Bonifica e responsabilità: il concetto di più probabile che non..

Bonifica e responsabilità: il concetto di più probabile che non..

Bonifica e responsabilità: il concetto di “più probabile che non”.
Alla ricerca del “colpevole”
TAR Lombardia Brescia n. 766/2018
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Bonifica e responsabilità: il concetto di “più probabile che non”.

E’ interessante il percorso del TAR nell’individuare la responsabilità del proprietario che crede di essere incolpevole ma in realtà non lo è.
La questione attiene all’onere di bonifica in capo da una Società non solo sul proprio terreno di proprietà e dunque sul sito in cui svolgeva la propria attività industriale ma anche lungo le “sponde del Mincio” ossia in zona perimetrale e limitrofa al sito ed esterna. La Società si oppone a questa residuale bonifica adducendo di non esserne responsabile e portando in giudizio elementi che pongono dubbio sulla riconoscibilità dell’evento alla sua attività.
Il TAR espone il lungo decalogo che conferma la responsabilità solo di colui che ha inquinato (chi inquina paga) e conclude però che la Società è la “responsabile” anche dell’inquinamento dell’area limitrofa (non di sua proprietà) applicando il principio civilistico del “più probabile che non” . Secondo il TAR gli elementi di causa riconducevano la responsabilità alla Società con alta probabilità. Continua il TAR adducendo che la prova a discarico– ovvero che l’inquinamento dell’area esterna non era riferibile alla società bensì ad altri soggetti – era a carico della società, tenuta anche ad indicare nome e cognomedella terza inquinatrice. Il TAR dunque impone l’onere  alla amministrazione di ricercare il  “colpevole”, a carico della Società stessa .
In particolare: continua lettura articolo TAR 766 – Bonifica e responsabilità: il concetto di “più probabile che non”. 

adminBonifica e responsabilità: il concetto di più probabile che non..
Leggi Tutto

Rimozione rifiuti a carico proprietario incolpevole


Rimozione rifiuti a carico del proprietario incolpevole
Nessun obbligo di recintare il fondo- TAR Bari n. 287/2017
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La sentenza del TAR Bari n.287/2017 ribadisce che l’amministrazione non può imporre la rimozione dei rifiuti sul proprietario del sito solo per la qualità di proprietario.
L’amministrazione deve compiere la necessaria istruttoria.
La chiusura del fondo o la recinzione è una mera facoltà del proprietario (art. 841 c.c.).
L’esistenza dell’elemento ………continua lettura articolo 

adminRimozione rifiuti a carico proprietario incolpevole
Leggi Tutto

Recinzione: Abbandono rifiuti da parte di terzi e proprietario del terreno

Illegittimo l’ordine di rimozione dei rifiuti.
Recinzione: Abbandono rifiuti da parte di terzi e proprietario del terreno
TAR Puglia – Lecce 4 novembre 2014 n. 2637
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il proprietario del terreno non risponde dell’abbandono dei rifiuti da parte dei terzi se non viene accertata la sua responsabilità nell’abbandono; né può costituire valutazione di colpevolezza non aver recintato i terreni oggetto di abbandono.
L’ordinanza di rimozione dei rifiuti rivolta al proprietario da parte del Comune è dunque illegittima.
Il TAR ribadisce  (Continua lettura articolo ..) 

adminRecinzione: Abbandono rifiuti da parte di terzi e proprietario del terreno
Leggi Tutto

Bonifica: proprietario incolpevole

Proprietario incolpevole dell’Inquinamento e oneri di bonifica
Cons. Stato  n. 2740/2013
A cura di Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente


La sentenza del Consiglio di Stato riporta il contrasto giurisprudenziale sorto sulla questione relativa all’onere e costo di bonifica che grava sul proprietario non responsabile dell’inquinamento. La questione è già all’esame della adunanza plenaria dal marzo 2013 ed in attesa di decisione. Il Consiglio di Stato ritiene invero che la soluzione del caso debba passare  attraverso la soluzione della questione e rimette anche il caso discusso alla decisione plenaria.


