RIESAME A.I.A. – TAR VENETO N. 124/2020

RIESAME A.I.A. – TAR VENETO N. 124/2020

Autorizzazione Integrata Ambientale: in quali casi può essere riesaminata?

Note a T.A.R. Veneto n. 124/2020

 A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito A.I.A.) è fenomeno complesso, lungo, costoso scandito da numerose conferenze di servizi che si conclude con un provvedimento dell’amministrazione; ne consegue che deve essere attivato dall’ amministrazione in casi specifici, ben indicati dal legislatore (cfr. art. 29-octies d.lgs. n. 152/2006) e in presenza di presupposti che soddisfano la finalità del riesame. La sentenza è occasione per riflettere su alcune questioni e proporre lettura da un punto di vista diverso.

Premessa

La motivazione che permette all’amministrazione di riesaminare l’Autorizzazione Integrata Ambientale(di seguito A.I.A.)impone alcune riflessioni: la motivazione iniziale offerta dall’amministrazione e poi impugnata nelle sedi giudiziali può subire modifica nel corso processuale? L’amministrazione può indicare motivi diversi da quelli iniziali? Ebbene, la sentenza in commento sembra accogliere ogni motivazione, senza preclusioni, purché intervenuta. Vero è che tale apertura mal si concilia con la finalità propria dell’A.I.A. che invece puntualizza casi specifici di riesame, proprio per la gravosa peculiarità del procedimento. Bisogna trovare l’animadell’Autorizzazione, la sua ragione d’essere e la finalitàdel riesameche pare coincidere con la tensione, l’impegno a conseguire, raggiungere le migliori tecniche disponibili(B.A.T.– BEST AVAILABLE TECHNIQUES). Ogni qualvolta la scienza, la tecnica avanza, è possibile riesaminare l’A.I.A.. Attenzione a non confondere il riesame, che è l’impegnativa revisione dei presupposti dalla quale nasce una nuova autorizzazione, dalle modifiche sostanziali (e non sostanziali) della stessa ovvero procedure più snelle con un impatto meno aggressivo. In questo quadro di riferimento il T.A.R., coglie l’importanza della motivazioneiniziale offerta dall’amministrazione e nel contempo indica altre motivazioni, integra i motivi di riesame anche successivi all’apertura del procedimento, forsedimenticando la finalità del riesame stesso. Il T.A.R. Veneto con sentenza n. 124/2020 precisa dunque i presupposti che permettono all’amministrazione (Regione) il riesame dell’ A.I.A. ex art. 29-octies, comma 4, d.lgs. n. 152/2006 evocando però diverse motivazioni tutte collocate in punti diversi della normativa dedicata: dapprima la lettera d)  – novità normative, poi la lett. c) – sicurezza di esercizio, del comma 4, art. 29-octies; infine il comma 1 – norma generale, sempre dell’art. 29-octies d.lgs. n. 152/2006.  La sentenza permette alcune riflessioni.

Continua lettura articolo AIA e motivazione TAR veneto 124.2020

La riproduzione in altri siti dei contenuti di questi articoli deve essere autorizzata dall’autore e deve contenere il riferimento a Studio Legale Ambiente – avv. Cinzia Silvestri

Cinzia SilvestriRIESAME A.I.A. – TAR VENETO N. 124/2020
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V.I.A. e opzione zero – impatto ambientale

V.I.A. e opzione zero – impatto ambientale

Opzione zero e V.I.A. – impatto ambientale

Consiglio di Stato n. 2062/2022

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 10.4.2022


L’art. 22 comma 3 lett. d) Dlgs. 152/2006 come riformato dalla novella del 2017 (Dlgs. 104/2017) indica che lo studio d’impatto ambientale deve contenere

  1. d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l’alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell’opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali;

Si consideri che fino al 2017 la richiesta di indicare l’opzione zero era indicata nell’art. 21 comma 2 lett. b) Dlgs. 152/2006; norma alla quale fa riferimento anche la sentenza del Consiglio di Stato.

  1. L’autorita’ competente all’esito delle attivita’ di  cui  al comma 1: a) si pronuncia sulle condizioni per l’elaborazione del  progetto e dello studio di impatto ambientale;…      b) esamina  le  principali  alternative,  compresa  l’alternativa zero;

L’alternativa zero (opzione zero) costituisce passaggio importante nella valutazione di impatto ambientale dell’opera che deve essere presa in considerazione dalla amministrazione, fosse solo per rigettarla.

Il Consiglio di Stato n. 2062.2022 affronta il problema dell’alternativa zero nel caso del progetto di ampliamento dell’aeroporto di cagliari.

Utile anche la lettura del T.A.R.-Veneto-Venezia-08.03.2012-n.-333 che si occupa invece dell’impatto zero di un progetto di discarica.

Continua la lettura dell’articolo cliccando qui sopra – lettura utile alla riflessione sull’importanza di questo elemento nello studio di impatto da presentare alla amministrazione ma anche l’importanza per il richiedente di precisare bene l’elemento negativo dell’impatto.

V.I.A. e opzione zero – valutazione – impatto ambientale – consiglio stato 2062/2022 – Studio Legale Ambiente Cinzia Silvestri

Cinzia SilvestriV.I.A. e opzione zero – impatto ambientale
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Tariffa servizio idrico, discariche, VAS… novità

Tariffa servizio idrico, discariche, VAS… novità

Novità – DL 152/2021 – PNRR e prevenzione infiltrazioni mafiose

Tariffa servizio idrico, discariche, VAS – Modifiche al Codice ambientale 

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il Codice ambientale subisce nuovo intervento dal DL 152/2021 vigente dal 7.11.2021.

Le disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose incide anche su alcuni articoli del codice ambientale e leggi collegate.

L’art. 16 del DL 152/2021 titola sulle “risorse idriche” e modifica l’art. 154 d.lgs. 152/2006

L’art. 18 del DL 152/2021 apre con curioso titolo di “proposta” di riduzione dei tempi del procedimento di VAS modificando l’art. art. 13 d.lgs. 152/2006

L’art. 50 del DL 152/2021 abroga l’art. art. 194bis d.lgs. 152/20060 relativo al Sistri.

Si aprono poi tutte le modifiche alle leggi correlate che meritano apposita trattazione quale ad esempio l’art. 43 DL 152/2021 relativo al “potenziamento della struttura del Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive”.

