La Cassazione penale 33089/2021 offre spunto per precisare il significato delle BAT e la loro rilevanza nell’ambito delle autorizzazioni. Violazioni delle BAT: quali conseguenze? Violazione delle BAT si pone alla stregua della violazione di una qualsiasi prescrizione di autorizzazione.
Le BAT, possono avere rilevanza, ad esempio, in tutti quei reati in cui viene considerata la abusività della condotta (si pensi all’art. 452 – quaterdecies, ma anche 452 bis c.p., ma anche ipotesi di reato minori..).
Scrive la sentenza che le BAT : “..secondo la definizione che ne è oggi offerta dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 5, comma 1, lett. l ter), rappresentano quelle condizioni, da adottare nel corso di un ciclo di produzione, che sono contemporaneamente idonee ad assicurare la più alta protezione ambientale e sono accessibili a costi ragionevoli (“la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l’ idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l’ impatto sull’ambiente nel suo complesso”.
Continua la sentenza: “…Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all’allegato XI.
Si intende per: 1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell’ impianto; 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell’ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purchè il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli; 3) migliori: le tecniche pù efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso”).
La Cassazione affronta anche il complesso tema delle fonti ovvero della rilevanza della indicazioni delle BAT e le conseguenze al mancato rispetto delle stesse. Le BAT invero godono di autorità che deriva proprio dalla CE e dalle cosiddette “conclusioni sulle BAT (BAT Conclusions). La sentenza poi ricorda i punti di richiamo delle BAT nel d.lgs. 152/2006 e come le BAT debbano essere poste alla base delle stesse autorizzazioni:
“..Dal punto di vista del sistema delle fonti le BAT ambientali si distinguono, all’ interno dell’ampia e variegata categoria delle best practices, per l’autorità loro impressa dalla Commissione Europea, alla quale sono affidati l’elaborazione, il riesame e l’aggiornamento delle cosiddette conclusioni sulle BAT (o Bat Conclusions).
Il richiamo alle migliori tecniche disponibili è frequente nel D.Lgs. n. 152 del 2006. Così, la previsione dell’art. 29 bis (individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili) impone di tener conto delle Conclusioni sulle BAT nel rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale. Inoltre: in tema di tutela del suolo e delle risorse idriche, l’art. 98 prevede l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili per eliminare sprechi, ridurre consumi, incrementare riciclo e utilizzo; l’art. 100 richiama le migliori tecniche disponibili nella progettazione, costruzione e manutenzione delle reti fognarie; l’art. 101 stabilisce che le Regioni possono stabilire valori di emissione diversi e più restrittivi di quelli indicati dall’apposito allegato del Codice dell’Ambiente, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili; in materia di gestione di rifiuti e bonifica dei siti inquinati, l’art. 180 richiama le migliori tecniche disponibili quale strumento per la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti; l’art. 187 (miscelazione di rifiuti) prevede che la miscelazione di rifiuti possa essere, a certe condizioni, autorizzata se conforme alle migliori tecniche disponibili; l’art. 215 impone di tenere in considerazione le migliori tecniche disponibili nell’attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuati nel luogo di produzione; l’art. 237 octies obbliga l’adozione di tutte le misure per ridurre le emissioni e gli odori “secondo le migliori tecniche disponibili”. Infine, in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, l’art. 271 collega l’ individuazione dei valori di emissione alle migliori tecniche disponibili.
La Cassazione dunque provvede ad indicare l’importanza del rispetto delle BAT con riferimento alla “abusività della condotta”:
“…La verifica della rispondenza delle autorizzazioni ambientali alle BAT, in relazione al tipo di attività svolta e alla incidenza della eventuale difformità, e, in ogni caso, il rispetto di queste ultime (anche in questo caso tenendo conto del tipo di attività e della rilevanza della eventuale inosservanza delle BAT Conclusions), assume rilievo al fine dell’accertamento della abusività della condotta, in quanto le stesse concorrono a definire il parametro, di legge o di autorizzazione, di cui è sanzionata la violazione e la cui inosservanza, se incidente sul contenuto, sulle modalità e sugli esiti della attività svolta, può determinare la abusività di quest’ultima, in quanto esercitata sulla base di autorizzazione difforme da BAT Conclusions rilevanti ai fini di tale attività o in violazione di queste ultime.
Cinzia SilvestriViolazioni delle BAT: quali conseguenze?
La Corte di Giustizia affronta caso che occupa la repubblica Ceca ma che coinvolge l’interpretazione dell’art. 3 paragrafo 9 della Direttiva 2010/75/UE sulla definizione di “modifica sostanziale” con riflessi anche nel nostro ordinamento.
Sommario. 1) il caso; 2) il processo; 3) modifica sostanziale; 4) sulla questione pregiudiziale; 5) le condizioni; 6) la prima condizione; 7) installazione o impianto; 8) durata d’uso; seconda condizione; 10) conclusioni
1) Il caso
Una società che gestisce una discarica nel distretto di Praga aveva chiesto, e ottenuto più volte, l’autorizzazione a prorogare il periodo di messa in discarica. La Società chiedeva, all’autorità competente, ulteriore proroga, del periodo, che veniva concessa per altri 2 anni (al 2017).
Ebbene. Un’associazione per la tutela dell’ambiente impugnava tale decisione avanti al Ministero dell’Ambiente (Ceco) che respingeva la decisione per il motivo che i ricorrenti non erano parti del procedimento di modifica dell’autorizzazione integrata.
L’associazione deferiva, dunque, la decisione di rigetto alle autorità competenti che annullavano, motivando che la proroga dell’autorizzazione alla messa in discarica era una «modifica sostanziale», e dunque la legge Ceca sulla prevenzione integrata, dava diritto alla partecipazione del pubblico conformemente alla direttiva 2010/75.
La sentenza della Corte municipale di Praga veniva dunque impugnata dinanzi al Corte suprema amministrativa, ossia il giudice del rinvio.
In questa prima fase dunque la qualificazione di “modifica sostanziale” rileva nella misura in cui permette la partecipazione pubblica al procedimento, come sancito proprio dalla Direttiva 2010/75/UE.
2) Il processo
La Corte, investita della questione, analizzava la nozione di “modifica sostanziale” e rilevava diversi orientamenti che portavano a conclusioni diverse.
Una prima valutazione portava a escludere che il prolungamento della discarica potesse integrare una modifica sostanziale: “..il solo prolungamento di due anni del periodo di messa in discarica, non implicando lavori o interventi modificativi della situazione fisica del luogo, non può essere qualificato come «modifica sostanziale» ai sensi della legge sulla prevenzione integrata Ceca…”.
Il prolungamento dell’autorizzazione non avrebbe modificato né le dimensioni della discarica né la sua capacità totale di stoccaggio di rifiuti. Anzi, sarebbe proprio per sfruttare appieno la capacità autorizzata che la Società avrebbe presentato una domanda di proroga del periodo di messa in discarica. Infine, se la proroga dell’autorizzazione dovesse avere effetti sull’ambiente, non si tratterebbe comunque, .. di una «modifica sostanziale» ..”.
Il Consiglio di Stato affronta questione che trae occasione dalla richiesta di rinnovo dell’A.I.A. da parte di una Società.
La sentenza chiarisce alcuni punti e precisa il potere/dovere della pubblica amministrazione, la valenza dell’istruttoria in seno al procedimento nonché il tema che coinvolge le “emissioni odorigene” (pur concludendo per l’irrilevanza della questione per la soluzione del caso concreto).
Il caso.
Una Società aveva ottenuto, in A.I.A., di fissare il limite di scarico per le aldeidi (60 mg/l) in deroga a quello di legge fissato in 2mg/l. Per anni la Società aveva scaricato, tale parametro, in misura superiore ai limiti fissati; scarico che confluiva poi nel depuratore destinato.
Nel corso degli anni però alcuni cittadini segnalavano odori molesti e l’amministrazione (Provincia) assieme alla Società si adoperava in molteplici incontri finalizzati a interventi utili ad arginare il problema.
La Società, nelle more di questi incontri, presentava istanza di rinnovo dell’A.I.A. chiedendo la conferma del limite in deroga di 60mg/l anziché del limite di legge 2mg/l. La Provincia rinnovava l’A.I.A. senza concedere però la deroga, anche a fronte delle lamentate emissioni odorigene, che parevano originare proprio dal parametro aldeide.
La Società impugnava il provvedimento di rinnovo, in punto di negata deroga ai limiti di legge del parametro aldeidi, per plurimi motivi. Il TAR adito disponeva dunque “verificazione” finalizzata ad accertare l’origine delle emissioni odorigene.Il verificatore – Arpa, precisava e confermava l’origine emissiva e la quantità indicando il superamento del 5% e dunque emissione da ritenere significativa e riconducibile alla produzione della Società:
– “…gli episodi di disturbo segnalati durante i periodi di produzione di Bis-MPA, hanno avuto un’incidenza superiore al 5% e, pertanto, sono da ritenersi significativi. Invece, durante i periodi di sospensione della produzione, non sono stati registrati episodi di disturbo;
– la percezione di odorosità dell’aria risulta significativamente influenzata nelle aree di osservazione del solo Comune di Marnate, con esclusivo riferimento al metodo di valutazione previsto dalla D.G.R. 3018/2012;
– i campionamenti istantanei olfattometrici presso il pozzetto di scarico di P. e nel locale di grigliatura del refluo in ingresso all’impianto di depurazione di Olgiate Olona evidenziano una m3 variazione di circa un ordine di grandezza tra la concentrazione di odore espressa in ouE/ presente durante i periodi di sospensione della produzione e quella rilevata durante i periodi di produzione del Bis-MPA …”.
Il TAR respingeva il ricorso, con plurime motivazioni e la Società appellava avanti al Consiglio di Stato.Il Consiglio di Stato disponeva, a sua volta, una verificazione integrativa, sempre con ARPA, a fronte di alcune incongruenze rilevate dall’appellante.
Il Consiglio di Stato argomenta su alcuni punti interessanti.
1) Odori. Il contenzioso avanti al TAR aveva la finalità di confermare il provvedimento di rinnovo A.I.A., privo della deroga sul parametro aldeidi (motivato dalle emissioni odorigene lamentate). Si assisteva alla verifica Arpa, ente pubblico, che utilizza le linee guida Lombardia del 2012, quale metodo di misura, ma anche campionamenti istantanei olfatto-metrici di riscontro.La sentenza non cita eventuali limiti odorigeni indicati nell’A.I.A. (limiti nell’aria, nelle acque ecc.), come poteva utilmente essere, ma solo indicatori di misurazione rinvenibili nella tecnica di campionamento odorigena e nelle linee guida citate. La sentenza non cita l’art. 272-bis del D.Lgs. n. 152/2006 forse perché non applicabile al caso concreto, che pare precedente alla novella del 2017. In ogni caso, in punto di emissioni odorigene è utile ricordare l’evoluzione normativa di questi ultimi anni[1]. Per inciso si ricorda che, dopo l’introduzione dell’art. 272-bis D.Lgs. n. 152/2006 (nel 2017), la Corte Cost. n. 178/2019 ha chiarito alcuni dubbi applicativi e cesellato il limite del potere Regionale che, ad esempio, non può disciplinare le emissioni odorigene in A.I.A. (ex art. 267 comma 3 D.lgs. 152/2006).
