Conferenza: emissioni inquinanti gassose di origine industriale

Conferenza: emissioni inquinanti gassose di origine industriale

Conferenza: emissioni inquinanti gassose di origine industriale

9.10.16.17 dicembre 2021 ore 9/13 – webinar – RSE – ISPRA

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Studio Legale Ambiente segnala webinar – gratuito – che si svolgerà in 4 giornate sulle emissioni inquinanti di origine industriale. L’evento è organizzato da RSE e ISPRA con la finalità di fare il punto sulle emissioni (anche odorigene) trattando anche punti di novità (PNRR). 

E’ possibile iscriversi alla giornata di interesse cliccando sul link. Leggi locandina programma e iscriviti – Webinar_Emissioni

Studio Legale Ambiente è presente nella giornata del 16.12.2021 – clicca e iscriviti Webinar_Emissioni 

Foto tratta dal Libro L’arte della Cronaca 1946/1982 – Archivio cameraphoto Epoche Venezia  – inquinamento atmosferico Marghera anni 70

inquinamento atmosferico Marghera anni 70

inquinamento atmosferico anni 70 marghera – tratto da libro L”arte della cronaca 1946/1982- archivio cameraphoto Epoche Venezia

Cinzia SilvestriConferenza: emissioni inquinanti gassose di origine industriale
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Odori nauseabondi….quale difesa?

Odori nauseabondi….quale difesa?

Odori nauseabondi – quale difesa?

a cura di Studio Legale Ambiente


L’art. 674 c.p. viene utilizzato per colpire le condotte che provocano odori intollerabili.Getto pericoloso di cose: “Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206..”.

Continua lettura articolo …..odori, quale difesa? 

Articolo pubblicato sulla rivista Recoverweb dicembre 2020 pagina 121

Cinzia SilvestriOdori nauseabondi….quale difesa?
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Emissioni industriali- art. 237bis Dlgs. 152/2006

Emissioni industriali/inquinamento – Dlgs. n. 46/2014
Incenerimento e Co-incenerimento: articolo 237 bis Dlgs. 152/2006

A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente


Il Dlgs. 46/2014 (art. 15)  ha modificato la disciplina sull’incenerimento dei rifiuti, di cui al Dlgs 133/2005, e l’ha inserita nel Dlgs. 152/2006 agli articoli 237 bis e seguenti. Leggi anche articolo su questo sito relativo alla definizione di incenerimento e coincenerimento.

La nuova disciplina (art. 237bis ss. Dlgs, 152/2006) sarà operativa dal gennaio 2016.
L’art. 237-duovicies Dlgs. 152/2006 regolamenta l’applicazione della nuova disciplina agli impianti esistenti.
Le sanzioni (art. 16 Dlgs. 46/2014) previste all’art. 19 del Dlgs. 133/2005 sono trasferite nell’art. 261bis del Dlgs. 152/2006 e trovano dunque diversa collocazione sistematica…. (continua lettura articolo  Incenerimento Dlgs. 46.14)

 

adminEmissioni industriali- art. 237bis Dlgs. 152/2006
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Emissioni: Registro E-PRTR

Emissioni: Registro E-PRTR (European Pollutant Release and Transfer Register)

Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente  -Cinzia Silvestri e Dario Giardi


 Il termine per la registrazione è scaduto al 30 aprile 2014.

Vale la pena ricordare la sanzione a tale inadempimento ed il senso di tale incombente anche alla luce dell’art. 30 Dlgs. 46/2014 che ha introdotto nuove indicazioni in merito .
Si precisa che per quanto riguarda i Gestori degli impianti soggetti al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) la presentazione della dichiarazione PRTR costituisce adempimento all’obbligo di presentazione della dichiarazione INES (i principali riferimenti normativi di quest’ultima sono l’art. 29-undecies del DLgs 152/2006 e s.m.i e il DM 23 novembre 2001).
E’ stato attivato il portale ISPRA per effettuare la dichiarazione dei dati 2013 ai sensi del Registro E-PRTR al link: http://www.dichiarazioneines.it/homepage.asp.

 La sanzione, introdotta quest’anno, prevista dall’articolo 30 (commi 3 e 4) del D.Lgs. 46/2014 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 52.000 per il gestore che omette di effettuare nei tempi previsti la comunicazione in oggetto ed una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 26.000 per il gestore che omette di rettificare eventuali inesattezze della comunicazione.


