasporto rifiuti

Testo vigente fino al 24.12.2010 e poi modificato e sostituito dal Dlgs. 205/2010. Testo introdotto dal Dlgs. 205/2010 e vigente dal 25.12.2010 (oggi “sospeso”) Note
  1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di  identificazione  dal  quale  devono risultare almeno i seguenti dati:

a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantita’ del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell’istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
 

    1. Per gli enti e le  imprese  che  raccolgono  e  trasportano  i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, e che non aderiscono su base  volontaria  al  sistema  di  controllo  dellatracciabilita’ dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all´articolo  188-bis, comma 2,  lett.  a)  i  rifiuti  devono  essere  accompagnati  da  un formulario di identificazione dal quale  devono  risultare  almeno  i seguenti dati:a)  nome  ed  indirizzo  del  produttore  dei  rifiuti  e   del detentore;
b) origine, tipologia e quantita’ del rifiuto;
c)impianto di destinazione;
d) data e percorso dell’istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1  deve  essere redatto  in  quattro  esemplari,  compilato,  datato  e  firmato  dal produttore  o  dal  detentore  dei  rifiuti   e   controfirmato   dal trasportatore. Una copia  del  formulario  deve  rimanere  presso  il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e  datate  inarrivo dal destinatario, sono acquisite una dal  destinatario  e  due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al  detentore.Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.
 
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto  in  quattro  esemplari,  compilato,  datato  e  firmato  dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che  in  tal modo da’ atto di aver ricevuto i rifiuti. Una  copia  del  formulario deve rimanere presso il produttore e le altre  tre,  controfirmate  e datate  in  arrivo  dal  destinatario,   sono   acquisite   una   dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie  del  formulario  devono essere conservate per cinque anni. *Applicabile il comma 2 che presenta continuità con il previgente
3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi  devono essere imballati ed etichettati in conformita’ alle norme vigenti  in materia. 3. Il trasportatore non e’ responsabile per quanto indicato nella Scheda  SISTRI  –   Area   movimentazione   o   nel   formulario   di identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore  dei rifiuti e per le eventuali difformita’ tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e  consistenza,  fatta  eccezione  per  le difformita’ riscontrabili con la  diligenza  richiesta  dalla  natura dell’incarico . *NON applicabile in parte.IPotrebbe applicarsi nella parte che richiama il comma 1 e seguente.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al  trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che  gestisce  il  servizio pubblico ne’ ai trasporti di rifiuti non  pericolosi  effettuati  dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e  saltuario,  che non eccedano la quantita’ di trenta chilogrammi o di trenta litri. 4. Durante la raccolta  ed  il  trasporto  i  rifiuti  pericolosi devono essere imballati ed  etichettati  in  conformita’  alle  norme vigenti in materia di  imballaggio  e  etichettatura  delle  sostanze pericolose. *Il comma 4 nuova formulazione richiama invero il comma 3 previgente salvo la precisazione sulle sostanze pericolose.
4-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano  altresi’ nel caso di trasporto di rifiuti speciali di cui  all’articolo  184, comma 3, lettera a), effettuato dal produttore dei rifiuti stessi  inmodo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale siastata stipulata una convenzione, purche’ tali rifiuti non eccedano la
quantita’ di trenta chilogrammi o di trenta litri.
 
5. Fatto salvo quanto previsto per  i  comuni  e  le  imprese  di trasporto dei rifiuti urbani nel territorio della  regione  Campania, tenuti ad aderire al sistema di controllo  della  tracciabilita’  dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo  188-bis,  comma  2,  lett.  a), nonche’ per i comuni e le imprese di trasporto di rifiuti  urbani  in regioni diverse dalla regione Campania di cui  all´articolo  188-ter, comma 2, lett. e), che  aderiscono  al  sistema  di  controllo  della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI), le disposizioni di cui al  comma 1 non si applicano al trasporto  di  rifiuti  urbani  effettuato  dal soggetto che gestisce il  servizio  pubblico,  ne’  ai  trasporti  di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti  stessi, in modo occasionale e saltuario, che non  eccedano  la  quantita’  di trenta chilogrammi o di trenta litri, ne’  al  trasporto  di  rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri  di  raccolta di cui  all’articolo  183,  comma  1,  lett.  mm).  Sono  considerati occasionali  e  saltuari   i   trasporti   di   rifiuti,   effettuati complessivamente per non piu’ di quattro volte l’anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al  giorno  e,  comunque,  i  cento chilogrammi o cento litri l’anno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA SECONDA PARTE appare applicabile in quanto richiama e specifica il previgente comma 4.
 