Il CASO
Il Ministero dell’Ambiente (e altri ministeri) impugnano la sentenza TAR Toscana 1491/2012 che ha accolto il ricorso proposto dalla società XXX contro  le determinazioni conclusive della Conferenza decisoria, nonché contro il decreto direttoriale recanti prescrizioni di messa in sicurezza della falda e del sottosuolo attualmente di proprietà della ricorrente XXX.
Il TAR Toscana invero precisava che “al proprietario non responsabile di un’area inquinata non possono essere addossati gravosi oneri di messa in sicurezza del sito, in quanto il Codice dell’ambiente ha previsto un coinvolgimento del proprietario – che resta responsabile sul piano patrimoniale, seppure intra vires – soltanto sulla base di una sua eventuale iniziativa volontaria”.
Le Amministrazioni appellanti contestano la sentenza sulla base del principio che la società proprietaria dell’area sarebbe coinvolta nelle attività di ripristino ambientale e messa in sicurezza del sito, “in quanto il titolo giuridico dell’obbligo in capo al proprietario di riduzione in pristino del sito da bonificare sarebbe diretta applicazione del principio comunitario di precauzione, nonché del principio civilistico della responsabilità del proprietario per i danni cagionati da cose in custodia ( art. 2051 cod.civ.).
Il Consiglio di Stato ricorda che con ordinanza n. 2740 del 2013, è stata rimessa alla Adunanza plenaria la questione giuridica relativa alla esatta delimitazione degli obblighi giuridici nascenti, in capo al proprietario non responsabile di un’area inquinata, in ordine alle attività di bonifica e messa in sicurezza del sito.
Il Consiglio di  Stato ricorda i contenuti della ordinanza di rimessione in ordine al problema “se possa farsi gravare sul proprietario dell’area ‘incolpevole’ della contaminazione l’obbligo di realizzare gli interventi di bonifica dei siti contaminati (titolo V della parte IV del ‘codice ambientale) sia pure solo in solido con il responsabile effettivo e salvo il diritto di rivalsa nei confronti di quest’ultimo per gli oneri sostenuti.
 1) Il proprietario non è responsabile ma è onerato dei costi di bonifica.
“Il principio “chi inquina paga”, pur individuando nel responsabile dell’inquinamento il soggetto responsabile per le obbligazioni ripristinatorie e risarcitone, per altro verso, non prevede che – in assenza di individuazione del responsabile ovvero di impossibilità di questi a far fronte alle proprie obbligazioni – il costo degli interventi gravi sulla collettività (per il tramite di uno degli enti esponenziali di questa), ma pone tali costi a carico della proprietà.
D’altra parte, escludere che i costi derivanti dal ripristino di siti colpiti da inquinamento venga sopportato dalla collettività, costituisce proprio la ratio sottesa al principio comunitario del “chi inquina paga”.
La giurisprudenza della Suprema Corte, con la sentenza a Sezioni Unite n. 4472 del 25 febbraio 2009 “sostiene che proprio l’omissione degli accorgimenti e delle cautele atte a realizzare un’efficace custodia e protezione dell’area possano integrare il requisito della colpa previsto dalla norma.
“…Quella posta in capo al proprietario è pertanto una responsabilità “da posizione”, non solo svincolata dai profili soggettivi del dolo o della colpa, ma che non richiede neppure l’apporto causale del proprietario responsabile al superamento o pericolo di superamento dei valori limite di contaminazione. …Il principio comunitario “chi inquina paga”, …imputa il danno a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi … per cui lo stesso deve sopportarne la responsabilità per essersi trovato, prima del suo verificarsi, nella situazione più adeguata per evitarlo in modo più conveniente”.
 2) Il Proprietario non è responsabile e non è tenuto a sopportare i costi di bonifica
Continua il Consiglio di Stato riportando l’opposto orientamento per il quale “ … non vi sono ragioni testuali o sistematiche per far gravare in capo al proprietario dell’area gli obblighi di adozione delle misure di cui alle disposizioni più volte citate.
Ed invero il Codice  dell’Ambiente stabilisce che
1)          l’obbligo di bonifica è in capo al responsabile dell’inquinamento che le autorità amministrative hanno l’onere di individuare e ricercare (artt. 242 e 244);
2)           il proprietario dell’area non responsabile dell’inquinamento o altri soggetti interessati hanno solo la facoltà di effettuare interventi di bonifica (art.245);
3)           nel caso di mancata individuazione del responsabile o di assenza di interventi volontari, le opere di bonifica sono realizzate dalle Amministrazioni competenti (art. 250)
4)           a fronte delle spese sostenute, si vedono riconosciuto un privilegio speciale immobiliare sul fondo (253).
L’amministrazione deve provare che l’inquinamento nel sito sia imputabile alle società e a queste ultime non può essere imposto alcun obbligo di adottare misure di bonifica in un’ottica di recupero del sito.
L’ accertamento del nesso di causalità fra il comportamento del “responsabile” ed il fenomeno dell’inquinamento deve essere rigoroso e fondato su adeguata motivazione e su idonei elementi istruttori nonché “su prove e non su mere presunzioni” .

