Veicoli e iscrizione albo gestori ambientali

Chiarimenti del Comitato Nazionale : Disponibilità dei veicoli ai fini dell’iscrizione all’Albo.
Locazione senza conducente e comodato senza conducente
segnalazione a cura di Cinzia Silvestri e Dario Giardi – Studio legale Ambiente


 
Con riferimento ai quesiti formulati dalle Sezioni regionali in ordine ai titoli di disponibilità dei veicoli da ritenersi idonei ai fini dell’iscrizione all’Albo, anche alla luce delle nuove norme in materia di accesso alla professione di autotrasportatore e di immatricolazione dei veicoli, il Comitato nazionale ha ritenuto di diramare i seguenti chiarimenti operativi, con particolare riguardo alle procedure relative alle modalità per dimostrare la disponibilità dei veicoli mediante locazione senza conducente e mediante comodato senza conducente.
1. I titoli di disponibilità ammessi
Come è noto, ai sensi dell’art. 12, comma 3, lettera d), del D.M. 406/98, ai fini dell’iscrizione all’Albo per il trasporto dei rifiuti è richiesta la documentazione attestante la disponibilità dei veicoli ai sensi della Legge 6 giugno 1974, n. 298 e del D.Lgs 3 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada).
In base alla suddette disposizioni legislative sono ritenuti idonei, sia per il trasporto in conto proprio che per il trasporto per conto di terzi, i seguenti titoli di disponibilità dei veicoli: proprietà, usufrutto, acquisto con patto di riservato dominio e leasing.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 84, comma 3, del Codice della Strada, è consentita, per i veicoli immatricolati ad uso di terzi aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t, la disponibilità mediante locazione senza conducente purché entrambe le imprese, locatrice e locataria, siano iscritte all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, al REN (Registro Elettrico Nazionale di cui all’art.16 del Regolamento (CE) 1071/2011) e, quindi, titolari di autorizzazione.
Come disposto dagli artt. 2 e 3 del Decreto del Ministro delle politiche comunitarie 16 febbraio 1994, n. 213, la locazione senza conducente, come previsto anche dall’art. 84, comma 2, del Codice della Strada, può avere ad oggetto il veicolo immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro comunitario di stabilimento dell’impresa che lo fornisce. In tal caso, restano salve, come specificato con circolare del Comitato nazionale n. 820 del 16 giugno 2008, le condizioni e i limiti relativi all’utilizzazione da parte dell’impresa dei veicoli presi in locazione senza conducente da imprese stabilite in altri stati comunitari.
Per i veicoli aventi massa complessiva a pieno carico fino a 6 t e per i veicoli ad uso speciale è ammessa la disponibilità mediante locazione senza conducente qualora il locatore sia esercente dell’apposita attività (con idonea iscrizione al Registro delle Imprese) e i veicoli siano immatricolati ad uso di terzi ai fini della locazione, ferma restando la necessaria regolare iscrizione all’Albo degli autotrasportatori e al REN del locatario qualora lo stesso eserciti l’attività di trasportatore per conto di terzi.
Ai sensi dell’art. 67 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 , di modifica dell’articolo 31 della legge 298/74, è altresì ammessa la locazione senza conducente dei veicoli ad uso proprio di massa complessiva a pieno carico sino a 6 t.
Con l’entrata in vigore dal regolamento (CE) n. 1071/2009, e delle prime disposizioni di applicazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Decreto Dirigenziale 25 novembre 2011, n.291), risulta ammesso, quale titolo di disponibilità dei veicoli, il comodato senza conducente. Si è confermato, in tal modo, quanto già previsto in ordine alla disponibilità dei veicoli dall’art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada e dall’art. 247-bis del Regolamento di esecuzione.
Fermo restando il necessario possesso da parte del locatario del titolo per l’esercizio dell’attività, è ammissibile il comodato senza conducente anche dei veicoli ad uso di terzi non assoggettati al regolamento (CE) n. 1071/2009. Non è consentito, invece, il comodato riguardante i veicoli adibiti ad uso proprio.
2. Iscrizione dei veicoli in disponibilità dell’impresa mediante locazione senza conducente.
Ai fini dell’iscrizione all’Albo, le imprese interessate presentano alla Sezione regionale, oltre e in aggiunta alla prevista documentazione, copia del contratto di locazione corredata di dichiarazione di conformità all’originale rilasciata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000.
Il contratto di locazione deve contenere:
a)      la denominazione dell’impresa locatrice e dell’impresa locataria, nonché i dati identificativi del veicolo locato;
b)      nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 84 del Codice della Strada, che l’impresa locatrice è iscritta all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e al REN, con indicazione degli estremi di iscrizione, ovvero, qualora non si tratti di impresa nazionale, che essa è stabilita in un altro Stato membro della CE;
c)      l’indicazione della durata del contratto e l’indicazione che il veicolo locato deve essere messo a disposizione esclusivamente dell’impresa locataria per la durata del contratto stesso;
d)      la previsione della messa a disposizione senza conducente del solo veicolo (il contratto non deve essere abbinato ad un contratto di servizio concluso con l’impresa locataria e riguardante il personale di guida);
e)      la previsione che il veicolo locato sia guidato da personale alle dipendenze dell’impresa che lo utilizza.
Si fa presente che la normativa in materia di autotrasporto di cose non prevede espressamente la registrazione del contratto di locazione.
 3. Iscrizione dei veicoli in disponibilità dell’impresa mediante comodato senza conducente
Con circolare 7 dicembre 2011, n. 4/2011/TSI, di applicazione del Decreto Dirigenziale 25 novembre 2011, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiarito che, ai fini dell’immissione in circolazione, la disponibilità di un veicolo a titolo di comodato senza conducente è dimostrata dall’impresa autorizzata con la presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà all’Ufficio della Motorizzazione Civile competente, corredata di un originale o di una copia autentica del relativo contratto regolarmente registrato.
Ai fini della circolazione, l’UMC, nelle more dell’attuazione dell’art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada, rilascia una copia semplice della dichiarazione di cui sopra, opportunamente vistata, dopo aver verificato sul contratto che la dazione in comodato non preveda alcuna controprestazione onerosa, né pecuniaria, né di altro genere da parte del comodatario e non contenga altre figure giuridiche.
Per quanto sopra, nelle more dell’attuazione dell’art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada, le imprese che intendono utilizzare, ai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale Gestori Ambientali, i veicoli ad uso di terzi assoggettati al regolamento (CE) n. 1071/2009 in disponibilità mediante comodato senza conducente, presentano alla Sezione regionale, oltre e in aggiunta alla prevista documentazione, copia della dichiarazione di cui alla circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 dicembre 2011, n. 4/2011/TSI vistata dal competente UMC e corredata di dichiarazione di conformità all’originale rilasciata ai sensi dell’art.47 del D.P.R.445/2000.
Per i veicoli ad uso di terzi non assoggettati al regolamento (CE) n. 1071/2009, invece, le imprese presentano copia del contratto di comodato senza conducente corredata di dichiarazione di conformità all’originale rilasciata ai sensi dell’art.47 del D.P.R.445/2000.
 

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