Prodotti da fumo, mozziconi, fazzoletti di carta… – Modifiche al Dlgs. 152/2006

Prodotti da fumo, mozziconi, fazzoletti di carta, gomme da masticare, scontrini – Modifiche al Dlgs. 152/2006
Oneri del Comune. Rifiuti di piccolissime dimensioni – artt. 232bis, 232ter, 255 1bis Dlgs. 152/2006.
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


L’art. 40 della legge sulla “Green Economy” (L. 221/2015) pubblicata in Gazzetta ufficiale del 18.1.2016 vigente dal 2.2.2016 strappa un sorriso.
Dopo l’art. 232 del Dlgs. 152/2006 – dedicato ai “rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico e nell’ambito del titolo dedicato alla “gestione di particolari categorie di rifiuti” – il legislatore inserisce due nuovi articoli:
1) l’art. 232bis dedicato ai rifiuti di prodotti da fumo che prevede che “i Comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi…. continua lettura articolo..
 
 

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Terre e rocce: modifiche al DM 161/2012

Materiali da scavo: modificato il DM 161/2012
Dlgs. 221/2015 art. 28 espunge i materiali lapidei.
a cura di Studio legale Ambiente – avv. Cinzia Silvestri


 
L’art. 28 del Dlgs. 221/2015 modifica il DM 161/2012 in materia di “terre e rocce da scavo”; espunge dal testo il riferimento ai residui di lavorazione di materiali lapidei. Si ricorda invero che tali residui sono stati sempre al centro di ripesamenti del legislatore in tutta la travagliata storia della disciplina dei materiali lapidei.
Dal 2.2.2016 dunque il testo dell’art. 1 del DL 161/2015 che definisce i “materiali da scavo” è il seguente:
art. 1 co. 1 b) «materiali da scavo»: il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un’opera quali, a titolo esemplificativo:
scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.);
perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.;
opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.);
rimozione e livellamento di opere in terra;
materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d’acqua, spiagge, fondali lacustri e marini;
residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un’opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide).
I materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell’intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente Regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato…

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Discarica: ammessi rifiuti con PCI > 13.000 kJ/kg

Discarica: ammessi Rifiuti con PCI > 13.000 kJ/kg.
Dlgs. 221/2016: abrogata lettera p) dell’art. 6 comma 1 del Dlgs. 36/2003 (Discariche)
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La legge sulla “Green Economy” (L. 221/2016) pubblicata in Gazzetta ufficiale del 18.1.2016 vigente dal 2.2.2016 all’art. 45 ha abrogato la lettera p) dell’art. 6 comma 1 del Dlgs. 36/2003 (Discariche) che così recitava:
L’art. 6 comma 1 lett. p) non ammetteva in discarica: p) rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg a partire dal 29 febbraio 2016 ad eccezione dei rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi per i quali sono autorizzate discariche monodedicate che possono continuare ad operare nei limiti delle capacita’ autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225.
Dal 2.2.2016 dunque sono ammessi (rimangono ammessi) in discarica i rifiuti con PCI > 13.000 kJ/kg.

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