Non punibilità per fatti di particolare tenuità …. cosa vuol dire?
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente
Viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Dlgs. 28/2015 che avrà vigenza al 2 aprile 2015 sulla “non punibilità per fatti di particolare tenuità..” e avviso di rettifica nella gazzetta del 23.3.2015 che sostituisce la parola “prosciolto” a condannato….
Un provvedimento che avrà i suoi riflessi anche in ambito ambientale ma che preoccupa per la sua applicazione in tutti gli altri campi (reati di offesa alla persona ad esempio) laddove ormai viviamo asserragliati nelle nostre case vittime della microcriminalità, vittime di tutti coloro che nel nostro paese sanno di essere impuniti…. … ma a dire il vero non cambia molto rispetto al passato.
In definitiva e per eccesso, se veniamo “bastonati” (il reato di lesione personale prevede la pena entro i tre anni) ma non veniamo seviziati o torturati e abbiamo anche la sfortuna di non morire, il nostro carnefice potrebbe vedersi riconosciuta la “non punibilità per fatto di particolare tenuità…..”
Utile la lettura anche della sentenza della Corte costituzionale n. 25/2015 che ha affrontato proprio il tema del proscioglimento per la tenuità del fatto con riferimento all’istituto, diverso, già operativo avanti al Giudice di Pace.
Vale la pena riportare la prosa del nostro legislatore ….:
Esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto). Nei reati per i quali e' prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilita' e' esclusa quando, per le modalita' della condotta e per l'esiguita' del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa e' di particolare tenuita' e il comportamento risulta non abituale.
L'offesa non puo' essere ritenuta di particolare tenuita', ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudelta', anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'eta' della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.
Il comportamento e' abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso piu' reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuita', nonche' nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate….