Gestori Rifiuti: "contributo ambientale"

L.R. Veneta n. 13/2012 (Legge Finanziaria): Gestori Rifiuti

CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE GESTIONE RIFIUTI

Modifiche alla L.RV n. 3/2000 art. 37

A cura di avv. Cinzia Silvestri

L’art. 41 L. 13 del 6.4.2012 Legge finanziaria del veneto per l’esercizio 2012 in BUR 27 del 10.4.2012, modifica l’articolo 37 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”.

I gestori degli impianti di rifiuti verranno a breve gravati da un contributo da corrispondersi in parte ai Comuni e in parte alle Regioni per il disagio provocato dallo smaltimento e dal recupero dei rifiuti nonché per la bonifica e la realizzazione degli interventi successivi alla cessazione dell’attività.

L’importo di tale ..contributo sarà determinato dalla Giunta Regionale del Veneto entro 60 gg a decorrere dall’ 11 aprile 2012.

 Vale la pena di riflettere sul primo comma:

1)    I soggetti che effettuano la gestione di impianti

a)    di smaltimento o

b)    di recupero di rifiuti

devono corrispondere un

c)    contributo ambientale destinato, quota parte,

d)    a interventi finalizzati prioritariamente al ristoro del disagio indotto nel territorio dalla presenza dell’impianto a favore dei comuni ove gli impianti sono ubicati e,

e)    per la restante parte, a favore della Regione per far fronte ai:

f)     costi derivanti dalla gestione post mortem di discariche non più attive nonché

g)    agli interventi di bonifica e ripristino ambientale posti a carico delle amministrazioni pubbliche interessate ai sensi della vigente normativa di settore

 Dunque Regione e Comune si dividono il “contributo ambientale” non meglio definibile e definito; contributo dovuto per il ristoro del disagio (infelice espressione) e per interventi di bonifica e ripristino ambientale

 Il mancato versamento di tale contributo entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui è avvenuto il conferimento dei rifiuti (comma 4) comporta la sanzione di importo doppio rispetto all’ammontare del contributo (comma 5).

La disposizione desta perplessità sotto molteplici profili e anche in merito alla legittimità della disposizione sanzionatoria (oltre che del contributo). Dubbia la natura della imposizione soprattutto a favore dei Comuni.

Si auspica il controllo della effettiva destinazione di questo “contributo”alle finalità indicate 

 La Regione, infatti, prevede un onere contributivo generico per il finanziamento di opere future, probabili e non determinate.

 

1. NATURA

L’art. 41 non specifica la natura del contributo: tassa, tariffa, imposta?

Come insegna la disputa in materia di TARSU/TIA, la corretta determinazione della tipologia dell’onere incide sull’aspetto fiscale: il contributo sarà gravato da IVA?

 2. LEGITTIMITÀ

La finanziaria del Veneto non richiama il Piano di gestione dei rifiuti e dunque non giustifica il ..contributo.

3. LEGGE 3/2000

L’art. 41 Legge finanziaria richiama e modifica l’art. 37 l. 3/2000, antecedente rispetto al nuovo Testo Unico Ambientale e al nuovo assetto del potere legislativo in capo allo Stato e alle regioni.

 Si indica schema delle modifiche apportate.

L.R. 3/2000 ART. 41 L.R. 13/2012 – MODIFICHE ALL’ART. 37 L.R. 3/00
Art. 37 – Contributo ambientale ai comuni sede di impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti Art. 37 – Contributo ambientale ai comuni sede di impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti
1.I soggetti che effettuano la gestione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti devono corrispondere un contributo ambientale ai comuni ove gli impianti sono ubicati. 1. I soggetti che effettuano la gestione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti devono corrispondere un contributo ambientale destinato, quota parte, a interventi finalizzati prioritariamente al ristoro del disagio indotto nel territorio dalla presenza dell’impianto a favore dei comuni ove gli impianti sono ubicati e, per la restante parte, a favore della Regione per far fronte ai costi derivanti dalla gestione post mortem di discariche non più attive nonché agli interventi di bonifica e ripristino ambientale posti a carico delle amministrazioni pubbliche interessate ai sensi della vigente normativa di settore
2.Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta regionale provvede:a) ad individuare le tipologie di impianti per la gestione dei quali è dovuto il contributo di cui al comma 1;b) a determinare l’entità del contributo in funzione della quantità e della qualità dei rifiuti movimentati;c) a determinare i criteri per la suddivisione del contributo fra i comuni confinanti effettivamente interessati al disagio provocato dalla presenza degli impianti.  2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede:a) ad individuare le tipologie di impianti per la gestione dei quali è dovuto il contributo di cui al comma 1;b) a determinare l’entità del contributo a favore dei comuni e della Regione in funzione della quantità e della qualità dei rifiuti movimentati;c) a determinare i criteri per la suddivisione del contributo fra i comuni confinanti effettivamente interessati al disagio provocato dalla presenza degli impianti.
3.La Giunta regionale provvede ad aggiornare annualmente il contributo ambientale.  3. Il gettito derivante dall’applicazione del contributo ambientale di cui al presente articolo, per la parte di spettanza regionale, viene introitato all’upb E0166 “Trasferimenti correnti da altri soggetti”. Le somme introitate per gli interventi per la gestione post mortem di discariche non più attive e per la bonifica, il ripristino e la mitigazione ambientale, sono vincolate nella destinazione all’upb U0107 “Trasferimenti per lo smaltimento dei rifiuti” e all’upb U0108 “Interventi strutturali nello smaltimento di rifiuti”.
4. Il gettito derivante dall’applicazione del contributo disciplinato dal presente articolo é destinato ad interventi finalizzati prioritariamente al ristoro del disagio indotto nel territorio dalla presenza dell’impianto. 4. Il contributo di spettanza regionale è versato dai gestori degli impianti di cui al comma 1 alla Regione, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di conferimento dei rifiuti.
  5. Il mancato e puntuale versamento del contributo ambientale da parte dei gestori, accertato dall’autorità di vigilanza, qualora non comporti anche violazione dell’autorizzazione all’esercizio, è punito, a titolo sanzionatorio, con il versamento del contributo medesimo nella misura doppia di quella dovuta.
  6. Nelle upb del bilancio regionale di cui al comma 3, vengono introitati e vincolati all’utilizzo i contributi compensativi di mitigazione ambientale previsti negli impianti di gestione dei rifiuti autorizzati che non siano utilizzati secondo le indicazioni regionali dai comuni sede di impianto.
  7. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può provvedere ad aggiornare annualmente il contributo ambientale.
  8. Il gettito a favore dei comuni derivante dall’applicazione del contributo disciplinato dal presente articolo é destinato a interventi finalizzati prioritariamente al ristoro del disagio indotto nel territorio dalla presenza dell’impianto.

 
 
 

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