Bonifica e responsabilità: il concetto di più probabile che non..

Bonifica e responsabilità: il concetto di più probabile che non..

Bonifica e responsabilità: il concetto di “più probabile che non”.
Alla ricerca del “colpevole”
TAR Lombardia Brescia n. 766/2018
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Bonifica e responsabilità: il concetto di “più probabile che non”.

E’ interessante il percorso del TAR nell’individuare la responsabilità del proprietario che crede di essere incolpevole ma in realtà non lo è.
La questione attiene all’onere di bonifica in capo da una Società non solo sul proprio terreno di proprietà e dunque sul sito in cui svolgeva la propria attività industriale ma anche lungo le “sponde del Mincio” ossia in zona perimetrale e limitrofa al sito ed esterna. La Società si oppone a questa residuale bonifica adducendo di non esserne responsabile e portando in giudizio elementi che pongono dubbio sulla riconoscibilità dell’evento alla sua attività.
Il TAR espone il lungo decalogo che conferma la responsabilità solo di colui che ha inquinato (chi inquina paga) e conclude però che la Società è la “responsabile” anche dell’inquinamento dell’area limitrofa (non di sua proprietà) applicando il principio civilistico del “più probabile che non” . Secondo il TAR gli elementi di causa riconducevano la responsabilità alla Società con alta probabilità. Continua il TAR adducendo che la prova a discarico– ovvero che l’inquinamento dell’area esterna non era riferibile alla società bensì ad altri soggetti – era a carico della società, tenuta anche ad indicare nome e cognomedella terza inquinatrice. Il TAR dunque impone l’onere  alla amministrazione di ricercare il  “colpevole”, a carico della Società stessa .
In particolare: continua lettura articolo TAR 766 – Bonifica e responsabilità: il concetto di “più probabile che non”. 

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Cassonetti comunali rifiuti ..dove collocarli?

Cassonetti comunali rifiuti ..dove collocarli?

Cassonetti Rifiuti … dove collocarli?

TAR Veneto n. 1003/2021

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 24.9.2021


Il TAR Veneto affronta la questione delle esalazioni odorigene provenienti dal posizionamento di cassonetti per i rifiuti nelle adiacenze di alcune abitazioni (Comune di Jesolo). Il TAR invero apprende che il Comune di Jesolo aveva ubicato in altri luoghi cassonetti e che i ricorrenti disturbati dalla esalazioniodorigene non coapivano il motivo per il quale i nuovi cassonetti non erano ubicati assieme agli altri.

I ricorrenti invero avevano chiesto in via di autotutela di valutare varie alternative di collocazione dei contenitori dei rifiuti. Il TAR incide sulla motivazione offerta dal Comune che non trova senso logico e di oscura formulazione rappresentando “motivi di sicurezza nell’entrare nell’accesso al mare…” e dunque mancanza anche di istruttoria laddove il Comune era tenuto a valutare le alternative di collocamento, tanto più laddove esistevano zone già collaudate a tale scopo.

Il TAR accoglie dunque il vizio di motivazione e di istruttoria dei provvedimenti impugnati.

Leggi sentenza TAR Veneto n. 1003/2021

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Comune contro Provincia: chi rimuove i rifiuti?

Comune contro Provincia: chi rimuove i rifiuti?
La P.A. è corresponsabile..se non si attiva.
TAR Calabria n. 257/2018
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il Comune ordina (con ordinanza in urgenza ex art. 54 TUEL) ai responsabili dell’inquinamento e alla Provincia, quale obbligato in solido, di procedere alla caratterizzazione e alla rimozione di rifiuti depositati da terzi in un tratto di proprietà demaniale (demanio fluviale provinciale).
La Provincia si difende e sostiene che il Comune doveva prima attivare il procedimento di smaltimento e ripristino nei confronti degli effettivi responsabili correttamente individuati dal comune ed oggetto della ordinanza. E solo nel caso di impossibilità o inerzia di questi attivarsi nei confronti della Provincia chiamato quale obbligato in solido.
Risponde il TAR precisando ..continua lettura articolo TAR 257/2018 – 192 e P.A. responsabilità

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Rimozione rifiuti a carico proprietario incolpevole


Rimozione rifiuti a carico del proprietario incolpevole
Nessun obbligo di recintare il fondo- TAR Bari n. 287/2017
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La sentenza del TAR Bari n.287/2017 ribadisce che l’amministrazione non può imporre la rimozione dei rifiuti sul proprietario del sito solo per la qualità di proprietario.
L’amministrazione deve compiere la necessaria istruttoria.
La chiusura del fondo o la recinzione è una mera facoltà del proprietario (art. 841 c.c.).
L’esistenza dell’elemento ………continua lettura articolo 

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ANAS deve rimuovere i rifiuti abbandonati sulla strada?

ANAS: obbligo di rimuovere i rifiuti
Ordinanze TAR Napoli
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Nei rapporti tra pubbliche amministrazioni e l’ordine di rimuovere i rifiuti ex art. 192 Dlgs. 152/2006 si registrano alcune sentenze che attribuiscono responsabilità all’Ente gestore – ad esempio delle Strade (ANAS) –  altre sentenze  che invece ne escludono la responsabilità ribadendo la necessità della prova della colpa o dolo anche in capo alla amministrazione.
Ribadiscono la responsabilità  dell’ANAS ….. continua lettura articolo ANAS rimozione rifiuti

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