Illeciti Rifiuti e…Facebook

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Garante Privacy e Rifiuti

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Postare su Facebook le immagini che registrano l’illecito abbandono di rifiuti, può costare molto caro. 

Le regole di riservatezza devono essere rispettate anche in caso di illecito.

Il Garante interviene su questione delicata e condanna la Società di gestione dei rifiuti e il Comune, alla sanzione di euro 150mila per aver violato i principi relativi alla Privacy. L’Ordinanza è interessante perché ricorda, ad esempio, l’obbligo di informativa e la completezza di tale adempimento nella cartellonista esposta al pubblico; ricorda il  rapporto tra titolare e responsabile del trattamento; ricorda la necessità di “valutazione di impatto” quando vengono trattati molteplici dati (area pubblica”.

Così scrive l’ordinanza:

Con la nota sopra menzionata l’Ufficio ha rilevato che il Comune ha posto in essere, per il tramite della società, un trattamento dei dati personali dei cittadini attraverso un sistema di videosorveglianza in assenza di idonea informativa, che deve essere conferita “nel momento in cui i dati personali sono ottenuti”, con conseguente violazione del principio di “liceità, correttezza e trasparenza”, di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento e degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento, in mancanza di idonea disciplina del rapporto con la società quale “responsabile del trattamento”, prima dell’inizio del trattamento stesso, in violazione dell’art. 28 del Regolamento (già art. 29 del Codice previgente) nonché in assenza di valutazione di impatto, in violazione dell’art. 35 del Regolamento …

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Cinzia SilvestriIlleciti Rifiuti e…Facebook
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V.I.A.: sanzioni -schema comparato art. 29 Dlgs. 152/2006

V.I.A. e sanzioni: modifiche all’art. 29 Dlgs. 152/2006
Novità del Dlgs. 104/2017
In collaborazione con la rivista Recoverweb – articolo pubblicato marzo 2018
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


L’art. 29 del Dlgs. 152/2006, che disciplina il sistema sanzionatorio della V.I.A[1].,  è stato ampiamente revisionato dal Dlgs. 104/2017.
Si segnalano alcune novità.

  • Controllo: viene espunto dal testo del nuovo art. 29 ogni riferimento al sistema di controllo affidato al “sistema agenziale” ovvero all’ARPA. L’art. 29 è dedicato solo al “sistema sanzionatorio” e non a “controllo e sanzioni”.
  • Sanzioni nel sistema previgente: L’art. 29 previgente articolava le sanzioni come misure ripristinatorie …...continua lettura articolo – sanzioni VIA recoverweb

[1]Valutazione Impatto Ambientale

adminV.I.A.: sanzioni -schema comparato art. 29 Dlgs. 152/2006
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Bonifiche Siti: Responsabilità degli Enti

Bonifica siti:  responsabilità degli enti
Dlgs. 231/2001 art. 25 undecies – art. 257 Dlgs. 152/2006
A cura di avv. Cinzia Silvestri
Lo Studio Legale Ambiente prosegue la pubblicazione di  schemi di chiarimento delle novità introdotte dal Dlgs. 231/2001[1] per i reati di cui al Dlgs. 152/2006 in vigore dal 16.8.2011; e ciò con riserva di precisare in ordine alla natura della responsabilità degli Enti  come indicati all’art. 1 Dlgs. 231/2001 (enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica).
 
         BONIFICA DEI SITI
L’art. 257 Dlgs. 152/2006 (Bonifica dei siti) si articola in 4 commi.
Il primo comma punisce l’inquinamento acque e suolo ( Chiunque cagiona l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee)  in presenza di due presupposti:
1)    il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)
2)    se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall’autorità competente nell’ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.
In presenza di questi presupposti il trasgressore è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.
Il Dlgs. 231/2001 art. 25-undecies richiama per intero l’art. 257 comma 1 e ciò fa presumere che la sanzione (in quote) ivi prevista sia estesa anche alla seconda parte del comma 1 che prevede diversa fattispecie relativa alla “…mancata effettuazione della comunicazione di cui all’articolo 242. In questo caso “il trasgressore è punito con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con llammenda da mille euro a ventiseimila euro”.
 
Il secondo comma dell’art. 257 aggrava la pena se l’inquinamento è provocato da sostenze pericolose e “ Si applica la pena dell’arresto da un anno a due anni e la pena dell’ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro”.
La pena dell’arresto e dell’ammenda non è alternativa ma si cumula; e ciò rappresenta il maggiore disvalore del comportamento.
 