5. La  disciplina  di  carattere  nazionale  relativa  al  presente articolo e’ definita con decreto del Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare da emanarsi entro sessanta  giorni dall’entrata in vigore della parte quarta del presente decreto.  Sinoall’emanazione del  predetto  decreto  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente  1°  aprile
1998, n. 145.
 
6. In ordine alla definizione del modello  e  dei  contenuti  del formulario di identificazione, si applica  il  decreto  del  Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145. *Il comma 6 rimane applicabile.
6. La definizione del modello e dei  contenuti  del  formulario  di identificazione e le modalita’  di  numerazione, di  vidimazione  ai sensi  della  lettera   b)   e   di   gestione   dei   formulari   di identificazione,   nonche’    la    disciplina    delle    specifiche responsabilita’ del produttore o detentore, del trasportatore  e  del destinatario sono fissati con decreto del Ministro dell’ambiente  edella  tutela  del  territorio  e  del  mare tenendo  conto  delle specifiche  modalita’  delle  singole  tipologie  di  trasporto,  con particolare riferimento ai trasporti intermodali,  ai  trasporti  perferrovia e  alla  microraccolta.  Sino  all’emanazione  del  predetto decreto continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni:
a) relativamente alla definizione del modello e dei contenuti del
formulario di identificazione, si applica  il  decreto  del  Ministro
dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145;
b) relativamente alla numerazione e vidimazione, i  formulari  di
identificazione  devono  essere  numerati  e  vidimati  dagli  uffici
dell’Agenzia delle entrate o dalle Camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura o  dagli  uffici  regionali  e  provinciali
competenti in  materia  di  rifiuti  e  devono  essere  annotati  sul
registro IVA acquisti.  La  vidimazione  dei  predetti  formulari  di
identificazione e’ gratuita e non e’  soggetta  ad  alcun  diritto  o
imposizione tributaria.
 
7. I  formulari  di  identificazione  devono  essere  numerati  e vidimati dagli uffici dell’Agenzia delle entrate o  dalle  Camere  di commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  o  dagli  uffici regionali e provinciali competenti in materia  di  rifiuti  e  devono essere  annotati  sul  registro  Iva  acquisti.  La  vidimazione  dei predetti formulari di identificazione e’ gratuita e non  e’  soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.
7. Il  formulario  di  cui  al  presente  articolo  e’  validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria  di  cui  all’articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale 8. Per le imprese che raccolgono e trasportano i  propri  rifiuti non pericolosi che non aderiscono su base volontaria  al  sistema  di controllo  della  tracciabilita’  dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cui all´articolo  188-bis,  comma  2,  lett.   a),   il   formulario   di identificazione e’ validamente sostituito, per i rifiuti  oggetto  di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti  dalla  normativa comunitaria di cui all’articolo 194, anche con riguardo  alla  tratta percorsa su territorio nazionale. *
8. La scheda di accompagnamento di cui all’articolo 13 del  decretolegislativo 27 gennaio 1992, n. 99,relativo  all’utilizzazione  dei fanghi di depurazione in agricoltura, e’ sostituita dal formulario di identificazione di cui al comma 1. Le specifiche informazioni di  cui all’allegato IIIA del decreto legislativo n. 99 del 1992 non previste nel modello del formulario di cui al comma 1 devono  essere  indicate nello spazio relativo alle annotazioni del medesimo formulario.  9. La scheda  di  accompagnamento  di  cui  all’articolo  13  del decreto   legislativo   27   gennaio   1992,    n.    99,    relativa all’utilizzazione  dei  fanghi  di  depurazione  in  agricoltura,  e’ sostituita dalla Scheda  SISTRI  –  Area  movimentazione  di  cui  al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela  del  territorio  e del mare in  data  17  dicembre  2009  o,  per  le  imprese  che  non aderiscono  su  base  volontaria  al  sistema  di   controllo   della  tracciabilita’ dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all´articolo  188-bis, comma 2, lett. a), dal formulario di identificazione di cui al  comma 1. Le specifiche informazioni di cui all’allegato  IIIA  del  decreto legislativo n. 99  del  1992  devono  essere  indicate  nello  spazio relativo  alle  annotazioni  della  medesima  Scheda  SISTRI  –  Area movimentazione o nel formulario di identificazione. La movimentazione dei  rifiuti  esclusivamente  all’interno  di  aree  private  non  e’ considerata  trasporto  ai  fini  della  parte  quarta  del  presente decreto. *

 
 
 

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Legge n. 35/2012: decreto "semplificazioni"

<h3>DL. 5/2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012
 

Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente

La produzione normativa del Governo/Parlamento è incalzante.