Si aggiunge la giurisprudenza comunitaria che ritiene che l’addebito dei costi dello smaltimento dei rifiuti a soggetti che non li hanno prodotti sarebbe incompatibile con il principio “chi inquina paga” (Corte di Giustizia, Grande Sezione, 24 giugno 2008, n. 188)”.


Il Consiglio di Stato dopo aver rilevato il contrasto di giurisprudenza devolve la questione all’esame della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato. La questione non pacifica è in attesa di risoluzione.

 Leggi anche Proprietario incolpevole e art. 192 Dlgs. 152/2006

adminBonifica: proprietario incolpevole
Leggi Tutto

Quesito: quali obblighi del proprietario di fondo con rifiuti?

Il proprietario incolpevole è tenuto alla chiusura del fondo in presenza di rifiuti?
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente
La sentenza TAR Puglia 301/2013 commentata su questo sito precisa “la mancata chiusura del fondo da parte del relativo proprietario non costituisce comportamento colposo idoneo per imputargli la responsabilità di un indebito deposito di rifiuti sul terreno, posto che, per principio generale, la chiusura del fondo costituisce una mera facoltà del proprietario e mai un obbligo” (T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. I, 5 giugno 2012, n. 560);

adminQuesito: quali obblighi del proprietario di fondo con rifiuti?
Leggi Tutto

Proprietario incolpevole e ordinanza ex art. 192 Dlgs. 152/2006

Proprietario incolpevole e rimozione rifiuti – ordinanza ex art. 192 Dlgs. 152/2006
T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 13/02/2013, n. 301

a cura di Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente


I ricorrenti impugnavano l’ordinanza comunale ex art. 192 Dlgs. 152/2006 che gli ingiungeva di provvedere alla bonifica del terreno di proprietà mediante smaltimento dei rifiuti urbani e speciali ivi abbandonati.

Il responsabile, nel caso in esame, era rimasto ignoto e la amministrazione aveva provveduto nei confronti dei proprietari.
La sentenza accoglie il ricorso e richiama anche l’onere delle amministrazioni di attivarsi e provvedere “ognuna per i compiti di propria competenza, alle operazioni necessarie alla messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale della suddetta area, giacché la normativa vigente in materia, pone come obiettivo primario ed inconfutabile la tutela della salute pubblica e la protezione dell’ambiente e del paesaggio”.

La sentenza riassume con chiarezza alcuni punti ormai condivisi dalla giurisprudenza con riferimento all’art. 192 comma 3 Dlgs. 152/2006:

1) L’omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90 impedisce ai soggetti privati interessati la partecipazione al procedimento finalizzato alla irrogazione della sanzione; impedisce il contraddittorio degli accertamenti effettuati

2) La sentenza non dimentica che “per il configurarsi di una responsabilità per dolo o colpa del proprietario o di chi abbia, anche se in via di mero fatto, la disponibilità della discussa area, occorre che il suo coinvolgimento a titolo di dolo o colpa risulti a seguito di un’adeguata istruttoria e con l’ausilio del privato stesso, da convocarsi in contraddittorio (il che, nella specie, non è avvenuto) per fornire elementi utili di valutazione per l’accertamento delle reali responsabilità