Ciò che si nota è che non sono previste sanzioni interdittive.
In sintesi:
 

reato Pena ex Dlgs. 152/2006 Sanzione Enteex Dlgs. 231/2001 Sanzioni interdittive
art. 257 comma 1 (prima parte)(inquinamento acque e suolo) pena dell’arresto da 6 mesi a 1 annoo
con l’ammenda da 2600 euro a
26000 euro
Fino a 250 quote Non prevista
Art. 257 comma 1 (seconda parte)Omessa Comunicazione ex art. 242 Arresto da3 mesi a 1 anno
o
ammenda  da
1000 euro a
26000 euro
Fino a 250 quote Non prevista
Art. 257comma  2
Inquinamento sostanze pericolose
 
pena dell’arresto da  1 anno a 2 annie
ammenda da
5200 euro a
52000 euro
 
Da 150 a 250 quote  Non prevista

 
 
Si ricorda che la sanzione amministrativa prevista dall’art. 10 del Dlgs. 231/2001 indica un particolare sistema di calcolo della sanzione: “…2.  La  sanzione  pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento ne’ superiore a mille.   3.L’importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.”
Ovvero da un minimo di 250 Euro a 1500 Euro.
 



[1] IL DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 121  (attuazione   della   direttiva   2008/99/CE   sulla   tutela   penale dell’ambiente, nonche’ della direttiva 2009/123/CE  che  modifica  la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni. (11G0163) è entrato in vigore il 16.8.2011.
 
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Sanzioni RCS e FIR (art. 258): quando entrano in vigore?

A cura di avv. Cinzia Silvestri
 
L’art. 258, come riformato dal Dlgs. 205/2010, indica le sanzioni applicabili nelle ipotesi e per i soggetti che non hanno aderito al Sistri.
Il legislatore tiene conto, dunque, della operatività del Sistri e di preoccupa di applicare diverso regime a coloro che sono iscritti al Sistri e a coloro che non lo sono.
Si noti che il primo comma dell’art. 258 è applicabile – a certi soggetti individuati dal legislatore a mezzo di richiami non di facile lettura – a coloro che possono aderire su base volontaria ma… non abbiano aderito.
L’articolo presuppone l’operatività del Sistri ad oggi differita al 1/6/2011.
Sulla vigenza di tale nuovo articolo 258 si discute.
Il differimento al 1/6/2011 è sancito dall’art. 39 comma 1 Dlgs. 205/2010 (in combinato disposto con il DMA 22/12/2010) espressamenteper le sanzioni di cui alla normativa Sistri.
Il binomio espresso “sanzioni/Sistri” permette di dubitare che il differimento della applicazione possa includere anche l’art. 258.
Alcuni autorevoli autori sostengono invero che l’art. 39 citato ha abrogato il vecchio 258 (ante riforma) dal 25/12/2010 (entrata in vigore della riforma della parte IV del Codice Ambiente); ed il nuovo 258 non può essere operativo in quanto presuppone l’applicabilità del sistema/Sistri; sistema appunto differito al 1/6/2011. Ne deriva un vero e proprio buco normativo.
Vero è che tale interpretazione, più che giustificata dalla lettura della norma, che porta però a conclusioni gravi, forse, può essere ricondotta ad una lettura meno traumatica.
L’art. 258 prevede sanzioni senz’altro non riconducibili al Sistri, o meglio a coloro obbligati al Sistri, ma è indubbio che il suo legame al Sistri è evidente e lo presuppone. Tale subordinazione logica impone di comprendere nella indicazione di cui all’art. 39 Dlgs. 205/2010 ovvero nella sanzione anche l’art. 258. Ne consegue l’effetto – meno traumatico e più rispondente se non al dettato letterale al buon senso – di differire l’applicabilità del nuovo articolo 258 al 1/6/2010 lasciando ancora in vita il vecchio art. 258.
L’art. 258 nella nuova formulazione desta dunque qualche dubbio interpretativo sulla sua applicabilità e si attende intervento del legislatore sul punto al fine di chiarirne il significato.






Art. 258.
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
 
Art.258 ante riforma Dlgs. 205/2010
 
Art. 258 post riforma Dlgs. 205/2010
“1. I soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.” 1. I soggetti di cui all’articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. (1)
“2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all’articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore.” 2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all’articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. (2)
“3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi.
Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l’anno da prendere in considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell’infrazione.”
3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro.
 
Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l’anno da prendere in considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell’infrazione. (3)
 
 
“4. Chiunque
 
 
 
effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro.
Si applica la pena di cui all’articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.”
4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed
effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro.
Si applica la pena di cui all’articolo 483 del codice penale a chi,
nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. (4)
 
“5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonchè nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all’art. 190, comma 1, o del formulario di cui all’art. 193.” 5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all’articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all’articolo 193 da parte dei soggetti obbligati. (5)
5-bis. I soggetti di cui all’articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. (6)
5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all’articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. (6)

 

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Focus: Abbandono di rifiuti

alla luce della riforma della parte IV Dlgs. 152/2006
 
a cura di Avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


L’articolo 255 Dlgs. n. 152/2006 è stato riformato dal Dlgs. n. 205/2010 in vigore dal 25.12.2010 solo nella parte relativa alla quantficazione della sanzione di cui al comma 1.

La sanzione amministrativa per l’abbandono/deposito/immissione di rifiuti non pericolosi passa da 105/620 Euro a 300/3000 Euro; per i rifiuti pericoloso passa da 25/155 Euro all’aumento fino al doppio.
Sanzione massima prevista nel caso dei rifiuti pericolosi è dunque di € 6000.

Soggetto Violazione

Sanzione

Riferimenti normativi
Chiunque Abbandonodepositodei rifiuti ovveroimmissione degli stessi nelle acque superficiali o sotterranee o immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani di imballaggi terziari di qualsiasi natura. Sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro atremila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio Art. 255 comma 1, D.Lgs. n. 152/06
Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice Qualora la cancellazione dal PRA dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione non avvenga esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. (231 co. 5) Sanzione amministrativa pecuniaria da euroduecentosessanta a euromillecinquecentocinquanta Art. 255, comma 2, D.Lgs 152/06
Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice Nel caso in cui, entro novanta giorni dalla consegna del veicolo o del rimorchio da parte del proprietario, non comunichino l’avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e non consegnino il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente Ufficio del PRA.(231 co. 5) Sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta Art. 255, comma 2, D.Lgs 152/06
Chiunque In caso di mancata ottemperanza all’ordinanza del Sindaco di cui all’art. 192 comma 3 Arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ovvero alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile Art. 255, comma 3, D.Lgs 152/06
Chiunque In caso di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. Arresto fino ad un anno.Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ovvero alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile Art. 255, comma 3, D.Lgs 152/06

 

adminFocus: Abbandono di rifiuti
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RAEE e sanzioni: il punto.

A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


Come evidenziato da precedenti comunicazioni è stato pubblicato in G.U: 4 maggio 2010 n. 102, il Dm Ambiente 8 marzo 2010, n. 65 “Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee), nonchè dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature”.

Particolare attenzione riviste il quadro sanzionatorio disciplinato dall’articolo 10 del decreto secondo cui i soggetti che effettuano attività di raccolta e di trasporto dei Raee sono assoggettati alle sanzioni relative alle attività di raccolta e trasporto di cui all’articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle sanzioni relative alla violazione degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari di cui all’articolo 258 del medesimo decreto.
E’ opportuno richiamare il contenuto delle sanzioni citate senza pretesa di completezza ed al solo fine di porre attenzione alla condotta.
L’art. 256 “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”, comma 1 si riferisce a fattispecie tra loro estremamente differenti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione), ma che presentano un minimo comune denominatore: tutte, infatti, sono caratterizzate dall’assenza delle autorizzazioni prescritte dalla legge.
L’illecito rappresentato dall’attivita` non autorizzata di gestione di rifiuti costituisce un reato di pericolo presunto, sicche´ la mera assenza dell’autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritta dalla legge (natura formale dell’ illecito) fa presumere la messa in pericolo del bene giuridico da proteggere (l’ambiente), attraverso la tutela, seppur indiretta, della funzione amministrativa.
La norma distingue le sanzioni prescritte a seconda che l’attivita` illecita abbia ad oggetto rifiuti non pericolosi o rifiuti pericolosi: in entrambi casi si tratta di contravvenzioni, ma con alcune differenze.
Rifiuti non pericolosi
Nel caso dei rifiuti non pericolosi possono essere comminate
1) la pena dell’arresto (da 3 mesi a 1 anno) oppure in via alternativa
2) l’ammenda (da € 2.600 a € 26.000);
Rifiuti pericolosi
Nell’ipotesi di rifiuti pericolosi possono essere comminate
1) la pena dell’arresto (da 6 mesi a 2 anni) –  esattamente il doppio rispetto al caso precedente- ed anche in via cumulativa
2) l’ammenda (da € 2.600 a € 26.000).
La maggiore gravità della sanzione prevista per i rifiuti pericolosi è insita anche e proprio nel cumulo della pena detentiva e pecuniaria.
Omessa osservazione delle prescrizioni della autorizzazione
Ebbene il successivo comma 4 richiama le sanzioni base previste nel comma 1, ma le dimezza qualora, pur in possesso della prescritta autorizzazione, non vengano osservate le prescrizioni nella stessa contenute o anche semplicemente richiamate; e si incorre nelle medesime sanzioni (dimezzate) in caso di carenza dei requisiti o delle condizioni richieste per le iscrizioni (ad es. iscrizione all’albo gestori ambientali) o per le comunicazioni (ad es. autosmaltimento di rifiuti).
Discarica abusiva
Il comma 3 sanziona l’illecito della realizzazione o gestione della c.d. «discarica abusiva», ovvero della discarica posta in essere in assenza dell’autorizzazione prescritta dalla legge.
Un accenno è utile alla differenza tra «discarica abusiva» e “abbandono/deposito incontrollato di rifiuti”. La giurisprudenza richiedeva anche la presenza del requisito della trasformazione, sia pur tendenziale, del sito degradato dalla presenza dei rifiuti: ad oggi, pero` , si tratta di una condizione ormai superata, posizione peraltro confermata in numerose pronunce, sicche´ i caratteri che permettono di identificare la discarica rispetto al mero abbandono di rifiuti sono i seguenti:

  • accumulo ripetuto di rifiuti;
  • stesso luogo;
  • tendenziale carattere di definitivita` .

Miscelazione
Posto poi che l’art. 187 del D.Lgs. n. 152/2006 pone il divieto di miscelazione di rifiuti e contemporaneamente ammetta la sua deroga in presenza di determinate condizioni, l’art. 256, comma 5 prevede che:«chiunque, in violazione del divieto di cui all’articolo 187, effettua attivita` non consentite di miscelazione di rifiuti, e` punito con la pena di cui al comma 1, lettera b)».Fatta salva l’applicazione di questa specifica sanzione, l’art. 187, comma 3 prevede che chiunque violi il divieto di miscelazione sia altresı` tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, sempre che cio` sia tecnicamente ed economicamente possibile.
L’art. 258 “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari” disciplina le sanzioni relative agli adempimenti documentali.
L’art. 258 comma 1 richiama l’art. 189 comma 3 con  duplice scopo: individuare i soggetti che possono commettere questo illecito e ricordare l’obbligo di effettuare la comunicazione annuale sancito in quella sede. Le condotte sanzionate dall’art. 258 comma 1 sono di due tipi:
1) la mancanza della comunicazione e
2) l’effettuazione di tale comunicazione in modo incompleto o inesatto sono parimenti punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600  a € 15.500 .
In caso di ritardo nella presentazione della comunicazione, la giurisprudenza ritiene che cio` integri la violazione in oggetto come se si trattasse dell’omissione della comunicazione, sempre che questo ritardo sfori il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ex Legge n. 70/1994.
Diversamente l’art. 258, comma 1 prevede la riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 26  a € 160 .
Comunicazione incompleta o inesatta
Il comma 5 introduce il diverso caso della comunicazione che contiene indicazioni formalmente incomplete o inesatte: qualora, pero` , dall’esame del MUD, dei registri e dei formulari si possano ricostruire le informazioni mancanti, si applica al soggetto responsabile di tale illecito la sanzione amministrativa pecuniaria ridotta da 260 Euro a 1.550 Euro.
In tema di registri di carico e scarico, l’art. 258, comma 2 richiama l’art. 190 comma 1 con duplice scopo:
1) individuare i soggetti che possono commettere questo illecito e
2) ricordare l’obbligo di tenere il registro di carico e scarico rifiuti sancito in quella sede.
Le condotte sanzionate dall’art. 258, comma 2 sono di due tipi:
1) la mancata tenuta del registro e
2) la sua tenuta in modo incompleto sono parimenti punite con una sanzione amministrativa pecuniaria dal € 2.600  a € 15.500 .
Nel caso in cui si tratti di rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa pecuniaria e` aumentata da 15.500 Euro a 93.000 Euro e si aggiunge la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da 1 mese a 1 anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore. Il comma 3 precisa che i suddetti importi sanzionatori sono ridotti (del 60% per i rifiuti non pericolosi – da 1.040 Euro a 6.200 Euro; dell’85% ca. per i rifiuti pericolosi – da 2.070 E a 12.400 E) qualora le violazioni di cui al comma 2 avvengano in imprese che occupano un numero di lavoratori inferiore a 15 dipendenti (il capoverso successivo illustra i criteri per il calcolo di tale numero).Infine, il comma 5 introduce il diverso caso del registro che contiene indicazioni formalmente incomplete o inesatte.Qualora dall’esame del MUD, dei registri e dei formulari si possano ricostruire le informazioni mancanti, si applica al soggetto responsabile di tale illecito la sanzione amministrativa pecuniaria ridotta da 260 € a 1.550 €. Si tenga presente che il comma 5 equipara la sanzione anche alla ipotesi di mancata conservazione dei registri di cui all’art. 190 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006.
Formulario