SNPA pubblica nel proprio sito le linee Guida SNPA sui Controlli A.I.A.. Vademecum di intervento che precisa le differenze ad esempio tra ispezione ordinaria, straordinaria e non programmata. Il testo compilativo contiene anche utili riferimenti ai costi di tali ispezioni e soprattutto l’indicazione del soggetto che li sostiene. Con prevalenza i costi sono sostenuti dal Gestore ma anche dalla stessa amministrazione. Ci sono i costi della commissione ispettiva, ad esempio.E’ un punto di vista che dovrebbe essere preso in considerazioni in certi contesti.
I costi dell’attività NON programmata , adempio, rimangono in capo alle agenzie, qualora eseguiti d’iniziativa.
Così si esprime al punto V.2 per riepilogare lo stato normativo delle “Tariffe”:
il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha, nelle more di quanto stabilito dall’art.33- bis del D.lgs.152/06 e s.m.i., emanato il D.M. 6 marzo 2017, n.58 “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III -bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8 -bis.” …
Premesso quanto sopra, la tariffa dovuta dal Gestore per i controlli di cui all’art.29-decies comma 3 del D.lgs.152/06 e s.m.i. si compone di una parte fissa “Tc” ed una parte variabile “Ta” legata numero di campionamenti determinati in base al PMC autorizzato. Il Decreto 58/2017 disciplina inoltre la tariffa relativa alle visite di verifica presso l’installazione da effettuarsi, ai sensi dell’articolo 29-decies, comma 11- ter , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro sei mesi per le installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione. Per le modalità di applicazione delle tariffe si rimanda alle rispettive deliberazioni regionali.
L’art. 4 comma 3 del d.lgs. 81/2018 che ha recepito la Direttiva 2016/2284/UE, è il punto di partenza di questo provvedimento Ministeriale già del 23.12.2021 e pubblicato sul sito del Ministero Transizione Ecologica.
Tutto trova origine nella direttiva “..2016/2284/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici (la cosiddetta direttiva NEC – National Emission Ceilings).
Recita la parte iniziale del Piano: “La direttiva, al fine di contribuire al generale miglioramento della qualità dell’aria sul territorio dell’Unione Europea, prevede il conseguimento di obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di alcuni inquinanti (materiale particolato, ossidi di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici ed ammoniaca), al 2020 e al 2030. Tali riduzioni devono essere ottenute tramite l’adozione e l’attuazione di un “Programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico” elaborato sulla base delle indicazioni contenute nella stessa direttiva e diffusamente illustrate nelle Linee guida allo scopo prodotte dalla Commissione Europea (“Guidance for the development of National Air Pollution Control Programmes under Directive (EU) 2016/2284 of the European Parliament and of the Council on the reduction of national emissions of certain atmospheric pollutants”, C/2019/888, pubblicata il 1° marzo 2019). …
Cinzia SilvestriPiano Controllo Inquinamento Atmosferico
Studio Legale Ambiente segnala webinar – gratuito – che si svolgerà in 4 giornate sulle emissioni inquinanti di origine industriale. L’evento è organizzato da RSE e ISPRA con la finalità di fare il punto sulle emissioni (anche odorigene) trattando anche punti di novità (PNRR).
Autorizzazione Integrata Ambientale: in quali casi può essere riesaminata?
Note a T.A.R. Veneto n. 124/2020
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri
Il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito A.I.A.) è fenomeno complesso, lungo, costoso scandito da numerose conferenze di servizi che si conclude con un provvedimento dell’amministrazione; ne consegue che deve essere attivato dall’ amministrazione in casi specifici, ben indicati dal legislatore (cfr. art. 29-octies d.lgs. n. 152/2006) e in presenza di presupposti che soddisfano la finalità del riesame. La sentenza è occasione per riflettere su alcune questioni e proporre lettura da un punto di vista diverso. Leggi articolo pubblicato su Rivista Filodiritto.it.
Premessa
La motivazione che permette all’amministrazione di riesaminare l’Autorizzazione Integrata Ambientale(di seguito A.I.A.)impone alcune riflessioni: la motivazione iniziale offerta dall’amministrazione e poi impugnata nelle sedi giudiziali può subire modifica nel corso processuale? L’amministrazione può indicare motivi diversi da quelli iniziali? Ebbene, la sentenza in commento sembra accogliere ogni motivazione, senza preclusioni, purché intervenuta. Vero è che tale apertura mal si concilia con la finalità propria dell’A.I.A. che invece puntualizza casi specifici di riesame, proprio per la gravosa peculiarità del procedimento. Bisogna trovare l’animadell’Autorizzazione, la sua ragione d’essere e la finalitàdel riesameche pare coincidere con la tensione, l’impegno a conseguire, raggiungere le migliori tecniche disponibili(B.A.T.– BEST AVAILABLE TECHNIQUES). Ogni qualvolta la scienza, la tecnica avanza, è possibile riesaminare l’A.I.A.. Attenzione a non confondere il riesame, che è l’impegnativa revisione dei presupposti dalla quale nasce una nuova autorizzazione, dalle modifiche sostanziali (e non sostanziali) della stessa ovvero procedure più snelle con un impatto meno aggressivo. In questo quadro di riferimento il T.A.R., coglie l’importanza della motivazioneiniziale offerta dall’amministrazione e nel contempo indica altre motivazioni, integra i motivi di riesame anche successivi all’apertura del procedimento, forsedimenticando la finalità del riesame stesso. Il T.A.R. Veneto con sentenza n. 124/2020 precisa dunque i presupposti che permettono all’amministrazione (Regione) il riesame dell’ A.I.A. ex art. 29-octies, comma 4, d.lgs. n. 152/2006 evocando però diverse motivazioni tutte collocate in punti diversi della normativa dedicata: dapprima la lettera d) – novità normative, poi la lett. c) – sicurezza di esercizio, del comma 4, art. 29-octies; infine il comma 1 – norma generale, sempre dell’art. 29-octies d.lgs. n. 152/2006. La sentenza permette alcune riflessioni.
