V.I.A.: sanzioni -schema comparato art. 29 Dlgs. 152/2006

V.I.A. e sanzioni: modifiche all’art. 29 Dlgs. 152/2006
Novità del Dlgs. 104/2017
In collaborazione con la rivista Recoverweb – articolo pubblicato marzo 2018
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


L’art. 29 del Dlgs. 152/2006, che disciplina il sistema sanzionatorio della V.I.A[1].,  è stato ampiamente revisionato dal Dlgs. 104/2017.
Si segnalano alcune novità.

  • Controllo: viene espunto dal testo del nuovo art. 29 ogni riferimento al sistema di controllo affidato al “sistema agenziale” ovvero all’ARPA. L’art. 29 è dedicato solo al “sistema sanzionatorio” e non a “controllo e sanzioni”.
  • Sanzioni nel sistema previgente: L’art. 29 previgente articolava le sanzioni come misure ripristinatorie …...continua lettura articolo – sanzioni VIA recoverweb

[1]Valutazione Impatto Ambientale

adminV.I.A.: sanzioni -schema comparato art. 29 Dlgs. 152/2006
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Nuova V.I.A.: LRVeneta n. 4/2016

Valutazione Impatto Ambientale – Legge Regionale Veneta n. 4 del 18.2.2016 – 
La Regione riscrive la normativa sulla V.I.A.
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Pubblicata sul BUR Veneto la nuova legge regionale veneta che riscrive e aggiorna la normativa VIA alla luce delle novità intervenute nel tempo. Abrogata la LRV 10/99, modificata la LRV  33/85, abrogati gli allegati A e B della LRV 33/85….
LRV 4/2016 VIA

adminNuova V.I.A.: LRVeneta n. 4/2016
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VIA: Linee Guida del Ministero Ambiente

VIA: Linee Guida del Ministero Ambiente sulla verifica di assoggettabilità ex art. 20 Dlgs. 152/2006
Pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 11.4.2015
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Pubblicate sul sito del Ministero Ambiente e in Gazzetta Ufficiale del 11.4.2015, le Linee Guida del 30.3.2015 sulla procedura di assoggettabilità a VIA ex art. 20 Dlgs. 152/2006.
Vai alla lettura delle Linee Guida VIA  

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AIA e VIA/biomasse e inceneritore