Ultima in ordine di tempo è la conversione in Legge del Decreto Legge n. 5/2012 sulle “semplificazioni” (L. 35 del 4 aprile 2012 pubblicata Gazz. uff. 82 del 6 aprile 2012)

 

A dire il vero la lettura dei testi pare suggerire che il legislatore (o Governo) abbia inteso scrivere dei “canovacci” legislativi sui quali poi integrare, modificare. Sembrano, più che Leggi, dei buoni propositi, dichiarazioni di intenti che rimangono incompiuti e rimandano a futuri Regolamenti, future disposizioni.  L’effetto applicativo è complesso.

Si assiste in molteplici disposizioni all’intento di diminuire il contenzioso colpendo per lo più le tasche dei cittadini e di coloro che producono “contenzioso” (non importa se con ragione e nell’esercizio del loro diritto).

Poco si è fatto invece per ridurre il contenzioso all’origine redigendo NORME CHIARE, SEMPLICI ALLA LETTURA E DI CONCRETA APPLICAZIONE.

Si dimentica che la norma chiara e sottratta alla facile ed arbitraria interpretazione  riduce di per se’ il contenzioso .

Ebbene in questo contesto si segnalano le Leggi che interessano il settore ambiente :

DL. 1/2012 “Liberalizzazioni” convertito in Legge n. 27/2012 e già al vaglio del parlamento per nuove modifiche ed integrazioni

DL .2/2012″ Ambiente” convertito in Legge n. 28/2012

DL. 5/2012 “Semplificazioni” convertito in Legge n. 35/2012

adminLegge n. 35/2012: decreto "semplificazioni"
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L. n. 35/2012 e autorizzazione unica ambientale

Autorizzazione Unica Ambientale
DL 5/2012 art. 23 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 (Gazzetta Uff. n. 82 – 6 aprile 2012)

a cura di avv. Cinzia Silvestri

Il Parlamento ha convertito con L. n. 35 del 4 aprile 2012  il DL n. 5/2012 con poche modifiche. Si richiama e si aggiorna articolo già pubblicato su questo sito.

Il Parlamento conferma l’ intento di semplificare e ridurre gli oneri ampliando le categorie oggetto di semplificazione ovvero

1)    PMI (piccole e medie imprese) e

2)    per gli impianti non soggetti alle citate disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale,

Il Parlamento aggiunge all’art. 23 il comma 2bis : “2-bis. La realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici è sottoposta alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni.

Ebbene

1)Autorizzazione integrata ambientale: le novità non incidono sulla AIA disciplinata dagli articoli 29 bis e ss. del Dlgs. N. 152/2006 ” ..Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152″

2) i soggetti interessati alla “semplificazione” sono a) le PMI ; b) gli impianti non soggetti alle disposizioni in  materia di AIA

3) Oneri amministrativi: il governo richiama il DL n. 112/2008 art. 25 convertito con L.133/2008 precisando che la semplificazione avviene “anche” con riferimento agli oneri amministrativi …già disciplinati. La lettura del testo del 2008, richiamato dal governo, sorprende per la sua attualità trattandosi di DL che conferma gli stessi scopi e fini di quello attualmente in vigenza. DL del 2008 che intitolava l’ art. 25 “tagli oneri spese” ed e’ stato firmato da Napolitano, Berlusconi, Tremonti, Brunetta, ecc… ; precisa così il testo in commento: “…anche sulla base dei risultati delle attivita’ di misurazione degli oneri amministrativi di cui all’articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

3) REGOLAMENTO: dopo le premesse di rito, la Legge non disciplina ma promette futuro regolamento, con DPR, su proposta principalmente del Ministro Clini .

Il richiamo alla Conferenza Unificata evoca, purtroppo, al lettore tempi poco compatibili con l’urgenza. Scrive, dunque, testualmente il Parlamento “Governo e’ autorizzato emanare un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281″

4) FINALITÀ‘: il REGOLAMENTO e’ volto a disciplinare l’autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese e impianti non soggetti alle citate disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale.

5) PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI: il Regolamento dovrà seguire il solco tracciato dalla L. 59/1997 che, agli articoli 20 e seguenti, indica alcune linee guida per operare la semplificazione. Il riferimento alla L. 59/1997 vale approfondimento in separato commento; all’ epoca (1997) correttamente il Parlamento (legge) delegava il Governo ad emanare decreti legislativi….

