Sicurezza: Regolamento prevenzione incendi

Sicurezza: Regolamento di prevenzione incendi
Ministero dell’Interno, L.C. 6 ottobre 2011, Prot. 13061
A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
 Lo scorso 7 ottobre è entrato in vigore il nuovo regolamento di prevenzione incendi (D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151)
Il regolamento, nell’introdurre importanti elementi innovativi nella vigente disciplina della prevenzione incendi, ha inteso raccordare l’attuale quadro normativo con l’introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e dello sportello unico per le attività produttive e, al tempo stesso, garantire il bilanciamento degli interessi fondamentali di tutela della sicurezza delle persone e dell’integrità dei beni con le esigenze di semplificazione amministrativa e di riduzione degli oneri a carico delle imprese e dei cittadini.
Al fine di offrire indirizzi applicativi uniformi sul territorio, il Ministero dell’Interno ha emanato, in data 6 ottobre 2011, la Circolare Prot. 13061 con la quale vengono fornite alcune importanti indicazioni utili per una più chiara lettura della nuova regolamentazione in attesa dell’emanazione dei decreti attuativi. Nella lettera circolare sono trattati, nello specifico, i seguenti temi:
1. Le novità introdotte dal nuovo Regolamento
3. Nuovi procedimenti volontari
4. Procedimenti nel periodo transitorio
5. Documentazione e modulistica a corredo delle pratiche
6. Il sistema tariffario nel transitorio
7. Gestione transitoria dell’applicativo prevenzione incendi
 LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL NUOVO REGOLAMENTO
Attraverso il nuovo regolamento di semplificazione del procedimento di prevenzione incendi viene perseguito un duplice obiettivo:
1)    rendere più snella e veloce l’azione amministrativa,
2)    rendere più efficace l’opera di controllo dei Comandi provinciali che hanno la possibilità di concentrare la gran parte delle verifiche tecniche sulle attività con rischio di incendio più elevato.
A tal fine il nuovo regolamento distingue le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi in tre categorie A, B e C, elencate nell’allegato I al d.P.R. 151/11 che sono assoggettate a una disciplina differenziata in relazione al rischio connesso all’attività, alla presenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.
Vengono quindi abrogati:
–       il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689, che nelle tabelle A e B riportava le aziende e lavorazioni soggette al controllo del vigili del fuoco ai fini della prevenzione degli incendi, ai sensi dell’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
–       il decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982, che nella tabella allegata conteneva l’elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966.
Gli adempimenti connessi alla valutazione dei progetti vengono differenziati in relazione alle esigenze di tutela degli interessi pubblici: per le attività di cui alla categoria A, che sono soggette a regole tecniche e che per la loro standardizzazione non presentano particolare complessità, non è più previsto il preventivo parere di conformità dei Comandi.
In allegato si trasmette una sintesi dettagliata della circolare ministeriale. E’ possibile scaricare il testo integrale del provvedimento, unitamente alla modulistica, al seguente indirizzo internet: http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=12832
 
 
 

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Sistri: operatività al 9 febbraio 2012?

A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
 
Si era anticipato con precedente news che la Commissione ambiente del Senato (parere del 23 agosto) e dal Ministero dell’Ambiente (comunicato 1° settembre), si erano schierati contro l’abrogazione del Sistri contenuta nel Dl 138/2011, in vigore dal 13 agosto scorso.
 
Ebbene nella seduta di ieri, 14 settembre, la Camera dei Deputati ha confermato il ripristino del Sistri richiesto dal Senato, con slittamento dell’operatività al 9 febbraio 2012. Ora il provvedimento di conversione in legge del dl “Anticrisi” verrà pubblicato nei prossimi giorni in Gazzetta Ufficiale.
 
 
Si legge nel testo modificato dell’art. 6 del DL 138/2011 che abrogava il Sistri:

Utilizzo più semplice?
“…Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), nonché l’efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini dell’eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l’obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti…”

Operatività al 9 febbraio 2012: non per tutti?
Ed invero con formulazione letterale sempre troppo complessa e mai diretta… l’operatività è fissata:
1) produttori di rifiuti fino a 10 dipendenti –  per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011 -l’entrata in operatività del Sistri non può essere antecedente al 1º giugno 2012.
2)    imprese con numero di dipendenti superiore a 10 – per gli altri soggetti di cui all’articolo 1 del DM 26 maggio 2011 – il termine di entrata in operatività del SISTRI è il 9 febbraio 2012
 
Si legge: “….Conseguentemente, fermo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, per gli altri soggetti di cui all’articolo 1 del predetto decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata in operatività del SISTRI è il 9 febbraio 2012. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Rifiuti speciali non pericolosi. Estensione?
In sostanza gli operatori che gestiscono tali rifiuti a basso impatto potranno avere la facoltà e non l’obbligo di adottare il sistema Sistri.

“…Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentite le categorie interessate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell’assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, sono applicate, ai fini del SISTRI, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi.
 
Consorzi di recupero
“…3-bis. Gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge possono delegare la realizzazione dei propri adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalità già previste per le associazioni di categoria….

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SISTRI – disponibile il programma pilota per il tracciamento dei rifiuti

a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


Dal 26 luglio 2010 è ufficialmente partita la fase test sulle procedure informatizzate del sistema Sistri.
 
In vista della scadenza del 1° ottobre, termine posto dal D.M. 9 luglio 2010 all’avvio del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, è stata attivata questa fase di test al fine di consentire una piena e più diffusa conoscenza delle modalità operative e della funzionalità del SISTRI e per consentire ad un insieme rappresentativo di tutte le classi di utenti di provare il sistema e fornire suggerimenti e proposte per meglio adattare l’interfaccia utente e le procedure relative alle esigenze prospettate dagli operatori ed ai sistemi gestionali presenti presso le aziende.

Fino al 1 settembre, le imprese selezionate potranno far pervenire ai tecnici del Ministero, attraverso il programma pilota messo a disposizione sul sito www.sistri.it,  le proposte di miglioramento del sistema operativo, soprattutto per quanto riguarda l’interfacciabilità con i programmi in uso aziendale. Il programma sarà condotto con un approccio graduale ed evolutivo, garantendo agli utenti di sperimentare inizialmente un flusso base e progressivamente nuovi elementi sempre più aderenti al sistema in esercizio. Tale metodologia consentirà di raccogliere gli eventuali feedback da utilizzare ai fini del miglioramento del sistema. Il programma di test si articolerà, in particolare, in due fasi che procederanno distinte nel tempo.

 
La prima fase è circoscritta, a un insieme rappresentativo delle classi di utenti. Più avanti si consentirà a tutti gli utenti di familiarizzare con i nuovi percorsi. È un processo che porterà vantaggi per la funzionalità stessa del Sistri: il Ministero si aspetta, infatti, ritorni in termini di suggerimenti e proposte per meglio adattare l’interfaccia del sistema e le procedure alle esigenze delle imprese.

Nei prossimi giorni verrà messo a disposizione degli utenti una prima bozza di manuale operativo, che servirà per formare gli addetti aziendali sulla conoscenza delle nuove procedure e metterli in grado di operare in conformità alle nuove disposizioni.
Le  due fasi test prevedono:
Fase 1 – Sistema demo per la verifica di funzionalità, processi ed usabilità: per migliorare e consolidare l’interfaccia e le procedure del Sistri, grazie ai feedback che saranno utilizzati sia per il processo di miglioramento e tuning del sistema, sia per definire in maniera partecipata il Manuale Utente.
Fase 2 – Sistema in ambiente di produzione man mano che questo è consolidato attraverso la fase 1: per consentire agli utenti di fare pratica con il nuovo sistema, per acquisire praticità e rapidità nell’utilizzo anche grazie al supporto del Manuale Utente.

