Impianti fotovoltaici: linee guida 2012

Impianti fotovoltaici / linee guida 2012
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente
Si invita alla lettura della Guida 2012 per gli impianti fotovoltaici.
Si riporta quanto precisato sul sito del Governo : “Il Ministero dell’interno ha predisposto un aggiornamento della guida per l’installazione degli impianti fotovoltaici nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, che recepisce i contenuti del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, tenendo conto delle varie problematiche emerse in sede periferica a seguito delle installazioni di impianti fotovoltaici.
La Guida 2012, on line sul sito dei Vigili del fuoco, fornisce informazioni riguardo a requisiti tecnici, documentazione, verifiche ed in generale riguardo alle procedure da rispettare.
L’installazione di un impianto fotovoltaico a servizio di un’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, potendo comportare un aggravio del preesistente livello di rischio di incendio, deve necessariamente rispondere agli adempimenti previsti dal D.P.R. n.151/2011.”
Si legga anche articolo su questo sito FOTOVOLTAICO E INCENDI del 22/12/2011

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Impianti fotovoltaici e DL n. 1/2012

Impianti Fotovoltaici – DL n. 1/2012 art. 65
Focus: Impianti fotovoltaici in ambito agricolo
 A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
Molte le novità contenute nel DL n. 1/2012 al quale si rimanda per la lettura completa (il testo è pubblicato su questo sito con precedente news).
Di interesse alcune novità sul dibattuto tema degli impianti fotovoltaici su terre agricole; tema affrontato dall’art. 65 del DL n. 1/2012.
Incentivi statali esclusi
L’articolo esclude – dalla data di entrata in vigore del presente decreto (25.1.2012) – gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, dall’accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
Progetti ed esercizio/vigenza DL
Il comma 2 fa salvi i progetti  che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni caso che l’impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Impianti su serre
Il comma 3 equipara in termini di incentivo gli impianti fotovoltaici costruiti su serre a quelli su edifici a condizione che le serre presentino un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%.
Limite 1MW
Viene inoltre prevista l’abrogazione dei commi 4, 5 e 6 dell’art. 10 del D.Lgs n. 28, ossia del limite di 1 MW imposto agli impianti a terra sui terreni agricoli.
In particolare:
“Art. 65         Impianti fotovoltaici in ambito agricolo   
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  per  gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati  a  terra  in  aree agricole, non e’ consentito l’accesso agli incentivi statali  di  cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
  2. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici  con moduli collocati a terra in aree agricole  che  hanno  conseguito  il titolo abilitativo entro la data di entrata in  vigore  del  presente decreto  o  per  i  quali  sia  stata  presentata  richiesta  per  il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni caso che l’impianto entri in esercizio entro un anno  dalla  data  di entrata in  vigore  del  presente  decreto.  Detti  impianti  debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
  3. Agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre cosi’ come definite  dall’articolo  20,  comma  5  del  decreto ministeriale 6 agosto 2010, si applica la tariffa  prevista  per  gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici. Al fine di garantire  la coltivazione sottostante, le serre  –  a  seguito  dell’intervento  – devono presentare un  rapporto  tra  la  proiezione  al  suolo  della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%.
  4. I commi 4, 5 e 6 dell’articolo  10  del  decreto  legislativo  3 marzo  2011,  n.  28  sono  abrogati,  fatto  salvo  quanto  disposto dall’ultimo periodo del comma 2.”
 

adminImpianti fotovoltaici e DL n. 1/2012
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FOTOVOLTAICO E INCENDI