6)PROPOSITI: La legge entra nel merito della sua futura azione indicando i buoni propositi ed evocando quella semplicità auspicata e mai realizzata. Ed invero le parole chiave sono concentrate nella ” sostituzione, unico ente, proporzionalità, dimensione impresa, oneri a carico impresa”. In particolare e testualmente la legge indica:
a) l’autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione,
notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in
materia ambientale;
b) l’autorizzazione unica ambientale e’ rilasciata da un unico
ente;
c) il procedimento deve essere improntato al principio di
proporzionalita’ degli adempimenti amministrativi in relazione alla
dimensione dell’impresa e al settore di attivita’, nonche’
all’esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovra’
comportare l’introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.

6) TEMPI: quanto tempo per emanare questo Regolamento? 6 mesi dalla data della entrata in vigore del presente DL ovvero entro il 10 agosto 2012?
Si chiude, infine, l’articolo 23 con precisazione:”… e dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento sono identificate le
norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono
abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento. “.

adminL. n. 35/2012 e autorizzazione unica ambientale
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Autorizzazione unica ambientale: Schema

Autorizzazione Unica Ambientale
art. 23 L. n. 35 del 4 apile 2012 – DL 5/2012 convertito in legge  (Gazzetta Uff. n. 82 – 6 aprile 2012) 

a cura di avv. Cinzia Silvestri
Il Parlamento ha convertito con L. n. 35 del 4 aprile 2012  il  DL n. 5/2012 con poche modifiche.
Il Parlamento conferma l’ intento di semplificare e ridurre gli oneri ampliando le categorie oggetto di semplificazione ovvero per le
1)    PMI (piccole e medie imprese) e
2)    per gli impianti non soggetti alle citate disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale,
Il Parlamento aggiunge all’art. 23 il comma 2bis : “2-bis. La realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici è sottoposta alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni.

Sezione IV

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

Articolo 23.

(Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese).

DL. 5/2012 art. 23

Art. 23 L. 35/2012

Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bisdel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI,anche sulla base dei risultati delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all’articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo è autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare l’autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese,in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni: 1. Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI e per gli impianti non soggetti alle citate disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, anche sulla base dei risultati delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all’articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo è autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare l’autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese e degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:
a)l’autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale;
b)l’autorizzazione unica ambientale è rilasciata da un unico ente;
c)il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività, nonché all’esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l’introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento sono identificate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.
 2-bis. La realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici è sottoposta alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni.
adminAutorizzazione unica ambientale: Schema
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DL. 5/2012: semplificazioni ambientali

DL n. 5/2012: in attesa di pubblicazione della Legge di conversione
Breve anticipazione delle norme in materia ambientale

A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi

La legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (cd “Dl Semplificazioni”) è stata approvata definitivamente dalla Camera il 4 aprile 2012, senza apportare modifiche al testo approvato dal senato il 29 marzo 2012.

Il provvedimento entrerà in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Ecco le principali novità, alcune già commentate in questo sito.

Art. 14
(Semplificazione dei controlli sulle imprese)
Con uno o più regolamenti il Governo potrà razionalizzare e semplificare i controlli a cui sono sottoposte le imprese basati su semplicità e proporzionalità (alla effettiva tutela del rischio). I regolamenti saranno destinati, tra l’altro, a sopprimere o ridurre i controlli sulle imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità Iso (non più solo Uni En Iso 9001), o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell’Unione europea ai sensi del regolamento 2008/765/Ce, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento. Le disposizioni previste da questo articolo non si applicano ai controlli in materia fiscale e neanche a quelle in materia finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Inoltre, nell’ambito dei lavori pubblici e privati dell’edilizia, sarà la Pa ad acquisire d’ufficio il documento sulla regolarità contributiva (Durc).

Art. 23
(Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese)
Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (art 3-bis del D.Lgs 152/2006), al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI, il Governo è autorizzato ad emanare un regolamento (entro sei mesi dalla data di entrata in vigore) su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, volto a disciplinare l’autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi per le piccole e medie imprese. Viene previsto, in particolare, che l’autorizzazione sostituisca ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale e che venga rilasciata da un unico soggetto. Il procedimento, inoltre, dovrà essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività, nonché all’esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l’introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese. Con la legge di conversione tale semplificazione viene estesa anche agli impianti non soggetti ad Aia.

