Impianti fotovoltaici / linee guida 2012
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente
Si invita alla lettura della Guida 2012 per gli impianti fotovoltaici.
Si riporta quanto precisato sul sito del Governo : “Il Ministero dell’interno ha predisposto un aggiornamento della guida per l’installazione degli impianti fotovoltaici nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, che recepisce i contenuti del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, tenendo conto delle varie problematiche emerse in sede periferica a seguito delle installazioni di impianti fotovoltaici.
La Guida 2012, on line sul sito dei Vigili del fuoco, fornisce informazioni riguardo a requisiti tecnici, documentazione, verifiche ed in generale riguardo alle procedure da rispettare.
L’installazione di un impianto fotovoltaico a servizio di un’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, potendo comportare un aggravio del preesistente livello di rischio di incendio, deve necessariamente rispondere agli adempimenti previsti dal D.P.R. n.151/2011.”
Si legga anche articolo su questo sito FOTOVOLTAICO E INCENDI del 22/12/2011
Impianti fotovoltaici e DL n. 1/2012
Impianti Fotovoltaici – DL n. 1/2012 art. 65
Focus: Impianti fotovoltaici in ambito agricolo
A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
Molte le novità contenute nel DL n. 1/2012 al quale si rimanda per la lettura completa (il testo è pubblicato su questo sito con precedente news).
Di interesse alcune novità sul dibattuto tema degli impianti fotovoltaici su terre agricole; tema affrontato dall’art. 65 del DL n. 1/2012.
Incentivi statali esclusi
L’articolo esclude – dalla data di entrata in vigore del presente decreto (25.1.2012) – gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, dall’accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
Progetti ed esercizio/vigenza DL
Il comma 2 fa salvi i progetti che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni caso che l’impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Impianti su serre
Il comma 3 equipara in termini di incentivo gli impianti fotovoltaici costruiti su serre a quelli su edifici a condizione che le serre presentino un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%.
Limite 1MW
Viene inoltre prevista l’abrogazione dei commi 4, 5 e 6 dell’art. 10 del D.Lgs n. 28, ossia del limite di 1 MW imposto agli impianti a terra sui terreni agricoli.
In particolare:
“Art. 65 Impianti fotovoltaici in ambito agricolo
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, non e’ consentito l’accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
2. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni caso che l’impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
3. Agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre cosi’ come definite dall’articolo 20, comma 5 del decreto ministeriale 6 agosto 2010, si applica la tariffa prevista per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici. Al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre – a seguito dell’intervento – devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%.
4. I commi 4, 5 e 6 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dall’ultimo periodo del comma 2.”
FOTOVOLTAICO E INCENDI
FOTOVOLTAICO E INCENDI
A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
Il Comitato Tecnico Scientifico di prevenzione incendi, nella riunione del 13 novembre, ha approvato una Guida contenente prescrizioni di prevenzione incendi per attività ove sono installati impianti fotolvoltaici; prescrizioni che si sono rese necessarie in quanto sono stati segnalati sul territorio nazionale numerosi incendi in seguito alla installazione di tali impianti.
Nella guida viene premesso che gli impianti fotovoltaici non rientrano tra le attività soggette al controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n.151 del 1° agosto 2011 (Nuovo regolamento recante procedimenti di semplificazione in materia di prevenzione incendi). Tuttavia l’installazione di un impianto fotovoltaico a servizio di una attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi richiede gli adempimenti previsti dall’art. 4 comma 6 (avvio di nuove procedure) del richiamato D.P.R. qualora l’installazione comporti la modifica delle misure di prevenzione/protezione e/o l’aggravio del preesistente livello di rischio incendio.
Campo di applicazione
Rientrano nel campo di applicazione gli impianti fotovoltaici (FV) con tensione in corrente continua (c.c.) non superiore a 1500 Volt.
Requisiti tecnici
Gli impianti dovranno essere progettati, realizzati e mantenuti a regola d’arte, ossia secondo i documenti tecnici emanati dal CEI o da Organismi di normazione internazionali e, in particolare, il modulo fotovoltaico dovrà essere conforme alle Norme CEI EN 61730-1 e CEI EN 61730-2.
L’installazione dell’impianto dovrà essere eseguita in modo da evitare la propagazione di un incendio dal generatore fotovoltaico al fabbricato nel quale è incorporato.
L’ubicazione dei moduli e delle condutture elettriche dovrà inoltre consentire il corretto funzionamento e la manutenzione degli evacuatori di fumo e di calore presenti e tener conto, in base all’analisi del rischio incendio, dell’esistenza di possibili vie di veicolazione degli incendi (lucernari, camini etc.).
Caratteristiche
L’impianto FV dovrà essere provvisto di un dispositivo di comando di emergenza ubicato in posizione segnalata ed accessibile. Nei luoghi con pericolo di esplosione il generatore fotovoltaico e tutti gli altri componenti che possono costituire potenziali fonti di innesco di fiamme, dovranno essere installati alle distanze di sicurezza stabilite dalle norme tecniche applicabili e i componenti dell’impianto non dovranno comunque essere d’intralcio alle vie di esodo.
Per l’intero impianto fotovoltaico (e non delle singole parti) dovrà essere acquisita la dichiarazione di conformità.
Verifiche e Segnaletica di sicurezza
Sia periodicamente sia in caso di trasformazione, ampliamento o modifica dell’ impianto, dovranno essere eseguite e documentate le verifiche ai fini del rischio incendio dell’impianto fotovoltaico.
L’ area in cui è ubicato il generatore, qualora accessibile, dovrà essere segnalata con apposita cartellonistica conforme al d.lgs. 81/08 che dovrà riportare la dicitura “ ATTENZIONE: impianto fotovoltaico in tensione durante le ore diurne (…Volt)”.
Impianti esistenti
Per gli impianti fotovoltaici messi in servizio prima dell’emanazione delle prescrizioni contenute nella Guida in parola e installati in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, dovrà essere prevista:
- la presenza e la funzionalità del dispositivo del comando di emergenza
- l’applicazione della segnaletica di sicurezza e le verifiche
Energia: LRV del 18.3.2011 n. 7
Fotovoltaico e area agricola.
a cura di avv. Cinzia Silvestri
Attesa la pubblicazione della LRV che pone limite alla realizzazione di impianti non solo fotovoltaici in area agricola .
Il riferimento all’area agricola è riferibile solo agli impianti fotovoltaici.
Il legislatore regionale peraltro fa salve le autorizzazioni già depositate e limita le nuove solo fino al 31.12.2011.
Per pochi mesi, ed in attesa di provvedimenti ulteriori, “non possono essere rilasciate autorizzazioni alla realizzazione ed all’esercizio di impianti
1) fotovoltaici a terra in area agricola di potenza di picco superiore a 200kWp,
2) di impianti di produzione di energia alimentati da biomassa di potenza elettrica superiore a 500kWe, nonché
3) di quelli alimentati a biogas e bioliquidi di potenza elettrica superiore a 1.000kWe.”
In particolare:
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