AIA, VIA e impianti di incenerimento
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 4 maggio – 17 ottobre 2012, n. 5299
A cura di Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente
Il Consiglio di Stato precisa i rapporti tra AIA e VIA e soprattutto indica la differenza spesso dimenticata tra impianto di incenerimento e coincenerimento.
La sentenza e’ articolata ma si selezionano alcuni passaggi importanti e significativi:
RAPPORTI TRA VIA e AIA
Spesso si dimentica la finalità delle due procedure previste dal Dlgs. 152/2006; procedure che dialogano tra loro ma mantengono autonomia.
Cita la sentenza: “….In ordine ai rapporti tra valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale deve rilevarsi che mentre
-la prima si sostanzia in una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all’utilità socio – economica, tenuto conto anche delle alternativi possibili e dei riflessi sulla c.d. opzione zero (C.d.S., sez. V, 18 aprile 2012, n. 2234; 30 settembre 2009, n. 5893; sez. IV, 5 luglio 2010, n. 4246), investendo propriamente gli aspetti localizzativi e strutturali di un impianto (e più in generale dell’opera da realizzare),
-la seconda, introdotta nel nostro ordinamento in attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, è atto che sostituisce, con un unico titolo abilitativo, tutti i numerosi titoli che erano invece precedentemente necessari per far funzionare un impianto industriale inquinante (assicurando così efficacia, efficienza, speditezza ed economicità all’azione amministrativa nel giusto contemperamento degli interessi pubblici e privati in gioco) e incide quindi sugli aspetti gestionali dell’impianto.
PROGETTO: ESATTA QUALIFICAZIONE
La questione discussa in sentenza trae origine dalla qualificazione dell’impianto come centrale di produzione elettrica da alimentare con fonti rinnovabili biomasse oppure impianto di incenerimento.
La sentenza precisa: “….Come si evince dal già menzionato Supplemento al Rapporto Istruttorio, la Società….. ha presentato in data 25 gennaio 2008, quale autorità proponente, la domanda di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto di “Ammodernamento tecnologico e interventi di riqualificazione ambientale ed energetica della centrale elettrica di Scarlino da alimentare con fonti rinnovabili (biomasse) e non convenzionali (CDR e CDR-Q)”.
E’ solo rispetto a tale progetto che è stato avviato il relativo procedimento (con relativa pubblicità) ed è rispetto ad esso che, come risulta sempre dal predetto Rapporto, il Comitato d’inchiesta pubblica ha evidenziato (punto 1 e punto 10) che il combustibile da utilizzare previsto nel progetto rendeva l’impianto diverso da quello già esistente, trasformandolo da centrale di energia elettrica in inceneritore: sul punto lo stesso soggetto proponente, già in sede di osservazioni alle valutazioni del Comitato di inchiesta pubblica, ha sostanzialmente ammesso tale situazione, affermando, come riportato testualmente nel Rapporto, che “…la qualifica giuridica dell’impianto (inceneritore/coinceneritore) è irrilevante ai fini della valutazione di impatto ambientale del progetto presentato e non si traduce automaticamente in una omessa valutazione preventiva del progetto derivante dall’impiego dei rifiuti come combustibili.
QUALIFICA IMPIANTO
Continua la sentenza:”…La qualificazione dell’impianto come inceneritore oppure come un coinceneritore rileva esclusivamente in fase di esercizio e, dunque, è una valutazione tipica dell’autorizzazione integrata ambientale, tanto che il D. Lgs. N. 133/2005 impone prescrizioni di esercizio diverse in relazione alle due tipologie di impianti”.
Giova aggiungere che il Rapporto in questione sul punto in esame conclude nel senso che “…considerato che dagli elementi resi disponibili non si evidenzia una prevalenza certa della “funzione principale” dell’impianto nella produzione di energia, si ritiene che detto impianto debba essere qualificato come impianto di incenerimento. La qualificazione è coerente con la documentazione progettuale presentata in sede di VIA che descrive un impianto per il trattamento termico dei rifiuti (CDR). Tale qualificazione fornisce, inoltre, maggiori garanzie di tutela per l’ambiente e per la salute”.
8.2. Sennonché proprio tali conclusioni confermano la correttezza della sentenza impugnata.
Infatti, anche ammesso che nel corso del procedimento il progetto originariamente presentato dalla società Scarlino Energia s.r.l. non sia stato minimamente modificato, non può nondimeno negarsi che esso concerneva (solo) l’ammodernamento tecnologico ed interventi di riqualificazione ambientale ed energetica della centrale elettrica esistente e non già la realizzazione di (o la sua trasformazione in) un inceneritore.
Né è decisiva, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, la circostanza che la centrale elettrica fosse alimentata con fonti rinnovabili (biomasse) e non convenzionali (CDR o CDR-Q) e che in particolare, essendo il CDR ed il CDR – Q un rifiuto, si fosse evidentemente in presenza di un inceneritore.
E’ sufficiente al riguardo rilevare che la materia dell’incenerimento dei rifiuti è oggetto di una speciale normativa (D. Lgs. 11 maggio 2005, n. 133 “Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti, di cui peraltro non vi è traccia di sicura e puntuale osservanza nella fattispecie in esame, non essendo sufficiente a tal fine meri generici riferimenti), dalla quale si evince che costituisce impianto di incenerimento (art. 2, lett. d), “qualsiasi unità o attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento termico dei rifiuti ai fini dello smaltimento, con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione” e che costituisce impianto di coincenerimento (art. 2, lett. e) “qualsiasi impianto fisso o mobile, la cui funzione principale consiste nella produzione di energia e di materiali che utilizzano rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento termico ai fini dello smaltimento. L’ultimo periodo della citata lett. e) dell’articolo 2 precisa che “Se il coincenerimento avviene in modo che la funzione principale dell’impianto non consista nella produzione di energia o di materiali, bensì nel trattamento termico dei rifiuti, l’impianto è considerato un impianto di incenerimento ai sensi della lettera d)”.
AMMINISTRAZIONE
Pertanto, l’amministrazione, appurata tale divergenza (che non è meramente formale e non rileva soltanto dal punto di vista terminologico), piuttosto che concludere il procedimento di V.I.A., imponendo prescrizioni ai fini del successivo rilascio dell’A.I.A., avrebbe dovuto invitare la società proponente il progetto a precisare e specificare effettivamente il progetto presentato, chiarendo se esso consisteva effettivamente in un ammodernamento di quello procedente oppure in una trasformazione di quello già esistente in inceneritore, ciò non solo ai fini della correttezza della fase di pubblicità, ma anche al fine di valutare la adeguatezza e la completezza del procedimento di V.I.A. (proprio in ragione della diversità dell’impianto).
Si rinvia alla sentenza

