AIA e conferenza servizi

AIA e Conferenza Servizi
TAR Calabria 1345 del 8/11/2011
 A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati
 
La sentenza del TAR Calabria applica la disciplina del Dlgs. 59/2005 ma contiene utili spunti di chiarimento sul rapporto tra le varie procedure VIA, VAS e AIA nel sistema previgente (Dlgs. 59/2005) e in quello oggi vigente (Dlgs. 152/2006 come riformato dal Dlgs. 128 del 29/6/2010).
La sentenza decide infine la causa precisando la natura del parere negativo reso dalla Conferenza di servizi e sulla natura decisoria od istruttoria “della Conferenza”.
LA SENTENZA
Con ricorso veniva impugnato il parere negativo reso a conclusione della Conferenza dei Servizi per l’Autorizzazione Integrata Ambientale, indetta a seguito dell’istanza ai sensi dell’art. 5 D. Lgs. n. 59/2005, per la realizzazione, di una piattaforma depurativa di reflui speciali non pericolosi, a ridosso della zona industriale, accanto ad una cava per l’estrazione della sabbia nonché ad un impianto di depurazione a servizio degli insediamenti produttivi, in area ancora formalmente normata come “zona agricola”.
Il TAR affronta la eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto interposto avverso una determinazione assunta a conclusione di una conferenza di servizi, non ancora trasfusa in un provvedimento finale.
SI DISCUTE DUNQUE sulla determinazione decisoria o istruttoria della Conferenza di Sevizi.
 1) Conferenza di tipo istruttorio
Nel caso che occupa, viene impugnato il parere negativo reso dalla Conferenza dei Servizi per l’Autorizzazione Integrata Ambientale e  trova applicazione la disciplina di cui al D.L.vo n. 59 del 2009, in base al principio “tempus regit actum” riveniente dall’art. 11 delle preleggi.
Il TAR – valutando il combinato disposto degli articoli 5 comma 10 (convocazione Conferenza Servizi) e comma 12 (rilascio autorizzazione) che si conclude con “l’autorizzazione integrata ambientale non può essere comunque rilasciata prima della conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale”nonché dell’art. 7 – conclude che “il parere … non conclude il procedimento inteso ad ottenere l’autorizzazione integrata ambientale (AIA), in quanto il modulo procedimentale rilevante, nel caso di specie, è quello della conferenza di tipo istruttorio e, quindi, non rappresenta un mezzo di manifestazione del consenso, quanto, piuttosto, un momento di emersione e di comparazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti.
In particolare, le Amministrazioni, chiamate ad esprimere il loro parere sugli insediamenti da realizzare, arricchiscono la visione e la ponderazione della scelta finale, che è, però, affidata, nel momento volitivo e decisionale, all’autorità regionale, competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale: di conseguenza, ad essa non si applicano le disposizioni volte a disciplinare l’eventuale dissenso delle Amministrazioni partecipanti in seno a conferenza di servizi avente competenze di tipo decisorio (Cons. Stato: Sez. VI, 4 giugno 2004 n. 3505; Sez. I , 13 dicembre 2010 36116).
Ne discende, per quanto rileva ai fini della definizione del presente giudizio, che il parere negativo reso dalla Conferenza dei Servizi per l’Autorizzazione Integrata Ambientale …non si pone come atto conclusivo di un procedimento suscettibile di autonoma ed immediata impugnativa, ma si inserisce nel distinto procedimento unico che si sviluppa secondo le forme della conferenza di servizi, quale atto endoprocedimentale, che concorre alla determinazione conclusiva della conferenza stessa.
……Pertanto, nella specie, si appalesa inammissibile il gravame interposto avverso un atto endoprocedimentale, costituito dal parere negativo, … a conclusione della Conferenza dei Servizi per l’Autorizzazione Integrata Ambientale, avviata su istanza della parte ricorrente …ai sensi dell’art. 5 D. Lgs. n. 59/2005, non ancora trafuso nel provvedimento finale di formazione della volontà dell’Autorità Amministrativa competente.
2) Dlgs. 59/2005
Prima di giungere alla decisione il TAR affronta alcuni punti.
Il Tar chiarisce che:”… l’autorizzazione integrata ambientale, prevista dalla Direttiva IPPC 96/61/C.E., introdotta in Italia dal D.L.vo n. 59 del 2005, è un provvedimento rilasciato a seguito di una istruttoria in cui vengono valutati tutti i possibili impatti di una certa attività sull’ambiente, unitariamente e contestualmente, a fini di semplificazione dell’azione amministrativa: infatti, essa sostituisce tutti i provvedimenti riportati nell’Allegato II tra cui
1)            Autorizzazione alle emissioni in atmosfera,
2)            Autorizzazione allo scarico di cui al D.L.vo 11 maggio 1999 n. 152,
3)            Autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti di cui al D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22 art. 27).
Come la V.I.A., anche l’A.I.A. è uno strumento a carattere “preventivo e globale”.
…..L’art. 7 D.L.vo n. 59 del 2005 dispone che le informazioni o conclusioni pertinenti risultanti dall’applicazione della normativa sulla V.I.A. devono essere prese in considerazione per il rilascio dell’A.I.A.
 
AIA e VIA: differenze.
Il TAR precisa la differenza sostanziale tra le due procedure:
1)L’autorizzazione integrata ambientale è, quindi, un provvedimento che incide specificamente sugli aspetti gestionali dell’impianto, mentre
2)  la procedura di V.I.A. investe, più propriamente, i profili localizzativi e strutturali.
 
Nel Dlgs. 59/2005 le due autorizzazioni (VIA ed AIA) e i due procedimenti, rimangono, distinti anche nel caso in cui uno stesso progetto debba essere sottoposto sia a V.I.A. che ad A.I.A..
 
3) Dlgs. 128/2010 (art. 10 Dlgs. 152/2006)
Con il D. Lgs. 29.6.2010 n.128 l’AIA viene, invece, ad affiancarsi alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.) e alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), in tal modo eliminando una delle più macroscopiche anomalie del sistema previgente realizzando la disciplina unitaria e coerente delle autorizzazioni ambientali.
Attraverso una rilevante modifica dell’art. 10 del T.U., “sono stati poi meglio definiti i rapporti tra V.I.A. e A.I.A., in modo da evitare le duplicazioni e le disfunzioni che ancora connotavano il funzionamento dei due istituti.
La lettura dell’art. 10 D.Lgs. 152/06 è  utile per comprendere i rapporti con la VAS.
L’ultimo comma dell’art. 10 permette che nella elaborazione dell’impatto ambientale VIA possano essere impiegate le informazioni contenute nella relazione del rapporto ambientale e in particolare la documentazione e le conclusioni della VAS.
Si noti che  per il rilascio della VIA può essere impiegata l’istruttoria già eseguita per la VAS   “realizzando quella disciplina unitaria e coerente delle autorizzazioni ambientali che costituiva uno degli obiettivi dell’originaria legge delega 15.12.2004, n. 308” (TAR Campania, 8.11.2011, n. 1345).
Ed invero, l’art. 10 al comma 1 bis specifica che, in caso di richiesta congiunta di rilascio di VIA e AIA per impianti la cui valutazione spetta allo Stato, “lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 29 ter e il provvedimento finale “ disponga altresì tutte le prescrizioni che l’AIA avrebbe contenuto in caso di istanza ad hoc.
La VIA e l’AIA, pur essendo entrambe provvedimenti a carattere “preventivo e globale”, sono infatti autonomi, in quanto “l’autorizzazione integrata ambientale è…un provvedimento che incide specificatamente sugli aspetti gestionali dell’impianto, mentre la procedura di VIA investe più propriamente i profili localizzativi e strutturali” (TAR Campania, 8.11.2011, n. 1345).
 ______________________________________
Vero è che l’articolo 10, come modificato dal Dlgs. 128 del 29/6/2010, suggerisce la gerarchia tra le varie procedure di Via VAS e AIA evidenziando:
1)    Preminenza della Via sull’Aia (comma 1)
2)    La VIA può “assorbire “ l’AIA (comma 1)
3)    Aia coordinata nell’ambito dei procedimenti di VIA (comma 2)
4)    Casi di coincidenza di VIA e AIA (ma è la VIA che fa luogo dell’AIA)
Si riporta testualmente l’articolo oggi vigente:
10. Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti.
1. Il provvedimento di valutazione d’impatto ambientale fa luogo dell’autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di applicazione dell’allegato XII del presente decreto. Qualora si tratti di progetti rientranti nella previsione di cui al comma 7 dell’articolo 6, l’autorizzazione integrata ambientale può essere richiesta solo dopo che, ad esito della verifica di cui all’articolo 20, l’autorità competente valuti di non assoggettare i progetti a VIA
1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 29-ter e il provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29-sexies e 29-septies del presente decreto. Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta, si applica il comma 4 dell’articolo 23
1-ter. Nei casi di cui al comma 1, il monitoraggio e i controlli successivi al rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale avviene anche con le modalità di cui agli articoli 29-decies e 29-undecies
2. Le regioni e le province autonome assicurano che, per i progetti per i quali la valutazione d’impatto ambientale sia di loro attribuzione e che ricadano nel campo di applicazione dell’allegato VIII del presente decreto, la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell’ambito del procedimento di VIA. È in ogni caso disposta l’unicità della consultazione del pubblico per le due procedure. Se l’autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, le disposizioni regionali e delle province autonome possono prevedere che il provvedimento di valutazione d’impatto ambientale faccia luogo anche di quella autorizzazione. In questo caso, si applica il comma 1-bis del presente articolo
3. La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all’allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell’autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d’incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.
4. La verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 20 può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, nell’ambito della VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.
5. Nella redazione dello studio di impatto ambientale di cui all’articolo 22, relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS
 
 

adminAIA e conferenza servizi
Leggi Tutto

Impresa e P.A.: buoni propositi

Imprese e P.A.: buoni propositi
LEGGE 11 novembre 2011, n. 180 – Norme per la tutela della liberta’ d’impresa. Statuto delle imprese. (11G0238) (GU n.265 del 14-11-2011 ) Entrata in vigore del provvedimento: 15/11/2011
A cura di avv. Cinzia Silvestri
La L. 180/2011 si occupa delle “imprese” e del rapporto con la P.A..
La lettura del provvedimento suscita, nel lettore, obbligato al rapporto quotidiano con la P.A., ..un leggero “sorriso”.
Una legge di “principi” , FORSE solo “buoni propositi” .
Tuttavia si evidenza che nel diritto amministrativo la violazione dei principi di legge comporta la illegitimità stessa del provvedimento; la violazione dei “principi” comporta la caducazione del provvedimento. L’intento del legislatore dunque è positivo e fornisce alla impresa strumenti per adire la giustizia laddove tali principi non siano rispettati. L’importante è capire e attivarsi per la tutela dei propri diritti.
In questo contesto vale la pena di segnalare l’art. 9 della L. 180/2011 in vigore già dal 15.11.2011 in merito ai “Rapporti con la pubblica amministrazione e modifica dell’articolo 2630 del codice civile “.
PRINCIPI
Il comma 1 dell’art. 9 apre al buon umore  e con fiduciosa speranza, precisa:
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, informano i rapporti con le imprese ai principi
1) di trasparenza,
2) di buona fede e
3) di effettivita’ dell’accesso ai documenti amministrativi, alle informazioni e ai servizi
svolgendo l’attivita’ amministrativa secondo criteri di
a) economicita’,
b) di efficacia,
c) di efficienza,
d) di tempestivita’,
e) di imparzialita’,
f) di uniformita’ di trattamento,
g) di proporzionalita’ e
h) di pubblicita’,
riducendo o eliminando, ove possibile, gli oneri meramente formali e burocratici relativi all’avvio dell’attivita’ imprenditoriale e all’instaurazione dei rapporti di lavoro nel settore privato, nonche’ gli obblighi e gli adempimenti non sostanziali a carico dei lavoratori e delle imprese.
 CAMERE DI COMMERCIO E P.A.
Il Comma 2 dell’art 9 prosegue precisando che le P.A. “garantiscono”, “comunicano” con le camere di commercio:
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 garantiscono, attraverso le camere di commercio, la pubblicazione e l’aggiornamento delle norme e dei requisiti minimi per l’esercizio di ciascuna tipologia di attivita’ d’impresa. A questo fine, le medesime amministrazioni comunicano alle camere di commercio, entro il 31 dicembre di ogni anno, l’elenco delle norme e dei requisiti minimi per l’esercizio di ciascuna tipologia di attivita’ d’impresa.
RITARDI DELLA P.A.: BUON SENSO
Il comma 3 dell’art. 9 viene scritto ciò che sembra appartenere al buon senso ed alla giustizia sostanziale:
3. All’articolo 10-bis 1della legge 7 agosto 1990, n. 241, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all’accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all’amministrazione».
DOCUMENTI GIA’ CONOSCIUTI DALLA P.A.
il Comma 4 dell’art. 9 è operativo ma il legislatore  afferma, per iscritto, che le P.A. Amministrazioni non possono richiedere alle imprese copie di documentazioni già presenti nel registro (sembra ovvio e non lo è):
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le certificazioni relative all’impresa devono essere comunicate dalla stessa al registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, anche per il tramite delle agenzie per le imprese di cui all’articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e sono inserite dalle camere di commercio nel repertorio economico amministrativo (REA). Alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo, alle quali le imprese comunicano il proprio codice di iscrizione nel registro delle imprese, e’ garantito l’accesso telematico gratuito al registro delle imprese. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 non possono richiedere alle imprese copie di documentazione gia’ presente nello stesso registro.
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE E SANZIONI
Il comma 5 dell’art. 9 si occupa di sanzioni e modifica l’art. 2630 c.c.:
5. Al fine di rendere piu’ equo il sistema delle sanzioni cui sono sottoposte le imprese relativamente alle denunce, alle comunicazioni e ai depositi da effettuarsi presso il registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio, l’articolo 2630 del codice civile e’ sostituito dal seguente:
«Art. 2630. – (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi). – Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una societa’ o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria e’ ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria e’ aumentata di un terzo».

adminImpresa e P.A.: buoni propositi
Leggi Tutto

Terre e rocce da scavo: DL Sviluppo

 Terre e Rocce da scavo: DL Sviluppo – Uno sguardo al futuro?

 a cura di avv. Cinzia Silvestri

La travagliata storia delle Terre e rocce da scavo (a memoria dell’ art. 186 Dlgs. n.152/2006 ss.) è destinata a non finire.

Per coloro che si sono occupati a lungo dell’art. 186 (Dlgs. n.152/2006) e ne hanno seguito l’evoluzione sin dal primitivo, ma attuale, provvedimento del 2001 (L. 443/2001), il contenuto nel prossimo DL Sviluppo ….rinnova la memoria.