 

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Sicurezza: infortunio sul lavoro e responsabilità direttore

Corte di Cassazione Sentenza 3 febbraio 2011, n. 4106
a cura di avv. Cinzia Silvestri


Precisare le responsabilità in caso di infortunio sul lavoro non è semplice tanto più in aziende di grandi dimensioni.
La sentenza in esame evidenzia proprio questa difficoltà laddove la corretta valutazione della responsabilità ha dovuto attraversare tre gradi di giudizio.
Merito della sentenza è la valutazione della posizione sostanziale di ogni figura rispetto agli obblighi di prevenzione.
Laddove esista figura destinata al controllo e direzione di un certo settore, anche nella gestione dei lavoratori e del lavoro , pur non essendo RSPP , esiste un obbligo diretto a provvedere alla sicurezza laddove, si intende, esista, quantomeno, un budget di intervento, un certo potere decisionale.
La sentenza elude la questione della delega aziendale e ne prescinde in quanto ritiene che esista un obbligo diretto, e non delegato dal datore di lavoro.
Laddove, infatti, al fine della sicurezza dei lavoratori l’intervento anche economico (come l’acquisto di una scaletta) rientri nel budget del direttore assegnato alla filiale questi è tenuto, per proprio dovere e nell’ambito dei suioi poteri, ad intervenire a tutela della sicurezza.
La responsabilità non può dunque essere imputata al datore di lavoro, in quanto tale, solo perchè non è stata provata la esistenza di una delega o perchè non era stato nominato RSPP.
La sentenza della Cassazione, dunque, esonera il datore di lavoro dalla responsabilità ed onera invece il direttore di filiale per non essere intervenuto all’acquisto della scaletta nell’ambito del suo potere di spesa e decisionale.
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In particolare:
Veniva condannato con sentenza del Tribunale alla pena di mesi due di reclusione per il reato di lesioni colpose in seguito ad infortunio sul lavoro in quanto responsabile di avere omesso, in qualità di datore di lavoro e legale rappresentante della ditta, “…di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate, in particolare una scala pedana di dimensione e conformazione tali da realizzare un posto di lavoro stabile e sicuro per eseguire le attività inerenti la manutenzione della pressa a iniezione, sita nello stabilimento della sopra indicata impresa.”
In particolare descrive la sentenza del Tribunale : “…Il lavoratore addetto alla pressa nello stabilimento della ditta, nell’ispezionare l’interno della tramoggia, annessa alla pressa a iniezione, in mancanza di supporto adeguato, perdeva l’equilibrio e, nel tentativo di proteggersi, si agganciava al bordo tagliente della tramoggia con la mano destra, riportando ferita lacero contusa al terzo dito della mano destra con lesioni tendinee al flessore profondo con prognosi di 81 giorni ed invalidità permanente pari al 3%….”.
Veniva proprosto appello alla Corte di Trieste che però confermava la sentenza del Tribunale.
Seguiva impugnazione avanti alla Corte di Cassazione.
Affermava il ricorrente di essere legale rappresentante di una società che opera in sette stabilimenti dislocati in due regioni (Friuli Venezia Giulia e Veneto), che occupa oltre 600 dipendenti e che ha un fatturato annuo di circa 140 milioni di euro e che nello stabilimento nel quale si è verificato l’infortunio c’era un direttore, il quale aveva poteri ed autonomia di spesa almeno fino a 5000 euro, senza alcuna necessità di preventiva autorizzazione, il quale per delega disponeva le manutenzioni necessarie. Nella fattispecie il ruolo di “datore di lavoro” era soltanto del ricorrente (che è già stato condannato), nè il ricorrente poteva condividere l’assunto della Corte territoriale secondo cui sarebbe stata necessaria la prova rigorosa ed esaustiva dell’esistenza di una delega anche non scritta, in quanto tale asserzione poteva riferirsi solo all’insussistenza di una valida delega di tipo generale per coprire ogni tipo di deficienza nelle attrezzature messe a disposizione del lavoratore.
Non poteva invece ritenersi necessaria la prova rigorosa della delega per affermare la responsabilità esclusiva del direttore di stabilimento per tutti quegli infortuni che dipendevano o da carenze nelle modalità operative o da inidoneità di attrezzature alle quali egli doveva e poteva porre rimedio in quanto la spesa necessaria rientrava nei limiti della sua autonomia, come appunto nel caso che ci occupa.
La Corte di appello ha ritenuto sussistente la responsabilità del ricorrente (datore di lavoro) principalmente sulla base dei seguenti argomenti:

  1. il mancato accertamento dell’esistenza di una delega scritta e dell’esistenza di una delega ancorchè non scritta;
  2. la mancata nomina di un responsabile della sicurezza;
  3. la circostanza che il direttore dello stabilimento non poteva essere considerato “datore di lavoro”, dal momento che aveva un potere di spesa limitato solo alle situazioni di emergenza, come poteva desumersi dalle affermazioni del teste (.

Dalla istruttoria processuale risultava altresì che il direttore aveva poteri legati all’emergenza, ed anche il potere di far fronte alle spese di modesta entità, avendo a tale scopo una disponibilità di cassa di circa 1000,00 euro ; l’intervento sulla scala messa a disposizione del lavoratore comportava peraltro una spesa di circa 500,00 euro; spesa dunque che poteva rientrare nella disponibilità del direttore.
Secondo la Cassazione invece non risulta pertanto necessaria la prova rigorosa della sussistenza di una delega al direttore dello stabilimento.
Il Dlgs n. 626 del 1994, articolo 2, lettera b), 1 periodo, così come modificato dal Dlgs n. 242 del 1996, considera datore di lavoro “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore”comunque “il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’unità produttiva, quale definita dalla lettera i) in quanto titolare dei poteri decisionali di spesa”.
Con l’avverbio “comunque” il legislatore ha inteso dare netta preminenza al criterio sostanziale che deve essere in ogni caso rispettato e che prevale quando vi è discordanza tra la situazione formale e quella reale.
Conclude la Cassazione: “ ….Quindi, ……nelle aziende di grandi dimensioni è frequente il caso in cui il soggetto dotato della legale rappresentanza non coincide con quello in grado di esercitare l’effettivo potere di organizzazione dell’azienda e del lavoro dei dipendenti ed è a quest’ultimo che dovranno attribuirsi le connesseresponsabilità prevenzionali.
Secondo la univoca giurisprudenza di questa Corte, pertanto, (cfr., tra le altre, Cass., Sez. 4, Sent. n. 49819 del 5 dicembre 2003) il dato normativo consente di distinguere un datore di lavoro in senso giuslavoristico da uno o più datori di lavoro (sussistendo distinte unità produttive) in senso prevenzionale. E evidente che la responsabilità del soggetto preposto alla direzione dell’unità produttiva è condizionata alla congruità dei suoi poteri decisionali e di spesa rispetto alle concrete esigenze prevenzionali.
Egli pertanto sarà qualificabile come datore di lavoro ai fini della sicurezza solo se gli saranno attribuiti poteri e disponibilità finanziarie adeguate ad effettuare gli adempimenti prescritti dalla legge e solo entro quei limiti, mentre, per tutti gli altri adempimenti per i quali non dispone dei mezzi e dei poteri per realizzarli, le eventuali violazioni (e relative conseguenze) non saranno a lui ascrivibili.
Pertanto, nella fattispecie di cui è processo, il direttore dello stabilimento , rientrando l’intervento sulla scala nel suo potere di spesa e nell’autonomia di cui disponeva, era autonomamente onerato a titolo originario e non già per delega del legale rappresentante della Spa”.
 

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Sistri: modificare dati

Guida sulla “gestione azienda”
 
A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
 
Sul sito www.sistri.it, nella Sezione “Manuali e Guide”, è disponibile la guida “Gestione Azienda” che spiega nel dettaglio le nuove funzioni disponibili nell’apposita sezione del portale.
 