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ATO, conseguenze abrogazione

ATO, conseguenze della abrogazione
Consiglio di Stato n.  2117 del 13.4.2012
A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati
 
Si segnala la sentenza 2117/2012 pronunciata dal Consiglio di Stato il 13.4.2012.
La sentenza si distingue per l’attenzione a problema attuale ovvero quello delle competenze dell’ATO e delle conseguenze alla Sua abrogazione.
 Il Consiglio di Stato accoglie le doglianze della Società contro la Provincia ribaltando la decisione del TAR Latina che aveva invece accolto le doglianze della Provincia.
 
Scrive il Consiglio di Stato: “Gli a.t.o. – ora soppressi con l’art. 2 co. 186bis della L. 23 novembre 2009 n. 191 – andavano istituiti da parte delle Regioni, sentiti le province ed i comuni interessati, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 152/06 – art. 200 co. 2 – ma tale istituzione non era obbligatoria, tanto è che le stesse Regioni potevano adottare modelli alternativi, ove fossero stati compatibili con un adeguato piano regionale dei rifiuti, nel rispetto degli obiettivi strategici fissati dalla normativa statale – art. 200 co. 7.
Il tenore della norma, la larga autonomia riservata alle Regioni rappresentata dalla non stringente obbligatorietà della formazione degli a.t.o. e l’assenza di misure sostitutive straordinarie in caso di inerzia, dimostrano che il termine di sei mesi aveva carattere ordinatorio e che dunque l’istituzione degli a.t.o. rispondeva a ragioni di buona amministrazione e non ad un termine vincolato.
Perciò dalla mancata istituzione di tali figure organizzatorie non poteva che derivare la continuatività delle competenze previste dalla legislazione anteriore, non essendo ipotizzabile la paralisi dell’esercizio dei poteri, tra l’altro in una materia sensibile come quella dei rifiuti”.
 Ebbene.
Oggetto del contendere è l’aggiornamento di AIA ad opera della Regione Lazio ad una società a partecipazione maggioritaria pubblica per la realizzazione di un impianto di trattamento, recupero e valorizzazione di rifiuti non pericolosi.
La Provincia impugnava il provvedimento di rinnovo AIA avanti al TAR, che accoglieva la difesa della P.A.
Il TAR invero riconosceva la mancata applicazione dell’art. 14 quater L. 241/90, poiché la Regione non aveva tenuto conto del dissenso manifestato dalla Amministrazione Provinciale in merito alla localizzazione dell’impianto.
 