Non si può dimenticare che, un anno fa circa, l’art. art. 39 comma 4 Dlgs. n. 205/2010 precisava che: “Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all’articolo 184-bis,comma 2, e’ abrogato l’articolo 186.”.

 Ebbene, il “DL Sviluppo”, ancora in incubazione, porta con se’ un “ritorno al passato”, rievoca alla memoria di coloro che hanno scritto sul tema, ciò che è stato…. abrogato.

 E’ prematuro commentare ma vale la pena di ….segnalare.

 La bozza del 23.10.2011 Dl Sviluppo precisa all’art. 36:

La proposta è finalizzata a classificare le terre e rocce da scavo quali sottoprodotti e non rifiuti, consentendone pertanto il riutilizzo nell’ambito del medesimo intervento dal quale traggono origine e comportando, in tal modo, una riduzione dei costi delle infrastrutture.”.

Ovvero:

Sono da considerate sottoprodotti ai sensi dell’articolo 184‐bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nelle more dell’emanazione del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 2 dello stesso articolo, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, prodotte nell’esecuzione di opere pubbliche, anche se contaminate o mischiate, durante il ciclo produttivo, da materiali, sostanze o residui di varia natura, ancorchè inquinanti, derivanti dalle tecniche e dai materiali utilizzati per poter effettuare le attività di evacuazione, perforazione e costruzione ed impiegate, senza alcuna trasformazione diversa dalla normale pratica industriale, intendendosi per tale anche selezioni granulometrica, riduzione volumetrica, stabilizzazione a calce o a cemento, essiccamento, nell’ambito di un unico ciclo produttivo che preveda la loro ricollocazione secondo le modalità stabilite nel progetto di utilizzo approvato dalle autorità competenti anche ai fini ambientali ed urbanistici e nel rispetto delle caratteristiche ambientali del sito di destinazione, con riferimento alle concentrazioni di tabella 1, allegato 5, parte IV, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, fatta salva la possibilità, in caso di fenomeni naturali che determinano superamenti delle stesse, di adottare i valori del conto come concentrazioni soglia di contaminazione”.

 Relazione

La proposta, da verificare con il competente Ministero dell’ambiente, è finalizzata a classificare le terre e rocce da scavo quali sottoprodotti e non rifiuti, consentendone pertanto il riutilizzo nell’ambito del medesimo intervento dal quale traggono origine e comportando, in tal modo, una riduzione dei costi delle infrastrutture in particolare per le opere infrastrutturali che prevedono la realizzazione di gallerie”.

 

 

 

 

Nota 1: cfr. Codice dell’Ambiente, Giuffrè, 2008, commento all’art. 186 a cura di Cinzia Silvestri

Nota 2: Articolo 184-bis 1. E’ un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l’oggetto e’ originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non e’ la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) e’ certo che la sostanza o l’oggetto sara’ utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto puo’ essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo e’ legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non portera’ a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinche’ specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All’adozione di tali criteri si provvede con uno o piu’ decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformita’ a quanto previsto dalla disciplina comunitaria
Articolo inserito dall’articolo 12 del D.Lgs 3 dicembre 2010, n. 205.
 

 

adminTerre e rocce da scavo: DL Sviluppo
Leggi Tutto

Sicurezza: infortunio sul lavoro e responsabilità direttore

Corte di Cassazione Sentenza 3 febbraio 2011, n. 4106
a cura di avv. Cinzia Silvestri


Precisare le responsabilità in caso di infortunio sul lavoro non è semplice tanto più in aziende di grandi dimensioni.
La sentenza in esame evidenzia proprio questa difficoltà laddove la corretta valutazione della responsabilità ha dovuto attraversare tre gradi di giudizio.
Merito della sentenza è la valutazione della posizione sostanziale di ogni figura rispetto agli obblighi di prevenzione.
Laddove esista figura destinata al controllo e direzione di un certo settore, anche nella gestione dei lavoratori e del lavoro , pur non essendo RSPP , esiste un obbligo diretto a provvedere alla sicurezza laddove, si intende, esista, quantomeno, un budget di intervento, un certo potere decisionale.
La sentenza elude la questione della delega aziendale e ne prescinde in quanto ritiene che esista un obbligo diretto, e non delegato dal datore di lavoro.
Laddove, infatti, al fine della sicurezza dei lavoratori l’intervento anche economico (come l’acquisto di una scaletta) rientri nel budget del direttore assegnato alla filiale questi è tenuto, per proprio dovere e nell’ambito dei suioi poteri, ad intervenire a tutela della sicurezza.
La responsabilità non può dunque essere imputata al datore di lavoro, in quanto tale, solo perchè non è stata provata la esistenza di una delega o perchè non era stato nominato RSPP.
La sentenza della Cassazione, dunque, esonera il datore di lavoro dalla responsabilità ed onera invece il direttore di filiale per non essere intervenuto all’acquisto della scaletta nell’ambito del suo potere di spesa e decisionale.
****
In particolare:
Veniva condannato con sentenza del Tribunale alla pena di mesi due di reclusione per il reato di lesioni colpose in seguito ad infortunio sul lavoro in quanto responsabile di avere omesso, in qualità di datore di lavoro e legale rappresentante della ditta, “…di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate, in particolare una scala pedana di dimensione e conformazione tali da realizzare un posto di lavoro stabile e sicuro per eseguire le attività inerenti la manutenzione della pressa a iniezione, sita nello stabilimento della sopra indicata impresa.”
In particolare descrive la sentenza del Tribunale : “…Il lavoratore addetto alla pressa nello stabilimento della ditta, nell’ispezionare l’interno della tramoggia, annessa alla pressa a iniezione, in mancanza di supporto adeguato, perdeva l’equilibrio e, nel tentativo di proteggersi, si agganciava al bordo tagliente della tramoggia con la mano destra, riportando ferita lacero contusa al terzo dito della mano destra con lesioni tendinee al flessore profondo con prognosi di 81 giorni ed invalidità permanente pari al 3%….”.
Veniva proprosto appello alla Corte di Trieste che però confermava la sentenza del Tribunale.
Seguiva impugnazione avanti alla Corte di Cassazione.
Affermava il ricorrente di essere legale rappresentante di una società che opera in sette stabilimenti dislocati in due regioni (Friuli Venezia Giulia e Veneto), che occupa oltre 600 dipendenti e che ha un fatturato annuo di circa 140 milioni di euro e che nello stabilimento nel quale si è verificato l’infortunio c’era un direttore, il quale aveva poteri ed autonomia di spesa almeno fino a 5000 euro, senza alcuna necessità di preventiva autorizzazione, il quale per delega disponeva le manutenzioni necessarie. Nella fattispecie il ruolo di “datore di lavoro” era soltanto del ricorrente (che è già stato condannato), nè il ricorrente poteva condividere l’assunto della Corte territoriale secondo cui sarebbe stata necessaria la prova rigorosa ed esaustiva dell’esistenza di una delega anche non scritta, in quanto tale asserzione poteva riferirsi solo all’insussistenza di una valida delega di tipo generale per coprire ogni tipo di deficienza nelle attrezzature messe a disposizione del lavoratore.
Non poteva invece ritenersi necessaria la prova rigorosa della delega per affermare la responsabilità esclusiva del direttore di stabilimento per tutti quegli infortuni che dipendevano o da carenze nelle modalità operative o da inidoneità di attrezzature alle quali egli doveva e poteva porre rimedio in quanto la spesa necessaria rientrava nei limiti della sua autonomia, come appunto nel caso che ci occupa.
La Corte di appello ha ritenuto sussistente la responsabilità del ricorrente (datore di lavoro) principalmente sulla base dei seguenti argomenti:

  1. il mancato accertamento dell’esistenza di una delega scritta e dell’esistenza di una delega ancorchè non scritta;
  2. la mancata nomina di un responsabile della sicurezza;
  3. la circostanza che il direttore dello stabilimento non poteva essere considerato “datore di lavoro”, dal momento che aveva un potere di spesa limitato solo alle situazioni di emergenza, come poteva desumersi dalle affermazioni del teste (.

Dalla istruttoria processuale risultava altresì che il direttore aveva poteri legati all’emergenza, ed anche il potere di far fronte alle spese di modesta entità, avendo a tale scopo una disponibilità di cassa di circa 1000,00 euro ; l’intervento sulla scala messa a disposizione del lavoratore comportava peraltro una spesa di circa 500,00 euro; spesa dunque che poteva rientrare nella disponibilità del direttore.
Secondo la Cassazione invece non risulta pertanto necessaria la prova rigorosa della sussistenza di una delega al direttore dello stabilimento.
Il Dlgs n. 626 del 1994, articolo 2, lettera b), 1 periodo, così come modificato dal Dlgs n. 242 del 1996, considera datore di lavoro “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore”comunque “il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’unità produttiva, quale definita dalla lettera i) in quanto titolare dei poteri decisionali di spesa”.
Con l’avverbio “comunque” il legislatore ha inteso dare netta preminenza al criterio sostanziale che deve essere in ogni caso rispettato e che prevale quando vi è discordanza tra la situazione formale e quella reale.
Conclude la Cassazione: “ ….Quindi, ……nelle aziende di grandi dimensioni è frequente il caso in cui il soggetto dotato della legale rappresentanza non coincide con quello in grado di esercitare l’effettivo potere di organizzazione dell’azienda e del lavoro dei dipendenti ed è a quest’ultimo che dovranno attribuirsi le connesseresponsabilità prevenzionali.
Secondo la univoca giurisprudenza di questa Corte, pertanto, (cfr., tra le altre, Cass., Sez. 4, Sent. n. 49819 del 5 dicembre 2003) il dato normativo consente di distinguere un datore di lavoro in senso giuslavoristico da uno o più datori di lavoro (sussistendo distinte unità produttive) in senso prevenzionale. E evidente che la responsabilità del soggetto preposto alla direzione dell’unità produttiva è condizionata alla congruità dei suoi poteri decisionali e di spesa rispetto alle concrete esigenze prevenzionali.
Egli pertanto sarà qualificabile come datore di lavoro ai fini della sicurezza solo se gli saranno attribuiti poteri e disponibilità finanziarie adeguate ad effettuare gli adempimenti prescritti dalla legge e solo entro quei limiti, mentre, per tutti gli altri adempimenti per i quali non dispone dei mezzi e dei poteri per realizzarli, le eventuali violazioni (e relative conseguenze) non saranno a lui ascrivibili.
Pertanto, nella fattispecie di cui è processo, il direttore dello stabilimento , rientrando l’intervento sulla scala nel suo potere di spesa e nell’autonomia di cui disponeva, era autonomamente onerato a titolo originario e non già per delega del legale rappresentante della Spa”.
 

adminSicurezza: infortunio sul lavoro e responsabilità direttore
Leggi Tutto

Focus Sicurezza: RSPP

A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi

 
E’ utile a volte richiamare alla memoria ciò che ci sembra già di conoscere.
 
Il «responsabile del servizio di prevenzione e protezione» è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati dall’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
L’ «addetto al servizio di prevenzione e protezione» è invece la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.



Servizio di prevenzione e protezione

Servizio di prevenzione e protezione (art. 31)
 
commi 1 e 2 riprendono sostanzialmente le previsioni già presenti nel D.Lgs 626/94 e, in particolare, i requisiti degli addetti e del responsabile del SPP introdotti con il D.Lgs n. 195/2003, con la novità rappresentata dalla possibilità che il Servizio esterno può ora essere costituito anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici. Inoltre, relativamente all’ipotesi di costituzione di un SPP interno,  non viene ripetuto l’inciso “da lui dipendenti”,  contenuto nell’art. 8, comma 2, del  D.Lgs 626/94, con la conseguenza che le persone designate per l’espletamento dei compiti di addetto o responsabile del servizio  non devono essere necessariamente lavoratori subordinati. L’obbligo di consultazione del RLS, nel caso previsto dal comma 4 in cui si debba ricorrere a persone o servizi esterni in assenza, all’interno, di persone in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 32, è ora inserito nell’art. 50, comma 1, lett. c). Non trova conferma e risulta pertanto venuto meno, per il  datore di lavoro, l’obbligo, in precedenza previsto dall’art 8, comma 11, del D.Lgs 626/94, di comunicare al servizio ispezione del lavoro e alle unità sanitarie locali il nominativo del RSPP. Nel comma 6 – relativo alle ipotesi (in precedenza disciplinate dall’art. 8, comma 5) in cui è obbligatoria l’istituzione del SPP all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva – il termine “dipendenti” risulta sostituito dal termine “lavoratori”, con la conseguenza che, ai fini della determinazione della dimensione aziendale menzionata nei punti e), f) e g), vanno computati anche i soggetti occupati con rapporto diverso dal lavoro subordinato. Il successivo comma 7 dispone che, nelle ipotesi  di cui al precedente comma 6, il Responsabile del SPP deve essere interno. Ne discende che, stante la previsione del precedente comma 4, ove l’azienda non disponga al proprio interno di un soggetto in possesso di capacità adeguate, se ne dovrà dotare, integrando il proprio organico. Vista la definizione ampia di lavoratore, è da ritenere che l’impresa possa ricorrere ad una qualsiasi forma contrattuale. Infine, trova conferma nel comma 8 la possibilità di istituire un unico SPP nelle aziende con più unità produttive e nei casi di gruppi di imprese.

Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni (art. 32)

Il comma 2 introduce requisiti ulteriori per il responsabile del SPP e richiama i contenuti indicati dall’accordo Stato-regioni del 26 gennaio 2006, attuativo del comma 2 dell’art. 8 bis del  D.Lgs 626/94. Da notare i riferimenti a specifici corsi di formazione in materia di protezione dei rischi di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all’art. 2. Quest’ultima previsione consegue allo specifico inserimento, tra i rischi da valutare, di quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004. Il comma 3 fa espressamente salva la previsione dell’art. 3 del D.Lgs n. 195/2003 relativo alla abilitazione alle  funzioni di responsabile o addetto di coloro che, pur essendo privi del titolo di studio richiesto, dimostrino di aver svolto le stesse funzioni, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003. L’esercizio della funzione di RSPP viene tuttavia condizionato alla previa frequenza di uno dei corsi previsti dall’accordo Stato regioni richiamato al comma 2. Il comma 7 dispone la registrazione dello svolgimento delle attività di formazione da parte dei componenti del servizio interno, nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 276/2003. Si tratta di una disposizione innovativa, finalizzata a dare evidenza, nel curriculum professionale e formativo del lavoratore, della frequenza dei corsi in materia di protezione e prevenzione.
 
Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34)
 
Il  comma 1 conferma la possibilità che, nelle ipotesi previste nell’allegato 2 , il datore di lavoro possa svolgere, insieme ai compiti propri del SPP, di prevenzione incendi e di evacuazione, anche le funzioni di primo soccorso. Il comma 2 pone a carico del datore di lavoro che intende svolgere personalmente le funzioni indicate nel comma 1, l’obbligo di  frequentare appositi corsi di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore. Per il contenuto della formazione si fa rinvio ad un accordo della Conferenza Stato-regioni che dovrà intervenire entro un anno dall’entrata in vigore del TU. Durante tale periodo, conserva validità la formazione conseguita attraverso la frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 3 del DM 16 gennaio 1997. La stessa disposizione non conferma e deve, pertanto, ritenersi venuto meno l’obbligo per il datore di lavoro interessato  di provvedere alle comunicazioni, in precedenza previste dall’art. 10, comma 2, del D.Lgs 626/94, nei confronti dell’organo di vigilanza.   Infine, il comma 3 pone a carico dello stesso datore di lavoro interessato un nuovo obbligo di frequenza di corsi di aggiornamento. Si tratta di una previsione di portata generale riferibile  anche ai datori di lavoro che hanno frequentato i corsi previsti dal DM 16 gennaio 1997, nonché a quelli che, sia pure fino al 31 dicembre 1996, erano esonerati a norma dell’art. 95 del  D.Lgs 626/94.
 
Con il decreto 106 viene introdotto un comma aggiuntivo che prevede nelle aziende o unità produttive sino a 5 lavoratori la possibilità per il datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso e prevenzione incendi anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia affidato l’incarico di RSPP a persone interne o a servizi esterni, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
 
Il tal caso il datore di lavoro dovrà frequentare gli specifici corsi di formazione di pronto soccorso e prevenzione incendi.
 

adminFocus Sicurezza: RSPP
Leggi Tutto

SISTRI: non solo proroga

Alcune altre novità
http://www.minambiente.it/
 
a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


 
Il sito del Ministero dell’ambiente ormai ha reso di dominio pubblico l’intento di scaglionare nel tempo l’operatività del Sistri  http://www.minambiente.it/
 
L’intenzione del Ministero è quella di emanare un Decreto Ministeriale con il quale, nel prorogare il termine del 1° giugno 2011 dell’entrata in operatività del SISTRI, si individuano date di operatività del Sistema differenziate per dimensione aziendale e per quantità di rifiuti trasportati.
 
Vero è che molte altre novità sono in arrivo.
 
Si segnala che il Decreto Legislativo di recepimento delle Direttive 2008/99/CE (tutela penale dell’ambiente) e 2009/123/CE (relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni) dovrebbero, invece, contenere nuove disposizioni specifiche relative al sistema sanzionatorio del SISTRI. In particolare dovrebbero essere previste, per il 1° semestre di operatività del sistema, sanzioni più lievi e graduali rispetto a quelle attualmente contenute nel Decreto Legislativo n. 205 del 2010.
 
È previsto anche un ulteriore Decreto Ministeriale con il quale verranno definite: soluzioni tecniche per i rallentamenti del sistema superiori a 3 minuti, una procedura alternativa nel caso in cui il SISTRI non individui il malfunzionamento che invece viene individuato dall’operatore, una procedura semplificata per i trasportatori che applicano il SISTRI ed acquisiscono i dati da produttori che ancora non applicano il sistema.
 
C’è stato, inoltre, un impegno di cui Governo e Ministero dell’Ambiente si sono fatti partecipi e garanti, di far effettuare nel corso dei 3 mesi antecedenti al 1° settembre p.v. (prima scadenza operativa), apposite ed opportune verifiche sul funzionamento del sistema SISTRI nel suo complesso nonché di intervenire conseguentemente, se del caso, con gli opportuni adeguamenti tecnici e semplificazioni operative (come ad esempio la sostituzione del sistema a chiavette con altro più semplice ed affidabile).
 

adminSISTRI: non solo proroga
Leggi Tutto

RIFIUTI: SOTTOPRODOTTI -VINACCE ESAUSTE

Tribunale penale di Asti Ordinanza  13 gennaio 2011

A cura di avvocato Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati


 
 
La vicenda trattata dal Tribunale presenta interesse laddove affronta la questione relativa a ciò che è rifiuto e a ciò che non lo è; affronta la questione relativa dunque al “sottoprodotto”.
 
La L. n. 205/2008 art. 2bis[1], che si riporta, aveva escluso le vinacce esauste dal novero dei rifiuti laddove esistenti alcune caratteristiche e si badi finalizzata, tale esclusione, al recupero energetico.
La legge 205/2008 invero richiama l’allegato della parte V  relativa alle “caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo”.
 
 
Ebbene il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Asti ha sollevato questione di legittimità costituzionale con ordinanza 13.1.2011 in relazione alle vinacce esauste la cui disciplina, dettata dall’art. 2 bis della L. 30.12.2008 n. 205, contrasterebbe con la Direttiva sui rifiuti 2006/12/CE.
 
Certo il Giudice richiama normativa nazionale (L. 205/2008) e comunitaria (Direttiva 2006/12) che ad oggi deve essere letta alla luce della L. 205/2010 di riforma della parte IV del codice ambientale e dunque degli articoli come riformati di cui art. 183 ss e in particolare dell’art. 184 bis nonché della Direttiva 2008/98/CE.
 
Ciò nonostante il ragionamento del Giudice presenta una sua attualità laddove richiama un principio importante: la natura di sottoprodotto deve essere sempre verificata.
 
L’incidente di costituzionalità trae origine dalla richiesta del Pubblico Ministero che, nella formulazione del capo di imputazione del titolare di una distilleria, aveva richiesto anche la condanna ai sensi dell’art. 256 comma 1 lett. a) in relazione all’art. 214 D. Lgs. 152/2006 dato il recupero energetico dei rifiuti prodotti dalla attività di distillazione costituiti da vinacce esauste in assenza di iscrizione nel registro provinciale delle imprese di recupero rifiuti non pericolosi.
Ebbene, il Tribunale prendeva atto che  le vinacce costituivano, infatti, sottoprodotti ai sensi dell’art. 2 bis L. 205/2008, non rientrando più tra i rifiuti derivati dall’industria agroalimentare ai sensi del DM 5.2.1998 ( cfr. all.1 sub1 punto 11.7 e all. 2 suball.1).
In quanto non rifiuti, l’uso improprio delle vinacce non costituisce reato ai sensi dell’art. 256 D. Lgs. 152/2006.
 
Il PM tuttavia rilevava che la L. 205/2008 stabilisce una presunzione assoluta, non permettendo di verificare nel concreto l’impiego effettivo delle vinacce e ciò sarebbe contrario alla ratio della Direttiva 2006/12/CE, che fa leva, invece, anche su elementi estrinseci e sui comportamenti dei soggetti produttori ed utilizzatori, non limitandosi alla sola natura del materiale (es: sfruttamento economico, rendita, operazioni di recupero).
così operando la normativa del 2008 ha creato un’ingiustificata riduzione della sfera di operatività della direttiva sui rifiuti che l’Italia è invece obbligata a trasporre mediante apposite norme interne” (ordinanza GIP)
 
Il Giudice nazionale non può disapplicare la disposizione italiana contrastante, preferendo la direttiva comunitaria, e dunque, qualora la ritenga in conflitto con la disciplina europea, unico rimedio, è investire la Corte Costituzionale della questione (sentenza Corte Costituzionale 25.1.2010, n. 28).
Sulla scorta delle argomentazioni del PM il GIP del Tribunale di Asti ha ritenuto non manifestamente infondata e rilevante la questione e ha adito la Consulta perché l’art.2bis L. 205/2008  viola l’art. 11 e 117 comma 1 Cost.
La Corte costituzionale dunque è chiamata a statuire sulla legittimità della L. 205/2008 laddove precisa la natura di sottoprodotto delle vinacce esauste.
Si rimane in attesa della pronuncia del Giudice delle leggi.


[1] “Art. 2bis.
Disposizioni in materia di biomasse combustibili relative alla vinaccia esausta ed al biogas nei processi di distillazione
 
1. Le vinacce vergini nonche’ le vinacce esauste ed i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di vinificazione e di distillazione, che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l’essiccazione, destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo sono da considerare sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. E’ sottoprodotto della distillazione anche il biogas derivante da processi anaerobici di depurazione delle borlande della distillazione destinato alla combustione nel medesimo ciclo produttivo, ai sensi della sezione 6 della parte II dell’allegato X alla parte quinta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006».

 

adminRIFIUTI: SOTTOPRODOTTI -VINACCE ESAUSTE
Leggi Tutto

Sistri: Testo Unico?

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 aprile 2011  il DM 18 febbraio 2001 n. 5[1]2
 
A CURA DI AVV. CINZIA SILVESTRI E DOTT. DARIO GIARDI
 
Il provvedimento riunifica in un solo testo tutti i cinque decreti finora emanati sul Sistri che, dal prossimo 11 maggio (data di entrata in vigore del cosidetto “Testo Unico”), cesseranno di produrre effetti.
Resteranno salve, tuttavia, le proroghe intervenute per:
o   l’avvio operativo del sistema fissato al 1 giugno 2011;
o   la trasmissione dei dati di quanto prodotto e smaltito o recuperato nel 2010  e nel 2011 (da effettuarsi rispettivamente entro il 30 aprile ed il 31 dicembre 2011).
 
Il Dm non incide nella sostanza sul Quadro esistente relativo al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti. Vengono, tuttavia, introdotte importanti modifiche che è opportuno evidenziare:
 

  • VERSAMENTO CONTRIBUTO
  • viene DIFFERITO dal 31 gennaio al 30 aprile il temine entro il quale è possibile versare il contributo annuo. Si tratta di un vero e proprio mutamento della disciplina di base. Infatti, il 30 aprile rappresenterà il nuovo termine per i versamenti da effettuare anche in futuro. Per il 2011 è evidente il disallineamento temporale tra il pagamento entro il 30 aprile e l’entrata in vigore del Dm (11 maggio). Tale disallineamento non genererà però conseguenze dato che il quadro sanzionatorio entrerà in vigore a partire dal 1 giugno 2011;

 

  • TRASPORTATORI IN CONTO TERZI
  • è prevista la possibilità per i trasportatori in conto terzi (articolo 212, comma 5, Dlgs 152/2006) di dotarsi del dispositivo Usb (la chiavetta) relativo alla sola sede legale oppure, in alternativa, di un’ulteriore chiavetta per ciascuna unità locale. In questo secondo caso, il contributo va versato per ogni unità locale dotata di chiavetta. Resta fermo l’obbligo di pagare il contributo annuale e di dotarsi di una chiavetta per ogni veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti;

 

  • MICRORACCOLTA
  • viene confermata – per la microraccolta ed estesa alle attività di raccolta dei rifiuti prodotti da attività di manutenzione (purché i rifiuti siano trasportati direttamente all’impianto di recupero o smaltimento da parte del soggetto che ha effettuato la manutenzione) – la possibilità per il trasportatore che intende movimentare rifiuti pericolosi di non dover accedere necessariamente almeno due ore prima al sistema per la compilazione della scheda Sistri Area movimentazione. L’importante è che tale scheda venga compilata prima della movimentazione medesima;

 

  • TRASPORTO MARITTIMO
  • per il trasporto marittimo dei rifiuti è previsto che l’armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto, possano delegare gli adempimenti Sistri al raccomandatario marittimo di cui alla legge 135/77. In tal caso, il raccomandatario consegna al comandante della nave la copia compilata della scheda Sistri – Area movimentazione. All’arrivo, il comandante consegna la copia della scheda al raccomandatario rappresentante l’armatore o il noleggiatore presso il porto di destino;

 

  • RIFIUTI PERICOLOSI
  • per i produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa è prevista la possibilità di adempiere all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie della scheda Sistri Area movimentazione, relative ai rifiuti prodotti.

Restano soggetti al registro di carico e scarico i produttori di rifiuti non pericolosi non obbligati ad iscriversi al Sistri.
 
 
Si informa, inoltre, che sul sito www.sistri.it nella Sezione “Manuali e Guide”, è disponibile l’edizione aggiornata del Manuale Operativo 2.4 del 26 aprile u.s. (Allegato IV), in cui è stata aggiunta la procedura per la gestione degli autoveicoli fuori uso (ELV) e chiarimenti circa le modalità per allineare il registro cronologico alle giacenze reali prima del 1 giugno 2011.
 
 
 
 


[1] E’ stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 107 della Gazzetta Ufficiale n.95 del 26 aprile 2011, il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 18 febbraio 2011 n. 52 “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” . CFR. www.sistri.it

 

adminSistri: Testo Unico?
Leggi Tutto

Sistri: ancora proroga?

DDL n. 2412 Senato e circolare Min. Amb. 3.3.2011
 
a cura di avv. Cinzia Silvestri


 
 
Non è un caso che in prossimità della operatività piena del sistema Sistri al 1 giugno 2011 qualcuno ricordi il progetto di legge DDL 2412 presentato al Senato il 27.10.2010, assegnato alle Camere il 11.11.2010 e da allora … dimenticato.
 
Il disegno di legge chiede l’operatività del Sistri “non può essere antecedente al 1 gennaio 2012…”.
 
Vero è che il Governo ed il Ministero dell’ambiente si esprimono diversamente .
 
Utile la lettura dell’ultimo comunicato Sistri del Ministro Prestigiacono datato 8.3.2011.
Utile la lettura della Circolare del Ministero ambiente del 3.3.2011 che riepiloga gli adempimenti a carico dei soggetti interessati (entrambi i documenti sono pubblicati in www.sistri.it) .
Tutto sembrerebbe pronto per la concreta operatività al 1 giugno 2011.
 
Vero è che ormai siamo abituati a subire/ottenere proroga non attraverso strumento legislativo (DDL 2412) ma a mezzo di strumenti governativi emanati all’ultimo momento e forse oltre …. l’ultimo momento.
 
Merita comunque lettura la Circolare del Ministero dell’ambiente che si riporta di seguito, rimandando comunque al sitowww.sistri.it, con l’unica precisazione che si tratta pur sempre di “circolare” ovvero stumento non legislativo finalizzato ad indicare linee di comportamento o semplificazioni o riassunti con mero intento di fornire chiarezza e destinato per lo più ad enti .
 
