Registro: obbligo per condizionatori e gas …

Registro: Gas fluorurati ad effetto serra
È operativo il registro – DM 43/2012
Segnalazione a cura di Cinzia Silvestri e Dario Giardi – Studio legale Ambiente
In data 11 febbraio 2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Comunicato del Ministero dell’Ambiente che istituisce, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate. Il Registro, previsto dal D.M 43/2012, è dunque operativo e sarà gestito dalle Camere di commercio dei capoluoghi di regione.
Ricordiamo che il DPR 43/2012, in vigore dal 5/05/2012, prevede l’iscrizione al Registro telematico nazionale dei soggetti certificati per persone e imprese che svolgono le seguenti attività:
1. installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
2. installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
3. recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
4. recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
5. recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore.
L’iscrizione al Registro deve essere effettuata entro 60 giorni ed è necessaria per ottenere i certificati provvisori. Gli operatori dovranno poi conseguire, entro sei mesi dall’ottenimento del certificato provvisorio, una specifica certificazione previo superamento di un esame teorico e pratico. In seguito dovrà essere certificata anche l’impresa.
Dal sito ufficiale del Registro, accessibile all’indirizzo www.fgas.it imprese e persone possono presentare, esclusivamente per via telematica, la pratica di iscrizione. Sul sito del Registro è possibile inoltre accedere ai materiali di supporto (informazioni, quesiti, filmati didattici e la guida).

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Trasporto/raccolta rifiuti categoria da 1 a 5: Delibera n. 6/2012 vigente dal 9.1.2013

Delibera Albo gestori ambientali n. 6/2012 – iscrizione albo gestori/raccolta e trasporto rifiuti categorie da 1 a 5
a cura di Studio Legale Ambiente
Entra in vigore oggi 9 gennaio 2013 la delibera dell’Albo Gestori Ambientali relativa alle nuove modalità di iscrizione per coloro che svolgono attività di raccolta e trasporto rifiuti per la categoria da 1 a 5.
Delibera 12.12.2012

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Avvalimento: determina AVLP n. 2/2012

Avvalimento nelle procedure di gara: determinazione n. 2 del 1 agosto 2012 – GU n. 185 del 9.8.2012
segnalazione a cura di Studio legale Ambiente
E’ stata pubblicata in GU odierna determinazione della AVLP relativa all’avvalimento.
Il testo è di particolare interesse ed esaustivo in merito a tutte le problematiche insorte sull’istituto dell’avvalimento.
Si rimanda alla lettura del corposo testo.
 

adminAvvalimento: determina AVLP n. 2/2012
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Raccolta e trasporto rifiuti

Raccolta e trasporto rifiuti: capacità finanziaria ridotta

Iscrizione cat. a 1 a 5 : Capacità finanziaria per le imprese esercenti attività di raccolta e trasporto dei rifiuti

Delibera Comitato Nazionale 14.3.2012 –  ANGA

 A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi

Con deliberazione del 14 marzo 2012 prot. n. 405 il Comitato Nazionale dell’Albo gestori rifiuti ha provveduto all’adeguamento degli importi (fissati dalla precedente deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2003)  concernenti i requisiti di capacità finanziaria delle imprese che svolgono attività di ravvolta e trasporto dei rifiuti  e rientranti nelle categorie da 1 a 5 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati, raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi, raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi).

La delibera precisa che il requisito della capacità finanziaria, ai fini dell’iscrizione all’Albo si intende soddisfatto con l’importo di 9.000 euro per il primo veicolo e di 5.000 euro per gli altri veicoli aggiuntivi.

La delibera sostituisce e riscrive l’art. 2 della delibera n. 1 del 30.1.2003.

