DL. 5/2012: semplificazioni ambientali

DL n. 5/2012: in attesa di pubblicazione della Legge di conversione
Breve anticipazione delle norme in materia ambientale

A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi

La legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (cd “Dl Semplificazioni”) è stata approvata definitivamente dalla Camera il 4 aprile 2012, senza apportare modifiche al testo approvato dal senato il 29 marzo 2012.

Il provvedimento entrerà in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Ecco le principali novità, alcune già commentate in questo sito.

Art. 14
(Semplificazione dei controlli sulle imprese)
Con uno o più regolamenti il Governo potrà razionalizzare e semplificare i controlli a cui sono sottoposte le imprese basati su semplicità e proporzionalità (alla effettiva tutela del rischio). I regolamenti saranno destinati, tra l’altro, a sopprimere o ridurre i controlli sulle imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità Iso (non più solo Uni En Iso 9001), o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell’Unione europea ai sensi del regolamento 2008/765/Ce, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento. Le disposizioni previste da questo articolo non si applicano ai controlli in materia fiscale e neanche a quelle in materia finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Inoltre, nell’ambito dei lavori pubblici e privati dell’edilizia, sarà la Pa ad acquisire d’ufficio il documento sulla regolarità contributiva (Durc).

Art. 23
(Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese)
Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (art 3-bis del D.Lgs 152/2006), al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI, il Governo è autorizzato ad emanare un regolamento (entro sei mesi dalla data di entrata in vigore) su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, volto a disciplinare l’autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi per le piccole e medie imprese. Viene previsto, in particolare, che l’autorizzazione sostituisca ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale e che venga rilasciata da un unico soggetto. Il procedimento, inoltre, dovrà essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività, nonché all’esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l’introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese. Con la legge di conversione tale semplificazione viene estesa anche agli impianti non soggetti ad Aia.

Art. 24
(Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Con la modifica all’art. 10 del D.Lgs 152/06 viene previsto che l’autorizzazione integrata ambientale può essere rilasciata dopo che, ad esito della verifica, l’autorità competente valuti di non assoggettare i progetti a valutazione d’impatto ambientale.

All’articolo 29-decies, comma 1 è aggiunto un periodo che introduce novità in materia di autorizzazione integrata ambientale. Nel caso di impianto localizzato in mare sarà l’Ispra, coordinandosi con il Ministero dello Sviluppo Economico, a procedere ai controlli sul rispetto dell’autorizzazione da parte del gestore.

All’art. 109, commi 2 e 3, del D.Lgs 152/06 viene specificato che l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione all’immersione in mare dei materiali di escavo dei fondali marini, dei materiali inerti, geologici inorganici e manufatti è individuata nella Regione.

All’articolo 194, comma3, del Dlgs 152/2006 è aggiunto un periodo che introduce norme in materia di trasporto transfrontaliero. Chi effettua trasporto transfrontaliero di rifiuti, fra i quali quelli di imballaggio, dovrà allegare per ogni spedizione una dichiarazione dell’Autorità del paese di destinazione dalla quale risulti che la legislazione di tale Paese in materia non è meno rigorosa di quella comunitaria e che l’operazione di recupero nel Paese di destinazione sia effettuata con modalità equivalenti, dal punto di vista ambientale, a quelle previste dalle norme in materia di rifiuti del Paese di provenienza.

All’art. 216-bis, comma 7, del D.Lgs 152/06 si dispone che, nelle more dell’emanazione del decreto che andrà a definire le norme tecniche per la gestione degli oli usati, le autorità competenti possono autorizzare le operazioni di rigenerazione degli oli usati anche in deroga all’Allegato A. tabella 3 del D.M. 16 maggio 1996 n. 392, fermi restando i limiti stabiliti dalla stessa tabella in relazione al parametro PCB/PCT.

All’articolo 228 del D.Lgs 152/06 viene introdotta una disposizione aggiuntiva che disciplina la determinazione annuale del contributo necessario per coprire l’adempimento da parte dei produttori di pneumatici dei previsti obblighi di gestione e recupero dei quantitativi di pneumatici fuori uso immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale.

Viene introdotto un comma aggiuntivo all’articolo 281, con cui viene stabilito che le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di tutela dell’aria e della riduzione delle emissioni in atmosfera, sono adottate con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare , di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata delle Regioni.

Articolo 28
(Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo)

All’articolo 193, comma 9 è aggiunto un comma 9 bis che considera “trasporto di rifiuti” la movimentazione dei rifiuti agricoli finalizzata  al deposito temporaneo ed effettuata sia da una azienda agricola tra i suoi fondi (anche percorrendo la via pubblica) purché tra di loro distanti al massimo 10 km, che da un imprenditore agricolo dai propri fondi al sito della cooperativa agricola di cui è socio.

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