Rifiuti e Servizi (RES) e Decreto "Salva Italia"

DECRETO “SALVA ITALIA”: RES in vigore dal 1.1.2013
“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equita’ e il consolidamento dei conti pubblici”
 a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
In attesa della pubblicazione del Decreto nominato “Salva Italia” (Decreto Monti) è possibile anticipare il contenuto dell’art. 14 relativo alla anticipata “istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi” (Rifiuti E Servizi – RES). Su questo sito (5.11.2011) già era stata anticipata la riforma e la introduzione della RES (articolo TIA e TARSU: abrogazione al 2013? ).
La disposizione fissa al 1° gennaio 2013 l’entrata in vigore del nuovo tributo denominato TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SERVIZI  (in sigla:RES).
Il tributo comprenderà:
1)    quota ambientale per lo smaltimento dei rifiuti,
2)    quota “servizi” per la sicurezza, l’illuminazione e la gestione delle strade (cd. servizi indivisibili).
La componente “rifiuti” assomiglierà più alla Tariffa di igiene ambientale (TIA) che alla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) nonostante entrambe risultino abrogate dall’entrata in vigore del Res.
La nuova tariffa sarà proporzionata “alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotte per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte” sulla base dei criteri stabiliti da un regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012.
Si applicano comunque in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino alla data da cui decorre l’applicazione del regolamento di cui sopra, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 attualmente vigenti.
 
Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
La componente “servizi” sarà calcolata in base al valore dell’immobile attraverso un’aliquota comunale rappresentata da una maggiorazione pari a X euro (al momento non ancora definita) per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, aumentare la misura della maggiorazione per un importo massimo da definire, anche graduandola in ragione della tipologia dell’immobile e della zona ove è ubicato.
Andando nello specifico, la nuova tariffa dovrà essere pagata da chiunque possegga, occupi o detenga a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti.
Il pagamento della tariffa dovrà avvenire annualmente e sarà proporzionato alla quantità e qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.
Nel determinare le tariffe, dovrà tenersi conto sia della quota relativa al costo del servizio, sia di quella rapportata alla quantità di rifiuti relativi al servizio fornito e ai costi di gestione.
I Comuni, inoltre, potranno decidere di diminuire la tariffa o anche di prevedere agevolazioni o esenzioni in caso di ridotta produzione di rifiuti e prevedere agevolazioni per situazioni di particolare disagio sociale (ad esempio casi di particolari difficoltà economiche). I comuni più all’avanguardia che hanno realizzato sistemi di misurazione della quantità di rifiuti conferiti potranno applicare una tariffa avente natura corrispettiva.
 Criticità
A fronte dell’auspicata razionalizzazione e semplificazione del sistema fiscale attuale, viene proposto, in tema di tassazione dei rifiuti, un tributo locale ancor più macchinoso degli attuali modelli di prelievo (Tarsu e Tia). La complessità strutturale della nuova tassa, che dovrebbe entrare in vigore dal 1° gennaio 2013, appare evidente.
Il tributo comprenderà, oltre alla quota ambientale per lo smaltimento dei rifiuti, anche una quota “servizi” per la sicurezza, l’illuminazione e la gestione delle strade (manutenzione, pulizia).
La componente “rifiuti”, ricalca, sia nei principi che nelle componenti tariffarie, l’impianto già presente nella Tariffa Integrata Ambientale (TIA).
Su tale impianto permangono forti perplessità.
Continua a permanere uno scollamento rispetto al principio comunitario del “chi inquina paga”.
Il presupposto impositivo è tuttora ancorato, infatti, alla mera occupazione dei locali e non all’effettiva produzione dei rifiuti visto che il soggetto passivo continua ad essere individuato come “colui che possiede o detiene locali a qualsiasi uso adibiti”.
Viene così ribadito il concetto che sono le superfici a determinare il rifiuto e non gli individui.
Una presunzione legale, in considerazione della quale tutti i locali in cui vi è una presenza umana sono suscettibili di produrre rifiuti, che appare in netto contrasto con il principio europeo.
Non viene superato, peraltro, il problema relativo alla natura tributaria o tariffaria del prelievo sulla gestione dei rifiuti.
Altro aspetto critico è rappresentato dal fatto che l’impianto normativo affida, anche in questo caso, l’effettività e l’efficacia del nuovo tributo ad un futuro regolamento, da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, che dovrebbe fissare criteri presuntivi e potenziali per l’individuazione delle due componenti facenti parti della “parte rifiuti” del Res: costo del servizio e determinazione della tariffa.
Peraltro proprio su questo aspetto esistono strumenti ed indicatori testati attraverso campagne di pesatura sul territorio capaci di riflettere la reale produzione di rifiuti delle varie categorie economiche piuttosto che la produzione potenziale presunta.
Campagne che hanno evidenziato come sia altamente rischioso strutturare modelli incentrati sulla produzione potenziale di rifiuti visto che le imprese – a parità di quantità e qualità di rifiuti prodotti – potrebbero subire aumenti tariffari medi del 187%, con evidenti distorsioni della concorrenza tra i diversi operatori economici. Tali aumenti non sarebbero, peraltro, la conseguenza di un corrispondente incremento della produzione dei rifiuti ma, più semplicemente, sarebbero causati da una non adeguata determinazione dei coefficienti potenziali di produzione.
Per quanto riguarda la componente “servizi” il legislatore intende garantire la copertura dei costi dei servizi indivisibili attraverso l’istituzione di una nuova imposta fondata sul parametro metri quadrati su cui è basata la tassa sui rifiuti.
Ma è evidente che la mera estensione di superficie non può da sola rappresentare un indice di capacità contributiva conforme all’articolo 53 della costituzione:”Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.”
L’idea di un unico tributo fondato su due basi imponibili diversificate, su diverse tipologie di contribuenti (proprietari ed inquilini degli immobili assoggettati al tributo), su adempimenti diversi connessi a ciascuna delle due componenti della nuova tassa, sembra contrastare con le aspettative di chiarezza e semplificazione.
 
 

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