 

 
 

Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 03 marzo 2011

Rifiuti: modifiche agli obblighi di comunicazione annuale
Circolare recante indicazioni operative relative all’assolvimento degli obblighi di comunicazione annuale di cui alla legge 70/94, al Dpcm 27/04/2010 e all’art.12 del Dm 17/12/2009, come modificato con Dm 22/12/2010
A seguito dell’introduzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI, è venuta meno, per i soggetti tenuti ad aderire al SISTRI, la necessità di comunicazione, ai sensi della legge 70/94, dei dati relativi ai rifiuti prodotti, gestiti e movimentati già inseriti nel sistema informatico. In particolare, con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, che, modificando il decreto legislativo n. 152/2006, ha introdotto, tra l’altro, l’articolo 264-bis, sono state abrogate, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, le norme concernenti le parti del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui al DPCM 27 aprile 2010 riguardanti i produttori di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano il trasporto di rifiuti speciali, nonché i soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti e gli intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione, ora tenuti ad iscriversi al SISTRI.
Tuttavia, nelle more della piena entrata a regime (a decorrere dal 1 giugno 2011) del SISTRI quale unico strumento per la registrazione e la tracciabilità dei rifiuti, il DM 17 dicembre 2009, istitutivo del SISTRI, ha previsto, a carico dei soli produttori iniziali di rifiuti e delle imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti a presentare il MUD, l’obbligo di comunicare al SISTRI determinate informazioni.
I trasportatori di rifiuti e coloro che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione non sono tenuti, pertanto, a porre in essere alcun adempimento di comunicazione a decorrere dall’anno 2010.
Le informazioni relative all’anno 2010 devono essere comunicate, secondo le modalità di seguito illustrate, entro il 30 aprile 2011, mentre le informazioni relative al periodo 1.1.2011-31.5.2011 dovranno essere comunicate entro il 31 dicembre 2011.
Stante il disposto dell’articolo 12 del DM 17 dicembre 2009, come modificato con DM 22 dicembre 2010, le informazioni da comunicare sono riferite anche al periodo cosiddetto del “doppio binario”, nel quale è stato mantenuto anche l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del d.lgs. n. 152/2006. Alla luce di ciò, tutti i soggetti sopra indicati dovranno presentare la comunicazione SISTRI per tutto il 2010 e per il periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 2011.
I soggetti che operano nel settore dei veicoli a fine vita devono invece presentare, entro il 30 aprile 2011, il MUD relativo al 2010, dal momento che l’abrogazione del relativo capitolo 2 del DPCM 27 aprile 2010, disposta al comma 1, lettera b) del citato articolo 264 bis, spiega effetto a partire dalla dichiarazione relativa al 2011. Pertanto, i predetti soggetti presenteranno il MUD di cui al DPCM 27 aprile 2010 per la dichiarazione 2010, mentre per il periodo dell’anno 2011 antecedente l’entrata a regime del SISTRI (1° gennaio- 31 maggio) dovranno presentare la dichiarazione SISTRI di cui all’articolo 12 del DM 17 dicembre 2009. In considerazione della limitatezza dell’arco temporale di riferimento e della non ripetibilità dell’adempimento della dichiarazione SISTRI, che riguarda unicamente il 2010 e parte del 2011, si ritiene opportuno agevolare i soggetti tenuti al suo espletamento utilizzando, nelle parti pertinenti, la medesima modulistica che era riportata nel DPCM 27 aprile 2010.
La presentazione della dichiarazione SISTRI potrà dunque avvenire con le seguenti modalità alternative, a scelta dell’interessato:

  • Compilando in via telematica gli appositi modelli, che saranno pubblicati sul portale www.sistri.it, oppure
  • Compilando e trasmettendo alla Camera di commercio territorialmente competente, previo pagamento del diritto di segreteria e con le modalità utilizzate per la presentazione del MUD di cui alla legge n.70/94, le schede del Capitolo 1 – Rifiuti del DPCM 27 aprile 2010 relative alla specifica attività svolta.

Le Camere di commercio provvederanno ad inoltrare le informazioni raccolte al SISTRI e all’ISPRA, deputato all’elaborazione dei dati nell’ambito del Catasto dei rifiuti.
Stante il sopra richiamato disposto normativo, rimangono tenuti a presentare il MUD di cui al DPCM 27 aprile 2010:

  • ll Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all’articolo 224 del d.lgs. n. 152/2006 e i sistemi di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c) del medesimo decreto legislativo, riconosciuti ai sensi del comma 5 del citato articolo 221;
  • I comuni o loro consorzi e le comunità montane, ai sensi dell’art.189, comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato con d.lgs. n. 205/2010. Tuttavia, ai sensi dello stesso articolo 189, commi 4 e 5, a decorrere dall’entrata a regime del SISTRI (1° giugno 2011) i comuni della regione Campania, tenuti ad aderire al SISTRI, e i comuni che aderiranno su base volontaria al SISTRI, non saranno più tenuti a presentare il MUD di cui al DPCM 27 aprile 2010, salvo quanto disposto per le informazioni relative ai costi di cui all’articolo 189, comma 3, lettera d);
  • I soggetti di cui all’articolo 13, commi 6 e 7, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, iscritti al Registro Nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all’articolo 14 del medesimo decreto legislativo. Si riepiloga di seguito quanto sopra rappresentato riguardo agli adempimenti cui sono tenuti i diversi soggetti.

 

SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEL MUD SULLA BASE DELLA PREVIGENTE NORMATIVA ADEMPIMENTO PERIODO DI RIFERIMENTO
Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti Nessuna
dichiarazione
A decorrere dalla dichiarazione relativa al 2010
Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione Nessuna
dichiarazione
A decorrere dalla dichiarazione relativa al 2010
Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti Dichiarazione
SISTRI
Dichiarazione relativa al 2010 e al periodo 1° gennaio-31 maggio 2011
Consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati Nessuna
dichiarazione
 
Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all’articolo 224 del d.lgs. n. 152/2006 e sistemi riconosciuti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c) del medesimo decreto legislativo Dichiarazione
MUD
 
Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi tranne imprenditori agricoli con volume annuo di affari non superiore a 8000 euro Dichiarazione
SISTRI
Dichiarazione relativa al 2010 e al periodo 1° gennaio-31 maggio 2011
Soggetti che effettuano la raccolta, il trasporto, il trattamento ed il recupero dei veicoli fuori uso di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209. Dichiarazione
MUD
Dichiarazione MUD (Capitolo 2- Veicoli fuori uso) per il 2010. Dichiarazione SISTRI relativa al periodo 1° gennaio-31 maggio 2011
Soggetti di cui all’articolo 13, commi 6 e 7, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, iscritti al Registro Nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all’articolo 14 del medesimo decreto legislativo Dichiarazione
MUD
Dichiarazione MUD (Capitolo 3 – apparecchiature elettriche ed elettroniche e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) per il 2010
Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del d.lgs n. 152/2006 con più di 10 dipendenti Dichiarazione
SISTRI
Dichiarazione relativa al 2010 e al periodo 1° gennaio-31 maggio 2011
Comuni o loro consorzi e comunità montane Dichiarazione
MUD
 
Comuni della regione Campania e comuni che aderiscono volontariamente al SISTRI Dichiarazione
MUD
A decorrere dal secondo semestre 2011 le informazioni da rendere sono solo quelle relative ai costi di cui all’articolo 189, comma 5, lettera d) del d.lgs n. 152/2006

 

 

adminSistri: ancora proroga?
Leggi Tutto

Sistri: Aggiornamenti

A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
 
 
Sul sito www.sistri.it nella Sezione “Manuali e Guide”, è disponibile l’edizione aggiornata del Manuale Operativo e delle Guide Utenti che introducono importanti modifiche ed integrazioni.
Le principali riguardano i due capitoli aggiuntivi sul metodo di calcolo per i dipendenti di aziende ed unità locali (capitolo 6.1) e quello relativo alle operazioni di conguaglio dei contributi (capitolo 6.2) per l’anno 2012, incluso un estratto del testo unico di prossima pubblicazione (capitolo 6.2.1).
 
Importanti novità si trovano anche nelle sezioni:
–       Regione Campania;
–       Trasporto navale e marittimo rifiuti;
–       Attività di manutenzione infrastrutture e reti;
–       Trasbordo;
–       Autospurghi;
–       Veridicità dei dati e custodia dispositivi.
 
Per quanto riguarda i criteri per il calcolo del numero di dipendenti, nel manuale viene precisato che l’art. 188 ter del D.Lgs 152/2006, introdotto dall’art. 16 del D.Lgs. 205/2010, stabilisce che ai fini dell’iscrizione il numero dei dipendenti è calcolato con riferimento al numero delle persone occupate nell’unità locale dell’ente o dell’impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di apprendistato o contratto di inserimento), anche se temporaneamente assenti (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera). I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite.
Per il calcolo dei lavoratori dipendenti si fa riferimento alle metodologie di calcolo delle Unità Lavorative Annue (ULA) così come stabilite dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 Aprile 2005. In base a tale decreto, ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l’effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time di 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l’effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro. Nei casi di assenza prolungata (maternità e malattie lunghe) verrà conteggiata una sola unità lavorativa anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia provveduto a sostituire l’assente mediante la stipulazione di un contratto a termine.
Si considerano dipendenti dell’impresa anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell’impresa; con riferimento a questi ultimi gli stessi devono percepire un compenso per l’attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Al fine del calcolo in termini di ULA il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA a meno che il contratto che regola i rapporti tra la società ed il socio stesso specifichi una durata inferiore all’anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA).
Per il calcolo dei lavoratori autonomi e parasubordinati, questi vanno conteggiati: come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto come parasubordinato o lavoratore autonomo e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento.
Con la dizione “lavoro indipendente” si indicano le posizioni di “lavoro autonomo” che prevedono una diretta relazione tra datore di lavoro e prestatore di lavoro.
Ai fini del SISTRI vanno prese in considerazione le sole prestazioni che abbiano caratteristiche di stabilità e continuità, anche se fornita in maniera indipendente, con esclusione, quindi, delle forme occasionali di collaborazione lavorativa.
In base a quanto sopra esposto devono essere computate, tra i soggetti che rientrano nel numero di dipendenti, le seguenti figure:
–       lavoratori dipendenti (comprendendo anche quelli assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro; in tal caso, in una situazione di assenza prolungata, viene conteggiata una sola unità lavorativa anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia provveduto a sostituire l’assente mediante la stipulazione di un contratto a termine);
–       lavoratori parasubordinati con contratto di durata superiore a 30 gg/anno (rientrano nella fattispecie i lavoratori con contratti a progetto e contratti di collaborazione coordinata e continuativa; vanno, altresì, conteggiati i lavoratori autonomi che prestino in modo continuativo la loro attività professionale esclusivamente nell’unità locale);
–       lavoratori autonomi con una presenza stabile e continuativa nell’unità locale (superiore a 30 gg/anno);
–       lavoratori stagionali (va considerata la generalità dei rapporti a termine, con inclusione dei lavoratori a part-time con conteggio dei giorni in funzione dell’entità dell’orario previsto; vengono, in analogia, considerati anche i lavoratori interinali con loro riproporzionamento in base alle giornate di lavoro);
–       stagisti;
 
devono, invece, essere escluse dal computo le seguenti figure:
–       lavoratori autonomi con presenza non continuativa nell’unità locale (inferiore a 30gg/anno);
–       lavoratori in somministrazione;
–       lavoratori occasionali (fino a 30 giorni nell’arco di un anno solare);
–       lavoratori distaccati presso altra azienda o sede per un periodo superiore a 6 mesi;
–       lavoratori che operano in virtù di contratti di appalto.
 
Va inoltre ricordato che per calcolare il numero di dipendenti della singola unità locale occorre fare riferimento al numero medio degli addetti nell’anno solare precedente a quello a cui si riferisce il pagamento del contributo, indipendentemente dalla chiusura del bilancio.
 
 
Per quanto riguarda il contributo ai sensi di quanto disposto dall’art 4 del d.m. 17 dicembre 2009, i soggetti iscritti al SISTRI hanno l’obbligo di versare un contributo annuale per assicurare la copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Con l’articolo 7 del Testo Unico Sistri di prossima pubblicazione viene fissata al 30 aprile la data del versamento riferito all’anno solare. L’importo del contributo dovuto è indicato nell’Allegato II dello stesso DM.
Con l’art.6 del d.m. 9 luglio 2010 è stata disposta una significativa riduzione dell’entità dei contributi dovuti da parte dei piccoli produttori di modesti quantitativi annui di rifiuti pericolosi. Al terzo comma dello stesso articolo è stato stabilito che i soggetti interessati alle modifiche intervenute, che hanno gia provveduto al pagamento dei contributi, hanno diritto al conguaglio di quanto versato a valere sui contributi dovuti per gli anni successivi.
 
In relazione a quanto sopra, al fine di normalizzare la situazione che si è venuta a determinare, tenendo conto anche di quanto proposto dal Comitato di Vigilanza e Controllo del SISTRI, il Ministero dell’Ambiente ha deciso di consentire unicamente ai soggetti di cui al comma 1 dell’art. 6 del d.m. 9 luglio 2010 – e cioè agli enti ed imprese produttori di rifiuti pericolosi ed agli imprenditori agricoli fino a 10 addetti e con quantitativi annui di rifiuti pericolosi prodotti inferiori a 400 kg, nonchè ai Comuni con meno di 5000 abitanti – di portare in detrazione la quota in eccesso versata nel 2010 sull’entità dei contributi dovuti per l’anno 2011, rimasti immutati rispetto all’anno precedente.
Ne discende, in caso di invarianza del livello dei contributi anche per gli anni successivi al 2011 e fermo restando che il contributo versato per il 2010 è stato di 120€, il seguente quadro di riferimento:
 
Enti ed imprese produttori di rifiuti pericolosi

Numero di addetti Produzione di rifiuti pericolosi Conguaglio
Da 1 a 5 Fino a 200 kg Nessun contributo per il 2011 e riduzione di 10 euro del contributo per il 2012
Da 1 a 5 Da 200 a 400 kg Nessun contributo per il 2011
Da 6 a 10 Fino a 400 kg Nessun contributo per il 2011

 
Imprenditori agricoli

Numero di addetti Produzione di rifiuti pericolosi Conguaglio
Da 1 a 5 Fino a 200 kg Nessun contributo fino al 2013 (30 euro per 3 annualità)
Da 1 a 5 Da 200 a 400 kg Nessun contributo per il 2011 Per il 2012 riduzione di 10 euro del contributo
Da 6 a 10 Fino a 400 kg Nessun contributo per il 2011
Per il 2012 riduzione di 10 euro del contributo

 
Comuni con meno di 5000 abitanti: nessun contributo per il 2011
 
Qualora nel corso del 2010 sia stato prodotto un quantitativo di rifiuti pericolosi superiore ai limiti sopra indicati, tale da comportare un nuovo livello di contributo per il 2011, il credito derivante dall’eccedenza versata nel 2010 va compensato con il nuovo livello di contributo dovuto.
Secondo quanto disposto al comma terzo dell’art 6 del d.m. 9 luglio 2010, i soggetti interessati devono inoltrare apposita domanda al SISTRI, mediante posta elettronica all’indirizzo e-mail conguagliosistri@sistri.it, via fax al numero verde 800 05 08 63, utilizzando il Modello disponibile sul sito internet www.sistri.it o attraverso l’applicazione Gestione Aziende che sarà a breve resa disponibile sul Portale Sistri. Nella parte del Modello dedicata alla “documentazione a supporto” va inserita una dichiarazione relativa alla quantità di rifiuti pericolosi prodotti nel 2010 , la stessa da riportare nel MUD 2010.
Si ricorda che, come stabilito dall’allegato II al DM 17 dicembre 2009, i produttori di rifiuti pericolosi che producono anche rifiuti non pericolosi pagano solo il contributo relativo ai rifiuti pericolosi.
 

adminSistri: Aggiornamenti
Leggi Tutto

AIA: Direttiva 2010/75/UE

Focus “Modifica sostanziale”  e Gestore
 
A cura di avvocato Cinzia Silvestri
in occasione di convegno[1] AIA tenutosi a Padova il 7.4.2011


 
 
La normativa AIA trova collocazione nel codice ambientale (Dlgs. n. 152/2006) dal 25.8.2010 grazie al Dlgs. n. 128/2010 che ha provveduto a inserire gli articoli 29 bis e ss. nella parte II del Codice.
Il Dlgs. n. 59/05 è stato espressamente abrogato ma rivive con integrazioni e modifiche nel testo del Codice ambientale.
 