Articolo 2 (Capacita finanziaria)

  1. Il requisito di capacità finanziaria per l’iscrizione nelle categorie dalla 1 alla 5 si intende soddisfatto con un importo di euro 50.000 9.000 per il primo veicolo di euro 2.500 5.000 per ogni veicolo aggiuntivo. Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, ovvero mediante l’attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese che esercitano attività bancaria secondo lo schema allegato sotto la lettera “F” autorizzate all’esercizio del credito o dell’intermediazione finanziaria con capitale sociale non inferiorre ad € due milioni e cinquecentomila secondo la schema allegato sotto la lettera A

  1. ( Per le imprese che utilizzano veicoli di massa massima fino a 6 tonnellate, ovvero con portata non superiore a 3,5 tonnellate il requisito di capacità finanziaria s’intende soddisfatto, con le modalità di cui al comma 1, con un importo di euro 25.000 per il primo veicolo di euro 2.500 per ogni veicolo aggiuntivo.)

3. Le imprese che hanno dimostrato il requisito di capacità finanziaria ai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modifiche e integrazioni, comprovano il requisito di capacità finanziaria mediante attestazione dell’iscrizione a tale Albo.

______

Il requisito viene dimostrato attraverso attestazione di affidamento bancario che deve essere rilasciata da imprese autorizzate all’esercizio del credito o dell’ intermediazione bancaria che devono possedere comunque un capitale sociale superiore a 2.500.000 euro.

Lo schema dell’attestazione è riprodotto nell’Allegato A della delibera.

Infine viene specificato che le imprese che hanno già dimostrato di possedere il requisito di capacità finanziaria per l’iscrizione annuale all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che effettuano autotrasporto di cose per conto terzi, comprovano il requisito di capacità finanziaria attestando di essere iscritte a tale Albo.

 Per completezza d’informazione si allega il testo integrale del provvedimento.


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Rifiuti: procedure semplificate

RIFIUTI E PROCEDURE SEMPLIFICATE

Note a TAR Lombardia – Milano n. 2311/2011 Silenzio assenso e revoca della iscrizione ex art. 216 Dlgs. 152/2006

 a cura di avv. Cinzia Silvestri

 Il TAR Lombardia-Milano con sentenza n. 2311/2011 del 29.9.2011 affronta un caso abbastanza comune ma ancora foriero di discussione.

Bisogna sempre considerare che le sentenze traggono origine da casi specifici e che vanno lette nel contesto di riferimento evitando di “fare di tutta l’erba un fascio”.

Certo, si registra da parte della magistratura una sempre maggiore distanza dall’operare concreto delle imprese; distanza giustificata dalla tutela ambientale che lascia, tuttavia, l’impresa, che combatte con costi e responsabilità, spesso in balia di norme oscure, interpretazioni, discrezionalità amministrative, incertezze.

Questa sentenza sembra dire che l’impresa che opera in regime sempliifcato può sempre vedersi revocata la iscrizione per “qualsiasi violazione del DM 5.2.1998” e che l’amministrazone non è tenuta neppure a motivare il provvedimento di revoca in quanto è implicita la motivazione dalla stessa istruttoria compiuta.

Ed invero.

Una società impugnava il provvedimento con il quale la Provincia di Lecco ha disposto il divieto di prosecuzione dell’attività e quello dell’Albo nazionale delle Imprese che svolgono la gestione dei rifiuti che ha archiviato la domanda di iscrizione al registro presentata dalla società.

La società invero sosteneva, ai sensi dell’art. 33 c. 1 del D. Lgs. 22/1997 e dell’art. 216 del D. Lgs. 152/2006, di aver ottenuto l’autorizzazione semplificata all’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti per silenzio assenso, con la conseguenza che il provvedimento della Provincia di Lecco sarebbe tardivo. Inoltre la procedura semplificata permetterebbe di svolgere l’attività di recupero dei rifiuti in via accessoria e strumentale senza i requisiti richiesti in via ordinaria.

Lamentava la società anche in ordine alla motivazione del provvedimento della Provincia la quale non indicava in modo specifico, neppure per relationem, i requisiti mancanti.