Leggi testo DL 152/2021

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Economia Circolare – Piano azione Europeo …

Economia Circolare – Piano azione Europeo …

Piano azione Europeo – Economia Circolare 11.3.2020

Consigli di lettura – “neutralità climatica”

segnalato da  Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Economia Circolare. Ormai queste parole sono entrate nel linguaggio comune e ogni modifica legislativa è ispirata al raggiungimento della “economia circolare”. E’ utile e necessario dunque leggere il breve testo ispiratore chiamato “piano di azione per l’economia circolare” della commissione europea del 11.3.2020. Documento ispiratore del complesso sistema che si è concretizzato nel PNRR ovvero nel Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa che ha preso forma con il DL 77/2021 e la legge di conversione n. 108/2021.

Le parole ci rappresentano. Mentre l’Europa sceglie il “piano di Azione” che rimanda alla concretezza di un agire verso il futuro, verso il cambiamento, l’Italia esprime nel proprio Piano la Resilienza e la Ripresa, parole che evocano fatica, lotta per un approccio positivo a fatti negativi. Allora può essere utile rileggere o leggere il Piano di azione Europeo che introduce belle parole e alita speranza: “economia climaticamente neutra..”, “neutralità climatica…”; “..dissociazione della crescita economica dall’uso delle risorse…”.

L’inciso finale è persino poetico: “…senza lasciare indietro nessuno…”.

L’art. 1 del Piano di azione precisa: “…Visto che l’estrazione e la trasformazione delle risorse sono all’origine della metà delle emissioni totali di gas a effetto serra e di oltre il 90 % della perdita di biodiversità e dello stress idrico, il Green Deal europeo 4 ha varato una strategia concertata per un’economia climaticamente neutra, efficiente sotto ilprofilo delle risorse e competitiva. L’estensione dell’economia circolare dai precursori agli operatori economici tradizionali contribuirà in modo significativo al conseguimento della neutralità climatica entro il 2050 e alla dissociazione della crescita economica dall’uso delle risorse, garantendo nel contempo la competitività a lungo termine dell’UE senza lasciare indietro nessuno.

Leggi Piano azione europeaEC

Cinzia SilvestriEconomia Circolare – Piano azione Europeo …
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Odori – Focus art. 272-bis d.lgs. 152/2006

Odori – Focus art. 272-bis d.lgs. 152/2006

Emissioni odorigene (2)

Odori. Art. 272 – bis Dlgs. 152/2006

Cass. penale n. 20204/2021

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 2.6.2021


La sentenza della Cassazione penale 20204/2021 affronta il tema delle emissioni odorigene e offre disamina dell’art. 272-bis Dlgs. 152/2006; disposizione introdotta dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183, art. 1, comma 1, lett. f).

Leggi anche su questo sito “emissioni odorigene – focus 1”

La Cassazione, al fine di affrontare altre questioni, riassume ai punti 7,8,9 della sentenza l’evoluzione normativa in punto odorigeno, indica le sanzioni, richiama la collocazione sistematica degli articoli e i limiti di applicazione .

La sentenza è chiara e si offre lettura di stralcio della sentenza.

Odori – focus normativo – 272-bis Dlgs. 152/2006

Il punto 7 della sentenza della Cassazione ricorda  i pochi punti presenti nel Dlgs. 152/2006 che richiamano espressamente gli odori:

  • l’art. 177, comma 4, lett. b) laddove specifica che la gestione dei rifiuti deve avvenire, tra l’altro, “senza causare inconvenienti da rumori o odori” e
  • negli artt. 237-septies e 237-octies in materia di impianti di incenerimento e co-incenerimento.

Ricorda la Corte il DPR 203/1988, normativa di riferimento in materia di “aria” e richiama quale strumento utile a contenere le emissioni odorigene le leggi regionali.

L’art. 272-bis, s’innesta in questo panorama povero e stabilisce: …Continua lettura articolo – 272bis 2

Cinzia SilvestriOdori – Focus art. 272-bis d.lgs. 152/2006
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Danno ambientale: Linee Guida Commissione Europea

Danno ambientale: Linee Guida Commissione Europea

Danno ambientale: Linee Guida Commissione Europea

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La commissione del 7.4.2021 ha redatto e pubblicato utile Guida al “danno ambientale”.

Relazione dettagliata che prende in considerazione le diverse normative  e declina il danno a seconda del campo di applicazione.

L’utilità di tale guida è che forse potrà essere applicata in ogni campo e citata anche in sede processuale laddove utile a chiarire, a interpretare.

Linee guida danno ambientale

Cinzia SilvestriDanno ambientale: Linee Guida Commissione Europea
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Direttiva UE 851/2018 – Rifiuti Urbani – Focus 1

Direttiva 2018/851 UE  rifiuti
Modifica alla Direttiva 2008/98 CE – Rifiuti Urbani
Focus 1 – fanghi e reflui da depurazione, sfalci e potature ecc….
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Direttiva 2018/851 modifica la Direttiva 2008/98 in molte parti.
Studio Legale Ambiente offre breve focus sulle novità apportate.
Degna di nota la modifica che riguarda i rifiuti URBANI che trova premessa nei considerando 9,10 della Direttiva 2018/851 per trovare poi modifica dell’art. 3 della Direttiva 2008/98 al punto 2bis e 2ter 2quater
Considerando:
9.È opportuno includere nella direttiva 2008/98/CE la definizione di «rifiuti non pericolosi». «rifiuti urbani», continua lettura articolo Direttiva UE 851/2018 rifiuti urbani

adminDirettiva UE 851/2018 – Rifiuti Urbani – Focus 1
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Delegato ambientale : Cass. Pen. n. 46237/2013

Delegato ambientale: Cass. pen. 46237/2013
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Quale responsabilità per il delegato ambientale munito di idonea delega?
La Cassazione penale si esprime con rigore senza dimenticare l’accertamento della idoneità della delega conferita.
Si rinvia a breve disamina della sentenza citata Cass. pen. 46237/2013: delegato ambientale 46237
 

adminDelegato ambientale : Cass. Pen. n. 46237/2013
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Collegato Ambientale/Legge di Stabilità

Collegato ambientale – Legge stabilità
Sintesi delle disposizioni in materia ambientale
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Dario Giardi


