Sistri: chiarimenti in attesa del 1 ottobre 2013

SISTRI : alcuni chiarimenti in attesa delle disposizioni governative.
 A cura di Dario Giardi e Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente


In attesa della circolare Ministeriale seguono alcune riflessioni:
Il Ministro Orlando, considera la fase di avvio un periodo di sperimentazione per individuare le semplificazioni necessarie. Il Ministro ha infatti precisato che solo 17.000 imprese su un totale di circa 70.000 dovranno partire il 1 ottobre, mentre le restanti dovranno partire il 3 marzo 2014. La limitazione del campo di applicazione per i soggetti obbligati dal primo ottobre, da parte del Ministro, è espressamente intesa a contenere il più possibile l’impatto del primo avvio.
In considerazione degli intendimenti del Ministro, le attività codificate in ATECO
38 – attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali,
39 – attività di risanamento e altri servizi di gestione rifiuti e
49 – trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
hanno il requisito minimo per l’avvio dell’attività dal 1 ottobre.
Per le altre imprese, le cui attività sono individuate con codici ATECO diversi, la partenza è fissata al 3 marzo 2014.
Si noti che qualora invece la norma fosse interpretata in senso estensivo, le imprese obbligate a partire dal primo ottobre sarebbero circa 50.000, e non 17.000 come voluto dal Ministro.
Si ricorda che i codici ATECO costituiscono la modalità per codificare le attività economiche da parte dell’ISTAT. Essi sono la traduzione italiana della Nomenclatura delle Attività Economiche (NACE) che forma oggetto di regolamentazione comunitaria (v. Reg. n. 1893/2006), al fine di migliorare la governance economica a livello europeo e nazionale. I codici ATECO attribuiti alle singole imprese sono riportati nel Registro delle imprese. La classificazione ATECO è stata approvata da un apposito Comitato di gestione con la partecipazione dei Ministeri interessati. E’ la classificazione usata dall’Agenzia delle entrate.
1) Soggetti obbligati alla iscrizione – Campo di applicazione
L’articolo 11 del dl 101/2013, comma 3, stabilisce che l’obbligo di utilizzo di SISTRI decorre dal 1 ottobre 2013 per:
– i trasportatori di rifiuti pericolosi a titolo professionale;
– i gestori di rifiuti pericolosi;
– i “nuovi produttori”: produttori di rifiuti derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti;
– gli intermediari e commercianti di rifiuti pericolosi;
Si ritiene che, relativamente ai soggetti che devono operare con SISTRI dal 1 ottobre, si intendano:
a) per trasportatori di rifiuti pericolosi: le imprese, individuate presso il Registro delle imprese con codice ATECO 49, iscritte all’albo gestori ambientali alla categoria 5. Restano esclusi, in particolare, i trasportatori di rifiuti pericolosi iscritti all’albo gestori ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006, se non obbligati per altro motivo;
b) per gestori di rifiuti pericolosi: le imprese che trattano rifiuti pericolosi prodotti da terzi individuate presso il Registro delle imprese con codici ATECO 38 e 39, regolarmente autorizzate;
c) per nuovi produttori: i produttori di rifiuti pericolosi derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti sia pericolosi che non pericolosi, svolte in impianti individuati con codici ATECO 38 e 39;
d) gli intermediari e commercianti di rifiuti pericolosi;
 
I produttori iniziali di rifiuti pericolosi, cioè i soggetti che producono rifiuti pericolosi derivanti dalle attività produttive, commerciali o di servizi, sono esclusi dall’obbligo di utilizzo di SISTRI fino al 3 marzo 2014; essi rimangono obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico e all’emissione del formulario di trasporto fino al 3 aprile 2014.
2) Prime indicazioni operative per le imprese obbligate dal 1 ottobre 2013
I trasportatori di rifiuti pericolosi che dal 1 ottobre dovranno utilizzare SISTRI applicano la procedura prevista per l’attività di microraccolta, come descritta al paragrafo 6.5.6 del Manuale operativo versione 3.1 del 7 agosto 2013 .
Tale procedura consente l’utilizzo delle schede in bianco da riconciliare a fine viaggio e non comporta per il trasportatore:
– la predisposizione della scheda movimentazione almeno 1 ora prima della movimentazione stessa;
– la programmazione del viaggio con il sistema di geolocalizzazione di sistri.
Il produttore iniziale, prima del conferimento, dovrà sottoscrivere sia il formulario che le schede cartacee SISTRI Area Movimentazione fornite dal trasportatore, trattenendo una copia di ciascun documento.
Gli impianti di gestione rifiuti accettano il rifiuto sottoscrivendo la scheda di movimentazione e il FIR e ne inviano copia al produttore iniziale. Una volta accettato il rifiuto secondo le modalità previste ai paragrafi 7.2.1 e 7.2.2 del Manuale operativo, gli impianti prendono in carico il rifiuto al registro cronologico della messa in riserva (R13) o del deposito preliminare (D15), se tale registro cronologico è previsto sulla base dell’autorizzazione dell’impianto e se il rifiuto in ingresso viene stoccato preliminarmente; diversamente il rifiuto viene preso in carico nel registro cronologico che individua la prima attività di trattamento cui è sottoposto il rifiuto in ingresso.
Non risulta applicabile al Sistri, così come è concepito, il tracciamento dei rifiuti nei passaggi interni degli impianti, come invece prevede il Manuale operativo al paragrafo 7.3, così come non risulta applicabile la presa in carico delle giacenze alla mezzanotte del 30 settembre, prima che gli impianti inizino ad utilizzare Sistri, così come previsto nel Manuale operativo al paragrafo 7.1.2.
I rifiuti pericolosi derivanti dalle attività di trattamento svolte negli impianti di gestione di rifiuti sono presi in carico nel registro cronologico “produttori/detentori¨oppure nel registro cronologico della messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15) se previsti dalle autorizzazioni dei singoli impianti ed avviati a smaltimento o recupero con la scheda movimentazione secondo la procedura ordinaria.
Come previsto all’art 12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, per il mese successivo alla data di avvio dell’obbligatorietà di SISTRI, in riferimento ai due scaglioni, tutti i soggetti coinvolti sono tenuti a compilare, oltre a SISTRI, anche i registri di carico e scarico ed i formulari di trasporto.

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