Vero è che questa collocazione normativa, dettata dalla esigenza di armonizzare VIA-Vas-AIA, subirà a breve ulteriore integrazione dalla nuova Direttiva 2010/75/UE.
La direttiva 2010/75/UE è testo corposo e complesso che riunisce, con intento di chiarire e coordinare, ben 7 direttive tra le quali anche la Direttiva 2008/1/CE (direttiva AIA, definita di mera codificazione, che ha dato impulso al Dlgs. 128/2010 e recepita nel Dlgs. 152/2006).
 
E’ utile, dunque, fornire qualche indicazione sulla evoluzione subita da alcune definizioni contenute nell’ art. 2 del Dlgs. 59/2005 alla luce anche della direttiva 2010/75/UE che segna il passo futuro. La direttiva 2010/75/UE riporta nel testo delle definizioni sotto commentate l’oggetto esteso della sua applicazione anche
a) impianto di combustione,
b)  impianto di incenerimento dei rifiuti ;
c) impianto di coincenerimento dei rifiuti.
 
MODIFICA SOSTANZIALE
Pare d’obbligo soffermarsi sulla definizione di “modifica sostanziale” che impone il procedimento AIA; ma anche sulla definizione di “Gestore” che individua il soggetto tenuto agli adempimenti, pagamenti, ed anche soggetto alle sanzioni di cui all’art. 29 quattordecies Dlgs. 152/2006.
 
La modifica sostanziale comporta la necessità della procedura di AIA (ex art. 6 comma 13,14,15 Dlgs. 152/2006).
La nuova formulazione ha il pregio di estendere l’oggetto della modifica sostanziale non solo all’impianto ma anche al progetto e opera; inoltre precisa il contenuto della modifica sostanziale (presente anche nel testo della Direttiva 2010/75) ponendo l’accento alla variazione delle:
a) caratteristiche;
b) funzionamento;
c) potenziamento.
Si nota che compare nel testo anche la parola “infrastruttura” che va a completare l’oggetto della modifica sostanziale.
Espunto il riferimento al PARERE MOTIVATO dell’autorità competente per acquisire il termine più sfumato e meno impegnativo “secondo l’autorità competente”.
La modifica sostanziale acquisisce rilevanza laddove produce effetti negativi e significativi si badi solo SULL’AMBIENTE; il testo ha espunto il riferimento agli esseri umani .
L’inciso è importante invece con riferimento alla lettura della Direttiva 2010/75/UE  che  richiama espressamente non solo l’ambiente MA ANCHE LA SALUTE UMANA.
Tali riferimenti ricadranno sulla normativa futura in tema di AIA quanto il nostro legislatore sarà chiamato (entro il gennaio 2014) a recepire la Direttiva 2010/75/UE
 
 

Dlgs. 59/05 art. 2 Dlgs. 152/2006 art. 5 
Vigente dal 25/8/2010
Direttiva 2010/75/UE
n) modifica sostanziale: una modifica dell’impiantoche, 
 
 
 
 
 
 
 
secondo un parere motivato dell’autorità competente,potrebbe avere effetti negativi e significativi per gliesseri umani o per l’ambiente.
 
 
 
 
In particolare,
 
 
per ciascuna attività per la quale l’allegato I indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;
l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: 
la variazione delle caratteristiche o delfunzionamento ovvero un potenziamentodell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto che,
secondo l’autorità competente,
producano effetti negativi e significativi sull’ambiente.
 
 
 
 
 
In particolare, con riferimento alla disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l’allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;”;
9) “modifica sostanziale“, una modifica delle 
 
caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento di un’installazione o di un impianto di combustione, di un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti che
 
 
 
potrebbe avere effetti negativi e significativi per lasalute umana o per l’ambiente;

 
 
GESTORE
Utile avere chiarezza della evoluzione della definizione del Gestore; soggetto di particolare importanza ma di non facile individuazione soprattutto nelle strutture complesse. Il Gestore, come verrà approfondito in separato articolo, risponde delle sanzioni ovvero degli illeciti amministrativi di cui all’art. 29 quattordecies commi 4,5,6 Dlgs. 152/2006.
Si precisa che la “detenzione” non coincide con l’istituto giuridico civilistico che impone il rapporto tra possesso/detenzione ma è una forma lata che richiama qualsiasi rapporto materiale con la cosa/impianto.
Di fatto nella formulazione odierna quando il legislatore si riferisce al Gestore intende:
1)   colui che detiene
2)   colui che gestisce
3)   colui che ha un potere economico determinante sull’esercizio tecnico dell’impianto stesso.
Tale ultima definizione richiama alla memoria la delega di responsabilità ma non deve essere confusa con questo istituto in quanto si pone su piano giuridico diverso.
In realtà il legislatore allarga le maglie della responsabilità e del soggetto responsabile attribuendo specifica competenza a colui che economicamente può intervenire sull’impianto.
Certamente colui che ha questo potere deve essere anche soggetto di particolare rilevanza in seno alla Società ma non necessariamente un soggetto delegato.
L’inciso è presente anche nella Direttiva 2010/75/UE.
 
 

Dlgs. 59/05 art. 2 Dlgs. 152/2006 art. 5 
Vigente dal 25/8/2010
Direttiva 2010/75/UE
p) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che 
detiene o
gestisce l’impianto;
r-bis) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che 
detiene o
gestisce l’impianto oppure che
 
 
dispone di un potere economico determinante sull’esercizio tecnico dell’impianto stesso;”.
5) “gestore”, qualsiasi persona fisica o giuridica che 
detiene o
gestisce, nella sua totalità o in parte, l’installazione o l’impianto di combustione, l’impianto di incenerimento dei rifiuti o l’impianto di coincenerimento dei rifiuti oppure, se previsto dalla normativa nazionale,dispone di un potere economico determinante sull’esercizio tecnico dei medesimi;

 


[1] Le diapositive del convegno saranno pubblicate sul sito www.studiolegaleambiente.it

 

adminAIA: Direttiva 2010/75/UE
Leggi Tutto

Sanzioni RCS e FIR (art. 258): quando entrano in vigore?

A cura di avv. Cinzia Silvestri
 
L’art. 258, come riformato dal Dlgs. 205/2010, indica le sanzioni applicabili nelle ipotesi e per i soggetti che non hanno aderito al Sistri.
Il legislatore tiene conto, dunque, della operatività del Sistri e di preoccupa di applicare diverso regime a coloro che sono iscritti al Sistri e a coloro che non lo sono.
Si noti che il primo comma dell’art. 258 è applicabile – a certi soggetti individuati dal legislatore a mezzo di richiami non di facile lettura – a coloro che possono aderire su base volontaria ma… non abbiano aderito.
L’articolo presuppone l’operatività del Sistri ad oggi differita al 1/6/2011.
Sulla vigenza di tale nuovo articolo 258 si discute.
Il differimento al 1/6/2011 è sancito dall’art. 39 comma 1 Dlgs. 205/2010 (in combinato disposto con il DMA 22/12/2010) espressamenteper le sanzioni di cui alla normativa Sistri.
Il binomio espresso “sanzioni/Sistri” permette di dubitare che il differimento della applicazione possa includere anche l’art. 258.
Alcuni autorevoli autori sostengono invero che l’art. 39 citato ha abrogato il vecchio 258 (ante riforma) dal 25/12/2010 (entrata in vigore della riforma della parte IV del Codice Ambiente); ed il nuovo 258 non può essere operativo in quanto presuppone l’applicabilità del sistema/Sistri; sistema appunto differito al 1/6/2011. Ne deriva un vero e proprio buco normativo.
Vero è che tale interpretazione, più che giustificata dalla lettura della norma, che porta però a conclusioni gravi, forse, può essere ricondotta ad una lettura meno traumatica.
L’art. 258 prevede sanzioni senz’altro non riconducibili al Sistri, o meglio a coloro obbligati al Sistri, ma è indubbio che il suo legame al Sistri è evidente e lo presuppone. Tale subordinazione logica impone di comprendere nella indicazione di cui all’art. 39 Dlgs. 205/2010 ovvero nella sanzione anche l’art. 258. Ne consegue l’effetto – meno traumatico e più rispondente se non al dettato letterale al buon senso – di differire l’applicabilità del nuovo articolo 258 al 1/6/2010 lasciando ancora in vita il vecchio art. 258.
L’art. 258 nella nuova formulazione desta dunque qualche dubbio interpretativo sulla sua applicabilità e si attende intervento del legislatore sul punto al fine di chiarirne il significato.






Art. 258.
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
 
Art.258 ante riforma Dlgs. 205/2010
 
Art. 258 post riforma Dlgs. 205/2010
“1. I soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.” 1. I soggetti di cui all’articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. (1)
“2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all’articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore.” 2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all’articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. (2)
“3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi.
Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l’anno da prendere in considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell’infrazione.”
3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro.
 
Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l’anno da prendere in considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell’infrazione. (3)
 
 
“4. Chiunque
 
 
 
effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro.
Si applica la pena di cui all’articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.”
4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed
effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro.
Si applica la pena di cui all’articolo 483 del codice penale a chi,
nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. (4)
 
“5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonchè nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all’art. 190, comma 1, o del formulario di cui all’art. 193.” 5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all’articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all’articolo 193 da parte dei soggetti obbligati. (5)
5-bis. I soggetti di cui all’articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. (6)
5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all’articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. (6)

 

adminSanzioni RCS e FIR (art. 258): quando entrano in vigore?
Leggi Tutto

Acque di lavaggio uva/Acque reflue industriali

A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati
 
L’acqua di lavaggio dell’uva come l’acqua reflua da mollitura delle olive deve avere autorizzazione allo scarico di acque industriali; in difetto l’attività può essere sanzionata ex art. 137 Dlgs. 152/2006.
 
La Corte di Cassazione assimila i due casi e definisce le acque reflue industriali in tutto ciò che …non costituisce acque reflue domestiche ed assimilate.
 
La Corte applica ancora il pregresso articolo 59 del testo ormai abrogato ma non per questo la decisione ha perduto attualità laddove si riferisce alla questione relativa alla individuazione delle acque industriali.
La sentenza richiama infatti l’art. 74 del Dlgs. n. 152/2006 anziché il previgente art. 2 Dlgs. 152/99.
Vero è che nel tempo la definizione di acqua reflua industriale, nella versione successiva al Dlgs. 4/2008, non ha subito modifiche e dunque può giustificarsi il refuso ed il richiamo di articoli che si sono succeduti nel tempo.
 
Ebbene.
Il gestore di una cantina, sanzionato ex art. 59 D. Lgs. 152/99 (137 D. Lgs. 152/06) “per aver effettuato il lavaggio delle cassette di uva durante la vendemmia e fatto defluire l’acque di lavaggio in un canalone per la raccolta delle acque piovane” senza autorizzazione, promuove gravame avverso la sentenza che attesta la legittimità dell’ordinanza ingiunzione elevata a suo carico,
 
La difesa del ricorrente si basava sulla differenza tra lo scarico di acque ed il lavaggio con acque, poiché solo il primo era il risultato di un ciclo produttivo industriale.
 
Con sentenza n. 2048[1] del 24.01.2011(udienza 15.12.2010), la Cassazione Penale ha però rigettato le doglianze mosse, sostenendo che la sanzione ex art. 59 D. Lgs. 152/99 ricorre “tutte le volte in cui vi sia immissione nella pubblica fognatura di acque reflue non aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche”, confermando l’orientamento già espresso con sentenza n. 35138 del 18.6.2009.
 
Secondo la Corte rientrano nell’art. 74 comma 1 lett. h)[2] D. Lgs. 152/2006 tutti i tipi di acque derivanti dallo svolgimento di attività produttive, in quanto detti reflui non attengono prevalentemente al metabolismo umano ed alle attività domestiche di cui alla nozione di acque reflue, come definite dalla lettera g)[3] del medesimo articolo di legge (Cass. Pen. n. 12865 del , 5.2.2009).


[1] Sentenza tratta da sito “www.lexambiente.it”
[2] Art. 74 comma 1 lett. h) TUA: “acque reflue industriali“: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attivita’ commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque eflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento
 
[3] Art. 74 comma 1 lett. g) TUA: “acque reflue domestiche”: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche

 

adminAcque di lavaggio uva/Acque reflue industriali
Leggi Tutto

DOVE SI CONSERVANO I REGISTRI DI CARICO E SCARICO?

A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati



A decorrere dal 25.12.2010 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 205 del 3.12.2010 (in S.o. n. 269 alla G.U: 10.12.2010, n. 288) che ha riscritto la parte  IV del Testo Unico Ambientale, in recepimento della Direttiva 2008/98 CE sui rifiuti.
 
L’articolo 190 nella nuova formulazione dialoga con la normativa Sistri e destina l’obbligo di tenere i registri di carico e scarico a coloro che non hanno aderito al Sistri. Ed invero la normativa Sistri espressamente richiamata dal nuovo correttivo ha la finalità proprio di sostituire il cartaceo col sistema informatico proprio del Sistri.
Le annotazioni devono avvenire sempre entro 10 giorni dalla produzione.