3) La sentenza avvalla la riconosciuta natura della ordinanza ex art. 192 quale “…ingiunzione di sgombero a carattere sanzionatorio…

4) La sentenza ricorda che è esclusa ogni forma di responsabilità oggettiva per violazione di un generico dovere di vigilanza”

5) Proprietario incolpevole: “..l’obbligo di bonifica o di messa in sicurezza non può essere, invece, addossato al proprietario incolpevole, ove manchi ogni responsabilità del medesimo. La P.A. non può, pertanto, imporre ai privati che non abbiano alcuna responsabilità diretta sull’origine del fenomeno contestato, ma che vengano individuati solo quali proprietari del bene, lo svolgimento delle attività di recupero e di risanamento. L’enunciato è conforme al principio “chi inquina paga”, cui si ispira la normativa comunitaria (art. 174, ex art. 130/R, trattato Ce), la quale impone al soggetto che fa correre un rischio d’inquinamento di sostenere i costi della prevenzione o della riparazione

6) Chiusura del fondo: Interessante anche la precisazione della sentenza che afferma “la mancata chiusura del fondo da parte del relativo proprietario non costituisce comportamento colposo idoneo per imputargli la responsabilità di un indebito deposito di rifiuti sul terreno, posto che, per principio generale, la chiusura del fondo costituisce una mera facoltà del proprietario e mai un obbligo”

7) Autore dell’inquinamento: “nei casi d’inquinamento diffuso, ossia in quei casi in cui non sia possibile o sia oltremodo difficoltoso accertare la responsabilità dell’autore dell’inquinamento, la bonifica resta a carico della P.A. e i relativi vantaggi dei privati proprietari o detentori dei fondi bonificati, in termini di aumento di valore del fondo, potranno costituire giusta causa di recupero delle corrispondenti somme, nei limiti ordinari delle azioni di arricchimento”

adminProprietario incolpevole e ordinanza ex art. 192 Dlgs. 152/2006
Leggi Tutto

Proprietario incolpevole e sito inquinato

Il proprietario incolpevole e sito inquinato
note a TAR Veneto sez. III 8.2.2013

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri

Con ricorso e motivi aggiunti, la ricorrente proprietaria di uno stabilimento sito in un’area ricompresa all’interno del sito inquinato di interesse nazionale individuato ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, impugna gli atti con i quali sono stati ordinati adempimenti nell’ambito della procedura, già avviata, volta al disinquinamento delle aree.

La sentenza pone interesse alla questione del proprietario incolpevole.
Il ricorrente lamenta che al proprietario incolpevole dell’inquinamento non possono essere ordinati adempimenti nell’ambito delle procedure volte al disinquinamento e alla bonifica delle aree inquinate.

La Corte però avvalla orientamento restrittivo (non del tutto condivisibile) nei confronti del proprietario non colpevole dell’inquinamento e afferma l’obbligo…di attivarsi.
Il proprietario, afferma la Corte, non può “ disinteressarsi alla propagazione degli inquinanti, senza sopportare delle conseguenze per la propria inerzia”.

La Corte anzi richiama ed evoca,
1) dal punto di vista civilistico, la “…responsabilità risarcitoria ex art. 2051 c.c. per i danni causati da cose in custodia, per non aver posto in essere le misure idonee ad impedire che gli inquinanti presenti nell’area di pertinenza venissero rilasciati nell’ambiente circostante…”,
2) “…dal punto di vista della procedura amministrativa volta al risanamento ambientale, il proprietario, per l’art. 245 del Dlgs. n. 152 del 2006, è comunque tenuto ad attuare le misure di prevenzione di cui all’art. 242 che, all’ultimo periodo del comma 1, specifica l’applicabilità delle procedure anche alle contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione…”

Giova ricordare che il richiamo della Corte è riferito alle “bonifiche” ovvero ai siti in cui si è rilevato il superamento delle Soglie di contaminazione (CSR).