Art. 24
(Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Con la modifica all’art. 10 del D.Lgs 152/06 viene previsto che l’autorizzazione integrata ambientale può essere rilasciata dopo che, ad esito della verifica, l’autorità competente valuti di non assoggettare i progetti a valutazione d’impatto ambientale.

All’articolo 29-decies, comma 1 è aggiunto un periodo che introduce novità in materia di autorizzazione integrata ambientale. Nel caso di impianto localizzato in mare sarà l’Ispra, coordinandosi con il Ministero dello Sviluppo Economico, a procedere ai controlli sul rispetto dell’autorizzazione da parte del gestore.

All’art. 109, commi 2 e 3, del D.Lgs 152/06 viene specificato che l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione all’immersione in mare dei materiali di escavo dei fondali marini, dei materiali inerti, geologici inorganici e manufatti è individuata nella Regione.

All’articolo 194, comma3, del Dlgs 152/2006 è aggiunto un periodo che introduce norme in materia di trasporto transfrontaliero. Chi effettua trasporto transfrontaliero di rifiuti, fra i quali quelli di imballaggio, dovrà allegare per ogni spedizione una dichiarazione dell’Autorità del paese di destinazione dalla quale risulti che la legislazione di tale Paese in materia non è meno rigorosa di quella comunitaria e che l’operazione di recupero nel Paese di destinazione sia effettuata con modalità equivalenti, dal punto di vista ambientale, a quelle previste dalle norme in materia di rifiuti del Paese di provenienza.

All’art. 216-bis, comma 7, del D.Lgs 152/06 si dispone che, nelle more dell’emanazione del decreto che andrà a definire le norme tecniche per la gestione degli oli usati, le autorità competenti possono autorizzare le operazioni di rigenerazione degli oli usati anche in deroga all’Allegato A. tabella 3 del D.M. 16 maggio 1996 n. 392, fermi restando i limiti stabiliti dalla stessa tabella in relazione al parametro PCB/PCT.

All’articolo 228 del D.Lgs 152/06 viene introdotta una disposizione aggiuntiva che disciplina la determinazione annuale del contributo necessario per coprire l’adempimento da parte dei produttori di pneumatici dei previsti obblighi di gestione e recupero dei quantitativi di pneumatici fuori uso immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale.

Viene introdotto un comma aggiuntivo all’articolo 281, con cui viene stabilito che le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di tutela dell’aria e della riduzione delle emissioni in atmosfera, sono adottate con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare , di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata delle Regioni.

Articolo 28
(Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo)

All’articolo 193, comma 9 è aggiunto un comma 9 bis che considera “trasporto di rifiuti” la movimentazione dei rifiuti agricoli finalizzata  al deposito temporaneo ed effettuata sia da una azienda agricola tra i suoi fondi (anche percorrendo la via pubblica) purché tra di loro distanti al massimo 10 km, che da un imprenditore agricolo dai propri fondi al sito della cooperativa agricola di cui è socio.

adminDL. 5/2012: semplificazioni ambientali
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Trasporto rifiuti: modifiche DL n. 5/2012

Trasporto rifiuti – IMPRESE AGRICOLE
Il viaggio non è considerato trasporto ...se finalizzato a raggiungere luogo per deposito temporaneo (Art. 193 comma 9 bis  Dlgs. 152/2006 e art. 28 DL n. 5/2012)
A cura di avv. Cinzia Silvestri
 
Il DL n. 5/2012 (semplificazioni) è all’esame della Camera ed in attesa di conversione.
L’art. 28 D.L. 5/2012 (vigente al 10.2.2012)  modifica anche l’articolo 193 del  D.Lgs. 152/06 inserendo il comma 9 bis.
 AZIENDA AGRICOLA
Il Governo esclude  l’applicazione degli adempimenti relativi al trasporto in presenza di presupposti, quali:
1) “La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti  alla medesima  azienda  agricola”: il Governo sottolinea la unicità del gestore; il trasporto avviene tra  fondi che appartengono alla medesima azienda. Il termine “appartenenza” non è giuridico e si presta a varia interpretazione.  Vero è che il Governo subito di seguito si esprime precisando la “disponibilità giuridica”.
2) “ancorche’  effettuati  percorrendo   la pubblica via”: i fondi possono non essere contigui e necessitare, per il raggiungimento, di percorrere, ad esempio, la pubblica via;
3) “Non e’  considerata  trasporto  ai  fini  del  presente decreto”: viene esclusa dunque la normativa e gli adempimenti relativi al trasporto della parte IV del decreto; e ciò previa verifica o meglio “ qualora risulti comprovato”:
a)  “da elementi oggettivi  ed  univoci” : il riferimento apre le porte alla discrezionalità.
b)  “finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo” : il deposito temporaneo ha subito modifica proprio con il DL 5/2012 al successivo comma 2 dell’art. 28 in favore delle imprese agricole (si rimanda alla pubblicazione in questo sito). Il deposito temporaneo dunque si estende a fattispecie prima non comprese sia sotto il profilo del “luogo” sia con riferimento ai “soggetti”. Il deposito temporaneo (art. 183 comma 1 lett. bb) Dlgs. 152/2006 come riformato dall’art. 28 DL 5/2012) costituisce perno della intera disciplina. Il viaggio non è considerato trasporto solo e se finalizzato a raggiungere luogo per deposito temporaneo.
c)  e la distanza fra  i  fondi non sia superiore a dieci chilometri: curiosa la precisazione e sfugge il criterio che ha prodotto tale affermazione.
 