In particolare attraverso la nuova sezione l’utente potrà modificare l’anagrafica aziendale in modo da allinearla ai dati presenti presso le Camere di Commercio. In presenza di un disallineamento tra i dati comunicati al Sistri al momento dell’iscrizione e quelli presenti presso le Camere di Commercio, può generarsi un errore interno al sistema che non permette l’accesso da parte dell’impresa.
 
È evidente, quindi, l’importanza di aggiornare la sezione anagrafica aziendale al fine di poter operare correttamente all’interno del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.
 
La nuova sezione permette, inoltre, la possibilità di modificare i dati dell’unità locale iscritta o di inserirne di nuove con  le relative categorie e delegati.
 
Per le Unità Locali esistenti è possibile modificare esclusivamente i campi NOME SEDE e NUMERO DIPENDENTI, in quanto ogni cambio sede comporta la chiusura dell’Unità Locale, la riconsegna dei relativi TOKEN e l’apertura di una nuova Unità Locale con nuovi TOKEN.
 
Qualora l’Azienda voglia inserire ulteriori Unità Locali, le operazioni di inserimento dei dati anagrafici dell’unità locale, di selezione delle categorie e di inserimento dei dati dei delegati dovrà esser ripetuta tante volte quante sono le Unità Locali.
 
Per quanto riguarda l’inserimento e modifica dei dati per l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti (solo per Categorie Trasportatori), qualora l’Azienda sia già iscritta per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti, nella scheda UNITÀ LOCALI, è disponibile il collegamento “Aggiungi unità trasportatori” per inserire o modificare le eventuali UNITÀ TRASPORTATORI.
 
Altra utilissima funzione presente nella gestione Azienda è quella relativa alla “Lista categorie associate”. Selezionando dal menu GESTIONE PRATICA tale collegamento, viene mostrato il riepilogo delle Unità Locali di afferenza, con il dettaglio delle Categorie, Tipologia di Rifiuto, e relativi Delegati di sede.
 
Si ricorda, inoltre, che per poter operare con efficienza, è assolutamente necessario che gli utenti che non hanno ancora aggiornato il software SISTRI installato sui dispositivi USB completino tale aggiornamento con un congruo anticipo rispetto alla scadenza del 31 maggio. La procedura di aggiornamento è lanciata automaticamente con l’inserimento dei dispositivi elettronici in un computer collegato in rete, e, in funzione della velocità della rete, può richiedere diversi minuti. Tale procedura è descritta in dettaglio nei documenti “Guida per l’aggiornamento del software del dispositivo USB” e “Guida per l’aggiornamento del software del browser SISTRI”, disponibili nella sezione Documenti – Manuali e guide.
 

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Iscrizioni Produttori entro 30.6.2011

Circolare Albo Nazionale Gestori Ambientali
Iscrizioni ai sensi dell’ articolo 212, comma 8, del D. Lgs. 152/06[1]

A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi

 

 
Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha diramato la circolare 15 marzo 2011 n.432 che fornisce indicazioni circa l’iscrizione dei
1)   produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché
2)   le iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno.
 
In particolare, secondo quanto previsto dall’ articolo 212, comma 8, del D. Lgs. 152/06, come modificato dal D. Lgs. 205/10, tali iscrizioni devono essere rinnovate ogni 10 anni. Viene specificato, inoltre, che le iscrizioni effettuate entro il 14 aprile 2008 devono essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 205/10.
 
Al fine di disciplinare la procedura relativa all’aggiornamento delle suddette iscrizioni, è stato predisposto un apposito modello di domanda contenuto nell’allegato “A” alla circolare.
 
Considerato l’elevato numero di iscrizioni oggetto di aggiornamento e i termini previsti per l’espletamento delle relative procedure (entro il 25 dicembre 2011), le domande dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2011.
 
Infine, il Comitato nazionale, in ordine ai termini di decorrenza dei dieci anni di durata delle iscrizioni all’Albo, effettuate alla data di entrata in vigore del D.Lgs 205/10, ha specificato quanto segue:

  • per le iscrizioni effettuate entro il 14 aprile 2008, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, il suddetto termine deve intendersi riferito alla data della delibera di aggiornamento dell’iscrizione;
  • per le iscrizioni effettuate successivamente alle modifiche apportate dal D.Lgs 4/08, il termine deve intendersi riferito alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.205/2010.

 
Per completezza d’informazione si ritiene utile allegare il testo integrale della circolare.
 

Allegato n. 432 del 15 marzo 2011

[1] 8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un’apposita sezione dell’Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell’Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l’interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 241 del 1990:
a) la sede dell’impresa, l’attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti;
b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;
c) gli estremi identificativi e l’idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo;
d) l’avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Ministro dell’ambiente 28 aprile 1998, n. 406.
L’iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l’impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all’iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

 

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Acque: dal 4.1.2011 riformata parte terza Dlgs. n. 152/2006

Focus: art. 74 comma 2 Dlgs . n. 152/2006
a cura di avv. Cinzia Silvestri


Il CdM con Dlgs. del 10 dicembre 2010 n. 219 (pubblicato in G.Uff. Del 20 dicembre 2010) ha dato attuazione alla direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e della direttiva 2009/90/CE che sabilisce specifiche tecniche per l’analisi chimica ed il monitoraggio dello stato delle acque.
La parte terza viene dunque modificata in alcune sue parti e nell’allegato I.
Le modifiche di particolare rilevanza anche applicativa si rinvengono agli articoli 74 e 78 della parte terza.
Si declina di seguito breve schema delle modifiche apportate all’art. 74 al fine di segnalare alcune corpose novità.

Articolo 74 comma 2 Dlgs. 152/2006 come modificato dal
Dlgs. n. 219/2010
 
Art. 74 comma 2 lett.z) Dlgs. n. 152/2006: sostituita z) buono stato chimico delle acque superficiali: lo statochimico richiesto per conseguire, entro il 22 dicembre 2015, gli obiettivi ambientali per le acque superficiali fissati dalla presente sezione ossia lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la concentrazione degli inquinanti non superi gli standard di qualità ambientali fissati per le sostanze dell’elenco di priorità di cui alla tabella 1/A della lettera A.2.6 dell’allegato 1 alla parte terza;’
 
Art. 74 comma 2 Dlgs. n. 152/2006: inserite lett. uu-bis; uu-ter; uu-quater; uu-quinquies uu-bis) limite di rivelabilità: il segnale in uscita o il valore di concentrazione al di sopra del quale si può affermare, con un livello di fiducia dichiarato, che un dato campione è diverso da un bianco che non contiene l’analita;
uu-ter) limite di quantificazione: un multiplo dichiarato del limite di rivelabilità a una concentrazione dell’analita che può ragionevolmente essere determinata con accettabile accuratezza e precisione. Il limite di quantificazione può essere calcolato servendosi di un materiale di riferimento o di un campione adeguato e può essere ottenuto dal punto di taratura piu’ basso sulla curva di taratura, dopo la sottrazione del bianco;
uu-quater) incertezza di misura: un parametro non negativo che caratterizza la dispersione dei valori quantitativi attribuiti a un misurando sulla base delle informazioni utilizzate;
uu-quinquies) materiale di riferimento: materiale sufficientemente omogeneo e stabile rispetto a proprietà specificate, che si è stabilito essere idonee per un determinato utilizzo in una misurazione o nell’esame di proprietà nominali.’;

 

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Proroga Sistri e MUD

a cura di avv. Cinzia Silvestri


 