La sentenza 2117/2012 vede pienamente vittoriosa la difesa della società di gestione dei rifiuti.
Ed invero il Consiglio di Stato così decide:
1. ATO – competenza ATO.
L’art. 200 co. 2 D.Lgs. 152/06 suggerisce, ma non impone l’istituzione delle ATO, ben potendo la Regione adottare modelli alternativi nel rispetto e in attuazione del piano regionale dei rifiuti: l’istituzione degli A.T.O. rispondeva a ragioni di buona amministrazione e non ad un termine vincolato (art. 200 comma 7 T.U.A.)
 Ne consegue che il termine per l’individuazione degli ambiti ottimali è ordinatorio e il mancato rispetto è privo di conseguenze.
La pianificazione regionale, ex art. 199 T.U.A. compete alle Regioni e non alle Province e dunque a nulla vale il contenuto del piano amministrativo fatto valere dalla Provincia, superato dal successivo piano regionale.
 In assenza di ATO, dunque, permane la vigenza della disciplina anteriore, non essendo ipotizzabile la paralisi dell’esercizio dei poteri, tra l’altro in materia sensibile come quella dei rifiuti.
 Importante inciso è espresso dai Giudici quanto alla incompetenza assoluta della Provincia in materia di affidamento del servizio di gestione rifiuti, in quanto è del tutto palesemente estranea non solo alle attribuzioni della Provincia, ma quest’ultima non è nemmeno titolare di legittimazione che attiene alla tutela della concorrenza degli operatori economici del settore.
 2. VIA – conferenza di servizi
Il capo di sentenza sul punto deve essere letto considerando la vecchia formulazione dell’art. 26 D.Lgs. 152/06:
Il provvedimento di valutazione di impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o intervento inclusa, nel caso di impianti che ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs. 59/2005, l’autorizzazione integrata ambientale”.
Alla luce di tale disciplina il Consiglio di Stato ritiene tardivo il dissenso della Provincia espresso in conferenza di servizi per il rinnovo dell’AIA, in quanto le problematiche inerenti la localizzazione dell’impianto dovevano avanzarsi, semmai, in sede di rilascio di VIA.
L’esito favorevole del procedimento di VIA ha avuto carattere assorbente e ciò valga a tacitare ogni doglianza della Provincia.
 

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AIA e conferenza servizi

AIA e Conferenza Servizi
TAR Calabria 1345 del 8/11/2011
 A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati
 