  1. Il silenzio assenso della amministrazione (decorsi 90 giorni dalla comunicazione) non esaurisce il potere di controllo della amministrazione ed il potere di incidere sulla iscrizione ex art. 216 Dlgs. 152/2006

La Corte precisa:

L’articolo 33 del decreto legislativo 5 luglio 1997 n. 22, ed oggi l’art. 216 del T.U. Ambientale prevede una procedura semplificata, mediante denunzia d’inizio d’attività, di autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti. Il comma 1 dispone che l’attività possa essere intrapresa decorsi novanta giorni dalla comunicazione d’inizio di attività alla provincia territorialmente competente, il comma 3 prevede che entro quel termine la provincia verifichi d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per l’esercizio dell’attività, e il comma 4 prevede che, accertato il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, la provincia disponga il divieto d’inizio o di prosecuzione dell’attività.

Benché la comunicazione di cui trattasi sortisca effetto già per il decorso del termine di 90 giorni, in assenza di specifici divieti o richieste di integrazioni documentali da parte della Provincia, sulla scorta dei meccanismi tipici del silenzio assenso, la comunicazione medesima, pur sortendo l’effetto operativo di legittimare l’attività con il decorso dei termini di legge, soggiace alle disposizioni richiamate dall’art. 31, ultimo comma, del D. Lgs. 22/97 (oggi art. 214 del T.U. Ambiente), ovvero le statuizioni sulla veridicità delle comunicazioni rese e dei relativi atti che la compongono, nonché il divieto di conformazione se si siano rese dichiarazioni false e l’espressa previsione di applicazione della sanzione prevista dall’articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Inoltre poiché la disposizione del terzo comma dell’art. 216 prevede espressamente che la Provincia verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti, disponendo non solo il divieto di inizio ma anche quello di prosecuzione della medesima, si deve ritenere che tale potere di controllo sia esercitabile anche in caso di accertamento successivo alla decorrenza dei termini di inizio attività, qualora si verifichino irregolarità od il mancato rispetto della norma tecnica a presupposto della quale viene svolta l’attività, senza che sia necessaria la rimozione del provvedimento di assenso tacito.

Ne consegue che nessuna consumazione del potere di controllo provinciale si è verificata per il fatto che il diniego di autorizzazione è stato emanato oltre un anno dopo la presentazione della domanda.”

  1. L’iscrizione semplificata deve rispettare le norme di cui all’art. 214 commi 1,2,3 e DM 5.2.1998.

Sul punto la Corte, pur avendo a riferimento la doglianza posta in causa, sembra ampliare la rilevanza del DM 5.2.1998. Il richiamo reciproco degli articoli 214 co. 1,2,3, e 216 co. 1,2,3 sembra invero precisare le “condizioni” senza le quali la iscrizione non può essere ottenuta; solo queste condizioni sono tali da giustificare un simile provvedimento foriero di grave danno per le aziende. Non tutto ciò che indicato nel DM 5.2.1998 (soprattutto nella parte deidicata ai principi art. 1 a 11) pare integrare questo requisito.

Tuttavia nel contesto la generalità dell’affermazione della Corte è giustificata dalla doglianza del ricorrente e la Corte precisa:

Il secondo motivo è infondato in quanto l’art. 216 del D. Lgs. 152/2006 stabilisce al primo comma che l’autorizzazione semplificata opera “a condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all’articolo 214, commi 1, 2 e 3”.

Ne consegue che non si può ritenere che la previsione della comunicazione di inizio di attività costituisca una forma di liberalizzazione dell’attività.

In secondo luogo poiché condizione indispensabile per l’utilizzo della procedura semplificata è, nel caso in questione, il rispetto del D.M. 05/02/1998 per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi, non è possibile ritenere che la mera accessorietà dell’attività di recupero dei rifiuti rispetto all’attività principale giustifichi il mancato rispetto della normativa ambientale.

