Corruzione: Amministratori e società private

Corruzione tra privati: Amministratori e direttori di società private
Dlgs. 15.3.2017 n. 38 (Gazz. Uff. 30.3.2017) 
  A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il legislatore punisce anche i dirigenti, liquidatori, direttori “corrotti” e corruttori nell’ambito delle società ed enti privati.
Il Dlgs. 38/2017 entrerà in vigore il 14 aprile 2017 tramite la modificazione dell’art. 2635 c.c. che regolamenta la corruzione tra privati.
Dopo l’art. 2635 del c.c. è inserito l’art. 2635bis c.c. che sanzione anche l’istigazione alla corruzione comminando la pena della reclusione ridotta da 4 mesi a 1 anno per l’istigatore.
Il primo comma dell’art. 2635 c.c…continua lettura articolo e schema nuovo art. 2635 c.c.

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Reati ambientali e risarcimento del danno

Reati ambientali: chi può chiedere il risarcimento del danno?
Cassazione pen. n. 35610/2016
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


La Corte di Cassazione penale rileva che la legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per i reati ambientali spetta solo al Ministero Ambiente ovvero allo Stato quale titolare del diritto al risarcimento di natura pubblica come lesione dell’interesse pubblico alla integrità e salubrità dell’ambiente ex art. 311 Dlgs. 152/2006. Gli enti territoriali, le Regioni ed i soggetti privati possono far valere il danno solo ai sensi dell’art. 2043 c.c. ovvero devono dare prova del concreto danno subito secondo i criteri civilistici.

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Sicurezza sul lavoro – Coordinatore della sicurezza nei cantieri

Obbligo di nomina anche per cantieri privati
a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 7 ottobre scorso, nel procedimento C-224/09 ha dichiarato illegittima l’esenzione dall’obbligo di nomina dei coordinatori in materia di sicurezza nel caso di un cantiere di lavori privati, non soggetti a permesso di costruire e nel quale siano presenti più imprese.

Con tale sentenza la Corte di Lussemburgo ha censurato l’art. 90, comma 1, del D.lgs. 81/09 in quanto tale disposizione, nel recepire la norma europea, aveva fatto un’eccezione proprio sul coordinatore della sicurezza, escludendo dall’obbligo di nomina i cantieri privati in cui è possibile avviare i lavori con una semplice dichiarazione di inizio attività (Dia).
Secondo i giudici europei l’esonero introdotto dal legislatore interno è in netto contrasto con la direttiva, che non opera  alcuna distinzione tra cantieri pubblici e privati e stabilisce in modo inequivocabile l’esigenza di individuare la figura del coordinatore nei cantieri in cui ci sono più imprese.
Tale obbligo deve essere rispettato a prescindere anche  dal grado di rischio che comportano i lavori effettuati e la designazione deve avvenire all’atto della progettazione dell’opera o comunque prima dell’ esecuzione dei lavori.
Infine la Corte Ue ricorda che la direttiva non crea obblighi nei confronti del singolo cittadino o imprenditore a cui non può essere contestato il mancato rispetto di adempimenti non previsti dalla legge interna.
 

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