 
Con Decreto del Ministero dell’ambiente del 22 dicembre 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2010 n. 302 ed in vigore dallo stesso 28 dicembre è stata attuata la proroga Sistri anticipata e promessa.
L’articolo 12 comma 2 del DMA 17 dicembre 2009 prevedeva l’obbligo per i soggetti di cui agli articoli 1,2 del Decreto di adempiere entro il 31 dicembre 2010 anche agli obblighi previsti dagli articoli 190 e 193 del Dlgs. n. 152/2006 (registri carico scarico e formulari cartacei).
Il Ministero ritiene opportuno prorogare il termine del 31 dicembre 2010 “al fine di consentire ai soggetti tenuti di acquisire maggiore familiarità con il Sistri evitando soluzione di continuità nel controllo della tracciabilità dei rifiuti”
 
 

Ed ancora il DMA del 22 dicembre 2010 proroga il termine per la presentazione MUD relativo all’anno 2010 al .
L’articolo 12 comma 1 DM Sistri prevedeva che entro il 31 dicembre 2010 i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti al MUD comunichino al Sistri compilando apposita scheda le infirmazioni indicate relative al periodo 2010 precedente l’operatività Sistri sulla base dei dati inseriri nel registro di carico e scarico di cui all’articolo 190 del Dlgs. N 152/2006
 
 

Mud relativo anno 2010 30/04/10
Mud relativo anno 2011 31/12/11
Adempimento anche obblighi ex articoli 190 e 193 (registri carico e scarico e formulari) 31/05/11

 
 
 
 

Articolo 12 Disposizioni transitorie

1. Entro il 30 aprile 2011, con riferimento alle informazioni relative all’anno 2010, ed entro il 31 dicembre 2011, con riferimento alle informazioni relative all’anno 2011, i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunicano al Sistri compilando l’apposita scheda le seguenti informazioni, (..) sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico di cui all’articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro, suddiviso per codice Cer;
b) per ciascun codice Cer, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con le relative destinazioni;
c) per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate;
d) per ciascun codice Cer, il quantitativo totale che risulta in giacenza.
2. Al fine di garantire l’adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalità del sistema Sistri, per un mese successivo all’operatività del Sistri come individuata agli articoli 1 e 2 i soggetti di cui ai medesimi articoli rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.16 17
3. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

adminProroga Sistri e MUD
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Indicazioni della Commissione consultiva per la valutazione dello stress lavoro-correlato (articoli 6, comma 8, lettera m-quater, e 28, comma 1-bis, d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni)

Quadro normativo di riferimento, finalità e struttura del documento
L’articolo 28, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di seguito d.lgs. n. 81/2008, prevede che la valutazione dei rischi debba essere effettuata tenendo conto, tra l’altro, dei rischi da stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004. In ragione delle difficoltà operative ripetutamente segnalate in ordine alla individuazione delle corrette modalità di attuazione di tale previsione legislativa, in sede di adozione delle disposizioni integrative e correttive al citato d.lgs. n. 81/2008, è stato introdotto all’articolo 28 il comma 1-bis, con il quale si è attribuito alla Commissione consultiva il compito di formulare indicazioni metodologiche in ordine al corretto adempimento dell’obbligo, finalizzate a indirizzare le attività dei datori di lavoro, dei loro consulenti e degli organi di vigilanza. Al fine di rispettare, entro il termine del 31 dicembre 2010, la previsione di cui all’articolo 28, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 81/2008, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha costituito un proprio comitato a composizione tripartita il quale, a seguito di ampio confronto tra i propri componenti, ha elaborato il presente documento, licenziato dalla Commissione consultiva nella propria riunione del 17 novembre 2010.   Le indicazioni metodologiche sono state elaborate nei limiti e per le finalità puntualmente individuati dalla Legge tenendo conto della ampia produzione scientifica disponibile sul tema e delle proposte pervenute all’interno alla Commissione consultiva e sono state redatte secondo criteri di semplicità, brevità e comprensibilità.Il documento indica un percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di attuazione dell’obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato per tutti i datori di lavoro pubblici e privati. 
Definizioni e indicazioni generali
Lo stress lavoro-correlato viene descritto all’articolo 3 dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004 – così come recepito dall’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008 – quale  “condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro” (art. 3, comma 1). Nell’ambito del lavoro tale squilibrio si può verificare quando il lavoratore non si sente in grado di corrispondere alle richieste lavorative. Tuttavia non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere considerate come stress lavoro-correlato. Lo stress lavoro-correlato è quello causato da vari fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro. La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione dei rischi e viene effettuata (come per tutti gli altri fattori di rischio) dal datore di lavoro avvalendosi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) con il coinvolgimento del medico competente, ove nominato, e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST).E’, quindi, necessario preliminarmente indicare il percorso metodologico che permetta una corretta identificazione dei fattori di rischio da stress lavoro-correlato, in modo che da tale identificazione discendano la pianificazione e realizzazione di misure di eliminazione o, quando essa non sia possibile, riduzione al minimo di tale fattore di rischio. A tale scopo, va chiarito che le necessarie attività devono essere compiute con riferimento a tutti i lavoratori, compresi dirigenti e preposti. La valutazione prende in esame non singoli ma gruppi omogenei di lavoratori (per esempio, per mansioni o partizioni organizzative) che risultino esposti a rischi dello stesso tipo secondo una individuazione che ogni datore di lavoro può autonomamente effettuare in ragione della effettiva organizzazione aziendale (potrebbero essere, ad esempio, i turnisti, i dipendenti di un determinato settore oppure chi svolge la medesima mansione, etc.).
Metodologia La valutazione si articola in due fasi: una necessaria (la valutazione preliminare); l’altra eventuale, da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzione adottate a seguito della stessa, dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci.La valutazione preliminareconsiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili, ove possibile numericamente apprezzabili, appartenenti quanto meno a tre distinte famiglie:I.                        Eventi sentinella, quali ad esempio: indici infortunistici; assenze per malattia; turnover; procedimenti e sanzioni; segnalazioni del medico competente; specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori. I predetti eventi sono da valutarsi sulla base di parametri omogenei individuati internamente alla azienda (es. andamento nel tempo degli indici infortunistici rilevati in azienda).II.                        Fattori di contenuto del lavoro, quali ad esempio: ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro e turni; corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti.III.                        Fattori di contesto del lavoro, quali ad esempio: ruolo nell’ambito dell’organizzazione; autonomia decisionale e controllo; conflitti interpersonali al lavoro; evoluzione e sviluppo di carriera; comunicazione (es. incertezza in ordine alle prestazioni richieste). In questa prima fase possono essere utilizzate liste di controllo applicabili anche dai soggetti aziendali della prevenzione che consentano una valutazione oggettiva, complessiva e, quando possibile, parametrica dei fattori di cui ai punti I, II e III che precedono.  In relazione alla valutazione dei fattori di contesto e di contenuto di cui sopra (punti II e III dell’elenco) occorre sentire i lavoratori e/o il RLS/RLST. Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile sentire un campione rappresentativo di lavoratori. La scelta delle modalità tramite cui sentire i lavoratori è rimessa al datore di lavoro, anche in relazione alla metodologia di valutazione adottata. Ove dalla valutazione preliminare non emergano elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e a prevedere un piano di monitoraggio.Diversamente, nel caso in cui si rilevino elementi di rischio  da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, si procede alla pianificazione ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi (ad esempio, interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi, etc.). Ove gli interventi correttivi risultino inefficaci, si procede, nei tempi che la stessa impresa definisce nella pianificazione degli interventi, alla fase di valutazione successiva (c.d. valutazione approfondita). La valutazione approfondita prevede la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori, ad esempio attraverso differenti strumenti quali questionari, focus group, interviste semi-strutturate, sulle famiglie di fattori/indicatori di cui all’elenco sopra riportato. Tale fase fa riferimento ovviamente ai gruppi omogenei di lavoratori rispetto ai quali sono state rilevate le problematiche. Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile che tale fase di indagine venga realizzata tramite un campione rappresentativo di lavoratori. Nelle imprese che occupano fino a 5 lavoratori, in luogo dei predetti strumenti di valutazione approfondita, il datore di lavoro può scegliere di utilizzare modalità di valutazione (es. riunioni)  che garantiscano il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro efficacia.
Disposizioni transitorie e finali La data del 31 dicembre 2010, di decorrenza dell’obbligo previsto dall’articolo 28, comma 1-bis, del d.lgs. n. 81/2008, deve essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione ai sensi delle presenti indicazioni metodologiche. La programmazione temporale delle suddette  attività di valutazione e l’indicazione del termine finale di espletamento delle stesse devono essere riportate nel documento di valutazione dei rischi. Gli organi di vigilanza, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di propria competenza, terranno conto della decorrenza e della programmazione temporale di cui al precedente periodo.  Allo scopo di verificare l’efficacia della metodologia qui indicata, anche per valutare l’opportunità di integrazioni alla medesima, la Commissione Consultiva provvederà ad elaborare una relazione entro 24 mesi dalla approvazione delle presenti indicazioni metodologiche, a seguito dello svolgimento del monitoraggio sulle attività realizzate. Le modalità di effettuazione di tale monitoraggio saranno definite dalla Commissione Consultiva.I datori di lavoro che, alla data della approvazione delle presenti indicazioni metodologiche, abbiano già effettuato la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato coerentemente ai contenuti dell’Accordo europeo dell’8 ottobre 2004 – così come recepito dall’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008 – non debbono ripetere l’indagine ma sono unicamente tenuti all’aggiornamento della medesima nelle ipotesi previste dall’articolo 29, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008, secondo quanto indicato nel presente documento.
 

