Rumore – edificio rumoroso – difetti e azioni

Rumore – edificio rumoroso – difetti e azioni

Rumore – difetto di costruzione di edificio – azioni esperibili

Cass. civ. sez. 2 ord. n. 7875/2021

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Rumore – difetto di costruzione di edificio – azioni esperibili. La sentenza affronta il problema della costruzione di un edificio che non rispetta le regole a tutela dell’inquinamento acustico, creando gravi disagi agli acquirenti degli appartamenti.

La Cassazione riporta tale mancanza ai gravi difetti ex art. 1669 c.c.: ” Il venditore di unità immobiliari che ne curi direttamente la costruzione risponde, invero, dei gravi difetti (art. 1669 c.c.) quali devono ritenersi quelli da cui derivi una cattiva utilizzazione di esse, come nel caso di inadeguato isolamento acustico – nei confronti degli acquirenti…”.

La Cassazione ritiene peraltro che sia legittimato ad agire per far valere i gravi difetti anche l’amministratore del condominio”… legittimato ad agire, a titolo di responsabilità extracontrattuale, se tali difetti sono riscontrati, come visto, sull’intero edificio condominiale….”

L’appaltatore e costruttore invero ha l’obbligo di consegnare l’opera conforme a quanto pattuito e di eseguirla a regola d’arte e dunque nel rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici “… e dei loro componenti, allo scopo di ridurre l’esposizione umana al rumore, dettati dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997”.

Ricorda la Cassazione che la Legge 447/95 “…art. 3, comma 1, lett. e), (Legge quadro sull’inquinamento acustico), aveva attribuito allo Stato la determinazione dei requisiti acustici passivi e di quelli delle sorgenti sonore degli edifici, rinviando la relativa disciplina ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, poi emanato, appunto, col D.P.C.M. 5 dicembre 1997, che determinava i suddetti requisiti e prescriveva i limiti espressi in decibel che gli edifici costruiti dopo la sua entrata in vigore devono rispettare.

Nella materia in esame erano poi intervenuti

  1. la direttiva 2002/49/CE, che venne recepita con il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194, Legge di Delega 7 luglio 2009, n. 88, art. 11,
  2. L. n. 88 del 2009, art. 11, comma 5 (secondo cui “in attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui alla L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 3, comma 1, lett. e, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”) ed ancora la
  3. L. 4 giugno 2010, n. 96, art. 15, comma 1, lett. c), che dava un’interpretazione autentica della L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 3, comma 1, lett. e), (stabilendo che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trovasse applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi), norma dichiarata illegittima da Corte Cost. 29 maggio 2013, n. 103.

La Cassazione richiama dunque  il DPCM 5.12.1997 quale criterio utile per verificare la regola d’arte applicabile alla costruzione dell’edificio e al fine di verificare i gravi difetti di insonorizzazione ex art. 1669 c.c..

Ne discende  che gravi difetti di insonorizzazione dell’edificio anche se riferibili ai singoli appartamenti riguardano l’edificio nel suo complesso e dunque l’ azione può essere esperita anche dall’amministratore di condominio.

Cinzia SilvestriRumore – edificio rumoroso – difetti e azioni
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Rumore: certificazione acustica per gli edifici?