Nuove disposizioni legislative – cessazione qualifica rifiuto (art. 184-ter d.lgs. n. 152/2006)
La Regione introduceva nuova prescrizione attraverso il riesame dell’A.I.A.: l’obbligo di effettuare il test di cessionesull’aggregatoprima della immissione sul mercato del prodotto commercializzato, con richiamo espresso alla normativa sulla cessazione della qualifica di rifiuto di cui all’art. 184-ter d.lgs. n. 152/2006. Questo l’oggetto del contenziosoavanti al T.A.R..
Il testo dell’art. 29-octies, comma 4, lett. d)permette il riesamedell’A.I.A. quando “… sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono…” (cfr. anche comma 5, lett. c), art. 21 Dir. 2010/75/UE); questa la motivazione iniziale dell’amministrazione (Regione) che veniva impugnata dalla Società ricorrente in quanto nessuna modifica normativa ambientale o nuove disposizioni, a suo parere, erano intervenute.
Il T.A.R. Veneto risponde alla censura della Società, ritenendo che, nel concreto, l’A.I.A. riesaminata (nel 2017) risaliva al 23.11.2010 e un mese dopo interveniva il d.lgs. n. 205/2010 vigente dal 25.12.2010 che introduceva l’art. 184-ter nel d.lgs. n. 152/2006, sulla cessazione della qualifica del rifiuto, che permette al rifiuto, in presenza di precisi presupposti e attraverso operazione di recupero,di divenire prodotto e perdere così la sua natura di rifiuto.
Il T.A.R. rileva che la novella del 2010, con l’inserimento dell’art. 184-ter, ha indicato nuove disposizioni legislativeche integrano il presupposto letterale di cui al motivo iniziale del riesame ex art. 29-octies, comma 1, lett. d),d.lgs. n. 152/2006, e dunque “ il procedimento è stato avviato sulla base dei presupposti previsti dal parametro normativo evocato… ”.
Il T.A.R., a sostegno, richiama anche l’art. 184-ter, comma 4, lett. d) (cessazione qualifica rifiuto – end of waste) nella parte in cui richiede, quale elemento autonomo, “ l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana… ”.Il T.A.R. riconosceche tale requisito non è innovativo(non costituisce novumnormativo) ma certo impone che l’assenza di effetti negativi sulla salute o sull’ambiente sia accertata primache il materiale sia utilizzato o commercializzato quale prodotto; ciò non era previsto nella precedente A.I.A. del novembre 2010, che non prevedeva la verifica sull’inidoneità a cedere sostanze nocive prima di divenire prodotto; verifica che il test di cessione, compiuto prima dell’immissione del prodotto sul mercato, può garantire. Il punto è comprendere se la condizionerichiesta per la qualifica di sottoprodotto di cui all’art. 184-ter, citata dal T.A.R., possa integrare e anzi causare l’attivazione del riesame AIA e se il test di cessione imposto, integri almeno le “migliori tecniche disponibili”. Bisogna comprendere se ogni modificanormativa impone il riesameo se il riesame s’imponga solo quando la modifica legislativa è tale da incidere sul livello di qualità ambientale, avendo come punto di riferimento le migliori tecniche disponibili(B.A.T.).
Ed infatti il T.A.R. pare consapevole che la novità normativa utilizzata come motivazione per iniziare il riesame ed il test di cessione imposto, mal si conciliano con l’intero assetto normativo e con la finalità del riesame stesso. Così il T.A.R. cerca altrove.
Informativa della “Forestale”/indagini penali infondate – sicurezza di esercizio del processo
Il T.A.R. giustifica l’attivazione del riesame utilizzando diverse motivazioni.
Nella sentenza in commento, valuta “…a conferma dell’inadeguatezza della precedente prescrizione”l’informativa della Forestale intervenuta, si badi, dopol’attivazione della procedura di riesame, affermandone l’autonoma valenza anche ai sensi dell’art. 29-octies, comma 4, con riferimento però alla lett. c) anziché lett. d)sopra richiamata. Sembra affermare il T.A.R. che la motivazione resa dall’amministrazione, all’inizio della procedura di riesame, (modifiche normative) non sia l’unica rilevante in quanto anche un atto successivo al riesame (quale l’informativa della Forestale), non contemplato nella motivazione iniziale, è sufficiente a giustificare la procedura già iniziata.
In particolare, dopo l’avvio del procedimento di Riesame, la Regione riceveva dalla Forestale segnalazione che “… evidenziava come le modalità d’inertizzazione del prodotto previste dall’AIA originaria non dessero adeguate garanzie di non dispersione nelle matrici ambientali di sostanze nocive per l’ambiente”.
Accade spesso che le amministrazioni attivino il riesame in seguito a indagini penali o semplici segnalazioni dell’autorità, magari infondateo che si concludono senza precisa imputazione. Nel caso in esame la Regione aveva richiamato anche un’indagine penale, risalente nel tempo, a carico, non dell’azienda “riesaminata”, ma della società acquirente l’aggregato/prodotto. Indagine peraltro conclusa senza imputazioni di sorta.