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Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti – SISTRI

Dal 1 ottobre diventa operativo anche se molte sono ancora le criticità
a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


 
Il Dm 9 luglio 2010 ha disposto che l’operatività del nuovo sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti decorra, per tutti i soggetti obbligati, a far data dal prossimo 1° ottobre 2010.
Tuttavia è previsto un mese di rodaggio dove viene legittimato il doppio regime.
Il Dm 17 dicembre 2009 prevede, infatti, all’articolo 12, comma2, che: al fine di garantire l’adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalità del sistema Sistri, per un mese successivo all’operatività del Sistri (1 novembre p.v.), i soggetti obbligati all’iscrizione al nuovo sistema, rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 (registro di carico e scarico) e 193 (formulario) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Allo stato attuale, nonostante i termini perentori fissati dal Governo, i livelli di definizione del nuovo processo telematico risultano non completamente avviati sul territorio ed ancora in fase di avanzamento.
Sotto il profilo operativo si sono verificati, infatti, una serie di problemi che ostacolano l’avvio del sistema e che occorre rimuovere per far si che questo processo si sviluppi in coerenza con le esgenze di semplificazione degli adempimenti e di riduzione dei costi a carico delle imprese, specialmente quelle di più ridotte dimensioni.
Da analisi campione effettuate dal sistema camerale risultano, poi, ritardi nella distribuzione della necessaria strumentazione informatica ed elettronica (secondo Unioncamere appena il 54% delle imprese sono in possesso dei dispositivi previsti dalla normativa, nonostante sia stato superato ampiamente il termine del 12 settembre entro il quale si sarebbe dovuta completare la fase distributiva) e nell’adeguamento tecnologico di cui avrebbero bisogno tali dispositivi.
Anche per quanto riguarda la distribuzione avviata dalle sezioni dell’albo nazionale gestori ambientali, risulta che solo un ristretto numero di imprese coinvolte nel trasporto dei rifiuti abbiano istallato i previsti dispositivi Black Box.
È evidente che senza il completamento della fase distributiva, in ogni ambito territoriale e per ogni categoria di utenti  ivi compreso il comparto del trasporto – risulta difficile ipotizzare un ordinato e regolare avvio del sistema.
In data 23 settembre u.s., il Ministero dell’Ambiente  ha ritenuto opportuno convocare una riunione con tutte le Organizzazioni di categoria.
Durante tale incontro la segreteria tecnica ha comunicato di aver sottoposto alla valutazione del Ministro un provvedimento, per quelle imprese non oggettivamente in grado di avvalersi nelle procedure informatiche,  disporrebbe di operare con il vecchio sistema per ulteriori due mesi. È possibile che tale provvedimento trovi corpo nell’ambito di un testo unico sul Sistri di natura meramente compilativa che parrebbe essere stato già trasmesso al Consiglio di Stato o in alternativa attraverso una circolare ministeriale interpretativa in senso estensivo delle disposizioni.
 

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TARSU E TIA: REGIME TRANSITORIO

a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


Come noto il D.Lgs 22/97, nell’introdurre la tariffa d’igiene ambientale (Tia) aveva disposto la soppressione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti urbani (Tarsu) a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio che veniva disciplinato dal successivo Regolamento di attuazione n. 158 del 27 aprile 1999.

I termini fissati nel Regolamento sono stati nel tempo oggetto di proroghe da parte del legislatore, dovute anche alla circostanza che i Comuni, per istituire la Tia, avrebbero dovuto provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio relativi alla gestione della stessa e non sempre erano in grado di operare in tal senso.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs 152/06 (c.d. “nuovo codice dell’ambiente”) veniva prevista, all’art. 238, una revisione complessiva del sistema tariffario di gestione dei rifiuti, rinviando ad un apposito regolamento la rideterminazione dei coefficienti di produzione dei rifiuti di cui al citato D.P.R. 158/99.
Il decreto 152 inoltre, nell’abrogare il D.Lgs 22/97 stabiliva, al fine di garantire continuità nel passaggio dalla preesistente normativa alla nuova, che continuassero ad essere applicati i vigenti provvedimenti attuativi sino alla entrata in vigore dei nuovi regolamenti. Il  decreto attuativo cui appunto rinvia l’art. 238, allo stato non è ancora stato emanato e pertanto, in sua attesa, si rendeva indispensabile una proroga espressa del regime transitorio.
Tale proroga può essere rinvenuta nella legge n. 296 del 27 dicembre 2006 che, all’art. 1, comma 184, stabiliva, nelle more della completa attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 152/06, l’invarianza del regime di prelievo (Tarsu o Tia) relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune, sino ad arrivare alla copertura dell’intero anno 2009. Di conseguenza si evince che, a partire dal 1° gennaio 2010, essendo venuto meno il regime transitorio assicurato dalle proroghe succedutesi nel corso degli anni, l’istituto della Tarsu debba ritenersi formalmente decaduto.
Va inoltre considerata contestualmente la disposizione introdotta dalla legge n. 13 del 27 febbraio 2009, e oggetto di successive proroghe semestrali sino ad arrivare al 30 giugno 2010, che dava facoltà ai Comuni di passare al regime di Tia qualora il Ministero dell’Ambiente, entro le date prefissate, non avesse adottato il Regolamento attuativo di cui all’art. 238. Ciò poteva costituire, di fatto, una prosecuzione del regime di invarianza del prelievo in quanto, sino al 30 giugno, scorso i Comuni avrebbero dovuto attendere il Regolamento per attuare il passaggio alla tariffa.
Non essendo intervenuto più alcun differimento, teoricamente a partire dal 1° luglio 2010 i Comuni possono optare per il regime di prelievo diverso dalla Tarsu, applicando comunque le modalità di determinazione della tariffa fissate dall’ unico Regolamento ad oggi in vigore ossia il D.P.R. 158/99. Di fatto tale transizione risulterebbe puramente virtuale in quanto al 30 giugno sono scaduti anche i termini per modificare i regolamenti tributari locali e, pertanto, l’eventuale passaggio da Tarsu a Tia decorrerebbe a partire dal 2011. D’altronde una introduzione della Tia  dal 1° luglio  2010 non troverebbe solo impedimenti giuridici, ma anche ostacoli operativi, essendo estremamente arduo gestire una stessa annualità con due entrate diverse. In ogni caso si ritiene che per i Comuni che non hanno ancora attuato il passaggio da Tarsu a Tia,  dal 1° gennaio 2011 sussisterebbe l’obbligo e non più la facoltà di introdurre il nuovo istituto, essendo venuto meno per l’anno 2010 il regime transitorio che legittimava la contestuale esistenza delle due forme di prelievo.
Tra l’altro non risulta chiaro a quale normativa i Comuni dovranno fare riferimento e quali i criteri da seguire per la determinazione della tariffa. Andrebbe infatti esclusa la possibilità di applicare l’art. 49 del d.lgs. 22/97 in quanto abrogato dal D.Lgs 152/06. Altrettanto dubbia la possibilità di applicazione dell’ art. 238[1] del “codice ambientale” che istituisce la nuova tariffa, in “stand-by” perché manca il Regolamento statale di attuazione. In aggiunta a questo scenario estremamente complesso, vanno ricordate le recenti pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione che hanno sancito la natura tributaria del prelievo, in quanto non direttamente proporzionale ai rifiuti prodotti dai contribuenti, facendo  così decadere l’Iva dalla Tia e aprendo la strada a possibili richieste di rimborso.   Anche il recente intervento del Governo sulla manovra correttiva, che in una specifica disposizione ha stabilito che la Tia è una tariffa con lo spostamento delle eventuali controversie in sede giudiziaria ordinaria, non ha portato la dovuta chiarezza, in quanto viene fatto riferimento all’art. 238 del d.lgs. 152/06 – che, come visto in precedenza, risulta ancora inapplicato per la mancanza del regolamento attuativo – e non alla Tia del D.Lgs 22/97 attualmente applicata in quei Comuni che l’avevano adottata in via sperimentale.