Per quanto riguarda il Formulario l’art. 258, comma 4 richiama direttamente l’art. 193 allo scopo di ricordare l’obbligo sancito in quella sede di accompagnare ogni trasporto di rifiuti con il formulario di identificazione (non c’e`, peraltro, una precisa individuazione dei soggetti obbligati, in quanto si tratta di un obbligo generale, le cui uniche due eccezioni sono individuate dall’art. 193, comma 4 relativamente al soggetto gestore del servizio pubblico e ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore in modo occasionale e saltuario che non eccedano la quantita` di 30 Kg o 30 l).
Le condotte sanzionate dall’art. 258, comma 4 sono di due tipi:
1) il mancato utilizzo del formulario durante il trasporto ed
2) il suo utilizzo con l’indicazione di dati incompleti o inesatti sono parimenti punite con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 1.600 € a 9.300 €.
Falso
Nel caso in cui si tratti di rifiuti pericolosi si applica, invece, la sanzione penale di cui all’art. 483 cod. penale (falsita` ideologica commessa dal privato in atto pubblico – fino a 2 anni di reclusione).La dottrina si e` interrogata se il rinvio operato dall’art. 258 D.Lgs. n. 152/ 2006 all’art 483 cod. pen. riguardi solo la pena o l’intera fattispecie, perche´ in questo secondo caso, trattandosi di un delitto, si pone il problema di dimostrare la sussistenza dell’elemento soggettivo (il dolo) richiesto dalla fattispecie. Si ritiene che il rinvio operato all’art. 483 c.p. sia solo riferibile alla pena (quoad poenam), in quanto piu` aderente al dettato della norma.
Peraltro, proprio perche´ la ratio del formulario risiede nel permettere la tracciabilita` dei rifiuti trasportati, il Legislatore estende la sopraccitata sanzione penale anche al diverso caso del certificato di analisi dei rifiuti: infatti, la pena di cui all’art. 483 cod. pen. si applica anche a chi, nel predisporre un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sugli stessi (natura, composizione, caratteristiche fisico-chimiche), nonche´ a chi utilizza un certificato falso durante il trasporto.In altre parole, non solo le condotte sanzionate penalmente sono due, ovvero quella di predisposizione di un certificato di analisi con false indicazioni (e questo e` un reato che prescinde dall’attivita` di trasporto) e quella di uso di un certificato falso, ma le stesse sono riferibili (e quindi la pena e` ugualmente applicabile) sia ai rifiuti non pericolosi, sia ai rifiuti pericolosi, in quanto l’art. 258, comma 4, cpv 3, non fa alcun cenno alle caratteristiche del rifiuto.
 

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MUD 2010 – ripristino del vecchio modello in assenza di proroga

A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi



E’ stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n.80 alla G.U. n.98  del 28 aprile 2010 DPCM ( G.U. DPCM 27 aprile 2010) che ripristina lo schema contenuto nel DPCM 24 dicembre 2002 che fino all’anno scorso regolava la compilazione Mud.
Il modello allegato al nuovo DPCM ricalca nei contenuti e nella forma il “vecchio modello” integrato con le regole per la comunicazione annuale da parte dei Gestori di RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e dei Produttori di AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).
Tale modello dovrà essere  utilizzato  per  le dichiarazioni da presentare, entro il termine stabilito dalla  legge, con riferimento all’anno 2009, da parte dei soggetti interessati.
Il nuovo DPCM all’articolo 1 evidenzia come restino  valide  le  dichiarazioni  presentate alla data di entrata in vigore del decreto,  con riferimento all’anno  2009,  avvalendosi  del  “modello telematico” allegato  al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2008.
A fronte di un ritorno alla vecchia modulistica resta, però, sospesa l’esigenza di giungere ad una proroga più volte richiesta e sollecitata alla compagine governativa. Ad oggi, quindi, resta valida la data del 30 aprile p.v come termine per la presentazione della Dichiarazione MUD 2010.
Quali sanzioni in caso di adempimento oltre il 30.4.2010?
Si ricorda che che l’art. 258 comma 1 Dlgs. 152/2006 ss.m. prevede la sanzione da € 2.600 a € 15.500 per chi omette/effettua in modo incompleto/inesatto la comunicazione; se invece la comunicazione è effettuata entro 60 giorni (ovvero entro il 30.6.2010) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 26,00 a € 160.
 