Si precisa:

L’articolo 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006 (il cui link è il seguente http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32006R0166) prevede che i gestori dei complessi industriali in cui si svolge una o più delle attività elencate all’allegato I allo stesso Regolamento (che si allega), al di sopra delle soglie di capacità ivi indicate, comunichino all’autorità competente, su base annuale, i quantitativi relativi agli eventi di seguito indicati, precisando se le informazioni sono il risultato di misurazioni, di calcoli o di stime:

a)    le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, ivi comprese quelle previste all’articolo 6 del Regolamento stesso, di ciascuna sostanza inquinante di cui all’allegato ll al citato Regolamento nel caso di quantitativo superiore al relativo valore di soglia ivi indicato;

b)    i trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi per oltre 2 tonnellate l’anno o di rifiuti non pericolosi per oltre 2 000 tonnellate l’anno, per qualsiasi operazione di recupero e di smaltimento, indicando con la lettera «R» o «D» se si tratta di rifiuti destinati rispettivamente al recupero o allo smaltimento e, in relazione ai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi, il nome e l’indirizzo del soggetto responsabile dello smaltimento o del recupero dei rifiuti e il sito effettivo di smaltimento o di recupero;

c)     i trasferimenti fuori sito, in acque reflue destinate al trattamento, di qualsiasi sostanza inquinante indicata nell’allegato ll al citato Regolamento per quantitativi superiori al valore di soglia di cui allo stesso allegato lI, colonna lb.

I predetti gestori comunicano all’autorità competente le informazioni per identificare il complesso in conformità a quanto stabilito all’allegato III del Regolamento(CE) n. 166/2006, a meno che le informazioni non siano già a disposizione dell’autorità competente.

Il Regolamento è direttamente applicabile all’interno degli Stati membri ai quali viene però lasciata potestà di intervenire sulla materia per la regolamentazione di specifiche fattispecie sempre nel “tracciato” disegnato dal regolamento europeo.

Il nostro Paese ha pubblicato il DPR n. 157/11 link: http://www.eper.sinanet.apat.it/site/_contentfiles/00000000/65_DPR_EPRTR_9.2011.pdf che disciplina le modalità di attuazione del Regolamento specificando:

a) l’individuazione delle autorita’ competenti;

b) gli obblighi dei gestori;

c) i contenuti della comunicazione;

d) la pubblicita’ dei dati e la sensibilizzazione del pubblico.

Nel DPR 157/11 vi sono una serie di allegati.

–       Allegato II (Linee Guida per la dichiarazione PRTR: ti fornisce tutte le informazioni utili per compilare la dichiarazione);

–       Appendici in cui vi sono le seguenti tabelle:

  • Tabella A.1. indica le attività PRTR che rientrano nel campo di applicazione (è uguale all’Allegato I del Regolamento n. 166/06);
  • Tabella A.2 riporta gli inquinanti e le soglie relative alle emissioni in aria, acqua e suolo;
  • Tabelle A.3 e A4 riportano rispettivamente le sottoliste specifiche per settore (quindi voi dovete guardare solo la vostra al punto 5 a) degli inquinanti in aria ed acqua che dovete censire per vedere se dovete o meno effettuare la dichiarazione.

Per comprendere se si rientra tra i soggetti obbligati alla dichiarazione:

1)   Controllate se la vostra attività rientra tra quelle obbligate alla dichiarazione. Risposta: Si’ rientra al punto 5.a. (Tabella A 1 dell’Appendice al DPR n. 157/11)

2)     Verificate nelle tabelle A3 e A4 le sottoliste degli inquinanti che dovete censire e cioè andate rispettivamente per la Tabella A3 relativa alla lista degli “inquinanti in aria” al punto 5 (pag 44 della GU) e per la Tabella A4 relativa alla lista degli “inquinanti in acqua” allo stesso punto 5 (pag. 52 della GU) e verificate in corrispondenza del pallino collocato tra ascisse e ordinate quale è l’inquinante che si deve censire;

3)    Per ciascun inquinante ritornate alla Tabella A.2 e verificate le soglie di emissione di quell’inquinante sia in aria sia in acqua che sul suolo. Se la misurazione, il calcolo o la stima (i 3 metodi di rilevazione consentiti) portano ad individuare un valore superiore ai valori soglia indicati nella tabella A 2 dovete dichiarare, altrimenti no.

 L’invio telematico della dichiarazione rappresenta la sola modalità di trasmissione dei dati: è quindi necessaria la firma elettronica per la trasmissione della dichiarazione.

 Le aziende soggette all’obbligo di dichiarazione potranno avvalersi della procedura accedendo all’area riservata del portale stesso. Le aziende che hanno  dichiarato almeno una volta nel corso degli anni precedenti risulteranno già accreditate per l’accesso all’area riservata (le credenziali sono le stesse che hanno usato nel corso degli anni precedenti, salvo diverse necessità); le aziende che dichiarano per la prima volta quest’anno  dovranno  invece necessariamente registrarsi sul portale per ottenere le credenziali di accesso e quindi poter utilizzare la procedura informatica.

adminEmissioni: Registro E-PRTR
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