Il Governo il 15 novembre u.s., ha approvato e trasmesso alle Camere il ddl collegato alla manovra economica “Legge di stabilità” presentata per il 2014. Il ddl reca alcune importanti novità ambientali. Un vero e proprio “Collegato ambientale” che interviene in modo rilevante in varie materie (acque, aria, territorio, energia, appalti “verdi”, valutazione di impatto ambientale), ma soprattutto contiene una specifica parte dedicata a riscrivere molte norme del Codice dell’ambiente (Dlgs 152/2006) dedicate alla disciplina della gestione dei rifiuti.
Acque
Vengono introdotte misure per la difesa del mare. In particolare viene estesa la responsabilità per incidenti che coinvolgono navi comportanti sversamenti di idrocarburi nell’habitat marino. Una norma, piuttosto articolata, mira, inoltre, a configurare in modo stabile le Autorità di bacino, perfezionando il passaggio dalle vecchie Autorità di bacino di rilievo nazionale ai nuovi soggetti distrettuali previsto dal Codice dell’ambiente che non erano mai partiti operativamente.
Appalti verdi
Sono previste una serie di agevolazioni per quegli operatori che partecipano ad appalti pubblici e siano dotati di registrazione Emas o di marchio Ecolabel.
In particolare tra i criteri ambientali di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per gli appalti di beni o servizi si introduce anche il criterio che le prestazioni oggetto del contratto siano dotate di marchio Ecolabel.
Consorzi
Si riconosce la possibilità ai produttori di materie prime compostabili e di imballaggi realizzati con materiali compostabili di costituire un Consorzio che operi su tutto il territorio nazionale. Produttori e utilizzatori che aderiscono a questo Consorzio sono esclusi dall’obbligo di aderire a uno dei Consorzi di filiera del sistema Conai.
 
Attraverso la modifica dell’articolo 233 del Dlgs 152/2006, è previsto che i produttori e gli utilizzatori degli oli e dei grassi vegetali ed animali possano far fronte ai propri obblighi:aderendo al consorzio Conoe; organizzando sistemi autonomi e chiedendone il riconoscimento.
 
Per quanto riguarda i raccoglitori,  ai riciclatori ed ai recuperatori, la norma consente ai soggetti che non operano sul mercato  come produttori di poter esercitare le attività di gestione di tali rifiuti quando sono muniti delle autorizzazioni richieste dalla normativa vigente.
 
VIA, VAS, AIA
La necessità di provvedere ad adottare misure di semplificazione degli adempimenti posti a carico delle imprese, di accelerazione dei tempi necessari per l’emanazione dei procedimenti burocratici, comporta la scelta di unificare le due Commissioni e di ridurre conseguentemente il numero dei componenti.
 
Incentivi per la Green economy del riciclo e riutilizzo
Vengono previsti incentivi e meccanismi di sostegno al mercato dei materiali e dei prodotti riciclati. Si introducono nella nostra legislazione un insieme di principi e di incentivi ai consumatori, alle aziende e agli enti locali per sostenere l’acquisto di prodotti realizzati con materia derivata dalle raccolte differenziate post consumo in modo da promuovere il recupero, riciclo e il riutilizzo oltre al recupero energetico.
L’incentivazione dell’acquisto di prodotti realizzati con materia derivata dalle raccolte differenziate post consumo apre un nuovo mercato in cui piccole e medie imprese possono recuperare i materiali riciclabili per rivenderli come materia prima o semilavorati alle imprese produttrici di beni.
 
Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio
Si stabilisce la previsione di raggiungere di un tasso di raccolta differenziata pari al 65% alla fine dell’anno 2020. Una disposizione necessaria per adeguare il dato normativo al dato reale e per evitare che i Comuni incorrano nelle sanzioni correlate al mancato raggiungimento di tali obiettivi negli attuali termini di legge. Per i Comuni che non raggiungono gli obiettivi vengono stabilite delle misure addizionali al tributo.
 
Tariffe servizio idrico
Si prevede che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas deliberi nuove regole in merito :

al contenimento della morosità delle fatture del servizio idrico integrato, prevedendo anche la possibile sospensione del servizio;

all’istituzione di una nuova tariffa sociale per le famiglie bisognose.

 
 
 

adminCollegato Ambientale/Legge di Stabilità
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Registro: obbligo per condizionatori e gas …

Registro: Gas fluorurati ad effetto serra
È operativo il registro – DM 43/2012
Segnalazione a cura di Cinzia Silvestri e Dario Giardi – Studio legale Ambiente
In data 11 febbraio 2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Comunicato del Ministero dell’Ambiente che istituisce, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate. Il Registro, previsto dal D.M 43/2012, è dunque operativo e sarà gestito dalle Camere di commercio dei capoluoghi di regione.
Ricordiamo che il DPR 43/2012, in vigore dal 5/05/2012, prevede l’iscrizione al Registro telematico nazionale dei soggetti certificati per persone e imprese che svolgono le seguenti attività:
1. installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
2. installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
3. recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
4. recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
5. recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore.
L’iscrizione al Registro deve essere effettuata entro 60 giorni ed è necessaria per ottenere i certificati provvisori. Gli operatori dovranno poi conseguire, entro sei mesi dall’ottenimento del certificato provvisorio, una specifica certificazione previo superamento di un esame teorico e pratico. In seguito dovrà essere certificata anche l’impresa.
Dal sito ufficiale del Registro, accessibile all’indirizzo www.fgas.it imprese e persone possono presentare, esclusivamente per via telematica, la pratica di iscrizione. Sul sito del Registro è possibile inoltre accedere ai materiali di supporto (informazioni, quesiti, filmati didattici e la guida).

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RAEE,TARES,Discarica rifiuti: novità nel DL 1/2013

RAEE, TARES, Rifiuti in Discarica, sisma Emilia e altre novità nella legge di Conversione in legge del DL 1/2013
A cura di Cinzia Silvestri e Dario Giardi – Studio Legale Ambiente
E’ stato approvata in via definitiva la legge di conversione del DL 1/2013 recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale. Si attende ora la pubblicazione in gazzetta.
Tra le principali disposizioni:
Rifiuti in discarica
Viene prorogato fino al 31 dicembre 2013 il termine dell’entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti, urbani e speciali, con Pci (Potere calorifero inferiore) superiore a 13 kJ/Kg. Il divieto avrebbe impedito di portare in discarica una quantità rilevante di rifiuti, come quelli dell’industria alimentare, cartaria, tessile, che secondo una direttiva europea andrebbero smaltiti in appositi impianti di termovalorizzazione per potenziare il recupero energetico.
Tares
L’articolo 1-bis posticipa, per il solo anno 2013, al mese di luglio il termine di versamento della prima rata del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), precedentemente fissato al mese di aprile dalla legge di stabilità 2013, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine.
Raee
Vengono soppresse le limitazioni temporali entro le quali era consentito al produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche di indicare esplicitamente all’acquirente, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi sostenuti per la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE storici (c.d. eco-contributo RAEE). La norma prevedeva infatti che la citata indicazione potesse essere apposta fino al 13 febbraio 2011 e, per le apparecchiature rientranti nella categoria 1 dell’allegato 1A (vale a dire i grandi elettrodomestici), fino al 13 febbraio 2013. Ora sarà sempre possibile, per il produttore (e quindi di conseguenza per il distributore) indicare esplicitamente all’acquirente di nuovi prodotti il c.d. eco-contributo RAEE (ECR).
Gestioni commissariali
Proroga al 31 dicembre 2013, in deroga al divieto di proroga o rinnovo delle gestioni commissariali previsto dal D.L. 59/2012[13], le gestioni commissariali riguardanti:
• gli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania e dei Laghetti di Castelvolturno (art. 11 dell’O.P.C.M. 3891/2010);
• la situazione di inquinamento determinatasi nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova (O.P.C.M. 3554/2006);
• il naufragio della nave da crociera Costa Concordia nel comune dell’Isola del Giglio (O.P.C.M. 3998/2012 e art. 2 dell’O.P.C.M. 4023/2012);
• l’emergenza idrica nel territorio delle isole Eolie (art. 17 dell’O.P.C.M. 3738/2009).
Sisma Emilia
Modifica della disciplina per la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione degli immobili nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012.
In particolare, la norma prevede la possibilità di concessione dei contributi anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione degli immobili. La norma è volta a modificare i parametri per la concessione dei contributi al fine di consentire un incremento delle percentuali di sostegno rispetto al costo sostenuto e conseguentemente un maggiore utilizzo dei predetti contributi.
Emergenza Campania
Viene prorogata al 30 giugno 2013 la fase transitoria (scaduta il 31 dicembre) durante la quale è previsto che le attività di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati continuino ad essere gestite dai comuni della regione Campania. Fino al medesimo termine le attività di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati continueranno ad essere svolte dalle società provinciali a livello di ambito territoriale ottimale. Dopo il 30 giugno si applicheranno anche sul territorio della regione Campania le disposizioni che attribuiscono ai comuni l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi.
Vai al testo del DL 1/2013 come modificato

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Trasporto/raccolta rifiuti categoria da 1 a 5: Delibera n. 6/2012 vigente dal 9.1.2013

Delibera Albo gestori ambientali n. 6/2012 – iscrizione albo gestori/raccolta e trasporto rifiuti categorie da 1 a 5
a cura di Studio Legale Ambiente
Entra in vigore oggi 9 gennaio 2013 la delibera dell’Albo Gestori Ambientali relativa alle nuove modalità di iscrizione per coloro che svolgono attività di raccolta e trasporto rifiuti per la categoria da 1 a 5.
Delibera 12.12.2012

adminTrasporto/raccolta rifiuti categoria da 1 a 5: Delibera n. 6/2012 vigente dal 9.1.2013
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MUD 2013: DPCM 20/12//2012

DPCM 20/12/2012 – MUD per l’anno 2013
Pubblicato in Gazzetta uff. 29.12.2013
Segnalazione a cura di Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente
Sino alla piena operatività’ del Sistri il MUD verrà compilato secondo le nuove disposizioni.
Mud da presentare il 30 aprile del 2013.
Ed invero si ricorda che l’art. 189 come modificato dal DLgs. 205/2010 sarà applicabile solo con la piena operatività del Sistri; operatività sospesa fino a nuovo…ordine.
MUD 2013 – DPCM 2012

adminMUD 2013: DPCM 20/12//2012
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Legale rappresentante: responsabilità ambientale

Delegato ambientale: Cassazione penale n. 2409/2012
A cura di Cinzia Silvestri
La sentenza della Cassazione conferma la responsabilità, in concorso, dell’ amministratore unico della società e del procuratore speciale e responsabile in materia ambientale della società per aver effettuato depositi incontrollati di rifiuti non pericolosi ( ai sensi dell’ art. 256 comma 2 Dlgs. n. 152/2006).
La sentenza accerta,nel fatto, l’ esistenza concreta della condotta di concorso.
Non attribuisce responsabilità sulla base della esistenza mera della qualità o carica ricoperta!
Il ” delegato ambientale”, in forza della delega attribuita, risponde dell ‘ illecito.
Qualche dubbio invece di responsabilità sulla posizione del legale rappresentante o amministratore unico che si difendeva in giudizio rappresentando la delega conferita.
Vero e’ che la Cassazione, premessa la validità della delega conferita, ha verificato la conoscenza in capo al legale rappresentante del deposito dei rifiuti non pericolosi da tempo ” senza che fosse predisposto un idoneo programma di smaltimento di rifiuti …non aveva posto in essere alcun intervento operativo ed efficace onde porre termine alla situazione illecita creata….”.
Il legale rappresentante risponde solo in quanto ha concretamente omesso, essendone a conoscenza, di attuare il comportamento idoneo a porre termine alla condotta illecita.
Questo caso non esenta da responsabilità il legale rappresentante solo previo accertamento della concreta ed attiva/omissiva responsabilità.

adminLegale rappresentante: responsabilità ambientale
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Materiali da riporto: uno sguardo al futuro

Materiali di riporto: DDl semplificazioni bis
Schema di raffronto delle possibili modifiche

    a cura di Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri

E’ prematuro anticipare il testo di una legge che verrà.
Il legislatore ci ha abituati a repentine modifiche, ripensamenti dei testi.
L’abrogazione dell’art. 186 Dlgs. 152/2006 ha espunto un pezzo di storia e non abbiamo ancora abitudine al DM 161/2012.
Dobbiamo confrontarci con i materiali di riporto; appena nati, subito normati e a breve ancora modificati.
Senza pace.
Il confronto tra il presente ed il possibile imminente futuro ci permette comprendere meglio la volontà del legislatore…. a dire il vero un po’ confusa.
Vai allo schema e clicca di seguito:
materiali da riporto schema

adminMateriali da riporto: uno sguardo al futuro
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AIA e VIA/biomasse e inceneritore