Sebbene, infatti, tra gli scopi del T.U. ambientale vi sia anche quello di favorire il recupero dei rifiuti rispetto alle tradizionali attività di smaltimento, la legge non ha voluto, con gli artt. 214 ss. del D. Lgs. 152/2006, ritenere che il recupero sia attività irrilevante dal punto di vista ambientale, quanto piuttosto sottoporla ad un regime amministrativo ambientale semplificato e di favore, a condizione però che siano rigidamente osservati i limiti stabiliti dal D.M. 05/02/1998 per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi. Solo il rispetto di fatto di queste condizioni legittima la piena efficacia della d.i.a. e la conseguente iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali.

Non è possibile quindi ritenere che l’attività di recupero non sia soggetta alla normativa ambientale ma a quella dell’attività principale.

  1. L’Amminstrazione non è tenuta a motivare nel provvedimento la condizione violata ex DM 5.2.1998.

L’affermazione desta perplessità. La Corte sembra giustificare, come motivata, la contestazione della amministrazione in quanto esiste documento (foto) dal quale desumere la motivazione del provvedimento.

Giustifica la Corte: “Il terzo motivo di ricorso, incentrato sul difetto di motivazione, è infondato in quanto la mancanza dei requisiti richiesti dal DM 05.02.1998 per la gestione dei rifiuti non pericolosi risulta dal confronto diretto tra le foto del verbale dell’ispezione effettuata dalla Provincia il 7 giugno 2007 e la normativa violata. In particolare risultano cumuli scoperti mentre l’allegato 5 al DM citato richiede che “lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall’azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili”.

Ne consegue che nessun difetto di motivazione può imputarsi al provvedimento amministrativo in quanto la mancata indicazione della specifica disposizione vietata all’interno del DM citato costituisce una mera irregolarità in quanto non rende perplesso il contenuto del provvedimento”.

 

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Trasporto occasionale di rifiuti propri non pericolosi senza iscrizione Albo gestori

… è reato.
(Cassazione penale n. 9465 del 3.3.2009)
A cura dell’avv. Cinzia Silvestri
L’art. 212 comma 8 Dlgs. n. 152/2006 (come modificato dal Dlgs. n. 4/2008) stabilisce che le disposizione di cui al comma 5 (iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali), 6 (rinnovo iscrizione) e 7 (garanzie)  non si applicano :
1) ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti;
2) ne’ ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di 30 Kg. o 30 litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi
a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti…
Il legislatore introduce, dunque, un regime agevolato che prevede l’iscrizione in apposita sezione dell’Albo.
L’iscrizione agevolata – che non richiede ad esempio la prestazione di garanzie, il controllo sulla capacità finanziaria e la nomina del responsabile tecnico – è riferibile a quelle imprese che producono rifiuti propri (nelle ipotesi sopra descritte) e nell’ambito della propria organizzazione d’impresa .
La produzione del rifiuto proprio deve essere parte integrante ed accessoria dell’organizzazione d’ impresa.
Tale condizione, necessaria per poter ottenere la iscrizione agevolata, apre dibattito sulla questione del trasporto occasionale o che riguardi rifiuti propri ma non preventivabili in seno al ciclo produttivo.
Ed invero l’art. 212 sembra indicare l’obbligo ordinario o agevolato della iscrizione all’Albo a coloro che comunque svolgono un attività regolare e continuativa, tant’è che l’assenza di tale presupposto permette di ipotizzare che la produzione di rifiuto proprio “occasionale” esenta la società da ogni iscrizione all’Albo.
La sentenza  , invece, afferma che qualora una società produca rifiuti propri non pericolosi ma con carattere di occasionalità e in modo non preventivabile all’origine è sempre tenuta alla iscrizione all’Albo in via agevolata o in via ordinaria .
In ogni caso qualora il rifiuto proprio esuli dall’ambito descritto dal comma 5 dell’art. 212 Dlgs. n. 152/2006 ss.m. ovvero non sia riconducibile alla attività svolta dall’impresa e, dunque, sia “occasionale”, la società non può mai operare il trasporto con mezzi propri ma deve rivolgersi a società regolarmente autorizzate ed iscritte all’Albo.
Ed invero l’eventuale trasporto operato integra il reato di cui all’art. 256 comma 1 Dlgs. 152/2006 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata).
 

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