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Scarico acque reflue industriali: L. n. 36/2010 in vigore dal 27.3.2010

A cura dell’avv. Cinzia Silvestri



È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2010 la Legge 25.02.2010, n. 36, con la quale il Legislatore ha modificato il comma quinto dell’art. 137 D. Lgs 152/2006.Il 27.03.2010 entrerà in vigore la nuova disciplina. Il Legislatore dunque riporta alla corretta interpretazione l’art. 137 comma 5 Dlgs. 152/2006 che prevede la sanzione penale SOLO in relazione allo stabellamento delle sostanze di cui alla tabella 5 allegato 5 della parte terza.

Tabella di confronto modifiche art. 137 comma 5 Dlgs. 152/2006
art. 59 D.Lgs. n. 152/1999come riformato dal D.Lgs. n. 258/2000 art. 137 comma 5 Dlgs. 152/2006 ss.m. Art. 137 comma 5L. 36/2010 de. 25.2.2010
5. Chiunque, 
 
 
 
nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, supera i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’allegato 5 ovvero i limiti più restrittivifissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’autorità competente a norma degli articoli 33, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’allegato 5,
 
è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A dell’allegato 5, si applica l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni .
Chiunque, 
 
 
 
nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’Autorità competente a norma dell’articolo 107, comma 1,   in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto,
è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro.
 
Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da seimila euro a centoventimila
Chiunque
in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto,nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’allegato 5 alla parte terza del presente decreto,oppure i limti più restrittivi fissati dalle regioni  o dalle province autonome o all’Autorità competente a norma dell’articolo 107 comma 1
 
 
 
è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da tremila Euro a trentamila Euro
Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da seimila euro a centoventimila

Si precisa dunque:
1) sanzione penale solo per le sostanze di cui alla tabella 5 dell’Allegato 5 della parte terza del d. lgs 152/2006:
2) la sanzione viene comminata :

  • scarico di acque reflue industriali: sanzione per il superamento delle soglie stabilite nella tabella 3 dell’Allegato 5 d. lgs 152/2006, ovvero i limiti più restrittivi eventualmente stabiliti dalla Regione, Provincia, o Autorità competente;
  • scarico sul suolo: sanzione per il superamento delle soglie stabilite nella tabella 4 dell’Allegato 5 d. lgs 152/2006, ovvero i limiti più restrittivi eventualmente stabiliti dalla Regione, Provincia, o Autorità competente.

 

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Scarichi reflui industriali: sanzione penale SOLO per violazione tabella 5 allegato 5

(DDL 1755 approvato dal Senato in data 19.11.2009) – a cura avv. Cinzia Silvestri


E’ stato approvato (19.11.2009) dal Senato il testo che modifica l’art. 137 comma 5 Dlgs. 152/2006 ss.m..
La parola ora passa alla Camera.
Di interesse la Relazione tecnica che accompagna i lavori che si esprime giudicando “irrazionali” gli ampliamenti alla applicazione delle sanzioni penali.
La nota tecnica ribadisce la necessità di riportare nell’ambito delle sanzioni amministrative la violazione dei limiti tabellari dell’allegato 5 tabella 3 e 4 e di riservare SOLO ALLA VIOLAZIONE DELLA TABELLA 5 LA SANZIONE PENALE.
Si riporta di seguito la bozza di riforma dell’art. 137 comma 5 pur non definitivo:
DISEGNO DI LEGGE
D’iniziativa del Governo
Testo proposto dalla Commissione
(Modifica dell’articolo 137, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
1. Il primo periodo del comma 5 dell’articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, è sostituito dal seguente:

«Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’Autorità competente a norma dell’articolo 107, comma 1, è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro».
 

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