 FOTOVOLTAICO E INCENDI
A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
 Il Comitato Tecnico Scientifico di prevenzione incendi, nella riunione del 13 novembre, ha approvato una Guida contenente prescrizioni di prevenzione incendi per attività ove sono installati impianti fotolvoltaici; prescrizioni che si sono rese necessarie in quanto sono stati segnalati sul territorio nazionale numerosi incendi in seguito alla installazione di tali impianti.
Nella guida viene premesso che gli impianti fotovoltaici non rientrano tra le attività soggette al controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n.151 del 1° agosto 2011 (Nuovo regolamento recante procedimenti di semplificazione in materia di prevenzione incendi). Tuttavia l’installazione di un impianto fotovoltaico a servizio di una attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi richiede gli adempimenti previsti dall’art. 4 comma 6 (avvio di nuove procedure) del richiamato D.P.R. qualora l’installazione comporti la modifica delle misure di prevenzione/protezione e/o l’aggravio del preesistente livello di rischio incendio.
Campo di applicazione
Rientrano nel campo di applicazione gli impianti fotovoltaici  (FV) con tensione in corrente continua (c.c.) non superiore a 1500 Volt.
Requisiti tecnici
Gli impianti dovranno essere progettati, realizzati e mantenuti a regola d’arte, ossia secondo i documenti tecnici emanati dal CEI o da Organismi di normazione internazionali e, in particolare, il modulo fotovoltaico dovrà essere conforme alle Norme CEI EN 61730-1 e CEI EN 61730-2.
L’installazione dell’impianto dovrà essere eseguita in modo da evitare la propagazione di un incendio  dal generatore fotovoltaico al fabbricato nel quale è incorporato.
L’ubicazione dei moduli e delle condutture elettriche dovrà inoltre consentire il corretto funzionamento e la manutenzione degli evacuatori di fumo e di calore  presenti e tener conto, in base all’analisi del rischio incendio, dell’esistenza di possibili vie di veicolazione degli incendi (lucernari, camini etc.).
Caratteristiche
L’impianto FV dovrà essere provvisto di un dispositivo di comando di emergenza ubicato in posizione segnalata ed accessibile. Nei luoghi con pericolo di esplosione  il generatore fotovoltaico e  tutti gli altri componenti che possono costituire potenziali fonti di innesco di fiamme, dovranno essere installati alle distanze di sicurezza stabilite dalle norme tecniche applicabili e i componenti dell’impianto non dovranno comunque essere d’intralcio alle vie di esodo.
Per l’intero impianto fotovoltaico (e non delle singole parti) dovrà essere acquisita la dichiarazione di conformità.
Verifiche e Segnaletica di sicurezza
Sia periodicamente sia  in caso di trasformazione, ampliamento o modifica dell’ impianto, dovranno essere eseguite e documentate  le verifiche ai fini del rischio incendio dell’impianto fotovoltaico.
L’ area in cui è ubicato il generatore, qualora accessibile,  dovrà essere segnalata con apposita cartellonistica  conforme al d.lgs. 81/08 che dovrà riportare la dicitura “ ATTENZIONE: impianto fotovoltaico in tensione durante le ore diurne (…Volt)”.
Impianti esistenti
Per gli impianti fotovoltaici messi in servizio prima dell’emanazione delle prescrizioni contenute nella Guida in parola e installati in attività soggette ai controlli  di prevenzione incendi, dovrà essere prevista:

  • la presenza e la funzionalità del dispositivo del comando di emergenza
  • l’applicazione della segnaletica di sicurezza e le verifiche

 
http://dl.dropbox.com/u/42891345/Com%2079%20Allegato.ppt

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Energia: LRV del 18.3.2011 n. 7

Fotovoltaico e area agricola.
a cura di avv. Cinzia Silvestri


 
Attesa la pubblicazione della LRV che pone limite alla realizzazione di impianti non solo fotovoltaici in area agricola .
Il riferimento all’area agricola è riferibile solo agli impianti fotovoltaici.
Il legislatore regionale peraltro fa salve le autorizzazioni già depositate e limita le nuove solo fino al 31.12.2011.
Per pochi mesi, ed in attesa di provvedimenti ulteriori, “non possono essere rilasciate autorizzazioni alla realizzazione ed all’esercizio di impianti
1) fotovoltaici a terra in area agricola di potenza di picco superiore a 200kWp,
2) di impianti di produzione di energia alimentati da biomassa di potenza elettrica superiore a 500kWe, nonché
3) di quelli alimentati a biogas e bioliquidi di potenza elettrica superiore a 1.000kWe.”
 
In particolare:
 

Art. 4 – Disposizioni transitorie in materia di impianti fotovoltaici a terra e di impianti di produzione alimentati da biomassa e a biogas e bioliquidi e oneri istruttori in attuazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”.

1. Nelle more dell’emanazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui all’articolo 8 bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente” convertito in legge con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e della approvazione di uno specifico stralcio del Piano energetico regionale di cui all’articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25 “Norme per la pianificazione energetica regionale, l’incentivazione del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, relativo alla produzione di energia da fonti rinnovabili, da parte del Consiglio regionale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, non possono essere rilasciate autorizzazioni alla realizzazione ed all’esercizio di impianti fotovoltaici a terra in area agricola di potenza di picco superiore a 200kWp, di impianti di produzione di energia alimentati da biomassa di potenza elettrica superiore a 500kWe, nonché di quelli alimentati a biogas e bioliquidi di potenza elettrica superiore a 1.000kWe.
2. Sono comunque fatte salve le istanze di autorizzazione di impianti fotovoltaici presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad effettuare gli studi e le analisi per la verifica del potenziale di sviluppo sostenibile della produzione di energia da fonti rinnovabili ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e dell’individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili di cui al comma 10 dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”.
4. In applicazione di quanto previsto dal punto 9.1. dell’Allegato “Linee guida per il procedimento di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi” del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, la Giunta regionale è autorizzata ad applicare oneri istruttori al fine di coprire le spese istruttorie di cui al paragrafo 14 del predetto allegato del decreto ministeriale, inerenti l’avvio e lo svolgimento del procedimento unico per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
5. Gli oneri di cui al comma 4 sono a carico del proponente e sono rapportati al valore degli interventi in misura pari allo 0,025 per cento dell’investimento.
6. Le entrate derivanti dalla riscossione degli oneri istruttori di cui al comma 5, quantificate in euro 88.000,00, sono introitate nell’upb E0039 “Prestazione di servizi” del bilancio di previsione 2011.


 

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