La Corte ricorda anche che la disciplina relativa all’”onere reale “ ex art. 253 Dlgs. 152/2006 imcombe solo quando:
1) manca individuazione del responsabile o
2) infruttuosa escussione del responsabile

“….E’ vero che gli obblighi di
a) bonifica e ..
b) ripristino ambientale …
c) obblighi di riparazione per equivalente,
…gravano sul responsabile dell’inquinamento, ma …..nel caso in cui gli interventi vengano effettuati d’ufficio dall’autorità competente, nel caso in cui

1) sia impossibile identificare il responsabile o
2) esercitare nei suoi confronti le azioni di rivalsa,
le conseguenze sono poste a carico del proprietario, ancorché incolpevole, nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell’esecuzione degli interventi, posto che vi è la specifica previsione di un onere reale sulle aree…”

Qualora dunque non sia possibile identificare il proprietario o impossibile esercitare azione di rivalsa l’amministrazione può provvedere alla bonifica d’ufficio. Le spese di tale bonifica possono essere ripetute nei confronti del proprietario incolpevole ai sensi dell’art. 253 comma 3 Dlgs. 152/2006.

Come si giustifica tale richiesta di rimborso?
Continua la Corte precisando che la ripetizione dlela somma anticipata per la bonifica “ …trova la propria giustificazione nel vantaggio economico che il proprietario ricava dalla bonifica dell’area inquinata..”

La Corte sembra affermare che laddove non si trova il responsabile ..comunque “paga” il proprietario.
Tuttavia si ricorda che l’art. 253 comma 3 Dlgs. 152/2006 subordina ad attenta istruttoria e a provvedimento motivato “l’impossibilità di accertare la identità del soggetto responsabile….”

“…Resta ferma la possibilità per il proprietario incolpevole che abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, di rivalersi nei confronti del responsabile per le spese sostenute e l’eventuale maggior danno subito ….

Dunque il proprietario incolpevole – laddove non sia stato individuato con certezza il vero responsabile (si pensi alle contaminazioni storiche) – si trova a dover pagare comunque :

a) spontaneamente (salvo regresso sul responsabile se individuato)

b) forzatamente alla amministrazione (perchè beneficia della bonifica)

La Società proprietaria dell’area anche se dovesse risultare non responsabile dell’inquinamento, può comunque essere tenuta a sopportare le conseguenze della bonifica.

adminProprietario incolpevole e sito inquinato
Leggi Tutto

Focus: Abbandono di rifiuti

alla luce della riforma della parte IV Dlgs. 152/2006
 
a cura di Avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


L’articolo 255 Dlgs. n. 152/2006 è stato riformato dal Dlgs. n. 205/2010 in vigore dal 25.12.2010 solo nella parte relativa alla quantficazione della sanzione di cui al comma 1.

La sanzione amministrativa per l’abbandono/deposito/immissione di rifiuti non pericolosi passa da 105/620 Euro a 300/3000 Euro; per i rifiuti pericoloso passa da 25/155 Euro all’aumento fino al doppio.
Sanzione massima prevista nel caso dei rifiuti pericolosi è dunque di € 6000.

Soggetto Violazione

Sanzione

Riferimenti normativi
Chiunque Abbandonodepositodei rifiuti ovveroimmissione degli stessi nelle acque superficiali o sotterranee o immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani di imballaggi terziari di qualsiasi natura. Sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro atremila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio Art. 255 comma 1, D.Lgs. n. 152/06
Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice Qualora la cancellazione dal PRA dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione non avvenga esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. (231 co. 5) Sanzione amministrativa pecuniaria da euroduecentosessanta a euromillecinquecentocinquanta Art. 255, comma 2, D.Lgs 152/06
Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice Nel caso in cui, entro novanta giorni dalla consegna del veicolo o del rimorchio da parte del proprietario, non comunichino l’avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e non consegnino il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente Ufficio del PRA.(231 co. 5) Sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta Art. 255, comma 2, D.Lgs 152/06
Chiunque In caso di mancata ottemperanza all’ordinanza del Sindaco di cui all’art. 192 comma 3 Arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ovvero alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile Art. 255, comma 3, D.Lgs 152/06
Chiunque In caso di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. Arresto fino ad un anno.Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ovvero alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile Art. 255, comma 3, D.Lgs 152/06

 

adminFocus: Abbandono di rifiuti
Leggi Tutto