Con decreto del DM 22/12/2010 il Ministero ha prorogato il termine di operatività del Sistri (ex art. 12/ comma 2 DM 17/12/2009) al 31/5/2011 e dunque prorogato anche l’obbligo per i soggetti di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo decreto di adempiere fino al 31/5/2011 anche agli obblighi previsti agli articoli 190 e 193 del Dlgs. 152/2006.

Art.  190 Dlgs. 152/2006 (1)
in vigore fino al 24.12.2010
Articolo così modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4
Art.  190 Dlgs. 152/2006
in vigore dal  24.12.2010
sostituito dall’articolo 16 del D.Lgs 3 dicembre 2010, n. 205
1. I soggetti di cui all’art. 189, comma 3 hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere e), d) e g), hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo:

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;

c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico 1. I soggetti di cui all’art. 188-ter, comma 2, lett. a) e b), che non hanno aderitosu base volontaria al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’art. 188-bis, comma 2, lett. a), hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico sui cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dello scarico medesimo.
2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attivita’ di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:
a) l’origine, la quantita’, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;

b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;

c) il metodo di trattamento impiegato.

.
3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano atività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari, i registri integrati con i formulari di cui all’art. 193 relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservasti a tempo indeterminato ed al termine dell’attività devono essere consegnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione. 2. I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzioneo, nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati con i formulari di identificazione di cui all’art. 193, comma 1, relativi al trasporto dei rifiuti, o con la copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’art. 188-bis, comma 2, lett. a), trasmessa dall’impianto di destinazione dei rifiuti stessi, sono conservati percinque anni dalla data dell’ultima registrazione
4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro societa’ di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell’impresa copia dei dati trasmessi.
 
3. I soggetti di cui al comma 1, la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi, possono adempiere all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o societa’ di servizi di diretta emanazione delle stesse, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell’impresa copia dei dati trasmessi.
 
5. Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in qualunque momento all’autorita’ di controllo che ne faccia richiesta. 4. Le informazioni contenute nel registro di carico e scarico sono rese disponibili in qualunque momento all’autorita’ di controllo qualora ne faccia richiesta
6. I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalita’ fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti.
 5. I registri di carico e scarico sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalita’ fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti.
 
6. La disciplina di carattere nazionale relativa ai registri di carico e scarico e’ quella di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma 7.
 
6-bis. Per le attivita’ di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora vengano utilizzati i registri IVA di acquisto e di vendita, secondo le procedure e le modalita’ fissate dall’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.  
7. La disciplina di carattere nazionale relativa al presente art. e’ definita con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all’emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma 9, e di cui alla circolare del Ministro dell’ambiente del 4 agosto 1998. 7. Nell’Allegato C1, sezione III, lettera c), del decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148, dopo le parole: in litri la congiunzione: e e’ sostituita dalla disgiunzione: o.
 
8. Sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1 le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e e), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni e fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative. 8. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o impresa, sono soggetti all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico e vi adempiono attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie delle schede del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’art. 188-bis, comma 2, lett. a) relative ai rifiuti prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti stessi.
9. Nell’Allegato 6.C1, sezione III, lettera c), del decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148, dopo le parole: “in litri” la congiunzione: “e” e’ sostituita dalla disgiunzione: “o”. 9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera mm), sono escluse dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico puo’ essere effettuata contestualmente al momento dell’uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell’elenco dei rifiuti.

 
Dalla lettura dell’art. 190 emerge che:

SOGGETTI
dal 25.12.2010 sono tenuti a dotarsi e a compilare il registro di carico scarico SOLO:
1. soggetti di cui all’art. 188-bis che non hanno aderito su base volontaria al SISTRI (art. 190 comma 1)
2. i produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o impresa (art. 190 comma 8).
In ogni caso sono esenti dal registro di carico e scarico i soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto rifiuti in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro  commercio (art. 266 comma 5).
 
 
Le disposizioni transitorie e finali di cui agli artt. 265 e 266 nuovo TUA nulla dicono in proposito, limitandosi a far salve “le vigenti norme regolamentari e tecniche” in attesa dell’emanazione di nuovi Decreti Ministeriali disciplinanti le modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti (art. 265 comma 1).
 
A nulla vale l’art. 39 D. Lgs. 205/2010, il quale stabilisce una disciplina transitoria solo in relazione alle sanzioni applicabili a chi non ottempera al dovere di iscrizione al SISTRI…..iscrizione che peraltro elimina l’obbligo di tenere i registri di carico e scarico.
 
Quanto al DM 12.2010 si precisa che tale provvedimento ha soltanto l’effetto di prorogare il termine di cui all’art. 12 comma 2  del DM 17.12.2009 e di permettere il deposito del MUD 2010 entro il 30.4.2011 e del MUD 2011 entro il 31.12.2011….nulla però statuisce in riferimento sui soggetti tenuti al MUD e al registro di carico scarico.
Il Decreto Ministeriale, poi, è fonte secondaria non avente forza di legge e, quindi, prevalgono in ogni caso le disposizioni di cui al D. Lgs. 205/2010.
 
LUOGO
Il registro di carico scarico deve essere tenuto presso l’impianto di produzione oppure nel sito di produzione laddove la prima soluzione risultasse eccessivamente onerosa.
Il TUA non definisce l’impianto né il sito di produzione, ma solo il produttore del rifiuto, che è quel “soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti” (art. 183 comma 1 lettera f).
I Decreti Ministeriali sul SISTRI utilizzano il termine unità locale.
 
TEMPO
L’art. 190 comma 2 riporta un refuso di stampa, contenuto anche nel D. Lgs. 205/2010, laddove il predicato sono conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione è privo di soggetto.

 

adminDOVE SI CONSERVANO I REGISTRI DI CARICO E SCARICO?
Leggi Tutto

Acque: dal 4.1.2011 riformata parte terza Dlgs. n. 152/2006

Focus: art. 74 comma 2 Dlgs . n. 152/2006
a cura di avv. Cinzia Silvestri


Il CdM con Dlgs. del 10 dicembre 2010 n. 219 (pubblicato in G.Uff. Del 20 dicembre 2010) ha dato attuazione alla direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e della direttiva 2009/90/CE che sabilisce specifiche tecniche per l’analisi chimica ed il monitoraggio dello stato delle acque.
La parte terza viene dunque modificata in alcune sue parti e nell’allegato I.
Le modifiche di particolare rilevanza anche applicativa si rinvengono agli articoli 74 e 78 della parte terza.
Si declina di seguito breve schema delle modifiche apportate all’art. 74 al fine di segnalare alcune corpose novità.

Articolo 74 comma 2 Dlgs. 152/2006 come modificato dal
Dlgs. n. 219/2010
 
Art. 74 comma 2 lett.z) Dlgs. n. 152/2006: sostituita z) buono stato chimico delle acque superficiali: lo statochimico richiesto per conseguire, entro il 22 dicembre 2015, gli obiettivi ambientali per le acque superficiali fissati dalla presente sezione ossia lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la concentrazione degli inquinanti non superi gli standard di qualità ambientali fissati per le sostanze dell’elenco di priorità di cui alla tabella 1/A della lettera A.2.6 dell’allegato 1 alla parte terza;’
 
Art. 74 comma 2 Dlgs. n. 152/2006: inserite lett. uu-bis; uu-ter; uu-quater; uu-quinquies uu-bis) limite di rivelabilità: il segnale in uscita o il valore di concentrazione al di sopra del quale si può affermare, con un livello di fiducia dichiarato, che un dato campione è diverso da un bianco che non contiene l’analita;
uu-ter) limite di quantificazione: un multiplo dichiarato del limite di rivelabilità a una concentrazione dell’analita che può ragionevolmente essere determinata con accettabile accuratezza e precisione. Il limite di quantificazione può essere calcolato servendosi di un materiale di riferimento o di un campione adeguato e può essere ottenuto dal punto di taratura piu’ basso sulla curva di taratura, dopo la sottrazione del bianco;
uu-quater) incertezza di misura: un parametro non negativo che caratterizza la dispersione dei valori quantitativi attribuiti a un misurando sulla base delle informazioni utilizzate;
uu-quinquies) materiale di riferimento: materiale sufficientemente omogeneo e stabile rispetto a proprietà specificate, che si è stabilito essere idonee per un determinato utilizzo in una misurazione o nell’esame di proprietà nominali.’;

 

adminAcque: dal 4.1.2011 riformata parte terza Dlgs. n. 152/2006
Leggi Tutto

Proroga Sistri e MUD

a cura di avv. Cinzia Silvestri


 

 
Con Decreto del Ministero dell’ambiente del 22 dicembre 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2010 n. 302 ed in vigore dallo stesso 28 dicembre è stata attuata la proroga Sistri anticipata e promessa.
L’articolo 12 comma 2 del DMA 17 dicembre 2009 prevedeva l’obbligo per i soggetti di cui agli articoli 1,2 del Decreto di adempiere entro il 31 dicembre 2010 anche agli obblighi previsti dagli articoli 190 e 193 del Dlgs. n. 152/2006 (registri carico scarico e formulari cartacei).
Il Ministero ritiene opportuno prorogare il termine del 31 dicembre 2010 “al fine di consentire ai soggetti tenuti di acquisire maggiore familiarità con il Sistri evitando soluzione di continuità nel controllo della tracciabilità dei rifiuti”
 
 

Ed ancora il DMA del 22 dicembre 2010 proroga il termine per la presentazione MUD relativo all’anno 2010 al .
L’articolo 12 comma 1 DM Sistri prevedeva che entro il 31 dicembre 2010 i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti al MUD comunichino al Sistri compilando apposita scheda le infirmazioni indicate relative al periodo 2010 precedente l’operatività Sistri sulla base dei dati inseriri nel registro di carico e scarico di cui all’articolo 190 del Dlgs. N 152/2006
 
 

Mud relativo anno 2010 30/04/10
Mud relativo anno 2011 31/12/11
Adempimento anche obblighi ex articoli 190 e 193 (registri carico e scarico e formulari) 31/05/11

 
 
 
 

Articolo 12 Disposizioni transitorie

1. Entro il 30 aprile 2011, con riferimento alle informazioni relative all’anno 2010, ed entro il 31 dicembre 2011, con riferimento alle informazioni relative all’anno 2011, i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunicano al Sistri compilando l’apposita scheda le seguenti informazioni, (..) sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico di cui all’articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro, suddiviso per codice Cer;
b) per ciascun codice Cer, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con le relative destinazioni;
c) per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate;
d) per ciascun codice Cer, il quantitativo totale che risulta in giacenza.
2. Al fine di garantire l’adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalità del sistema Sistri, per un mese successivo all’operatività del Sistri come individuata agli articoli 1 e 2 i soggetti di cui ai medesimi articoli rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.16 17
3. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

adminProroga Sistri e MUD
Leggi Tutto

Sistri: proroga al 31 maggio 2011?

Siglato un Protocollo di Intesa che impegna il Ministero dell’Ambiente a prorogare il periodo transitorio del Sistri
 
a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


 
 
Le crescenti difficoltà riscontrate nel giungere ad una piena operatività del sistema Sistri, hanno indotto Rete Imprese Italia ad avviare un’azione congiunta con Confindustria, finalizzata a tutelare le imprese che, per le notevoli carenze funzionali ed operative, si trovano nell’impossibilità di operare nel rispetto delle disposizioni di legge per comportamenti non ad esse imputabili.
 
A tal fine è stato richiesto al Ministro Prestigiacomo, con lettera del 3 dicembre 2010, che, nell’attesa della definitiva risoluzione di tutte le criticità operative riscontrate, sia disposta l’immediata sospensione delle sanzioni a carico delle imprese.
 
A seguito di tale iniziativa è stato sottoscritto, in data 22 dicembre 2010, un protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Ambiente, Rete Imprese Italia e Confindustria in base al quale il Ministero si è impegnato ad emanare un decreto per formalizzare le richieste delle Confederazioni e, in particolare, per disporre una ulteriore proroga di cinque mesi all’avvio del SISTRI.
 
Le Confederazioni, da parte loro, si sono impegnate a verificare periodicamente lo stato di avanzamento del sistema, a proporre, qualora necessario, eventuali misure correttive per garantire l’operatività del Sistri entro la data prevista e a definire le modalità di attuazione della procedura di delega degli adempimenti Sistri alle associazioni imprenditoriali o loro società di servizi (Cfr. art. 7, comma 1, DM 17/12/2009). Tali attività saranno svolte all’interno di un apposito Comitato di indirizzo presieduto dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e composto da un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni firmatarie del Protocollo.
 
Il Ministro ha assicurato che il decreto, già firmato e avviato alla Corte dei Conti per la registrazione, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro fine anno.
 
Anticipiamo, con riserva di darne conferma al momento della sua pubblicazione, i contenuti delle disposizioni previste.
 
Il testo del decreto dovrebbe prevedere, in particolare, la proroga al 31 maggio 2011 della fase transitoria di applicazione del sistema (Cfr. art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009), in base alla quale le imprese saranno tenute ad operare seguendo un doppio regime di adempimento: da un lato gli adempimenti telematici previsti dal Dm 17 dicembre 2009 e s.m.i. (iscrizione Sistri, pagamento contributo, ritiro dispositivi USB ed istallazione black-box per i trasportatori, compilazione Scheda Registro Cronologico e Scheda Area Movimentazione) e, dall’altro, due dei precedenti adempimenti cartacei che hanno regolato la produzione e gestione dei rifiuti prima dell’entrata in vigore del Sistri: l’art. 190 (registro di carico e scarico) e l’art. 193 (formulario di trasporto) del D.Lgs 152/06.
 
Al riguardo si evidenzia che l’articolo 16, comma 2, del D.Lgs 3 dicembre 2010, n. 205 (di recepimento della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE), prevede espressamente che le disposizioni che riformulano gli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs 152/2006, entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 12, comma 2 del DM 17 dicembre 2009, e pertanto il Registro ed il Formulario a cui le imprese devono attenersi sono quelli previsti nelle vecchie formulazioni del D.Lgs 152/2006.
 
Per quanto riguarda il regime delle sanzioni che regolerà il periodo transitorio, va sottolineato che l’articolo 39, comma 1, (Disposizioni transitorie e finali) del D.Lgs 3 dicembre 2010, n. 205, prevede che le sanzioni relative al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) si applicano a partire dal giorno successivo a quello indicato nel DM 17 dicembre 2009. Ne consegue che, con la proroga del regime transitorio, vengono sospese le sanzioni specifiche del SISTRI fino al 31 maggio 2010.
 