[1](Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)  Art. 2381. Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. La tariffa di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.2. La tariffa per la gestione dei rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri, determinati con il regolamento di cui al comma 6, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali.3. La tariffa è determinata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, dalle Autorità d’ambito ed è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata sulla base dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6. Nella determinazione della tariffa è prevista la copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade. Qualora detti costi vengano coperti con la tariffa ciò deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari del servizio.4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.5. Le Autorità d’ambito approvano e presentano all’Autorità di cui all’articolo 207il piano finanziario e la relativa relazione redatta dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, dovrà essere gradualmente assicurata l’integrale copertura dei costi.6. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l’assenza di oneri per le autorità interessate.7. Nella determinazione della tariffa possono essere previste agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle adibite ad uso stagionale o non continuativo, debitamente documentato ed accertato, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali. In questo caso, nel piano finanziario devono essere indicate le risorse necessarie per garantire l’integrale copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni, secondo i criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6.8. Il regolamento di cui al comma 6 tiene conto anche degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.9. L’eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni o dai gestori che risultino utili ai fini dell’organizzazione del servizio.10. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.11. Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.12. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, mediante convenzione con l’Agenzia delle entrate (2).(1) Per la deroga alle disposizioni del presente articolo, relativa alla regione Campania, vedi articolo 7 del D.L. 11 maggio 2007, n. 61.(2) Vedi l’articolo 14, comma 33, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

 

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Sindaco e Rumore: quali poteri?

TAR Puglia , Bari, sez. II, 30.7.2010, 3274
a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati


Un privato lamenta di essere disturbato nel riposo dalle emissioni rumorose di un vicino opificio; provvede dunque a ripetute denunce alla ASL ed al Comune sollecitando l’ adozione da parte del Sindaco di una Ordinanza contingibile ed urgente.
Il Sindaco peraltro non si attiva e non risponde alle ripetute richieste di intervento ed il privato adisce il TAR al fine di “accertarsi la illegittimità del silenzio mantenuto dal Comune” in ordine alle istanze finalizzate a far cessare le immissioni rumorose.
Ebbene, il Tribunale ha analizzato compiutamente le missive inviate al Comune ed il loro contenuto al fine di verificare l’effettiva richiesta di un provvedimento idoneo ad attivare il Comune.
Il TAR Puglia, Bari, sez. II, 30.07.2010, n. 3274,  ha rigettato il ricorso presentato dal cittadino a fronte del silenzio e dall’inerzia serbata dal Comune perché le richieste in realtà erano solo generiche lamentele.
Nello specifico il TAR ha ritenuto preliminare la verifica della natura delle richieste inoltrate al Sindaco da parte del privato e valutare se queste fossero idonee a determinare l’obbligo di attivazione in capo alla amministrazione comunale.
Accertato che le missive del cittadino erano state inviate all’ASL competente e solo per conoscenza al Sindaco e soprattutto verificato che non veniva richiesta l’emissione di alcun provvedimento inibitorio verso la fonte di inquinamento acustico, il TAR concludeva per l’infondatezza della pretesa del cittadino.
Ed invero non veniva riscontrata un’emergenza sanitaria, ovvero un grave pericolo per l’incolumità pubblica, ma solo un fastidio percepito dal privato, che avrebbe quindi dovuto agire in sede penale o civile per la tutela dei propri diritti…..chiamando però in causa altro soggetto.
Nessun obbligo, invece, incombe sul Sindaco, che non è tenuto a dirimere le controversie individuali, dovendosi attivare solo se la fonte rumorosa possa rivelarsi dannosa per la collettività.
Suddetto potere di azione viene conferito al Sindaco dall’art. 9 L. 447/95, il quale è subordinato alla sussistenza di due presupposti: l’eccezionalità e l’urgenza e la necessità di salvaguardare la saluta pubblica. È vero che l’obbligo di intervento scaturisce anche se la lamentela proviene anche da un singolo cittadino, ma l’accertamento preventivo di tali due requisiti è preliminare e la mancanza anche parziale determina l’illegittimità dell’atto amministrativo emanato.
 

adminSindaco e Rumore: quali poteri?
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Accordo ANCI – Centro di Coordinamento RAEE

a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


In data 8/07/2010, è stato firmato da ANCI e Centro di Coordinamento l’Accordo di Programma per la gestione dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

In particolare, l’accordo di programma prevede che:

  • il Centro di Coordinamento coordinerà le attività dei Sistemi Collettivi i quali assicurano le attività di ritiro dei RAEE provenienti dai nuclei domestici presso i Centri di Raccolta da parte dei Sistemi Collettivi:
  • l’ANCI si impegna a promuovere la realizzazione da parte dei Comuni, secondo criteri che privilegino l’efficienza, l’efficacia e l’economicità del servizio, di adeguati sistemi di raccolta differenziata sulla base di quanto previsto all’art. 6 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 151/05, e nel rispetto dei Raggruppamenti.