AIA, VIA e impianti di incenerimento
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 4 maggio – 17 ottobre 2012, n. 5299
A cura di Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente
Il Consiglio di Stato precisa i rapporti tra AIA e VIA e soprattutto indica la differenza spesso dimenticata tra impianto di incenerimento e coincenerimento.
La sentenza e’ articolata ma si selezionano alcuni passaggi importanti e significativi:
RAPPORTI TRA VIA e AIA
Spesso si dimentica la finalità delle due procedure previste dal Dlgs. 152/2006; procedure che dialogano tra loro ma mantengono autonomia.
Cita la sentenza: “….In ordine ai rapporti tra valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale deve rilevarsi che mentre
-la prima si sostanzia in una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all’utilità socio – economica, tenuto conto anche delle alternativi possibili e dei riflessi sulla c.d. opzione zero (C.d.S., sez. V, 18 aprile 2012, n. 2234; 30 settembre 2009, n. 5893; sez. IV, 5 luglio 2010, n. 4246), investendo propriamente gli aspetti localizzativi e strutturali di un impianto (e più in generale dell’opera da realizzare),
-la seconda, introdotta nel nostro ordinamento in attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, è atto che sostituisce, con un unico titolo abilitativo, tutti i numerosi titoli che erano invece precedentemente necessari per far funzionare un impianto industriale inquinante (assicurando così efficacia, efficienza, speditezza ed economicità all’azione amministrativa nel giusto contemperamento degli interessi pubblici e privati in gioco) e incide quindi sugli aspetti gestionali dell’impianto.
PROGETTO: ESATTA QUALIFICAZIONE
La questione discussa in sentenza trae origine dalla qualificazione dell’impianto come centrale di produzione elettrica da alimentare con fonti rinnovabili biomasse oppure impianto di incenerimento.
La sentenza precisa: “….Come si evince dal già menzionato Supplemento al Rapporto Istruttorio, la Società….. ha presentato in data 25 gennaio 2008, quale autorità proponente, la domanda di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto di “Ammodernamento tecnologico e interventi di riqualificazione ambientale ed energetica della centrale elettrica di Scarlino da alimentare con fonti rinnovabili (biomasse) e non convenzionali (CDR e CDR-Q)”.
E’ solo rispetto a tale progetto che è stato avviato il relativo procedimento (con relativa pubblicità) ed è rispetto ad esso che, come risulta sempre dal predetto Rapporto, il Comitato d’inchiesta pubblica ha evidenziato (punto 1 e punto 10) che il combustibile da utilizzare previsto nel progetto rendeva l’impianto diverso da quello già esistente, trasformandolo da centrale di energia elettrica in inceneritore: sul punto lo stesso soggetto proponente, già in sede di osservazioni alle valutazioni del Comitato di inchiesta pubblica, ha sostanzialmente ammesso tale situazione, affermando, come riportato testualmente nel Rapporto, che “…la qualifica giuridica dell’impianto (inceneritore/coinceneritore) è irrilevante ai fini della valutazione di impatto ambientale del progetto presentato e non si traduce automaticamente in una omessa valutazione preventiva del progetto derivante dall’impiego dei rifiuti come combustibili.
QUALIFICA IMPIANTO
Continua la sentenza:”…La qualificazione dell’impianto come inceneritore oppure come un coinceneritore rileva esclusivamente in fase di esercizio e, dunque, è una valutazione tipica dell’autorizzazione integrata ambientale, tanto che il D. Lgs. N. 133/2005 impone prescrizioni di esercizio diverse in relazione alle due tipologie di impianti”.
Giova aggiungere che il Rapporto in questione sul punto in esame conclude nel senso che “…considerato che dagli elementi resi disponibili non si evidenzia una prevalenza certa della “funzione principale” dell’impianto nella produzione di energia, si ritiene che detto impianto debba essere qualificato come impianto di incenerimento. La qualificazione è coerente con la documentazione progettuale presentata in sede di VIA che descrive un impianto per il trattamento termico dei rifiuti (CDR). Tale qualificazione fornisce, inoltre, maggiori garanzie di tutela per l’ambiente e per la salute”.
8.2. Sennonché proprio tali conclusioni confermano la correttezza della sentenza impugnata.
Infatti, anche ammesso che nel corso del procedimento il progetto originariamente presentato dalla società Scarlino Energia s.r.l. non sia stato minimamente modificato, non può nondimeno negarsi che esso concerneva (solo) l’ammodernamento tecnologico ed interventi di riqualificazione ambientale ed energetica della centrale elettrica esistente e non già la realizzazione di (o la sua trasformazione in) un inceneritore.
Né è decisiva, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, la circostanza che la centrale elettrica fosse alimentata con fonti rinnovabili (biomasse) e non convenzionali (CDR o CDR-Q) e che in particolare, essendo il CDR ed il CDR – Q un rifiuto, si fosse evidentemente in presenza di un inceneritore.
E’ sufficiente al riguardo rilevare che la materia dell’incenerimento dei rifiuti è oggetto di una speciale normativa (D. Lgs. 11 maggio 2005, n. 133 “Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti, di cui peraltro non vi è traccia di sicura e puntuale osservanza nella fattispecie in esame, non essendo sufficiente a tal fine meri generici riferimenti), dalla quale si evince che costituisce impianto di incenerimento (art. 2, lett. d), “qualsiasi unità o attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento termico dei rifiuti ai fini dello smaltimento, con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione” e che costituisce impianto di coincenerimento (art. 2, lett. e) “qualsiasi impianto fisso o mobile, la cui funzione principale consiste nella produzione di energia e di materiali che utilizzano rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento termico ai fini dello smaltimento. L’ultimo periodo della citata lett. e) dell’articolo 2 precisa che “Se il coincenerimento avviene in modo che la funzione principale dell’impianto non consista nella produzione di energia o di materiali, bensì nel trattamento termico dei rifiuti, l’impianto è considerato un impianto di incenerimento ai sensi della lettera d)”.
AMMINISTRAZIONE
Pertanto, l’amministrazione, appurata tale divergenza (che non è meramente formale e non rileva soltanto dal punto di vista terminologico), piuttosto che concludere il procedimento di V.I.A., imponendo prescrizioni ai fini del successivo rilascio dell’A.I.A., avrebbe dovuto invitare la società proponente il progetto a precisare e specificare effettivamente il progetto presentato, chiarendo se esso consisteva effettivamente in un ammodernamento di quello procedente oppure in una trasformazione di quello già esistente in inceneritore, ciò non solo ai fini della correttezza della fase di pubblicità, ma anche al fine di valutare la adeguatezza e la completezza del procedimento di V.I.A. (proprio in ragione della diversità dell’impianto).
Si rinvia alla sentenza

adminAIA e VIA/biomasse e inceneritore
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Delega ambientale: focus

