RENTRI E MILLEPROROGHE….L. 26/2026

RENTRI e Milleproroghe 2026

Legge 26/2026 (27.2.2026) conversione Decreto MIlleproroghe 200/2025

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


E’ giunto il momento di riassumere alcune novità introdotte dal Decreto MIlleproroghe sul RENTRI.

  1. Proroga obbligo FIR digitale

    L’obbligo esclusivo di utilizzare il FIR digitale (FIR) è rinviato al 15 settembre 2026.

    Fino a tale data, è possibile scegliere tra FIR cartaceo e FIR digitale.

  2. Periodo transitorio a doppio binario

    • Dal 13 febbraio al 15 settembre 2026, gli operatori possono emettere il FIR in formato cartaceo o digitale.
    • La modalità scelta (cartacea o digitale) deve essere mantenuta per tutto il ciclo del formulario; non è ammesso il passaggio da una modalità all’altra.
  3. Gestione documentale e responsabilità

    • La stampa del FIR digitale ha solo funzione accompagnatoria e non sostituisce il documento informatico.
    • È necessario un allineamento preventivo tra produttore, trasportatore e destinatario.
    • La transizione richiede disciplina organizzativa, istruzioni interne precise e attribuzione chiara delle responsabilità.
  4. Sanzioni differite

    • Le sanzioni per mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI sono differite al 15 settembre 2026.
    • Restano attive le sanzioni ordinarie per errori su FIR cartacei e registri.
    • Il differimento non sospende gli obblighi di corretta tenuta documentale.
  5. Obbligo di geolocalizzazione veicoli (Categoria 5)

    • L’obbligo di geolocalizzazione per i veicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi è fissato al 30 giugno 2026.
    • Dal 1° luglio 2026, l’attestazione della presenza dei sistemi di geolocalizzazione deve accompagnare ogni nuova istanza di iscrizione o variazione.
    • I sistemi devono rilevare percorso, data, targa e telaio, esportare dati in formato standard e permettere la visualizzazione tramite strumenti informatici.
  6. Fine delle procedure emergenziali

    • Dal 14 aprile 2026 cessano le modalità operative di sicurezza (es. ricorso al cartaceo per indisponibilità del portale).
    • Il periodo aprile-settembre 2026 è una fase di transizione a responsabilità rafforzata.
  7. Obiettivo della proroga

    • La proroga non rappresenta una sospensione della digitalizzazione, ma una rimodulazione dei tempi per permettere agli operatori di adeguare procedure, ruoli e sistemi.
    • È l’ultima finestra utile per consolidare modelli organizzativi e strumenti tecnologici in vista del regime definitivo.

Il Milleproroghe 2026 privilegia la gradualità e la continuità operativa, senza mettere in discussione la direzione verso la piena digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti.

Si riporta il commento del dossier del parlamento all’ Articolo 13, commi 5-bis e da 5-quinquies a 5-octies
(Tracciabilità dei rifiuti)
I commi 5-bis e da 5-quinquies a 5-octies dell’articolo 13, introdotti nel corso dell’esame parlamentare, recano disposizioni modificative della
disciplina in materia di tracciabilità dei rifiuti.
Il comma 5-bis prevede – per i piccoli produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ad iscriversi al Registro elettronico nazionale per la
tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) – la possibilità, fino al 15 settembre 2026, di continuare a emettere il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) in
formato cartaceo.
Solo a decorrere da tale data, in base al disposto del comma 5-septies, si applicano le sanzioni previste per la mancata o incompleta trasmissione al
RENTRI dei dati contenuti nei FIR.
Il comma 5-octies prevede l’abrogazione della disposizione, rimasta finora inattuata, che ha demandato ad un apposito decreto ministeriale la proroga
del termine per l’iscrizione al RENTRI da parte di enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50
dipendenti, nonché da parte di tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali.
I commi 5-quinquies e 5-sexies prevedono il differimento, al 30 giugno 2026, del termine a decorrere dal quale la disponibilità di sistemi di
geolocalizzazione sui mezzi di trasporto dei rifiuti pericolosi è requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo nazionale gestori
ambientali. Viene inoltre demandata al Comitato nazionale di tale Albo la disciplina dei tempi e delle modalità per l’installazione dei citati sistemi

Cinzia SilvestriRENTRI E MILLEPROROGHE….L. 26/2026

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