Sicurezza sul lavoro: Coordinatore Sicurezza

Sicurezza sul lavoro – Coordinatore della sicurezza,datore di lavoro e capo cantiere
Plurime posizioni di garanzia – Cassazione penale 27165/2016
Segnalazione a cura Studio LegaleAmbiente – Cinzia Silvestri – Margherita Pepe


 
La Cassazione Penale, con sentenza 27165/2016 del 04.07.2016, precisa il rapporto tra plurime posizioni di garanzia in materia di sicurezza sul lavoro con attenzione alle figure del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione[1], del datore di lavoro e del capo-cantiere (nominato o di fatto), qualora essi cooperino all’interno di un cantiere.
Non è possibile avere plurime posizioni di garanzia speculari e sovrapponibili tra loro ed è necessario quindi ritagliare con precisione l’ambito di responsabilità. Ogni posizione….continua lettura articolo

[1] Art. 92. Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
  1. Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori:
  2. a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, ove previsto, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; (274)
  3. b) verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; (275)
  4. c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
  5. d) verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
  6. e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti; (276)
  7. f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
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