Al fine di usufruire del servizio di ritiro dei RAEE coordinato dal Centro di Coordinamento, i Comuni ovvero i gestori delegati del Centro di Raccolta, qualunque sia la rispettiva forma giuridica ed il loro rapporto con il Comune, (i “Sottoscrittori”) dovranno:
a) assicurare che ciascun Centro di Raccolta sia e si mantenga conforme ai requisiti tecnico-organizzativi definiti dall’Allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, anche secondo quanto previsto all’art. 2 comma 8 del medesimo D.M. ovvero ai diversi requisiti previsti dalla Normativa Ambientale;
b) iscrivere i Centri di Raccolta destinatari dei servizi di ritiro all’apposito portale internet messo a disposizione dal Centro di Coordinamento www.cdcraee.it, sottoscrivendo la Convenzione Operativa e le relative Condizioni Generali di Ritiro di cui agli Allegati 2 e 1 al presente Accordo di Programma. A fronte del raggiungimento dei parametri di efficienza di cui all’articolo 8 dell’Accordo di Programma i Sistemi Collettivi erogheranno i contributi economici ivi previsti ai Soggetti Beneficiari.
Importante tenere presente che l’Accordo prevede un corrispettivo pari a 300 euro a tonnellata (320 euro per le isole minori) per i quantitativi di RAEE che i Comuni hanno gestito dal 1 gennaio 2008. Avranno diritto a tale corrispettivo i Comuni e i soggetti da essi delegati già iscritti al sito internet del Centro di Coordinamento RAEE (www.cdcraee.it), o che si iscriveranno entro le seguenti scadenze:Entro 31 luglio 2008 – in questo caso il rimborso riguarderà tutti i RAEE gestiti dal 1 gennaio 2008 fino al giorno in cui ha avuto inizio, nel territorio comunale, il servizio di ritiro dei RAEE da parte dei Sistemi Collettivi;Dal 1 agosto al 30 settembre 2008 – in questo caso il rimborso riguarderà tutti i RAEE gestiti nel periodo compreso fra il 1 gennaio 2008 e il 31 luglio 2008.
Nessun tipo di corrispettivo per l’anno 2008 è previsto, invece, per i Comuni che effettueranno l’iscrizione al portale del CdC RAEE dopo il 30 settembre 2008, salvo casi eccezionali. La registrazione on line al portale del Centro di Coordinamento viene effettuata dal Sottoscrittore per ciascun Centro di Raccolta e deve indicare, tra l’altro, i seguenti elementi:

  • l’anagrafica del Sottoscrittore comprensiva delle informazioni necessarie anche in relazione ai soggetti persone fisiche che gestiranno operativamente il servizio;
  • le caratteristiche del Centro di Raccolta, ivi incluso l’indirizzo completo;
  • il Bacino di Popolazione servito dal Centro di Raccolta

Al fine di poter essere registrati al portale del Centro di Coordinamento i Sottoscrittori devono garantire che i Centri di Raccolta:

  • soddisfino i requisiti indicati dal D. M. 8 aprile 2008 e siano conformi alla Normativa Ambientale, ovvero soddisfino i requisiti specifici individuati dalla Normativa Ambientale applicabile caso per caso;
  • assicurino, in particolare, che i RAEE ricevuti siano suddivisi in maniera conforme ai Raggruppamenti e alla Normativa Ambientale.

Anche nelle more dell’emanazione del Decreto di semplificazione di cui alla lettera B) dei “rilevata”, ANCI e il Centro di Coordinamento hanno individuato, per quanto di propria competenza, alcuni obiettivi relativi ai RAEE raccolti a cura dei Distributori / Installatori / Centri di assistenza tecnica. L’ANCI si impegna in tal senso a promuovere presso i Sottoscrittori l’accesso da parte dei Distributori / Installatori / Centri di assistenza tecnica ai propri Centri di Raccolta, così da consentire a regime una corretta gestione anche dei flussi dei RAEE domestici raccolti dalla Distribuzione dagli Installatori e dai Centri di assistenza tecnica.
I Sottoscrittori che assicurano la disponibilità dei propri Centri di Raccolta al conferimento da parte dei Distributori / Installatori / Centri di assistenza tecnica, si impegnano a ricevere tutti i RAEE provenienti da utenze domestiche consegnati al Centro di Raccolta da qualsiasi Distributore/ Installatore / Centro di assistenza tecnica, a patto che vengano rispettate da questi ultimi tutte le normative vigenti.
A fronte del suddetto impegno il Centro di Raccolta, ove si qualifichi come Soggetto Beneficiario avrà accesso ad un Premio di Efficienza maggiorato, secondo quanto indicato nella tabella all’articolo 9.2 dell’accordo.
 

adminAccordo ANCI – Centro di Coordinamento RAEE
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Comunitaria 2009: “Reati ambientali”

Pubblicazione GU 25.6.2010 (entra in vigore il 10.7.2010)
a cura di avv. Cinzia Silvestri


La L. 4.6.2010 n. 96 è stata pubblicata nella GU del 25.6.2010 ed entrerà in vigore il 10.7.2010.

Questo sito ha già proposto alcune indicazioni sulle novità della Comunitaria.
Si pensi alla nozione di “inerti” (art. 20 L. 96/2010) e all’allegato ivi inserito, quale esempio di rilevante novità.
In questa comunicazione breve, con riserva di precisare, si pone attenzione all’art. 19 L. 96/2010 ovvero alla delega per il recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla “tutela penale dell’ambiente”.
L’articolo 19 prevede che entro 9 mesi dalla entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente.
In particolare tali decreti legislativi dovranno:
a) introdurre tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8.6.2001 n. 231 ss.m. le fattispecie criminose indicate nelle direttive di cui al comma 1.
In particolare l’art. 3 della Direttiva 2008/99/Ce prevede:“InfrazioniCiascuno Stato membro si adopera affinché le seguenti attività, qualora siano illecite e poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza, costituiscano reati:
a) lo scarico, l’emissione o l’immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
b) la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura nonché l’attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
c) la spedizione di rifiuti, qualora tale attività rientri nell’ambito dell’articolo 2, paragrafo 335, del regolamento (Ce) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, e sia effettuata in quantità non trascurabile in un’unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse;
d) l’esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o preparazioni pericolose che provochi o possa provocare, all’esterno dell’impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
e) la produzione, la lavorazione, il trattamento, l’uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, l’importazione, l’esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
f) l’uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;
g) il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di prodotti derivati, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;
h) qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di un habitat all’interno di un sito protetto;
i) la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione sul mercato o l’uso di sostanze che riducono lo strato di ozono.
b) Il  Governo, dunque, dovrà articolare e prevedere tali ipotesi di reato (già peraltro abbozzate ed enumerate ma mai inserite nel Dlgs. 231/2001 che agli articoli da 24/a 26 ha inserito numerosi articoli bis ad integrazione delle fattispecie) .
Il Governo dovrà (lett. b) prevedere nei confronti degli enti nell’interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso uno dei reati “ambientali” adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie:
1) di confisca;
2) di pubblicazione della sentenza
3) ed eventualmente sanzioni interdittive
nella osservanza dei principi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili e comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del Dlgs. 2001/231 e ss.m.
Ebbene ritorna il tentativo di inserimento di nuove fattispecie di reato e soprattutto del coinvolgimento degli Enti nella sanzione; sanzione che non può essere detentiva (solo amministrativa) per il principio noto secondo il quale la responsabilità penale è solo personale (societas delinquere non potest).
 

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RAEE e SISTRI: PROBLEMI DI COORDINAMENTO?

