Sistri e DM 24.4.2014: quesito

Le imprese non obbligate ad iscriversi a SISTRI, a seguito dell’emanazione del DM 24.04.2014, sono tenute alla cancellazione via Web ed alla restituzione della chiavetta USB. Il pagamento del tributo SISTRI per l’anno 2014 è dovuto?
a cura di Dario Giardi e Cinzia Silvestri – Studio legale Ambiente


Quesito:
Le imprese non obbligate ad iscriversi a SISTRI, a seguito dell’emanazione del DM 24.04.2014, sono tenute alla cancellazione via Web ed alla restituzione della chiavetta USB. Il pagamento del tributo SISTRI per l’anno 2014 è dovuto? oppure non è dovuto se la cancellazione/registrazione è stata fatta entro un certo termine? qual è questo termine, se esiste?
Risposta
Le imprese non più tenute ad aderire al Sistri e che non intendono avvalersene in via volontaria, a norma del Decreto ministeriale 24 aprile 2014, devono seguire la procedura telematica implementata all’interno dell’applicazione “GESTIONE AZIENDA” del portale Sistri che permette, tra l’altro, anche la cancellazione dell’azienda.
Per tali soggetti, conseguentemente, non è più previsto il pagamento del contributo annuale (a prescindere dalla data con cui si effettua la cancellazione) che per i soggetti rimasti obbligati doveva essere effettuato, per il 2014, entro il 30 giugno.
Lo specifica un comunicato a firma del direttore generale del Ministero dell’Ambiente pubblicato il 25 giugno u.s., sul sito www.sistri.it. Nel comunicato si specifica, inoltre, che tale criterio si intende valido anche se a tale data la procedura di cancellazione dell’iscrizione non è stata avviata o non è conclusa. Lo stesso comunicato rimanda a una successiva comunicazione, la definizione e la formalizzazione di procedure e modalità semplificate, sentite le Associazioni di categoria, per la cancellazione dal Sistri dei soggetti iscritti che non sono più tenuti ad aderire al sistema, nonché per la restituzione dei dispositivi USB e Black box. Ad oggi tale comunicazione non è stata formalizzata.
Viene specificato che, comunque, resta fermo l’obbligo e la responsabilità della corretta conservazione dei dispositivi a carico degli utenti ai quali detti dispositivi sono stati consegnati in comodato d’uso.
Non esiste un termine definito dalla normativa per la cancellazione. Il consiglio è però di effettuarla prima che entrino in operatività del pesanti sanzioni previste a partire dal 1 gennaio 2015.

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Triturazione della plastica: quesito

Triturazione della plastica: Cassazione penale n. 25203/2012
Quesito
a cura di Cinzia Silvestri e Dario Giardi
Quesito
Vorrei lavorare, valorizzandolo, del triturato di materie plastiche da sfridi industriali. Mi vengono proposti come materie prime seconde. Sono da considerarsi effettivamente delle MPS – e quindi li posso inserire nel mio processo industriale di valorizzazione di prodotto e commerciale – o debbo possedere l’autorizzazione al trattamento di rifiuti non esercendo attività R3 né attività R13 né essendo utilizzatore diretto?
Risposta
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 25203 del 26 giugno 2012, ha precisato che l’attività di triturazione di plastica va qualificata a tutti gli effetti come un’operazione di recupero e che, pertanto, di tale rifiuto il possessore abbia l’obbligo di disfarsi secondo quanto disciplinato dal Dlgs 152/2006 (autorizzazioni, formulario etc…)

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Rifiuti: compilare FIR/RCS se rifiuto prodotto in altro luogo? Quesito

Quesito
A cura di Studio Legale Ambiente e Dario Giardi
Quesito
Una azienda che ha 5 sedi produttive, ognuna con il proprio registro di carico-scarico rifiuti ed ognuna con blocchi di formulari vidimati per ogni singola sede deve fare uno smaltimento di merce che è stoccata presso un magazzino di un’azienda di logistica. Come si deve procedere ? E’ sufficiente fare un formulario da una delle sedi (quella a cui in realtà appartiene il rifiuto), indicando come luogo di produzione l’ indirizzo del magazzino in affitto ? Il movimento sarà quindi successivamente registrato nel registro di quella sede. Tutto ciò è corretto ?
Risposta
L’art. 193 del D. Lgs. 152/2006 prevede che il Formulario di Identificazione Rifiuto (F.I.R.) accompagni i rifiuti durante il loro trasporto dove per trasporto si intende lo spostamento fisico del rifiuto che dal luogo di produzione / detenzione viene inviato al luogo di recupero o smaltimento.
Si sottolinea come, nella compilazione del documento, per “indirizzo dell’impianto o l’unità locale o di partenza del rifiuto”, si intenda il posto da cui effettivamente parte il rifiuto e non, ad esempio la sede legale dell’impresa ubicata in posto del tutto estraneo al luogo di presenza effettiva del rifiuto.
Si dovrà, pertanto, indicare la sede dell’impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti. Nel caso specifico descritto sarà necessario emettere il F.I.R. da una delle sedi dell’azienda avendo cura di indicare come luogo di produzione l’indirizzo del magazzino in affitto (luogo di stoccaggio) e registrare conseguentemente il movimento sul registro di carico e scarico.
* Le risposte a quesiti sono indicative e solo informative.

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