Rumore: Certificazione acustica passiva degli edifici – Normativa e responsabilità (cenni)
 A cura Cinzia Silvestri / Studio Legale Ambiente  e Sara Amato
Ad oggi, in materia di acustica passiva degli edifici, rimane come unico ( o quasi) riferimento il DPCM del 5.12.1997 e la norma madre L. n. 447/95.
L’assetto normativo, pur revisionato, e’ ormai antico.
Si consideri che si sono succedute nel tempo importanti normative che richiedono disposizioni attuative non ancora emanate.
Si ricorda infatti:
1)    la Direttiva 2002/49/CE recepita nel 2005 con Legge n. 194/2005
2)    la Legge n. 194/2005 che dialoga e richiama espressamente la Legge quadro n. 447/1995
3)    La legge 88/2009, come modificata dalla L. 96/2010 (Comunitaria 2009), che modifica e richiama la L. 447/1995, ed in particolare delega il Governo al riordino della materia acustica (riordino non ancora avvenuto);
4)    In questo contesto si ricordano le normative tecniche UNI 11367,11444; norme tecniche di carattere volontario e prive di valore cogente.
Ebbene vale la pena di ricordare che l’art. 11 della L. 88/2009 ( come riformata dalla L. 96/2010)  delegava il Governo al riordino della materia acustica “…Al fine di garantire la piena integrazione nell’ordinamento nazionale delle disposizioni contenute nella direttiva 2002/49/ CE ….relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, e di assicurare la coerenza e l’omogeneità della normativa di settore, il Governo è delegato ad adottare, …. uno o piu` decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale, in conformità all’articolo 117 della Costituzione e …..”
Continua l’art. 11 al comma 2:
“…I decreti di cui al comma 1 sono adottati anche nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordino, coordinamento e revisione delle disposizioni vigenti, con particolare riferimento all’armonizzazione delle previsioni contenute nella legge 26 ottobre 1995, n. 447, con quelle recate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nel rispetto della normativa comunitaria in materia;
b) definizione dei criteri per la [progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti nonché] determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici nel rispetto dell’impianto normativo comunitario in materia di inquinamento acustico, con particolare riferimento alla direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002 
E’ corretto parlare di “certificazione acustica” ?
Il termine certificazione evoca  procedure rigorose.
Il nostro legislatore indica i “requisiti acustici” degli edifici; tuttavia nulla impedisce di utilizzare, seppur impropriamente, il termine “certificazione”.
 La “certificazione” è obbligatoria?
Allo stato attuale la certificazione acustica non è obbligatoria se non  in quelle poche città che hanno inserito nel proprio regolamento la verifica acustica quale condizione  per la concessione dell’agibilità In tutti gli altri casi è obbligatorio solo uno studio previsionale dell’isolamento acustico, ai fini del rilascio del permesso di costruzione.
 RISPETTO DEI LIMITI DPCM 5.12.1997
La “certificazione” acustica si concreta nell’  “attestato” conseguito  al termine della  verifica dei requisiti acustici passivi; documento in cui  viene specificato  se un edificio di nuova costruzione rispetti o meno i valori limite di isolamento ai rumori definiti nel DPCM 5-12-1997, ove sono indicate le prestazioni  degli edifici in merito all’isolamento dai rumori esterni, da quelli di calpestio, di impianti di funzionamento continuo e discontinuo.
Il D.P.C.M. 5/12/1997 non obbliga a redigere relazioni previsionali né ad effettuare prove acustiche. L’unica prescrizione sostanziale è che i requisiti acustici vengano rispettati in opera.
La verifica acustica è effettuata, da un tecnico abilitato, in tutti gli ambienti dell’edificio, seguendo peculiari criteri, quali: l’isolamento della facciata, l’isolamento con i vicini, il livello sonoro degli impianti.
 I requisiti acustici di un edificio richiedono idonea progettazione e dunque il “piano acustico” dialoga con la materia urbanistica e confluisce spesso nelle condizioni per il rilascio della agibilità (ex art. 29 DPR 380/2001).
L’allegato 2 della tabella A divide in categorie (da A a g) la classificazione degli ambienti abitativi
 NORME UNI
Le norme tecniche UNI non hanno di per se’ valore normativo e non sono cogenti. Costituiscono un sistema volontario di unificazione dell’aspetto tecnico di una certa disciplina.
Di fatto la UNI 11367 (luglio 2010) –  Classificazione acustica delle unità immobiliari – Procedura di valutazione e verifica in opera – individua quattro  classi di efficienza acustica, dagli edifici più silenziosi a quelli più rumorosi (la comparazione di metodo tra le classi del DPCM 5.12.1997 e la norma UNI non è corrispondente ).
Il 17 Maggio 2012 è stata pubblicata la norma UNI 11444, che offre direttive per la selezione e la classificazione delle unità immobiliari in edifici con peculiarità non seriali, che presentano elementi costruttivi anche molto diversi tra loro.
La UNI 11444 offre un approccio più semplificato, dal momento che ai tecnici acustici è accordata la possibilità di scegliere gli elementi critici di una unità immobiliare e collaudare solo questi. Tale classificazione è meno onerosa, giacchè diminuiscono le prove necessarie rispetto a quanto previsto dalla UNI 11367.
 QUALE TUTELE PER L’ACQUIRENTE?
La responsabilità si articola coinvolgendo molteplici figure e potenzialmente anche l’Ente pubblico.
Nel valutare solo l’aspetto del rapporto tra privato e costruttore si rileva che in attesa del ”recepimento” del contenuto delle UNI (norme di carattere volontario) il potenziale acquirente potrebbe aggiungere apposita clausola al contratto di acquisto che indichi
1)             i limiti acustici da rispettare nonché
2)             prevedere il  collaudo di verifica.
Sotto il profilo della violazione dei limiti tabellari l’art. 15 della L. 96/2010 sembra non permettere al privato di sollevare contestazione in merito al superamento dei limiti di cui al DPCM 1997; il privato  però mantiene azione nel caso di opera non realizzata a regola d’arte: «5. In attesa dell’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditorie acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte asseverata da un tecnico abilitato»;
 Ed invero parte della giurisprudenza ha precisato che la difesa dell’acquirente può utilizzare le azioni  relative alle obbligazioni del venditore ex art. 1476 c.c. ss (artt. 1490 e 1492 c.c….) ma anche le azioni per la responsabilità dell’appaltatore ex ARTT. 1667, 1669 (DIFFORMITA’ E VIZI DELL’OPERA e difetti di cose immobili).
Vero è che la giurisprudenza sembra precisare che le doglianze del privato non possono vertere sulla violazione del limite tabellare di cui al DPCM ma semmai ai vizi di costruzione o responsabailità per la vendita (Trib. Modena 674/2011).
La Cass. civile  n. 1066 del 25 Gennaio 2012 ha precisato che la “insufficiente insonorizzazione” dell’appartamento è considerata difetto dell’opera ai sensi degli articoli 1492, 1226 c.c.  e permette di chiedere la riduzione del prezzo di acquisto ed il risarcimento del danno.
 
1 Obbligo previsto da talune normative regionali, ad es. Legge Regionale Calabria 34/2009, Legge Regionale Marche 18/2001
2 Ex multis, Comune di San Leo (RN), Comune di Sassari.

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