Delega ambientale: Cassazione penale n. 39729/2009
 A cura di Cinzia Silvestri   – Studio legale Ambiente
Accade spesso di travisare la funzione, il contenuto (ed omettere la forma) della “delega ambientale”.
Spesso la dirigenza di un settore ritiene di essere, in forza della propria funzione, il responsabile, il delegato anche “ambientale”; soggetto idoneo dunque a rispondere o meno dell’evento.
La delega  di responsabilità in materia ambientale  è  “cosa seria” .
Si tende ancora a sovrapporre la delega e le funzioni proprie della materia sulla sicurezza (ormai patrimonio di tutti) con la delega in materia ambientale (non codificata).
Inutile suggerire di affrontare la questione separatamente, di tracciare per iscritto compiti e responsabilità trasferite … spesso si trova opposizione nelle stesse società che non capiscono per quale motivo devono “fare qualcosa in più” di quello che esiste già….
Delegare significa attribuire responsabilità che la legge individua in un certo soggetto (legale rappresentante, ad esempio) ad altro soggetto in forza di un atto volontario (contratto, delega).
Il contenuto, la forma di questo “conferimento” è sottoposto a rigido controllo proprio perché “trasferisce responsabilità” (la giurisprudenza ha cesellato il concetto nel tempo con numerose sentenze; vedi anche commento della sottoscritta all’art. 188 Dlgs. 152/2006, Codice dell’Ambiente, Giuffrè ed., 2008).
In materia ambientale la confusione è diffusa a tutti i livelli; difficile far comprendere la necessità di esplicitare nelle dovute forme la delega; quasi impossibile far comprendere che la delega in materia ambientale non coincide con quella in materia di sicurezza e che dunque necessita di precisa indicazione.

Ebbene, utile a comprendere la delicatezza del “trasferimento” di responsabilità è la sentenza della Cassazione penale n. 39729.

La sentenza della Cassazione non riconosce valore alla delega conferita in quanto la stessa non presenta i requisiti idonei per essere ritenuta riferibile alla …materia ambientale.
La Sentenza della Cassazione puntualizza in merito alla commissione del reato ex art. 59 comma 1 (oggi art. 137 Dlgs. 152/2006) da parte di 2 imputati in quanto avevano “effettuato, senza autorizzazione, scarichi di acque reflue industriali, prodotte dalla pulitura delle carrozze dei treni, nel sistema fognario esistente presso la stazione fognaria di (OMISSIS), e, riconosciute ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, li condannava alla pena di Euro 1.200,00 di ammenda ciascuno[1].
IL TRIBUNALE
Il Tribunale affrontava l’individuazione dei soggetti responsabili e  riteneva “…..irrilevante che l’attività di lavaggio competesse a Trenitalia, competendo a Rete Ferroviaria Italiane (RFI), società titolare delle strutture costituenti l’insediamento produttivo e quindi della rete fognaria, quantomeno un onere di controllo sull’osservanza della normativa antinquinamento….”.
Il Tribunale concludeva che “….In ordine alla ripartizione di competenze all’interno della RFI rilevava il Tribunale che dagli atti prodotti dalla stessa difesa emergeva che il compito di adeguare la rete fognaria della stazione di (OMISSIS) alla normativa in materia di scarichi era stata assunta dalla Direzione Compartimentale Infrastrutture di Palermo, al cui vertice vi era l’ing. B., il quale, inoltre, con atto in data 1.3.2002 aveva delegato l’ing. Ba. ad assicurare il rispetto della normativa in materia ambientale.
LA CASSAZIONE
“…Il Tribunale è pervenuto all’affermazione della penale responsabilità del Ba., ritenendo che la delega in data 1 marzo 2002 attribuiva al predetto di “assicurare il rispetto della normativa in materia di tutela ambientale, impartendo a tal fine le necessarie diposizioni e vigilando affinchè sia evitato che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno”, con “ampia autonomia di spesa nell’ambito del budget concordato”.
La Cassazione invero non concorda con l’affermazione del Tribunale che aveva riconosciuto validità alla delega e prosegue:
“…Dalla mera lettura dell’atto di delega risulta palesemente che il Tribunale ha ritenuto erroneamente che esso riguardasse la gestione degli scarichi fognari della stazione di (OMISSIS). La delega, infatti, riguardava la sola materia antinfortunistica. Già nella intestazione dell’atto si faceva riferimento al D.Lgs. n. 626 del 1994: “Il responsabile dell’unità produttiva Direzione compartimentale Infrastrutture Palermo (Datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994)”.
Anche con riferimento all’oggetto della delega veniva richiamato espressamente il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 5, lett. n), secondo cui il datore di lavoro o il suo delegato “prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno”.
Risulta evidente, quindi, che il riferimento al rispetto della normativa ambientale riguardava, comunque, le misure da adottare in sede di prevenzione antinfortunistica.
Il richiamo della normativa di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, sia nella intestazione che nel “contenuto” della delega, non può generare alcun equivoco o problema interpretativo.
Ritenere che la delega in questione riguardasse la gestione degli scarichi fognari della stazione di (OMISSIS) costituisce, pertanto, palese travisamento della prova.
L’atto di delega delegava al Ba. soltanto la materia antinfortunistica e non certo la gestione degli scarichi fognari.

[1] Rilevava il Tribunale che “dalle risultanze processuali emergeva in modo inequivocabile che i liquidi che confluivano nella “platea di lavaggio” derivavano dall’attività di pulitura delle motrici e delle carrozze dei treni e che gli stessi, attraverso la rete fognaria interna della stazione, confluivano nella fognatura senza che vi fosse alcun sistema di chiarificazione. Non poteva infatti ritenersi sufficiente che tali reflui, annoverabili tra gli scarichi da insediamento industriale, prima di essere immessi nella fognatura, passassero attraverso dei pozzetti (con profondità maggiore rispetto a quelli di entrata e di uscita), in quanto non era prevista alcuna attività di recupero periodica delle particelle più pesanti che andavano a depositarsi sul fondo dei pozzetti più vicini alla platea di lavaggio.
 
adminDelega ambientale: focus
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Autorizzazione Unica Ambientale: in attesa del Regolamento

Autorizzazione unica ambientale : in attesa del Regolamento
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente
Il vocabolario Ambientale si arricchisce di una nuova sigla ovvero A.U.A. , l’ autorizzazione unica ambientale il cui Regolamento dovrebbe avere luce a breve.
Una breve anticipazione e’ già pubblicata su questo sito con riferimento alla L. 35/2011.
In attesa del Regolamento il Governo riassume le novità
.

adminAutorizzazione Unica Ambientale: in attesa del Regolamento
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Rifiuti: TAR Veneto 1164/2012