COOPERATIVA AGRICOLA
ART. 183  e ART. 193 Dlgs. 152/2006
L’inciso finale dell’art. 193 comma 9bis deve essere letto in combinato disposto con le modifiche dell’art. 183 com. 1 lett. bb) (cfr. art. 28 DL 5/2012).
La modifica considera l’imprenditore agricolo socio di cooperativa agricola che
1)    deposita (temporaneo) presso il sito che è nella disponibilità giuridica della cooperativa (socia) ; non necessariamene dunque il luogo di produzione.
2)    trasporta presso il sito nella disponibilità giuridica della cooperativa (socia)
 
Si nota che il Governo apre il secondo capoverso dell’art. 28 Dl 5/2102 dedicato alla cooperativa agricola con l’inciso ”Non  e’  altresi’  considerata  trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata  dall’imprenditore agricolo …”.
Quasi a precisare ipotesi diversa da quella precedente e tale da poter escudere in questo caso che, ad esempio, i fondi debbano avere una vicinanza inferiore ai … 10 chilometri (?).
Sembra invero una fattispecie diversa da quella relativa alla azienda agricola.
Si nota, altresì,  l’inciso relativo alla “disponibilità giuridica” che evoca la esistenza di un titolo (contratto, proprietà, affitto ecc…).
 
Di seguito le modifiche apportate dal DL 5/2012 art. 28 commi 1 e 2

Deposito temporaneoArt. 183 co. 1 lett. bb) Dlgs. 152/2006DL 5/2012 art. 28
Vigente al 10.2.2012
Trasporto rifiutiArt. 193 co. 9bis  Dlgs. 152/2006DL 5/2012 art. 28
Vigente al 10.2.2012
bb)  “deposito  temporaneo”:  il   raggruppamento   dei   rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui  gli  stessi  sono prodotti o,   
 
 
  
per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo  2135 del codice civile,  presso  il  sito  che  sia  nella  disponibilita’ giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi  sono  soci,
alle seguenti condizioni: “….”
9-bis.  La  movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla  medesima  azienda  agricola, ancorche’ effettuati percorrendo la pubblica via, non e’  considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato  da elementi oggettivi ed  univoci  che  sia  finalizzata  unicamente  al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei  rifiuti  in  deposito temporaneo e la distanza fra  i  fondi  non  sia  superiore  a  dieci chilometri.Non e’ altresi’ considerata trasporto  la  movimentazione dei rifiuti effettuata dall’imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile  dai  propri  fondi  al  sito  che  sia  nella disponibilita’ giuridica della cooperativa agricola di cui e’  socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.».

 
 
 
 
 
 

adminTrasporto rifiuti: modifiche DL n. 5/2012
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Semplificazioni: DL n. 5/2012 è vigente

Semplificazioni: DL n. 5/2012 è vigente
A  cura di avv. Cinzia Silvestri
Prosegue la maratona “legislativa” (rectius governativa) a suon di Decreti Legge.
Dopo il DL n. 1/2012 sulle Liberalizzazioni, il DL n. 2/2012 sull’Ambiente, la L. n. 3/2012 (sovraindebitamento), il DPR n. 227/2012 (semplificazioni acqua e rumore) arriva l’atteso decreto sulle semplificazioni che dovrebbe allegerire il carico degli adempimenti anche ambientali sin dal 10.2.2012.
Lo Studio Legale Ambiente offre alla lettura il Decreto legge segnalando gli articoli 23 e 24 in materia di semplificazioni ambientali e riservandosi il commento in altra comunicazione.

adminSemplificazioni: DL n. 5/2012 è vigente
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