Fino a tale data, dunque, le imprese che obbligatoriamente devono iscriversi al Sistri (pur se tenute agli adempimenti previsti dal Dm 17 dicembre 2009) assolvono agli obblighi di legge, e sono garantite in caso di controlli, unicamente attraverso la compilazione del registro di carico e scarico e del formulario. Solo la violazione delle disposizioni dei predetti articoli dà luogo infatti alla contestazione delle specifiche sanzioni previste. Tali sanzioni sono, in particolare, quelle previste dall’articolo 258 del D.Lgs 152/2006 “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”.
 
Il decreto che verrà emanato dal Ministero dell’Ambiente dovrebbe prevedere, inoltre, la proroga al 30 aprile 2011 del termine previsto all’articolo 12, comma 1, del medesimo decreto, relativo alla presentazione di una scheda semplificata telematica (il cd. muddino inizialmente previsto per i primi sei mesi dell’anno) che sostituirà il modello unico di dichiarazione ambientale per i rifiuti prodotti o gestiti nel corso dell’anno 2010. Per quelli relativi al 2011, le comunicazioni dovranno essere effettuate entro il 31 dicembre 2011. Saranno esentati dalla comunicazione relativa al 2011 i soggetti che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, abbiano riportato nel sistema SISTRI tutti i dati relativi ai rifiuti prodotti, gestiti e movimentati. Tale circostanza potrà essere attestata, tramite una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell’ente o impresa.
 

adminSistri: proroga al 31 maggio 2011?
Leggi Tutto

Energia (1): Direttiva 2009/28/CE sulle fonti rinnovabili

Approvazione preliminare schema di decreto
a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


Il Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2010 ha approvato in via preliminare uno schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2009/28/CE relativa alla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Il provvedimento recepisce all’articolo 3 gli obiettivi imposti a livello europeo al nostro Paese  consistenti nel raggiungimento al 2020 di una quota del:
–   17% di energia da fonti rinnovabili rispetto al consumo finale lordo di energia in quell’anno;
–        10 % di energia da fonti rinnovabili impiegate nel settore dei trasporti rispetto al consumo totale del settore[1] al 2020.
Considerata la complessità del provvedimento si riporta di seguito un’analisi sintetica differenziata per macro tematiche.
REGIMI DI SOSTEGNO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI (art. 22)
Il provvedimento prevede l’entrata in vigore – a partire dal 1° gennaio 2013 – di nuovi sistemi incentivanti per sostenere la produzione di energiaelettrica da fonte rinnovabile differenziati a secondo delle dimensioni e della tipologia di impianto:
Þ    sistema della tariffa incentivante (feed-in premium) per gli impianti di potenza inferiore a 5 MegaWatt elettrici compresi quelli alimentati da biogas, biomasse, bioliquidi sostenibili e centrali ibride di qualsiasi potenza (art. 22 comma 3);
Þ    incentivo su base d’asta al ribasso per l’gli impianti con potenza superiore a 5 MegaWatt elettrici.
Lo schema di provvedimento riporta i criteri applicativi generali rimandando alla stesura, entro un anno dall’approvazione del presente provvedimento, di un apposito decreto ministeriale per la definizione dei valori degli incentivi, dei rispettivi aggiornamenti, delle procedure e delle modalità di transizione dal vecchio al nuovo meccanismo incentivante. I nuovi criteri incentivanti varranno per gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 31 dicembre 2012.
Al riguardo si riporta un approfondimento sulle previsioni legislative contenute nel provvedimento volte a disciplinare il passaggio dai meccanismi vigenti a quelli previsti dallo schema di recepimento della Direttiva europea in riferimento ai certificati verdi e alla tariffa omnicomprensiva.
Certificati Verdi
Viene gradualmente reso inefficace il sistema dei certificati verdi. Tale sistema si regge infatti sull’obbligo in capo ai produttori e importatori da fonte non rinnovabili di immettere energia pulita in rete o di acquistare i relativi diritti da produttori da fonti rinnovabili. L’obbligo, commisurato percentualmente all’energia immessa, viene ridotto gradualmente per il periodo 2013-2014 per poi annullarsi al 2015. Lo schema di D.Lgs prevede comunque il ritiro da parte del GSE di tutti i certificati emessi nel periodo 2011-2015 che risulteranno in eccesso sul mercato. Il prezzo di ritiro dei predetti certificati sarà però ridotto ad un valore del 70% rispetto a quello attualmente previsto dall’articolo 2, comma 148 della L. 244/2007.
Tariffa fissa Omnicomprensiva
Il sistema incentivante della tariffa fissa omnicomprensiva introdotto dall’articolo 2 comma 145 della L. 244/2007 resta in vigore – con le tariffe stabilite dalla Tabella 3 della stessa legge – per tutti gli impianti che entreranno in esercizio entro il 31 dicembre 2012. Tali tariffe sono riconosciute in ogni caso per un periodo di 15 anni. 


[1] Benzina, diesel, biocarburanti, elettricità

 

adminEnergia (1): Direttiva 2009/28/CE sulle fonti rinnovabili
Leggi Tutto

Stress lavoro correlato

art. 28 comma 1-bis Dlgs. 81/2008[1] . La Commissione consultiva ha approvato le linee guida di valutazione
a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi



L’articolo 28, comma 1, del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 ha previsto che la valutazione dei rischi debba essere effettuata tenendo conto, tra l’altro, dei rischi da stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004.
In ragione delle difficoltà operative segnalate in ordine all’individuazione delle corrette modalità di attuazione di tale previsione legislativa, in sede di adozione delle disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 81/2008, è stato introdotto all’articolo 28 il comma 1-bis, con il quale si è attribuito alla Commissione consultiva[2] il compito di formulare indicazioni  metodologiche in ordine al corretto adempimento dell’obbligo, finalizzate a indirizzare le attività dei datori di lavoro, dei loro consulenti e degli organi di vigilanza[3].
Il documento presenta elementi di forte positività sia per la sua articolazione strutturale, semplice e lineare, sia per i contenuti che appaiono in linea con quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, dall’accordo interconfederale 9 giugno 2008.
Ebbene la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, al pari di quanto avviene per tutti gli altri rischi, deve essere effettuata:1)  dal datore di lavoro 2) nell’ambito della propria organizzazione e 3) secondo i criteri già delineati dal quadro normativo vigente, nonché:
–     Non tutti i luoghi di lavoro sono necessariamente interessati dallo stress (art. 1, comma 2)
–     Non tutte le manifestazioni di stress sono necessariamente negative (art. 3, comma 2)
–     Lo stress non è una malattia (art. 3, comma 3)
–     Non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere considerate come stress lavoro-correlato (art. 3, comma 4)
–     L’individuazione dello stress può implicare analisi di fattori oggettivi e soggettivi (art. 4, comma, 2)
–     Il compito di stabilire le misure per prevenire, eliminare o ridurre lo stress spetta al datore di lavoro e le misure sono adottate con la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti (art. 4,comma 5)
–     La gestione dei problemi di stress può essere condotta sulla scorta del generale processo di valutazione dei rischi (art. 5, comma 2)
–     Laddove nel luogo di lavoro non siano presenti professionalità adeguate, possono essere chiamati esperti esterni (art. 6, comma 2)
Le indicazioni ministeriali inoltre, nel ribadire con estrema chiarezza che la valutazione del rischio stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione dei rischi e che deve essere effettuata (come per tutti gli altri fattori di rischio) dal datore di lavoro avvalendosi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) con il coinvolgimento del medico competente, ove nominato, e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST),  indicano un percorso logico e metodologico inteso a permettere una corretta identificazione dei fattori di rischio da stress lavoro-correlato e, conseguentemente, a consentire al datore di lavoro la pianificazione e la realizzazione di misure di eliminazione o, quando essa non sia possibile, di riduzione al minimo di tale fattore di rischio.
A tale scopo, viene chiarito che le necessarie attività devono essere compiute con riferimento a 1) tutti i lavoratori, compresi dirigenti e preposti. La valutazione, inoltre, deve prendere in esame 2) non singoli ma gruppi omogenei di lavoratori (per esempio per mansioni o partizioni organizzative) che risultino esposti a rischi dello stesso tipo secondo una individuazione che ogni datore di lavoro può autonomamente effettuare in ragione della effettiva organizzazione aziendale (potrebbero essere, ad esempio, i turnisti, i dipendenti di un determinato settore oppure chi svolge la medesima mansione, etc).
3) Un ulteriore elemento di rilievo contenuto nelle linee guida riguarda l’interpretazione circa la data di decorrenza della valutazione. Viene infatti previsto che la data del 31 dicembre 2010, di decorrenza dell’obbligo previsto dall’articolo 28, comma 1-bis, del D.Lgs n. 81/2008, debba essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione.
4) La programmazione temporale delle suddette  attività di valutazione e l’indicazione del termine finale di espletamento delle stesse devono essere riportate nel documento di valutazione dei rischi.
5) Gli organi di vigilanza, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di propria competenza, terranno conto della decorrenza e della programmazione temporale di cui al precedente periodo.
Si evidenzia, inoltre, che i  datori di lavoro che, alla data della pubblicazione delle indicazioni metodologiche, abbiano già effettuato la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato coerentemente ai contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, come recepito dall’accordo interconfederale del 9 giugno 2008, non debbano ripetere l’indagine ma siano unicamente tenuti all’aggiornamento della medesima nelle ipotesi previste dall’art. 29, comma 3, del D.Lgs n. 81/2008.
La valutazione si articola in due fasi: una necessaria (valutazione preliminare); l’altra eventuale, da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro correlato e le misure di correzione adottate a seguito della stessa, dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci.
A) Valutazione preliminare (necessaria): analisi condizioni oggettive La fase preliminare consiste nella rilevazione, da parte del datore di lavoro, di indicatori oggettivi e verificabili, ove possibile numericamente apprezzabili, appartenenti quanto meno a tre distinte famiglie:
1.   Eventi sentinella quali ad esempio: indici infortunisticiassenze per malattia; turnover; procedimenti e sanzioni; segnalazioni del medico competente; specifiche e frequenti lamentale formalizzate da parte dei lavoratori. I predetti eventi sono da valutarsi anche sulla base di parametri omogenei individuati internamente alla azienda (es. andamento nel tempo degli indici infortunistici rilevati in azienda).
2.   Fattori di contenuto del lavoro quali ad esempio: ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro e turni; corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti.
3.   Fattori di contesto del lavoro quali ad esempio: ruolo nell’ambito dell’organizzazione, autonomia decisionale e controllo; conflitti interpersonali al lavoro; evoluzione e sviluppo di carriera; comunicazione (es. incertezza in ordine alle prestazioni richieste). In questa prima fase possono essere utilizzate liste di controllo applicabili anche dai soggetti aziendali della prevenzione che consentano una valutazione oggettiva, complessiva e, quando possibile, parametrica dei fattori dei punti che precedono.   In relazione alla valutazione dei fattori di contesto e di contenuto di cui sopra (punti 2 e 3 dell’elenco) occorre sentire i lavoratori e/o i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST).
Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile sentire un campione rappresentativo di lavoratori. La scelta delle modalità tramite cui sentire i lavoratori è rimessa al datore di lavoro anche in relazione alla metodologia di valutazione adottata.Ove dalla valutazione preliminare non emergano elementi di rischio da stress lavoro correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e a prevedere un piano di monitoraggio. Diversamente, nel caso in cui si rilevino elementi di rischio da stress lavoro correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive,  si procede alla pianificazione ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi (ad esempio, interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi, etc). Ove gli interventi correttivi risultino inefficaci, si procede, nei tempi che la stessa impresa definisce nella pianificazione degli interventi, alla fase di valutazione successiva (c.d. valutazione approfondita).
B) Valutazione approfondita (eventuale): analisi condizioni soggettive
La valutazione approfondita prevede la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori, ad esempio attraverso differenti strumenti quali questionari, focus group, interviste semistrutturate, sulle famiglie di fattori/indicatori di cui all’elenco sopra riportato. Tale fase fa riferimento ovviamente ai gruppi omogenei di lavoratori rispetto ai quali sono state rilevate le problematiche.  Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile che tale fase di indagine venga realizzata tramite un campione rappresentativo di lavoratori. Nelle imprese che occupano fino a 5 lavoratori in luogo dei predetti strumenti di valutazione approfondita, il datore di lavoro può scegliere di utilizzare modalità di valutazione (es. riunione) che garantiscano il coinvolgimento dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro efficacia.


[1] Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi 1….1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cuiall’articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.
[2] art. 6 comma 8 m-quater): .. elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato.
[3] La Commissione ha costituito un proprio comitato a composizione tripartita il quale, a seguito di ampio confronto tra i propri componenti, ha elaborato un percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di attuazione dell’obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato per tutti i datori di lavoro pubblici e privati, licenziato dalla Commissione consultiva nella propria riunione del 17 novembre 2010.

 

adminStress lavoro correlato
Leggi Tutto

Sicurezza sul lavoro – Coordinatore della sicurezza nei cantieri

Obbligo di nomina anche per cantieri privati
a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 7 ottobre scorso, nel procedimento C-224/09 ha dichiarato illegittima l’esenzione dall’obbligo di nomina dei coordinatori in materia di sicurezza nel caso di un cantiere di lavori privati, non soggetti a permesso di costruire e nel quale siano presenti più imprese.

Con tale sentenza la Corte di Lussemburgo ha censurato l’art. 90, comma 1, del D.lgs. 81/09 in quanto tale disposizione, nel recepire la norma europea, aveva fatto un’eccezione proprio sul coordinatore della sicurezza, escludendo dall’obbligo di nomina i cantieri privati in cui è possibile avviare i lavori con una semplice dichiarazione di inizio attività (Dia).
Secondo i giudici europei l’esonero introdotto dal legislatore interno è in netto contrasto con la direttiva, che non opera  alcuna distinzione tra cantieri pubblici e privati e stabilisce in modo inequivocabile l’esigenza di individuare la figura del coordinatore nei cantieri in cui ci sono più imprese.
Tale obbligo deve essere rispettato a prescindere anche  dal grado di rischio che comportano i lavori effettuati e la designazione deve avvenire all’atto della progettazione dell’opera o comunque prima dell’ esecuzione dei lavori.
Infine la Corte Ue ricorda che la direttiva non crea obblighi nei confronti del singolo cittadino o imprenditore a cui non può essere contestato il mancato rispetto di adempimenti non previsti dalla legge interna.
 

adminSicurezza sul lavoro – Coordinatore della sicurezza nei cantieri
Leggi Tutto

Sistri: chiarimenti

Nota esplicativa del Ministero dell’Ambiente a corredo del DM 28 settembre 2010
a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 230 del 1-10-2010, il decreto 28 settembre 2010 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in vigore dal giorno stesso della pubblicazione, che introduce due proroghe di termini alle disposizioni del D.M. 17 dicembre 2009, in tema di controllo e tracciabilità dei rifiuti.