Rifiuti provenienti da terzi fuori Regione/ LRV 3/2000 art. 33 comma 2,3. Illegittimità costituzionale/ Tar Veneto n.1164/2012
 A cura di Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente
La sentenza del TAR Veneto chiarisce alcune importanti questioni … .
Purtroppo si leggono sentenze che affermano la responsabilità concorrente della Regione in materia di tutela ambientale (senza le dovute distinzioni); purtroppo vengono applicate, dalle stesse amministrazioni, norme regionali ormai abrogate per la intervenuta nuova normativa statale incompatibile.
E cio’ imponendo al cittadino l’onere gravoso di  adire la “giustizia” che, a dire il vero, appare un po’ confusa sull’argomento.
Ebbene la Sentenza del TAR n. 1164/2012  precisa gli effetti della pronuncia della Corte Costituzionale di illegittimità sulla legge regionale; richiama la Regione ai propri obblighi; chiarisce la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela ambientale.
La Questione
La questione  sottoposta al Tribunale Regionale Veneto richiama la controversia insorta tra una società e la Regione Veneto e ricorda la importante e decisiva sentenza della  Corte Costituzionale (25 luglio 2011, n. 244) che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale[1] dell’art. 33, comma 2, legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, e l’inammissibilità della questione relativa all’art. 33, comma 3[2].
Le Società ricorrenti presentavano alla Regione domanda di rilascio di un’autorizzazione per la realizzazione di un impianto di smaltimento di rifiuti non pericolosi.
L’impianto avrebbe dovuto ricevere rifiuti provenienti da terzi fuori Regione per il 40% della propria capacità ricettiva, mentre la restante parte dei volumi sarebbe stata utilizzata per i rifiuti prodotti da una delle società. Con DGRV la Regione, esprimeva giudizio di compatibilità ambientale favorevole. Veniva altresì accolta la domanda di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale.
Il punto 7.3 di tale decreto prescriveva un limite al conferimento di rifiuti da terzi del 25% della capacità ricettiva, da intendersi riferito anche ai rifiuti provenienti da fuori Regione, richiamandosi alle disposizioni dei commi 2 e 3 dell’art. 33 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3..
In corso di processo la Corte costituzionale dichiarava la illegittimità dell’art. 33 citato e la regione provvedeva in autotutela ad annullare il provvedimento.
Scrive la Corte:  “La disposizione di cui all’art. 33, comma 3, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, è stata implicitamente abrogata per incompatibilità con la sopravvenuta norma di cui all’art. 182, comma 3, lett. b), del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152 vigente al momento dell’adozione dell’atto impugnato[3]…”
“La norma regionale prevede che “in attuazione del principio per il quale i rifiuti devono essere smaltiti presso gli impianti appropriati più vicini al luogo di produzione dei rifiuti stessi[4] ….i rifiuti speciali prodotti al di fuori del territorio regionale possono essere smaltiti nelle discariche di cui al comma 1, a condizione che nella Regione nel cui territorio gli stessi sono stati prodotti manchino impianti più vicini adeguati allo smaltimento”.
L’art. 182, comma 3, lett. b, nel testo originario …dispone che lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di “permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti”.
L’esistenza di un rapporto di incompatibilità tra tali norme è stata affermata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 10 del 2009, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di un’analoga norma contenuta nell’art. 3, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 2009, n. 29, della Regione Puglia.
…Nel senso dell’abrogazione implicita la Corte Costituzionale n. 74 del 3 giugno 2010, aveva affermato al punto 2.1 che “vanno perciò condivisi gli snodi dell’argomentazione sviluppata dalle ricorrenti a sostegno della tesi della intervenuta abrogazione della norma lesiva di cui all’art. 33, comma 3, esclusivamente nella parte in cui si dispone che lo smaltimento in discarica di rifiuti speciali non pericolosi extraregionali resta subordinato all’avverarsi della condizione suindicata” e tale ricostruzione è stata indirettamente avallata dalla sentenza della Corte Costituzionale 25 luglio 2011, n. 244, che non l’ha contestata.
3. Scrive la Corte: “La Regione nelle proprie difese si limita a proporre… come unico argomento a sostegno della tesi della non avvenuta abrogazione della norma, la tesi secondo cui il contrasto tra la norma statale e quella regionale comporta la vigenza della norma regionale fino a che non si sia pronunciata la Corte Costituzionale.
L’assunto è privo di fondamento.
AMBIENTE COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO
Continua con interesse la sentenza “…Lo Stato nella materia della tutela dell’ambiente ha una competenza legislativa di tipo esclusivo ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. s), e pertanto la norma regionale antecedente incompatibile deve ritenersi abrogata dalla sopravvenuta norma legislativa statale, come è precisato dall’art. 1, comma 2, ultimo periodo, della legge 5 giugno 2003, n. 131, per il quale “le disposizioni normative regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione esclusiva statale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statali in materia”.
“..Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la Regione, non vi è alcun elemento che possa essere fondatamente posto a sostegno della tesi della perdurante vigenza dell’art. 33, comma 3, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, che è incompatibile con la norma di cui all’art. 182, comma 3, lett. b), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (nel testo vigente al momento dell’adozione dell’atto impugnato con il ricorso originario; la medesima disposizione è ora riportata, senza soluzione di continuità, all’art. 182 bis, comma 1, lett. b, inserito dall’articolo 9 del Dlgs 3 dicembre 2010, n. 205) emanata dallo Stato successivamente alla norma regionale, in un settore che rientra tra le materie di sua potestà legislativa esclusiva, quale è quello dei rifiuti, che va ricompreso nell’ambito della materia della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.”