Sul punto il T.A.R. ritiene che le informative, segnalazioni del corpo forestale siano operazioni che in via autonoma possono integrare i presupposti per l’avvio del riesame ai sensi, si badi, dell’art. 29-octies, comma 4, lett. c)– altro caso di attivazione obbligatoria del riesame – che recita: “…a giudizio di un’amministrazione competente in materia d’igiene e sicurezza sul lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio d’incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processoo dell’attività richiede l’impiego di altre tecniche…”.
A dire il vero l’art. 29-octies, d.lgs. n. 152/2006 non indica, quale presupposto per l’attivazione del riesame, l’esistenza d’informative/segnalazioni/procedimenti penali che, di fatto, potrebbero essere infondati o concludersi con assoluzioni o archiviati.
L’informativa può segnalare il potenziale/eventuale rischio di rilascio di sostanze nocive e dunque, per il T.A.R. Veneto, questo si traduce nel rischio di compromissione della “sicurezza di esercizio del processo o dell’attività”. Il T.A.R. sposta la sua attenzionedalla “casella” di cui alla lettera d) sopra citata ad altra “casella” indicata nella lettera c); evoca diversa motivazione e conclude precisando che la semplice informativa della Forestale è sufficiente a legittimare l’attivazione del riesame A.I.A. Il T.A.R. non spiega cosa s’intende per “sicurezza di esercizio del processo” ma afferma nello stesso tempo che non è richiesta la provadella compromissione, appunto, della sicurezzae che il riesame prescinde dalla valutazione di responsabilità penali. Spiegazione che tende a gestire il fatto che nessuna compromissione (inquinamento?) può essere considerata né tanto più si è verificata. Si dovrebbe concludere che la mera informativache provenga da Autorità di controllo (Forestale, Arpa ecc.) e che segnali un ipotetico rischio, senza alcun grado di prova, è sufficiente per l’attivazione del RIESAME obbligatorio (anche se già erroneamente attivato sulla base di altro presupposto) e che l’imposizione del test di cessionesoddisfa i requisiti di “sicurezza di esercizio”.
A dire il vero lo sforzo del T.A.R. di collocare l’informativa della Forestale nell’ambito dell’art. 29-octies, comma 4, lett. c), al fine di attribuirle autonoma dignità, non è convincentetanto più nell’evocare la “sicurezza di esercizio” la cui mera collocazione sistematica e letterale non sembra includere il test di cessione. Forse era bastevole attribuire all’informativa veste d’indizio, da accertare, verificare nella valutazione complessiva del rischio ambientale e per la salute già richiamato dall’art. 184-ter citato (cessazione qualifica rifiuti); forse era bastevole considerare l’informativa alla stregua di quei controlli e ispezioni valutabili ai fini del riesame, come indicato dalla Direttiva 2010/75/UE art. 21; forse bisognava precisare se il test di cessione (operazione analitica) è compresa nella “sicurezza di esercizio del processo”, o meglio, cosa si intende per “sicurezza di esercizio del processo”.
Il T.A.R. invece motiva sulla forza autonoma di attivazione del riesame fondato su informativa inviata dalla Forestale anche dopo l’attivazione della procedura, attribuendole quell’obbligatorietà indicata dal comma 4, lett. c), art. 29-octies d.lgs. n. 152/2006.
Lungo tempo trascorso – riesame e migliori tecniche
Il T.A.R. considera anche il lungo tempo trascorso dal rilascio dell’AIA (novembre 2010) al momento dell’attivazione del riesame nel 2017 (la novella risale al 25 dicembre 2010). Sancisce il T.A.R., che il riesame A.I.A. può essere imposto “indipendentemente dal tempo trascorso dal verificarsi dell’evento sopravvenuto… ”(da intendersi in questo caso la novella 2010); ciò è giustificabile dal principio di prevenzioneche interviene laddove si debba evitare una situazione di “pericolo d’inquinamento o garantire maggiore tutela ambientale”. Il principio di prevenzione in realtà è già presente nella Direttiva 2010/75/UE proprio con il riferimento alle migliori tecniche disponibili.L’intervento migliorativo e il riesame sono giustificabili solo nel rispetto della finalitàdel riesame e bisogna allineare l’autorizzazione alle migliori tecniche disponibili che soddisfano anche il principio di precauzione. Ritorna il legame trariesame e migliori tecniche disponibili. Il corretto approccio ed il rispetto della finalità del riesame comporta la conseguenza logica che l’intervenuta novella del 2010 non è motivo di riesame per se’, a prescindere dal tempo trascorso. Il riesame richiede una valutazione del caso concreto con riferimento alle migliori tecniche, intervenute nel tempo, finalizzate a migliorare, evitare emissioni oltre una certa soglia. Il test di cessione ben esistente prima della novella del 2010 ed il lungo tempo intercorso tra la novella del 2010 (presunta novità normativa) ed il tempo del riesame (2017) sembrano, a contrario, confermare la necessaria relazione tra riesame e migliore tecnica disponibile.
POTERE DI RIESAME – comma 1, art. 29-octies d.lgs. n. 152/2006
Dopo aver dissertato sui casi possibili di riesame obbligatorio indicati dall’art. 29-octies, comma 4, lett. c) (sicurezza di esercizio), lett. d) (novità normative), il T.A.R. conclude con indicazione che toglie effetto a tutto quanto sopra riferito ed evoca l’art. 29-octies, comma 1 che prevede che l’amministrazione competente, riesamina periodicamente l’autorizzazione integrata ambientale confermando o aggiornando le relative condizioni.