A corredo del decreto, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha pubblicato, sul sito internet  www.sistri.it, una nota esplicativa che prende in esame gli aspetti principali delle nuove disposizioni. È importante sottolineare che, allo stato attuale, tale nota, pur se pubblicata su un sito a valenza istituzionale, non rappresenta una interpretazione giuridicamente rilevante poiché non è stata emanata attraverso un atto protocollare (come ad esempio una circolare ministeriale).
Nella nota, in particolare, viene evidenziato che il provvedimento:

  • conferma la data di operatività del SISTRI, stabilita per il 1° ottobre 2010;
  • proroga al 30 novembre 2010 il termine per la consegna dei dispositivi USB e black box agli aventi titolo;
  • proroga al 31 dicembre 2010 il termine previsto dall’art. 12, comma 2, del DM 17 dicembre 2009, ossia il periodo nel quale, oltre agli adempimenti SISTRI, dovranno essere osservati gli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario.

Il quadro derivante dalle predette disposizioni è quindi il seguente:
a) utilizzo dei dispositivi elettronici
Gli iscritti al SISTRI che, alla data di avvio dell’operatività dello stesso, fissata per il 1° ottobre 2010, sono in possesso dei dispositivi elettronici, utilizzano i medesimi dispositivi a decorrere da tale data. Per quanto riguarda la compilazione del Registro cronologico, gli utenti inseriranno “in carico” le informazioni relative ai rifiuti prodotti/trasportati/gestiti a decorrere dal primo ottobre.
Lo “scarico” di rifiuti caricati nel Registro di cui all’articolo 190 del d.lgs. n. 152/2006 nel periodo antecedente all’operatività del SISTRI potrà, sino al 31 dicembre 2010, essere riportato solo in tale Registro. Tuttavia, entro tale data, i soggetti tenuti dovranno “caricare” nel Registro cronologico i dati relativi a tutti i rifiuti “in giacenza” nel Registro di cui all’articolo 190.
Dal momento che non tutti gli iscritti sono, alla data del 1° ottobre, dotati dei dispositivi, fino al 30 novembre 2010 potrebbe verificarsi che non tutti i soggetti interessati dalla movimentazione di un rifiuto siano in condizione di compilare il Registro cronologico e la scheda SISTRI- AREA MOVIMENTAZIONE.
In tale ipotesi, al fine di garantire il necessario flusso di informazioni al sistema, si applicherà quanto previsto all’articolo 6, comma 4, del DM 17 dicembre 2009 per i casi di indisponibilità temporanea dei dispositivi.
Si sottolinea l’estrema rilevanza che l’utilizzo immediato e costante dei dispositivi riveste al fine di acquisire la dovuta padronanza nell’impiego del nuovo sistema e, al tempo stesso, testarne la funzionalità, anche al fine di consentire di apportare le migliorie o modifiche la cui necessità dovesse evidenziarsi a seguito dell’effettivo e capillare utilizzo del sistema stesso.
b) soggetti iscritti al SISTRI che alla data del 1° ottobre 2010 non sono in possesso dei dispositivi elettronici
I soggetti iscritti al SISTRI ai quali, alla data del 1° ottobre 2010, non sono stati ancora consegnati i dispositivi, continuano a compilare unicamente il registro di carico e scarico e il formulario di identificazione dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del d.lgs. n. 152/2006.Dal momento della consegna dei dispositivi, tali soggetti utilizzeranno altresì i dispositivi medesimi secondo quanto sopra riportato. Si evidenzia l’estrema utilità dell’utilizzo immediato dei dispositivi, una volta che gli stessi siano disponibili, al fine di poter usufruire della possibilità di prendere dimestichezza con il nuovo sistema in questa prima fase di avvio dell’operatività.
c) regime sanzionatorio applicabile sino al 31 dicembre 2010
L’articolo 12, comma 2, del DM 17 dicembre 2009 consente ai soggetti tenuti ad aderire al SISTRI di usufruire di una fase di applicazione dello stesso, ora prorogata sino al 31 dicembre 2010, finalizzata alla verifica della piena funzionalità del SISTRI e anche ad acquisire la necessaria padronanza nell’utilizzo dei dispositivi medesimi. Il medesimo articolo specifica infatti che, al fine di garantire che non vi sia soluzione di continuità per quanto riguarda l’adempimento degli obblighi di legge relativi alla tracciabilità dei rifiuti in tale fase di prima applicazione del SISTRI, i soggetti iscritti al SISTRI rimangono tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del d.lgs. n. 152/2006.
Pertanto, fino al 31 dicembre 2010, solo la compilazione del registro di carico e scarico e del formulario di cui alla citata normativa garantisce l’adempimento degli obblighi di legge, e, a giudizio del Ministero, solo la violazione delle disposizioni dei predetti articoli darà luogo alla comminazione delle specifiche sanzioni previste dal decreto legislativo 152 del 2006. In realtà, come già evidenziato nella precedente comunicazione, si omette di evidenziare, nel provvedimento ministeriale, come le sanzioni siano contenute nello schema di decreto di recepimento della direttiva quadro sui rifiuti, attualmente al parere delle Commissioni parlamentari che debbono esprimersi entro il 24 ottobre p.v..
E’ pertanto evidente che il consideranda del decreto non avrà alcun valore giuridico qualora il decreto di recepimento dovesse entrare in vigore prima della fine del corrente anno.
 

adminSistri: chiarimenti
Leggi Tutto

Aria e zonizzazione (DLGS. n. 155/2010)

a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati


Lo Stato italiano ha recepito la Direttiva comunitaria 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europacon il D. Lgs 13.08.2010, n. 155, pubblicato in: G.U. n. 216 del 15 settembre 2010, Suppl. Ordinario n. 217.

Il decreto entrerà in vigore il 30.09.2010 e da quel momento Regioni e Province autonome dovranno valutare il territorio di competenza ai fini della zonizzazione e dell’elaborazione di piani di risanamento per il rispetto dei valori tabellari stabiliti dalla Comunità Europea.
Il decreto abroga altresì il DM 20.5.1991 che stabiliva le linee guida per i piani di risanamento dell’aria da adottarsi da ogni singola Regione e Provincia Autonoma, i quali, laddove esistenti dovranno essere adeguati ai nuovi criteri imposti dalla Direttiva recepita nel termine di quattro mesi  (art.3 co.2  D. Lgs. 155/2010).
Nessun termine viene, invece, stabilito per l’adozione della zonizzazione ed i piani di risanamento di nuova elaborazione Il legislatore statale, inoltre, non stabilisce le modalità con le quali “zonizzare” il territorio, richiedendo soltanto che la stessa sia preceduta dall’individuazione degli agglomerati urbani: sembra sussistere, quindi, una connessione tra le scelte urbanistiche e quelle relative alla qualità dell’aria ben più forte rispetto a quanto statuito, ad esempio, in tema di zonizzazione acustica.
Stante il silenzio legislativo e l’ampia discrezionalità lasciata alle Regioni, non è dato sapere se l’analisi del territorio e la relativa suddivisione in zone, nonché la stesura di eventuali piani verrà svolta autonomamente oppure se saranno coinvolti anche i Comuni e le Province.
A ciò si aggiunga che il D. Lgs 155/2010 non dispone alcuna sanzione in caso di inadempimento ed è ragionevole ritenere che non si assisterà ad una ….corsa alla zonizzazione.Fondato è quindi il pericolo che il Decreto Legislativo non venga attuato, per lo meno non nel breve periodo e, soprattutto, che la zonizzazione rimanga a c.d. macchia di leopardo, vanificando l’intera direttiva: la zonizzazione dell’intero territorio nazionale è il presupposto su cui si organizza l’attività di valutazione della qualità dell’aria ambiente. (Art. 1 co. 4, lett.c).
 

adminAria e zonizzazione (DLGS. n. 155/2010)
Leggi Tutto

Energia e Sottoprodotti: L. 13.8.2010 n. 129

a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati


 
L’art. 1 comma 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 129 (G.U. 18.08.2010, n. 192) , con cui il Parlamento ha convertito, modificandolo, il D.L. 8 luglio 2010, n. 105 (G.U. 9.7.2010, n. 158) – Misure urgenti in materia di energia – ha novellato l’art. 185 comma 2 Codice Ambiente. A decorrere dal 19 agosto u.s. la definizione di sottoprodotto è così modificata:
 

art. 185 comma 2
ANTE RIFORMA
Possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni della lettera p), comma 1 dell’articolo 183:
materiali fecali e vegetali provenienti () da attività agricole utilizzati nelle attività agricole ()
 
 
 
o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas, materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi,eccedenze derivanti dalle preparazioni di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281.
art. 185 comma 2
POST RIFORMA
Possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni della lettera p), comma 1 dell’articolo 183:
materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o
utilizzati in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas,materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi,eccedenze derivanti dalle preparazioni di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281.

 
Il Parlamento ha accolto con favore la disposizione ex art. 1 comma 3 D.L. 208/2010, perché evidente era la necessità di precisare i confini definitori della nozione di sottoprodotto:  tale intervento consente di colmare un vuoto normativo in linea con le conclusioni della dottrina e della “prassi” (Camera dei Deputati – Dossier di documentazione  A.C. 3660).
 

adminEnergia e Sottoprodotti: L. 13.8.2010 n. 129
Leggi Tutto

Correttivi al Codice Ambientale

a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


 
In data 24/06/2010, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definitiva, il Decreto Legislativo recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”.
Tale provvedimento riguarda in particolare le Parti I (disposizioni comuni), seconda (Via/Vas/Ippc) e quinta (Aria) del Dlgs 152/2006, cd. “Codice ambientale”.
Con riferimento alle modifiche apportate alla Parte Prima del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si rappresenta quanto segue.
Definizione di Ambiente e Sviluppo sostenibile
All’articolo 1-bis del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 viene inserita la definizione di ambiente e vengono introdotti espressamente i quattro principi comunitari dell’azione ambientale al fine di fornire un’indicazione circa le attività che conseguono alla loro adozione.All’articolo 3-ter del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152  viene introdotta una formulazione del principio di sviluppo sostenibile più completa e coerente attraverso anche il riferimento al principio della solidarietà intergenerazionale.
Con riferimento al contenuto delle modifiche apportate dal presente decreto alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si rappresenta quanto segue.
All’articolo 4 (Finalità) del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, le modifiche introdotte sono state rese necessarie primariamente per consentire, con il richiamo alla c.d. direttiva IPPC, di introdurre nel d.lgs. n. 152/2006 anche la disciplina in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA), oggi contenuta nel d.lgs. n. 59/2005.  All’articolo 5 (Definizioni) del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 si è ritenuto di introdurre modificazioni, dal momento che l’inserimento del d.lgs. n. 59/2005 comporta l’uso in questa parte del decreto di definizioni (es. “emissioni”, “valori limite di emissione” etc.) che potrebbero creare confusione rispetto ad altre analoghe contenute in altre parti del Codice. Viene introdotta una nuova definizione di VIA, che, conformemente alle ormai pacifiche acquisizioni dottrinali e giurisprudenziali, si specifica trattarsi di un “procedimento” dotato di autonomia.  Sono state, inoltre, scisse le ipotesi di VAS da quelle di VIA in relazione alla necessità o meno di svolgere la procedura di valutazione di incidenza (VINCA) disciplinata dal DPR n. 357/1997. Con la nuova formulazione, a differenza di quanto poteva emergere dalla precedente formulazione, la VINCA non risulta essere e obbligatoria sempre, ma unicamente nei casi in cui i piani o i progetti possano produrre effetti, anche indiretti, sui siti dal medesimo DPR tutelati. In aggiunta, considerata l’importanza della fase di monitoraggio per rendere realmente effettive le valutazioni rese in sede di VAS, è stata introdotta una continua verifica dell’attuazione del piano o del programma.  Viene espressamente prevista l’esperibilità del ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione di cui all’art. 21-bis della legge n. 1034/1971. Infine, si propone la correzione della parte della disposizione che si riferisce alle “consultazioni”, in quanto l’uso del termine è suscettibile di ingenerare confusione rispetto alla fase della consultazione propriamente detta, che è quella disciplinata dal successivo art. 24. Con l’introduzione del Titolo III bis – L’autorizzazione integrata ambientale – al decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, è stata introdotta la normativa in materia di AIA nel corpo del decreto legislativo n. 152/2006, prevedendo l’abrogazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, comunque, determinando la piena e continua operatività delle disposizioni trasposte nel nuovo provvedimento normativo.
Con specifico riferimento al contenuto delle modifiche apportate dal presente decreto alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si rappresenta quanto segue.
La proposta più importante, ai fini dell’operatività dell’intero quadro normativo della vigente parte quinta, é rappresentata dalla previsione di una distinzione tra la nozione di impianto e la nozione di stabilimento. Tale distinzione, presente in termini molto ambigui nel previgente d.p.r. n. 203 del 1988 e non riportata nel vigente decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, é infatti indispensabile per la definizione degli adempimenti che ricadono sui gestori e sull’amministrazione. Al riguardo, il decreto definisce con precisione l’impianto come il dispositivo/sistema fisso e destinato ad una specifica attività, e lo stabilimento come il complesso unitario e stabile in cui sono presenti uno o più impianti o attività (articolo 268, comma 1, lettere h) ed l)). Si mantiene, con riferimento agli stabilimenti, la già esistente ripartizione in “nuovi”, “anteriori al 2006” ed “anteriori al 1988”. Altre novità si prevedono per gli articoli inerenti l’autorizzazione alle emissioni. In particolare, lo schema di decreto introduce una serie di modifiche volte a garantire, al contempo, una semplificazione dell’azione amministrativa ed un efficace controllo degli impianti sul territorio.Il proposto schema di decreto introduce altresì importanti precisazioni circa i valori limite di emissione e le prescrizioni per l’esercizio degli impianti (articolo 271 del d.lgs. n. 152 del 2006).Più circoscritto é l’intervento che lo schema di decreto propone in materia di impianti termici civili (titolo II della parte quinta). In particolare, si precisa che la disciplina speciale del titolo II si applica soltanto agli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW. Sono invece sottoposti alla disciplina ordinaria del titolo I gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale uguale o superiore (articolo 282 del d.lgs. n. 152 del 2006). Ciò in quanto gli impianti termici civili dotati di una maggiore potenza termica non si differenziano, sul piano delle emissioni in atmosfera, dai normali impianti industriali e devono pertanto soggiacere alle stesse regole.
 

adminCorrettivi al Codice Ambientale
Leggi Tutto