[1] Con sentenza n. 244/2011 (G.U. 1ª serie speciale n. 32/2011) la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 33, comma 2, della legge regionale limitatamente alle parole “non superiore al venticinque per cento della capacità ricettiva” per violazione della libertà di iniziativa economica e della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema di cui agli articoli 41 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La Corte ha dichiarato altresì inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 33 della legge regionale in riferimento agli articoli 3, 41 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
[2] Art. 33 – Norme particolari per le discariche di rifiuti speciali
1 Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 22/1997, e successive modifiche ed integrazioni, le nuove discariche per rifiuti speciali, diverse da quelle per rifiuti inerti di seconda categoria tipo A ai sensi della deliberazione Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, possono essere realizzate da:
a) soggetti singoli o associati per lo smaltimento dei rifiuti derivati dalle loro attività di produzione di beni ubicate nel territorio regionale;
b) soggetti titolari di attività di trattamento o recupero di rifiuti, ubicati nel territorio regionale, come individuati negli allegati B e C del decreto legislativo n. 22/1997, per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle loro attività, ad esclusione di coloro che esercitano soltanto le operazioni di cui ai punti D 15 e R 13 dei citati allegati.
2. Nelle discariche di cui al comma 1 è riservata una quota, non superiore al venticinque per cento della capacità ricettiva, per lo smaltimento di rifiuti speciali conferiti da soggetti diversi da quelli indicati al medesimo comma.
3. In attuazione del principio per il quale i rifiuti devono essere smaltiti presso gli impianti appropriati più vicini al luogo di produzione dei rifiuti stessi, previsto dalla direttiva 91/156/CE e dal decreto legislativo n. 22/1997, i rifiuti speciali prodotti al di fuori del territorio regionale possono essere smaltiti nelle discariche di cui al comma 1, a condizione che nella Regione nel cui territorio gli stessi sono stati prodotti manchino impianti più vicini adeguati allo smaltimento. (31)
[3] (ora è all’art. 182 bis, comma 1, lett. b inserito dall’articolo 9 del Dlgs 3 dicembre 2010, n. 205)
[4] previsto dalla direttiva 91/156/CE e dal decreto legislativo n. 22/1997,
adminRifiuti: TAR Veneto 1164/2012
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Clini propone il PIANO CRESCITA AMBIENTALE

Il Ministro Clini propone il PIANO CRESCITA AMBIENTALE – il punto su Acque/rifiuti
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente
Il Ministro Clini ha pubblicato il proprio programma per lo sviluppo e la tutela ambientale.
Ovvero un PIANO CRESCITA, in 5 punti che sarà discusso dal GOVERNO.
La lettura e’ interessante e deve essere attenta perché segna i binari sui quali si svilupperanno forse i prossimi provvedimenti.
Si riporta testualmente il punto 5 che riguarda le ACQUE
“5. GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE
Obiettivi
➢ Riduzione dei consumi di acqua;
➢ Bilanciamento tra i diversi usi ( industria, energia, agricoltura,alimentazione umana);
➢ Collettamento e depurazione delle acque reflue;
➢ Riuso delle acque depurate negli usi agricoli e industriali.
Misure
Adozione entro dicembre 2012 del Piano Nazionale per la Gestione Integrata delle Risorse Idriche in Italia, con l’indicazione delle misure per il raggiungimento degli obiettivi, e la definizione degli indicatori necessari per l’applicazione delle tariffe agli usi delle acque, anche ai fini della piena applicazione del DPCM adottato ai sensi della legge 214/2011.”
Si rinvia al testo pubblicato per la lettura degli altri punti.

adminClini propone il PIANO CRESCITA AMBIENTALE
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Servizio Idrico Integrato: Deliberazione 2/8/2012

Servizio Idrico Integrato: deliberazione 2/8/2012

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente
Deliberazione del 2/8/2012 della autorità per l’energia elettrica ed il Gas che impone ai gestori del servizio Idrico Integrato adempimenti già a partire dal 1/9/2012.
Definizione dei contenuti informativi e procedure di raccolta dati del Servizio Idrico Integrato costituisce ll’oggetto del provvedimento.
Si rinvia al testo

adminServizio Idrico Integrato: Deliberazione 2/8/2012
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Revisione Spesa pubblica: Legge n. 135/2012

Revisione spesa pubblica, riordino Enti: e’ Legge</
Spending review
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente
Tutto accade a ferragosto.
La revisione tutta italiana della spesa pubblica si identifica, ormai e purtroppo, nel conciso inglese ” spending review…”.
Solo 30 giorni per convertire nella legge del 7/8/2012 n. 135 il DL del 6/7/2012 n. 95.
La LEGGE, che modifica il DL in numerose parti ( secondo ormai l’uso) e’ stata pubblicata nella gazzetta ufficiale del 14/8/2012…
Si richiamano per il momento
1) l’art. 1 sulla riduzione della spesa per acquisto e servizi che incide sul Dlgs. 163/2006( appalti);
2) l’art. 17 sul riordino delle Province e funzioni..

adminRevisione Spesa pubblica: Legge n. 135/2012
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DL "Crescita" e' Legge 134/2012

Il DL 83/2012 “Crescita” e’ Legge
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente
In questo sabato di ferragosto (11/8/2012) il parlamento pubblica in Gazzetta Ufficiale la legge 134/2012 di conversione del DL 83/2012; legge destinata alla ” Crescita del Paese”.
Su questo sito e’ stata offerta breve anticipazione dell’ art. 52 laddove dispone
1) conferma sospensione sistri ( qualche modifica introdotta)
2) il digestato diviene sottoprodotto (novità della L. 134/2012)
3) estensione ai consorzi agrari della nuova disciplina di cui all’ art. 193 commando 9 bis Dlgs. 152/2006.
Le novità sono in realtà molteplici soprattutto in tema di energia.
Con riserva di maggiore commento si rinvia alla lettura del corposo testo …..

adminDL "Crescita" e' Legge 134/2012
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Digestato è sottoprodotto

Digestato è sottoprodotto
a cura di Studio Legale Ambiente
La legge di conversione (L. 134/2012) del DL 83/2012 è ricca di sorprese.
L’art. 52 del DL 83/2012 contiene novità in tema di digestato (fertilizzante) ritenuto, per esplcita  indicazione normativa, sottoprodotto “ai sensi dell’art. 184 bis Dlgs. 152/2006.”
Già non si comprende se il digestato sia considerato sottoprodotto laddove comunque esistano le condizioni di cui all’art. 184 bis (come dovrebbe essere); oppure il digestato sia considerato sottoprodotto …. dal legislatore (e ciò potrebbe comportare qualche problema di compatibilità con la legislazione comunitaria e non solo).
L’esclusione del digestato dalla normativa rifiuti viene inserita in testo legislativo “satellite”.
In attesa della pubblicazione del provvedimento legislativo si riporta la disposizione contenuta nell’art. 52 che farà parlare di se’…..

«2-bis. Ai sensi dell’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e` considerato sottoprodotto il digestato ottenuto in impianti
aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata
anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento
o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o
delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall’agro-industria,
conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati fra loro, e utilizzato ai fini
agronomici.
Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, sono definite le caratteristiche e le modalita` di impiego
del digestato equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all’efficienza di uso, ai concimi di origine chimica, nonche` le modalita` di
classificazione delle operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccatura.
adminDigestato è sottoprodotto
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