Il T.A.R. abbandona le ipotesi di cui ai commi 3,4 dell’art. 29-octies – ipotesi obbligatorie di attivazione – e richiama il comma 1 dell’art. 29-octies quale norma generale che comprende tutto quanto utile a legittimare l’attivazione del riesame e lascia alla discrezionalità dell’amministrazione la verifica dell’esistenza di presupposti; presupposti peraltro non indicati nel comma 1, ma certamente deducibili, sembra affermare il T.A.R., ogni qualvolta esista un’informativa, segnalazione o anche solo rischio ipotetico.
L’amministrazione dunque ha l’obbligodi attivarsi nei casi di cui all’art. 29-octies, comma 4; puòattivarsi in tutti gli altri casi in cui lo ritenga “opportuno”.
Il T.A.R. pare affermare che l’amministrazione è libera di attivare il riesame ai sensi del comma 1 dell’art. 29-octies a prescindere dall’esistenza d’ipotesi obbligatorie; pare affermare che la motivazione iniziale resa dall’amministrazione nell’attivare il procedimento di riesame non impedisce di considerare altre motivazioni persino sopravvenute (vedi art. 29-octies, comma 4, lett. c), salvo l’utilizzo del comma 1 dell’art. 29-octies) che funge da valvola di sfogo per ogni diversa situazione. Il T.A.R. dopo aver attribuito al comma 1 citato, il potere di attivare il riesame a prescindere da ogni motivazione (si direbbe) ritorna però al motivo iniziale – art. 29-octies, comma 4, lett. d), nuova normativa sopravvenuta –reso dall’amministrazione per attivare il riesame e, a pagina 10 della sentenza, precisa: “… il procedimento pertanto è stato avviato sulla base dei presupposti previsti dal parametro normativo evocato… ”.
DUBBIO INTERPRETATIVO
Il dubbio s’impone. Non pare che il riesame possa essere attivato in ogni caso ritenuto opportuno dall’amministrazione senza alcun rispetto della finalità normativa. L’amministrazione ha l’onere di indicare, nel provvedimento iniziale, le ragioni, i motivi che attivano il riesame e se questi motivi siano vincolanti per l’amministrazione. Se l’amministrazione non è vincolata e può introdurre, anche in corso di riesame, nuove motivazioni, perde ogni effetto anche il diritto di impugnare il procedimento di riesame giustificato su errato presupposto.
Il T.A.R. non chiarisce se l’amministrazione debba fornire prova, laddove ci sia contestazione, che il riesame interviene per uno dei motivi di cui all’art. 29-octies, comma 4 (riesame obbligatorio) o interviene per altri motivi e se questi debbano essere esistenti prima dell’attivazione. Sembra affermare il T.A.R., da una parte, che l’amministrazione, a prescindere da ogni motivazione resa, può procedere all’attivazione, secondo proprie valutazioni facilmente motivabili anche durante il procedimento di riesame, non avendo vincolo alcuno; dall’altra, pare confermare la necessità della motivazione resa primadel riesame e conclude, infatti, affermando la legittimità della motivazione resa in apertura del procedimento. Il T.A.R. disserta anche su altre questioni e sembra dire che tutto può l’amministrazione laddove esista anche mero sospetto d’inquinamento, evocando anche il principio di precauzione e dimenticando però la finalità del riesame ed il suo legame con le migliori tecniche disponibili.
CONCLUSIONI
La lettura della sentenza n. 124/2020 del T.A.R. Veneto (commentata nel primo motivo di ricorso) pone incertezza sulla finalità del riesame e sulla casistica che lo permette. Non pare che il comma 1 dell’art. 29-octies d.lgs. n. 152/2006 sia norma aperta, comprensiva di ogni ampia valutazione dell’amministrazione ma solo norma che consente all’amministrazione di procedere a verifiche che devono però trovare fondamento nell’evoluzione delle migliori tecniche disponibili anche se non coincidenti con le ipotesi “almeno” obbligatorie. La motivazione iniziale espressa dall’amministrazione dovrebbe essere immutabile e dunque permettere idonea censura in sede di giudizio; ciò permetterebbe la giusta ponderazione sul riesame o sulla diversa possibilità di modificare l’Autorizzazione ambientale magari attraverso altre procedure più snelle e agevoli anche nei costi (ad esempio modifica non sostanziale). La mera segnalazione/informativa dell’amministrazione, seppur indicativa di un malessere aziendale, dovrebbe essere indagata con la finalità propria del riesame di ottenere un miglioramento della performanceambientale o meglio la riduzione delle emissioni e giammai essere posta a fondamento e causa dell’attivazione del riesame. La mera modifica di un sistema di analisi(eco-test) fatica a trovare posizione nella casella della “tecnica” e “sicurezza di esercizio” di cui alla direttiva comunitaria. Pare invero, che nel tempo si è persa la finalità del procedimento di riesame che viene applicato a prescindere, con imposizioni a volte gravose e con giustificazioni non sempre condivisibili. L’effetto è che il destinatario della norma subisce un sistema che ha perso la giusta direzione.
Cinzia SilvestriRIESAME A.I.A. – TAR VENETO N. 124/2020 – 11.8.2020
A.I.A.: modifica sostanziale Modifica all’art. 5 Dlgs. 152/2006 . Legge Comunitaria 167/2017 A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri
La Legge Comunitaria n. 167/2017 vigente dal 12.12.20117 modifica l’art. 5 Dlgs. 152/2006 dedicato alle definizioni ed incide sulla “modifica sostanziale” che deve tenere conto anche della “salute umana”.
