Obblighi della P.A. – Inerzia della P.A.: Cassazione civ. 24198/2018

Obblighi della P.A. – inerzia della P.A.
“non rendendo forte la Giustizia, si finirebbe per rendere giusta la Forza” (B. Pascal). Riflessioni sull’agire della amministrazione e sul senso di giustizia.
Cass. civ. n. 24198/2018
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il fatto descritto dalla Cassazione civile 24198/2018 è di  mala amministrazione.
La decisione della Corte commuove per la semplicità di ragionamento  e ci regala, per un attimo, quel senso di giustizia che cerchiamo ogni volta che ci rivolgiamo alla magistratura.
ll fatto narrato non attiene propriamente alla materia “ambientale” ma tratta un tema trasversale che interessa ogni campo del diritto: l’abuso, l’inerzia della pubblica amministrazione, il diritto violato del cittadino alla giustizia.
Il fatto  – inerzia della P.A. e sgombero
Due società vedono occupati i propri immobili abusivamente da terzi (32+18 appartamenti) ovvero dal “Movimento per la casa”. Le due società proprietarie denunciarono il fatto alla Procura della Repubblica che ordinò lo sgombero degli immobili abusivamente occupati.
Il provvedimento di sgombero, legittimo, non venne subito eseguito dalla P.A.,dalle forze dell’ordine.
Il Comune, il prefetto, il questore“si astennero deliberatamente …..CONTINUA LETTURA COMMENTO A CASS. CIV. 24198/2018 

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AIA e sanzioni

AIA e sanzioni: art. 29 quattuordecies e art. 256 Dlgs. 152/2006
Cassazione penale n. 16756/2013
a cura di Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La sentenza offre utile riflessione sul rapporto esistente tra vari illeciti ovvero il rapporto tra il reato di cui all’art. 256 Dlgs. 152/2006 e le sanzioni previste dall’art. 29 quattordecies del Dlgs. 15272006 in materia si AIA.
E ciò anche alla luce delle modifiche intervenute agli artt. 29bis ss. ex Dlgs. 46/2014
Il Tribunale Teramo condannava  il Responsabile tecnico di un Consorzio ed il Presidente del Consiglio di amministrazione per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 4 perchè  non osservava le prescrizioni tecniche contenute nel provvedimento di autorizzazione all’esercizio della discarica Consortile , al fine di evitare rischi di inquinamento, in particolare, le acque superficiali nell’area di discarica non erano state contenute, il percolato non veniva adeguatamente captato e smaltito, con conseguente sversamento dello stesso nel terreno adiacente e sul Fosso .
L’impitato tra le varie contestazioni adduceva l’  “…erronea applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 4 in quanto il reato contestato doveva essere quello di cui al D.Lgs. n. 59 del 2005, art. 16 ratione temporis, che punisce l’inosservanza delle prescrizioni dell’AIA (Autorizzazione integrata ambientale), con la pena dell’ammenda da 5.000 a 26.000, in quanto la discarica in oggetto rientra nella disciplina del D.Lgs. n. 152, art. 208 in quanto riceve più di 10 tonnellate al giorno;
La Cassazione risponde alla eccezione e con riferimento ancora al Dlgs. 59/2005 art. 16 comma 2 e precisa, rigettando l’eccezione che: “… risulta non fondato, atteso che la fattispecie indicata dal ricorrente, vigente ratione temporis, risulta residuale rispetto all’applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256 in virtù dell’apposizione della clausola di riserva (del D.Lgs n. 59 del 2005, art. 16, comma 2 oggi abrogato, recita ® Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell’ammenda da 5.000 Euro a 26.000 Euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall’autorità competente).
la cassazione evidenzia anche che l’applicazione della ammenda ai sensi dell’art. 16 citato non ha in concreto effetti favorevoli per l’imputato:”… infatti, a fronte della fattispecie incriminatrice richiesta in applicazione dal ricorrente, la quale prevede una pena dell’ammenda da 5.000 a 26.000 Euro, la disposizione applicata in concreto dal giudice di merito, in relazione alla riconosciuta attenuante della lieve entità del fatto, disciplinata al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 4 (che consente una riduzione alla metà rispetto alla fattispecie), ha permesso al giudice di determinare la pena base in 3.000 Euro di ammenda, ridotte per effetto della diminuente a 1.500 e poi ulteriormente ridotta alla pena finale come comminata, per effetto delle circostanze attenuanti generiche.
 

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La Regione risponde dell'illecito abbandono di rifiuti di terzi

La Regione risponde dell’illecito abbandono rifiuti da parte di terzi (1)
Consiglio di Stato n. 2977/2014

Segnalazione a cura di  Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri  


 L’ individuazione della colpa nei soggetti pubblici trova precisazione nella sentenza del Consiglio di Stato 2977/2014 che riforma la sentenza TAR Campania 2586/2013; sentenza  che aveva annullato l’ordinanza di rimozione rifiuti del Sindaco contro la Regione.

Il CDS evidenzia la maggiore responsabilità degli enti pubblici al rispetto della normativa ambientale e al dovere di attivazione e cura del bene pubblico che non trova esimente neppure nella difficoltà economica della Regione e nella impossibilità di affrontare misure adeguate.
Precisa il CDS con riferimento alla responsabilità della Regione:
“..E ciò a maggior ragione quando si tratti di realtà locali – come quella in questione – caratterizzate dalla perduranza di situazioni emergenziali, dalla assenza diffusa di senso civico delle cittadinanze, da una diffusa omertà e dalla presenza di organizzazioni criminali proprio nel settore del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti: le pubbliche autorità possono concretamente esigere ed ottenere il rispetto della legalità, solo quando esse stesse ne danno l’esempio, applicando le leggi quando ne sono destinatarie e imponendo la loro applicazione, quando agiscano nell’esercizio dei loro doveri istituzionali…”
…. continua lettura dell’articolo  CDS 2977/2014 e responsabilità Regione ex art.192 Dlgs. 152.2006
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Legale rappresentante: responsabilità ambientale

Delegato ambientale: Cassazione penale n. 2409/2012
A cura di Cinzia Silvestri
La sentenza della Cassazione conferma la responsabilità, in concorso, dell’ amministratore unico della società e del procuratore speciale e responsabile in materia ambientale della società per aver effettuato depositi incontrollati di rifiuti non pericolosi ( ai sensi dell’ art. 256 comma 2 Dlgs. n. 152/2006).
La sentenza accerta,nel fatto, l’ esistenza concreta della condotta di concorso.
Non attribuisce responsabilità sulla base della esistenza mera della qualità o carica ricoperta!
Il ” delegato ambientale”, in forza della delega attribuita, risponde dell ‘ illecito.
Qualche dubbio invece di responsabilità sulla posizione del legale rappresentante o amministratore unico che si difendeva in giudizio rappresentando la delega conferita.
Vero e’ che la Cassazione, premessa la validità della delega conferita, ha verificato la conoscenza in capo al legale rappresentante del deposito dei rifiuti non pericolosi da tempo ” senza che fosse predisposto un idoneo programma di smaltimento di rifiuti …non aveva posto in essere alcun intervento operativo ed efficace onde porre termine alla situazione illecita creata….”.
Il legale rappresentante risponde solo in quanto ha concretamente omesso, essendone a conoscenza, di attuare il comportamento idoneo a porre termine alla condotta illecita.
Questo caso non esenta da responsabilità il legale rappresentante solo previo accertamento della concreta ed attiva/omissiva responsabilità.

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