La sentenza del TAR Calabria applica la disciplina del Dlgs. 59/2005 ma contiene utili spunti di chiarimento sul rapporto tra le varie procedure VIA, VAS e AIA nel sistema previgente (Dlgs. 59/2005) e in quello oggi vigente (Dlgs. 152/2006 come riformato dal Dlgs. 128 del 29/6/2010).
La sentenza decide infine la causa precisando la natura del parere negativo reso dalla Conferenza di servizi e sulla natura decisoria od istruttoria “della Conferenza”.
LA SENTENZA
Con ricorso veniva impugnato il parere negativo reso a conclusione della Conferenza dei Servizi per l’Autorizzazione Integrata Ambientale, indetta a seguito dell’istanza ai sensi dell’art. 5 D. Lgs. n. 59/2005, per la realizzazione, di una piattaforma depurativa di reflui speciali non pericolosi, a ridosso della zona industriale, accanto ad una cava per l’estrazione della sabbia nonché ad un impianto di depurazione a servizio degli insediamenti produttivi, in area ancora formalmente normata come “zona agricola”.
Il TAR affronta la eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto interposto avverso una determinazione assunta a conclusione di una conferenza di servizi, non ancora trasfusa in un provvedimento finale.
SI DISCUTE DUNQUE sulla determinazione decisoria o istruttoria della Conferenza di Sevizi.
 1) Conferenza di tipo istruttorio
Nel caso che occupa, viene impugnato il parere negativo reso dalla Conferenza dei Servizi per l’Autorizzazione Integrata Ambientale e  trova applicazione la disciplina di cui al D.L.vo n. 59 del 2009, in base al principio “tempus regit actum” riveniente dall’art. 11 delle preleggi.
Il TAR – valutando il combinato disposto degli articoli 5 comma 10 (convocazione Conferenza Servizi) e comma 12 (rilascio autorizzazione) che si conclude con “l’autorizzazione integrata ambientale non può essere comunque rilasciata prima della conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale”nonché dell’art. 7 – conclude che “il parere … non conclude il procedimento inteso ad ottenere l’autorizzazione integrata ambientale (AIA), in quanto il modulo procedimentale rilevante, nel caso di specie, è quello della conferenza di tipo istruttorio e, quindi, non rappresenta un mezzo di manifestazione del consenso, quanto, piuttosto, un momento di emersione e di comparazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti.
In particolare, le Amministrazioni, chiamate ad esprimere il loro parere sugli insediamenti da realizzare, arricchiscono la visione e la ponderazione della scelta finale, che è, però, affidata, nel momento volitivo e decisionale, all’autorità regionale, competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale: di conseguenza, ad essa non si applicano le disposizioni volte a disciplinare l’eventuale dissenso delle Amministrazioni partecipanti in seno a conferenza di servizi avente competenze di tipo decisorio (Cons. Stato: Sez. VI, 4 giugno 2004 n. 3505; Sez. I , 13 dicembre 2010 36116).
Ne discende, per quanto rileva ai fini della definizione del presente giudizio, che il parere negativo reso dalla Conferenza dei Servizi per l’Autorizzazione Integrata Ambientale …non si pone come atto conclusivo di un procedimento suscettibile di autonoma ed immediata impugnativa, ma si inserisce nel distinto procedimento unico che si sviluppa secondo le forme della conferenza di servizi, quale atto endoprocedimentale, che concorre alla determinazione conclusiva della conferenza stessa.
……Pertanto, nella specie, si appalesa inammissibile il gravame interposto avverso un atto endoprocedimentale, costituito dal parere negativo, … a conclusione della Conferenza dei Servizi per l’Autorizzazione Integrata Ambientale, avviata su istanza della parte ricorrente …ai sensi dell’art. 5 D. Lgs. n. 59/2005, non ancora trafuso nel provvedimento finale di formazione della volontà dell’Autorità Amministrativa competente.
2) Dlgs. 59/2005
Prima di giungere alla decisione il TAR affronta alcuni punti.
Il Tar chiarisce che:”… l’autorizzazione integrata ambientale, prevista dalla Direttiva IPPC 96/61/C.E., introdotta in Italia dal D.L.vo n. 59 del 2005, è un provvedimento rilasciato a seguito di una istruttoria in cui vengono valutati tutti i possibili impatti di una certa attività sull’ambiente, unitariamente e contestualmente, a fini di semplificazione dell’azione amministrativa: infatti, essa sostituisce tutti i provvedimenti riportati nell’Allegato II tra cui
1)            Autorizzazione alle emissioni in atmosfera,
2)            Autorizzazione allo scarico di cui al D.L.vo 11 maggio 1999 n. 152,
3)            Autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti di cui al D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22 art. 27).
Come la V.I.A., anche l’A.I.A. è uno strumento a carattere “preventivo e globale”.
…..L’art. 7 D.L.vo n. 59 del 2005 dispone che le informazioni o conclusioni pertinenti risultanti dall’applicazione della normativa sulla V.I.A. devono essere prese in considerazione per il rilascio dell’A.I.A.
 
AIA e VIA: differenze.
Il TAR precisa la differenza sostanziale tra le due procedure:
1)L’autorizzazione integrata ambientale è, quindi, un provvedimento che incide specificamente sugli aspetti gestionali dell’impianto, mentre
2)  la procedura di V.I.A. investe, più propriamente, i profili localizzativi e strutturali.
 
Nel Dlgs. 59/2005 le due autorizzazioni (VIA ed AIA) e i due procedimenti, rimangono, distinti anche nel caso in cui uno stesso progetto debba essere sottoposto sia a V.I.A. che ad A.I.A..
 
3) Dlgs. 128/2010 (art. 10 Dlgs. 152/2006)
Con il D. Lgs. 29.6.2010 n.128 l’AIA viene, invece, ad affiancarsi alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.) e alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), in tal modo eliminando una delle più macroscopiche anomalie del sistema previgente realizzando la disciplina unitaria e coerente delle autorizzazioni ambientali.
Attraverso una rilevante modifica dell’art. 10 del T.U., “sono stati poi meglio definiti i rapporti tra V.I.A. e A.I.A., in modo da evitare le duplicazioni e le disfunzioni che ancora connotavano il funzionamento dei due istituti.
La lettura dell’art. 10 D.Lgs. 152/06 è  utile per comprendere i rapporti con la VAS.
L’ultimo comma dell’art. 10 permette che nella elaborazione dell’impatto ambientale VIA possano essere impiegate le informazioni contenute nella relazione del rapporto ambientale e in particolare la documentazione e le conclusioni della VAS.
Si noti che  per il rilascio della VIA può essere impiegata l’istruttoria già eseguita per la VAS   “realizzando quella disciplina unitaria e coerente delle autorizzazioni ambientali che costituiva uno degli obiettivi dell’originaria legge delega 15.12.2004, n. 308” (TAR Campania, 8.11.2011, n. 1345).
Ed invero, l’art. 10 al comma 1 bis specifica che, in caso di richiesta congiunta di rilascio di VIA e AIA per impianti la cui valutazione spetta allo Stato, “lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 29 ter e il provvedimento finale “ disponga altresì tutte le prescrizioni che l’AIA avrebbe contenuto in caso di istanza ad hoc.
La VIA e l’AIA, pur essendo entrambe provvedimenti a carattere “preventivo e globale”, sono infatti autonomi, in quanto “l’autorizzazione integrata ambientale è…un provvedimento che incide specificatamente sugli aspetti gestionali dell’impianto, mentre la procedura di VIA investe più propriamente i profili localizzativi e strutturali” (TAR Campania, 8.11.2011, n. 1345).
 ______________________________________
Vero è che l’articolo 10, come modificato dal Dlgs. 128 del 29/6/2010, suggerisce la gerarchia tra le varie procedure di Via VAS e AIA evidenziando:
1)    Preminenza della Via sull’Aia (comma 1)
2)    La VIA può “assorbire “ l’AIA (comma 1)
3)    Aia coordinata nell’ambito dei procedimenti di VIA (comma 2)
4)    Casi di coincidenza di VIA e AIA (ma è la VIA che fa luogo dell’AIA)
Si riporta testualmente l’articolo oggi vigente:
10. Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti.
1. Il provvedimento di valutazione d’impatto ambientale fa luogo dell’autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di applicazione dell’allegato XII del presente decreto. Qualora si tratti di progetti rientranti nella previsione di cui al comma 7 dell’articolo 6, l’autorizzazione integrata ambientale può essere richiesta solo dopo che, ad esito della verifica di cui all’articolo 20, l’autorità competente valuti di non assoggettare i progetti a VIA
1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 29-ter e il provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29-sexies e 29-septies del presente decreto. Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta, si applica il comma 4 dell’articolo 23
1-ter. Nei casi di cui al comma 1, il monitoraggio e i controlli successivi al rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale avviene anche con le modalità di cui agli articoli 29-decies e 29-undecies
2. Le regioni e le province autonome assicurano che, per i progetti per i quali la valutazione d’impatto ambientale sia di loro attribuzione e che ricadano nel campo di applicazione dell’allegato VIII del presente decreto, la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell’ambito del procedimento di VIA. È in ogni caso disposta l’unicità della consultazione del pubblico per le due procedure. Se l’autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, le disposizioni regionali e delle province autonome possono prevedere che il provvedimento di valutazione d’impatto ambientale faccia luogo anche di quella autorizzazione. In questo caso, si applica il comma 1-bis del presente articolo
3. La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all’allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell’autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d’incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.
4. La verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 20 può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, nell’ambito della VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.
5. Nella redazione dello studio di impatto ambientale di cui all’articolo 22, relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS
 
 

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