La modifica è volta ad introdurre, nella definizione di modifica sostanziale di un progetto, opera o impianto, il riferimento agli effetti negativi e significativi sulla salute umana – e non solo sull’ambiente – prodotti dalla variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto.
Ciò al fine di adeguare la norma a quanto previsto nell’art. 3, comma 9, della direttiva 2010/75/UE. Recita l’art. 5 alla lettera l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto che, secondo l’autorita’ competente, producano effetti negativi e significativi sull’ambiente o sulla salute umana[1]. In particolare, con riferimento alla disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attivita’ per la quale l’allegato VIII indica valori di soglia, e’ sostanziale una modifica all’installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;
[1] Modifica ex L. Comunitaria 167/2017 vigente dal 12.12.2017
Sospensione A.I.A.: come cambia l’art. 29 decies Dlgs. 152/2006 Legge Comunitaria 167/2017
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri
La Legge comunitaria 2017 ha modificato il Codice ambientale in molte sue parti tra le quali proprio la normativa A.I.A. di cui agli articoli 29-bis ss.
La riforma succede a quella del Dlgs. 46/2014 ed incide anche sull’art. 29 decies modificando il comma 9 relativo ai provvedimenti che l’amministrazione può prendere in caso di violazioni. Cambiano modalità e tempi della “sospensione” che deve essere sempre a tempo determinato laddove esista pericolo per l’ambiente o in via alternativa per la salute e 2 Continua lettura e vai allo schema comparato art. 29decies post comunitaria
adminSospensione A.I.A.: cosa cambia nell'art. 29 decies Dlgs. 152/2006
Modifica al DM 141/2016 – garanzie finanziarie AIA EMAS e ISO 14001 beneficiano di riduzioni. segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri
In vigore da domani 5 luglio 2017 ilDecreto ministeriale del 28.4.2017 che sostituisce l’allegato A del DM 141/2016 relativo alle garanzie finanziarie di cui all’art. 29 sexies comma 9 septies Dlgs. 152/2006.
Il testo del DM 141/2016 rimane inalterato mentre viene completamente sostituito l’allegato A.
L’allegato A precisa la preferenza per quelle garanzia “a prima richiesta e senza eccezioni” e ricorda che le installazioni dotate di EMAS usufruiscono di una riduzione del 50% e quelle dotate di ISI 14001 una riduzione del 40%. Leggi DM n. 141.2016 Allegato A DM 141/2016 previgente (oggi abrogato) Allegato A DM 141/2016 vigente
adminA.I.A.: garanzie finanziarie, modifica allegato A) DM 141/2016
A.I.A. – costi di istruttoria – Tariffario Decreto Min. Amb. 6.3.2017 n. 58 – Regolamento segnalazione cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri
Pubblicato in Gazzetta Uff. del 11.5.2017 il Decreto del Ministero Ambiente n. 58/2017 che fissa i costi relativi alla istruttoria relativa all’AIA di cui alla parte 3bis del Dlgs. 152/2006.
Il Tariffario sarà vigente al 26.5.2017
Vai alla lettura del Regolamento Costi AIA
Regolamento per la compilazione dei verbali relativi alle sanzioni amministrative ex art. 29 quattuordecies Dlgs. 152/2006 – DM Ambiente n. 228/2016 segnalazione a cura di studio Legale Ambiente
Pubblicato in Gazzetta ufficiale del 15.12.2016 con vigenza dal 30.12.2016 il Regolamento che indica le modalità di compilazione dei verbali di accertamento relativi alle sanzioni e violazioni di cui all’art. 29 quattuordecies Dlgs. 152/2006 (Sanzioni – A.I.A.) Leggi schema verbale – DM 17.10.2016 n. 228
adminDM n. 228/2016 : regolamento verbali sanzioni A.I.A.
A.I.A: chiarimenti dal Ministero dell’Ambiente – nota del 14.11.12016 segnalazione a cura Studio Legale Ambiente
Con nota-AIA del 14.11.2015 pubblicata sul sito del Ministero Ambiente vengono forniti chiarimenti a fronte delle molteplici richieste pervenute anche dagli operatori.
La nota, priva di valore cogente, sembra porre delle Linee Guida. Interessante il punto 9 della nota che si occupa di obblighi vari e precisa il significato di “prescrizione dell’AIA”:
9. Obblighi vari (limiti “tabellari”, tenuta registri, apposizione cartellonistica, iscrizione a albi, …) per gli impianti dotati di AIA
L’AIA non sostituisce tutti gli obblighi ambientali recati dalla norma, ma solo alcuni di quelli autorizzativi, attraverso la sostituzione delle autorizzazioni all’esercizio elencate in un apposito allegato del testo unico ambientale.
Restano, pertanto, in ogni caso fermi gli obblighi sia tecnici (quali il rispetto di valori limite tabellari, secondo specifici criteri di conformità), sia amministrativi (quali la tenuta dei registri, l’apposizione di idonea cartellonistica, l’iscrizione agli albi, la comunicazione ai catasti, etc…) individuati dalla norma e rivolti direttamente ai gestori. Ciò, a scanso di fraintendimenti, potrebbe essere chiarito nelle premesse dei provvedimenti di AIA, magari rammentando che la verifica del rispetto di tali obblighi non costituisce specifico oggetto dei controlli dell’AIA.
Se viceversa tali obblighi sono espressamente e puntualmente riproposti nell’articolato del provvedimento di AIA, essi vanno intesi come vere e proprie prescrizioni AIA, e vanno conseguentemente gestiti, controllati e sanzionati.