A cura di Avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
Chi effettua raccolta e trasporto RAEE deve essere iscritto al SISTRI? Un  dubbio operativo.
La domanda, la cui risposta è dubbia, impone di precisare alcuni distinguo e obbliga a mettere in relazione le discipline del SISTRI (DM 17.12.2010 allegato III scheda gestore RAEE) del Regolamento RAEE (DM 8.3.2010) e del futuro articolo 188 ter comma 4 dello schema del Dlgs. di recepimento della direttiva 2008/98/CE.
Vero è che l’intreccio normativo impone di porre molta attenzione ai soggetti destinatari dei provvedimenti che paiono non essere del tutto coincidenti.
Si precisa subito che il DM 17.12.2009 ss.m. (SISTRI) prevede apposita scheda per i Gestori RAEE ed i Gestori (allegato III).
Il richiamo alla operatività e obbligo del SISTRI per i gestori non è dubbia.
Tuttavia tale obbligo mal si concilia con l’ultimo Regolamento RAEE che tace completamento sulla procedura SISTRI generando dubbi di applicazione.
Ebbene con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 4 maggio scorso del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65, è stato emanato il Regolamento RAEE. Il decreto entrerà in vigore il 19 maggio 2010 e diventerà operativo 30 giorni dopo, cioè il 18 giugno. Dal 18 giugno, quindi, gli acquirenti di elettrodomestici e materiale elettrico ed elettronico potranno consegnare gratuitamente le loro apparecchiature usate o non più funzionanti al negozio/distributore in cui effettuano il nuovo acquisto. In pratica sarà possibile uno scambio “uno contro uno” con i negozianti/distributori, che si assumeranno l’onere della “raccolta/trasporto” dei vecchi elettrodomestici senza costi aggiuntivi per i cittadini.
Per lo svolgimento di tali attività è prevista, un’iscrizione semplificata all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. Inoltre al fine di garantire l’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale delle disposizioni del decreto, è prevista a breve l’emanazione di un’apposita Delibera dell’Albo nazionale che definirà la modulistica per l’iscrizione.
È importante evidenziare che il Regolamento “RAEE” (4.5.2010) essendo successivo al Dm 17 dicembre 2009 (e successive modifiche) istitutivo del “SISTRI” apporta di fatto una deroga in riferimento ai soggetti obbligati all’iscrizione ed agli adempimenti “telematici” in carico alle imprese di trasporto di rifiuti pericolosi.
Il Regolamento “RAEE”, infatti, conferma la vecchia modulistica cartacea riguardo il ritiro ed il trasporto di rifiuti e quindi conferma il registro di carico e scarico ed il formulario di trasporto; e ciò sembra esonerare le imprese dalla disciplina dettata dal DM 17 dicembre 2009 (Sistri).
All’articolo 1 comma 3 del Regolamento: “I distributori che effettuano il raggruppamento di cui al comma 2 adempiono all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico mediante la compilazione, all’atto del ritiro di cui al comma 1, di uno schedario numerato progressivamente, conforme al modello di cui all’allegati I, dal quale risultino il nominativo e l’indirizzo del consumatore che conferisce il rifiuto e la tipologia dello stesso. Tale schedario, integrato con i documenti di trasporto di cui all’articolo 2, comma 2, è conservato per tre anni dalla data dell’ultima registrazione.
All’articolo 2 comma 2 del Regolamento: “Il trasporto di cui al comma 1, lettere a) e c), è accompagnato da un documento di trasporto conforme al modello di cui all’allegato II, numerato e redatto in tre esemplari. Il documento di trasporto è compilato, datato e firmato dal distributore o dal trasportatore che agisce in suo nome. Il trasportatore, se diverso dal distributore, provvede a restituire al distributore una copia del documento di trasporto sottoscritta dall’addetto del centro di raccolta destinatario dei Raee, trattenendo per sè un’altra copia, anch’essa sottoscritta dal medesimo addetto del centro di raccolta e adempie all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico conservando per tre anni le copie dei documenti di trasporto relativi ai trasporti effettuati. Il distributore conserva la copia del documento di trasporto insieme allo schedario di cui all’articolo 1, comma 3. La terza copia del documento di trasporto rimane al centro di raccolta destinatario dei Raee”.
Ad oggi quindi sembra che i soggetti destinatari del Regolamento RAEE  (pur esentati dal MUD) non sono tenuti ad iscriversi al SISTRI come trasportatori di rifiuti speciali pericolosi.
Dlgs. recepimento direttiva 2008/98/CE
Infine si segnale il collegamento RAEE/SISTRI  previsto all’articolo 15 dello  Schema di Dlgs. recante norme per il recepimento della direttiva 2008/98/Ce (relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive) approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2010 . L’iter di recepimento peraltro è ancora pendente e pertanto il futuro articolo 188 ter può costituire un punto di arrivo ad oggi non ancora operativo:
“Articolo 15 (Modifica degli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) … Articolo 188-ter (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)) 4. Con uno o più decreti del Ministro dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può essere esteso l’obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), alle categorie di soggetti di cui al comma 2, nonché ai soggetti di cui al decreto previsto dall’articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.
 

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Soppressione Autorità d’Ambito Territoriale : L. 42/2010

A cura di avv. Cinzia Silvestri


Il Parlamento ha convertito con legge 26.3.2010, n. 42 (in G.U. n. 72 del 27-3-2010) il D. L. 25.01.2010 n. 2, disponendo la soppressione delle Autorità d’Ambito Territoriali entro un anno dall’entrata in vigore della medesima legge (27.03.2010).
Dal 27 marzo 2011, pertanto, le Autorità ex art. 148 e 201 del D. Lgs 152/2006 non saranno più operative ed esistenti ed i relativi provvedimenti dichiarati nulli. Si riporta testualmente l’art. 1-quinquies L. 42/2010, sopra commentato:
1-quinquies:All’articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 186, e’ inserito il seguente:
«186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d’ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d’ambito territoriale e’ da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla  data di entrata in vigore della presente legge»

Giova la lettura degli articoli 148 e 201 del Dlgs. 152/2006 ss.. al fine di comprendere l’importanza della previsione normativa oggi in commento.Si riportano di seguito gli articoli 148 e 201 D. Lgs 152/06 che verranno abrogati dal 27.03.2011:

art. 148
Autorità d’ambito territoriale ottimale
1. L’Autorità d’ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l’esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all’articolo 143, comma 1.
2. Le regioni e le province autonome possono disciplinare le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d’ambito di cui al comma 1, cui è demandata l’organizzazione, l’affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico integrato.
3. I bilanci preventivi e consuntivi dell’Autorità d’ambito e loro variazioni sono pubblicati mediante affissione ad apposito albo, istituito presso la sede dell’ente, e sono trasmessi all’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti(*) e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio entro quindici giorni dall’adozione delle relative delibere.
4. I costi di funzionamento della struttura operativa dell’Autorità d’ambito, determinati annualmente, fanno carico agli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale, in base alle quote di partecipazione di ciascuno di essi all’Autorità d’ambito.
5. Ferma restando la partecipazione obbligatoria all’Autorita’ d’ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l’adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato e’ facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunita’ montane, a condizione che gestiscano l’intero servizio idrico integrato, e previo consenso della Autorita’ d’ambito competente.
art. 201
Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
1. Al fine dell’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d’ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l’organizzazione, l’affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti.
2. L’Autorità d’ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l’esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti.
3. L’Autorità d’ambito organizza il servizio e determina gli obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza; a tal fine adotta un apposito piano d’ambito in conformità a quanto previsto dall’articolo 203, comma 3.
4. Per la gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata e per il perseguimento degli obiettivi determinati dall’Autorità d’ambito, sono affidate, ai sensi dell’articolo 202 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull’evidenza pubblica, le seguenti attività:
a) la realizzazione, gestione ed erogazione dell’intero servizio, comprensivo delle attività di gestione e realizzazione degli impianti;
b) la raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all’interno dell’ATO.
5. In ogni ambito:
a) è raggiunta, nell’arco di cinque anni dalla sua costituzione, l’autosufficienza di smaltimento anche, ove opportuno, attraverso forme di cooperazione e collegamento con altri soggetti pubblici e privati;
b) è garantita la presenza di almeno un impianto di trattamento a tecnologia complessa, compresa una discarica di servizio.
6. La durata della gestione da parte dei soggetti affidatari, non inferiore a quindici anni, è disciplinata dalle regioni in modo da consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.

La L. 42/2010 statuisce altresì che entro il medesimo termine -27.03.2011- le regioni dovranno ridistribuire le competenze oggi in capo alle ATO, precisando, però, che fino all’emanazione del provvedimento di attribuzione rimangono in ogni caso efficaci le disposizioni degli articoli 148 e 201.
Il testo di legge non specifica a chi tali funzioni debbano essere attribuite, ma la ratio dell’intera normativa e il richiamo ai principi di sussidiarietà, differenziazione e di adeguatezza fanno presumere che i destinatari delle funzioni saranno Province, Comuni, ovvero Autorità già esistenti.
 

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