Tributo rifiuti (RES): modifiche

RES/TARES : Modifiche al Tributo comunale sui Rifiuti e sui servizi

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012 , n. 16 – Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento
A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
Importante novità introdotta in materia di RES
Attività e certificazioni in materia catastale (Art. 6)

Il DL 6/2012 all’art. 6 comma 2 modifica il comma 9 dell’ art. 14 della L. 214/2011; articolo dedicato alla nuova tariffa comunale sui rifiuti e sui servizi.

Si rimanda anche ad altro articolo pubblicato su questo
sito.
6.1 – Comma 2 – Modifiche alla disciplina del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)
La norma in esame modifica la disciplina del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Tale tributo è corrisposto, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, sulla base dell’80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998. n. 138.
La norma, attualmente vigente, prevede che – nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale – gli intestatari catastali provvedano, a richiesta del comune, a presentare all’ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio la planimetria catastale del relativo immobile, per l’eventuale conseguente modifica della consistenza di riferimento.
Ora, considerato che si possono verificare tempi lunghi per poter acquisire dai soggetti interessati – su richiesta del comune – le dichiarazioni di aggiornamento catastale, con la procedura DOCFA, che comprendono anche la planimetria catastale mancante, viene previsto che, in sede di prima applicazione, sia determinata dall’Agenzia del Territorio una superficie convenzionale derivata dagli elementi di consistenza in proprio possesso.
Inoltre – al fine di rendere disponibile ai comuni la superficie catastale sulla quale determinare la nuova imposta – si applicano le stesse modalità di determinazione di una superficie convenzionale, sempre in sede di prima applicazione, anche per le unità immobiliari a destinazione ordinaria alle quali è stata attribuita la rendita presunta.

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