A riguardo un caso particolare è costituito dalle aziende AIA che effettuano una attività di trattamento rifiuti che può usufruire del regime semplificato ex art. 216 del D.lgs. 152/06. In tal caso, ad AIA rilasciata e aggiornata, le attività sono oggetto di autorizzazione esplicita, e non più di regime “semplificato”, e non sono pertanto soggette al pagamento dell’iscrizione al registro e alla prestazione della garanzia finanziaria previsti per il regime semplificato.
Tali incombenze, pertanto, sono richieste solo transitoriamente se, dopo il rilascio dell’AIA, il gestore effettua variazioni delle attività di trattamento rifiuti che usufruiscono temporaneamente del regime semplificato, fino al successivo aggiornamento dell’AIA (che autorizza in maniera espressa la variazione).
adminA.I.A.: nota del Min. Ambiente del 14.11.2016
A.I.A.: Modifica non sostanziale passare da smaltimento (D10) a recupero (R1) TAR Bolzano n. 294/2016 a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri
Merita segnalazione la sentenza del TAR Bolzano che respinge le doglianze delle associazioni ambientaliste che si erano opposte al passaggio da smaltimento a recupero dell’impianto d’ incenerimento di Bolzano come mera modifica non sostanziale.
Oggetto d’ impugnazione è la modifica non sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale per il termovalorizzatore di rifiuti residui di Bolzano dell’APPA di Bolzano.
Ciò che colpisce è che in genere ogni richiesta di modifica, anche la più blanda, viene classificata come sostanziale dalla amministrazione per la maggiore tutela che impone la modifica sostanziale. Si consideri inoltre che la modifica sostanziale impone costi maggiori ovvero il versamento di un obolo non proprio simbolico. Tant’è che spesso il contenzioso si apre proprio sull’eccesso di tutela in cui s’ impone la modifica sostanziale anche quando non dovuta.
Ebbene nel caso..continua lettura articolo Tar Bolzano 294/2016
AIA: Pubblicato DM n. 141 del 26.5.2016 – garanzie finanziarie segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente
Pubblicato in Gazzetta ufficiale del 10.10.2016 il DM del 26.5.2016 relativo ai
Criteri da tenere in conto nel determinare l’importo delle garanzie finanziarie, di cui all’articolo 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che recita: “A garanzia degli obblighi di cui alla lettera c del comma 9-quinquies (inquinamento del suolo …)l’AIA prevede adeguate garanzie finanziarie da prestare entro 12 mesi dal rilascio in favore della Regione o della Provincia ….con..decreti del Ministro dell’Ambiente…sono stabiliti i criteri che l’autorità competente dovrà tenere in conto nel determinare l’importo di tali garanzie finanziarie….Leggi DM garanzie finanziarie
A.I.A.: responsabilità del gestore o del titolare della Autorizzazione ?
Gestore e titolare della A.I.A. – Cass. pen. 9614/2014 a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri
La Cassazione penale con la sentenza n. 9614/2014 affronta il problema della responsabilità tra titolare della AIA e gestore effettivo dell’impianto. Accade spesso che il titolare della A.I.A. non sia l’effettivo gestore dell’impianto. Il caso trattato dalla Corte si riferisce alla violazione dell’art. 29 quattuordecies comma 2 Dlgs. 152/2006, violazioni di prescrizioni dell’autorizzazione, previgente al Dlgs. 46/2014 e dunque tale violazione configurava ancora il reato, la contravvenzione (oggi depenalizzato).
La sentenza della Corte riporta in capo al titolare dell’AIA la responsabilità. Tuttavia si segnala che il rimpallo di responsabilità tra gestore effettivo e titolare dell’autorizzazione non è netto e di facile individuazione. E’ necessario entrare nei singoli rapporti contrattuali … vai alla lettura dell’articolo – responsabilità AIA
adminA.I.A.: responsabilità del titolare e del gestore
Cambiano le definizioni di “produttore iniziale di rifiuti” e di “deposito temporaneo” Decreto Legge n. 92/2015: il nuovo “produttore” (Decreto Fincantieri)* (DL cono convertito in Legge) cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – Dario Giardi
AIA: Nuovi chiarimenti del Ministero Ambiente Circolare del Ministero Ambiente del 17.6.2015 segnalazione a cura Studio Legale Ambiente
Il Ministero Ambiente raccoglie nella circolare del 17 giugno 2015 le perplessità ed i quesiti manifestati da più parti sull”applicazione del Dlgs. 46/2014 che ha riformato l’AIA.
La Circolare si aggiunge a quella del 27.10.2014 (leggi articolo su questo sito)
Molti gli argomenti “chiariti” dalla Circolare: scorie e ceneri, depuratori acque reflue… Leggi Circolare Ministero Ambiente
Inceneritore di Scarlino: il Consiglio di Stato n. 163/2015 annulla l’AIA Chiusura dell’impianto. A cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Margherita Pepe
Con la sentenza del 20 gennaio 2015, n. 163/2015, il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento AIA dell’impianto di Scarlino con conseguente chiusura dell’impianto; chiusura le cui motivazioni non devono essere generalizzate laddove l’indagine epidemiologica deve essere calata nella particolarità della vicenda di “Scarlino” e costituisce già parte integrante delle istruttorie della pubblica amministrazione; unico soggetto tenuto a tale incombente.
La vicenda processuale è complessa ma il Consiglio di Stato, con novità, va oltre il dato processuale e punta l’attenzione sulla tutela della salute e recita al punto 8.2. della sentenza: “Assume, infatti, valenza assorbente quanto meno la circostanza che lo stato di salute delle popolazioni coinvolte e le condizioni ….continua lettura articolo Scarlino
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